Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5280/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA con sede legale in Napoli al Corso Novara, 36, C.F. e P.IVA: Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t. sig.ra , rapp.ta e difesa P.IVA_1 Parte_2 giusta procura in atti dagli Avv.ti Antonio Rapolla (CF ) e C.F._1
Ester De Vita (CF ) elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._2 dell'avv.to Marco Del Vecchio con studio in Salerno al Corso Garibaldi 152 OPPONENTE E
c.f. : , in persona del suo Legale Rap- PA P.IVA_2 presentante pro-tempore Ing. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_2
Carmela Landi (c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Controparte_3
) giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione, ed a tal C.F._4 fine elettivamente domiciliata in Baronissi (SA) alla Via Cutinelli n.1 OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 20/02/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 11/9/2018, la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1300/18, emesso in data 15/06/2018 dal Tribunale di Nocera Inferiore e notificato in data 04/07/2018, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società
la somma di € 163.992,99, oltre interessi e spese. PA
Parte opponente premetteva quanto segue: con scrittura privata di cessione di preliminare intervenuta in data 21/02/2011 tra la e la Parte_1 CP_4
con l'intervento della Iris Immobiliare S.r.l., la si è resa cessionaria nei
[...] PT confronti della del contratto in essere con l' CP_4 Controparte_5
N.R.G. 5280/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Territoriale “SS. Trinità di Cava dei Tirreni” (atto per notar del 24.07.1997 Per_1
Rep. 6538) con cui detta società aveva acquistato la piena proprietà di alcuni lotti edificatori rientranti nel piano di lottizzazione Vessinelli;
il corrispettivo veniva fissato nella misura di € 350.000,00 versato, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura, mediante il rilascio di n. 2 assegni bancari, e precisamente: n. 2200771597 e n. 2200771598 ciascuno di € 175.000,00 da corrispondersi, quanto al primo, appena ricevuta comunicazione dell'esito favorevole dell'autorizzazione da parte delle Autorità Ecclesiastiche alla cessione, quanto al secondo, entro 90 giorni dall'incasso del primo titolo;
il primo titolo, rappresentato dall'assegno bancario n. 220771597 di € 175.000,00 tratto su Banco di Napoli – filiale di Salerno e all'ordine della è stato CP_4 regolarmente bancato ed incassato in data 6/06/2011; il secondo titolo, invece, come da accordi tra le parti, doveva essere bancato dalla entro 90 gg. CP_4 dall'incasso del primo titolo;
nelle more di detto termine, e precisamente in data 8/08/2011, la riceveva la notifica di un atto di pignoramento presso terzi con PT contestuale atto di citazione ex art. 543 c.p.c. con cui la PA dichiarava di vantare un credito nei confronti della di € 163.072,71 e a CP_4 tal uopo intimava al terzo pignorato di non disporre delle somme fino Parte_1 alla concorrenza di € 249.000,00 citando entrambi le parti a comparire innanzi al Tribunale di Mercato San Severino all'udienza del 27/09/2011; alla luce della suddetta circostanza la informava prontamente la con missiva del PT CP_4
9/08/2011, diffidandola dal bancare, non essendo maturato il termine per l'incasso, il secondo titolo rappresentato dall'assegno bancario n. 2200771598 di € 175.000,00 e ciò in quanto la avrebbe reso al creditore la PT PA dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. fino a detto importo, con espressa richiesta di restituzione del suddetto titolo;
con ordinanza resa dal Tribunale di Salerno – Sezione Distaccata di Mercato San Severino, in data 3/10/2011, il Giudice dell'Esecuzione, preso atto della dichiarazione positiva di quantità nella misura di € 175.000,00, ordinava alla l'immediato pagamento delle somme assegnate;
la PT AR
, originaria creditrice del credito oggetto di assegnazione, incurante del
[...] provvedimento del Tribunale chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Salerno D.I. n. 558/14, R.G.N. 454/14, emesso immediatamente esecutivo in data 18/02/2014, notificato in data 12/03/2014, con il quale richiedeva alla di Parte_1 pagare alla società , la somma oggi richiesta dalla AR
a suddetto provvedimento la si opponeva PA Parte_1 formalmente istaurando il relativo giudizio di opposizione a tutt'ora pendente Pt_4 innanzi al Tribunale di Salerno recante rg. 3761/2014; nel corso del Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la ha dichiarato che, AR nonostante l'assegnazione delle somme, la “ha proseguito la PA procedura esecutiva immobiliare in danno della iscritta AR
a ruolo rg es. 157/2011 Tribunale di Salerno in danno della AR
”, pertanto la ha di fatto ha rinunciato all'ordinanza di assegnazione
[...] CP_1 procedendo per il recupero del credito nei confronti della l'odierna CP_4
N.R.G. 5280/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 opponente si trova oggi nella condizione per cui lo stesso credito viene richiesto da due diversi creditori muniti di titolo. Parte opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente il Tribunale di Napoli, essendo oggetto della presente controversia il presunto credito vantato dalla nei PA confronti della con sede legale in Napoli, dovendo la competenza per Parte_1 territorio essere detrminata in base ai criteri stabiliti dagli artt.18 e ss. c.c., e, nel caso di specie, trattandosi di persone giuridiche, con riferimento all'art. 19 c.p.c., avendo la sede legale nel comune di Napoli;
aggiungeva che, nemmeno ai sensi Parte_1 dell'art. 20 c.p.c. la competenza sarebbe stata del Tribunale di Nocera Inferiore, con conseguente competenza esclusiva del Tribunale di Napoli, spettando, in materia di obbligazioni pecuniarie, la competenza al giudice del domicilio del creditore soltanto per le obbligazioni liquide. Chiedeva, altresì, la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente presso il Tribunale di Salerno recante rg. 3761/2014, tra la e la Parte_1
, avente ad oggetto il medesimo credito vantato dalla AR [...]
nonché di accertare, avendo la avendo proseguito la procedura PA CP_1 esecutiva immobiliare in danno della iscritta a ruolo rg AR es. 157/2011 Tribunale di Salerno, eventuali riparti a suo favore da decurtare dalla pretesa vantata dalla Parte_1
Nel merito eccepiva l'insussistenza del credito vantato, dal momento che la aveva ricevuto la stessa richiesta di pagamento da altro creditore Parte_1 munito di titolo esecutivo. Aggiungeva che la non poteva richiedere le somme CP_1 oggetto del decreto ingiuntivo opposto perché stava procedendo nel giudizio immobiliare n. 157/2011 ai danni della e contestualmente intendeva CP_4 ottenere il medesimo credito dalla PT
Concludeva, dunque, chiedendo: in via preliminare: accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Adito Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente territorialmente il Tribunale di Napoli, e, per l'effetto dichiarare la propria incompetenza;
sospendere il presente giudizio in attesa del completo svolgimento del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Salerno recante rg. 3761/2014 giudice Morrone tra la e la avente ad oggetto il Parte_1 AR medesimo credito vantato dalla nel merito, accogliere la PA presente opposizione per i motivi gradatamente indicati in atti e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'impugnato Decreto Ingiuntivo perché inammissibile, improponibile ed infondato oltre che nullo;
per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla a titolo di prezzo;
in ogni caso, condannare la società convenuta Parte_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che se ne dichiara antistatario. In data 26/10/2018, si costituiva la eccependo, in via PA preliminare, l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che, nel caso di specie l'opponente faceva riferimento esclusivamente alla disposizione di cui all'art.19 c.p.c. (Foro delle Persone Giuridiche)
N.R.G. 5280/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 ed aveva richiamato quella di cui all'art.20 c.p.c., con conseguente inammissibilità per incompletezza della stessa ed infondatezza, trattandosi di obbligazione pecuniaria liquida. Ha, poi, sempre in via preliminare, eccepito l'inammissibilità della richiesta di sospensione del giudizio, dal momento che la agiva nei PA confronti della in forza di “azione cambiaria diretta”, proposta nei Parte_1 confronti dell'emittente dei titoli insoluti. Aggiungeva, con riferimento al giudizio tra la e la l'insussistenza di alcun rapporto di pregiudizialità, dal PT CP_4 momento che il decreto ingiuntivo che aveva dato origine al giudizio di opposizione pendente innanzi il Tribunale di Salerno, era stato richiesto ed ottenuto dalla CP_4 per un importo di €.500.000,00, somma dovuta dalla a titolo di penale PT irriducibile conseguente il suo inadempimento, così come concordato tra le parti all'art.9 della Scrittura Privata del 21/02/2011, intercorsa tra CP_4 PT
Si tratterebbe, pertanto, di una vicenda processuale del tutto differente da quella oggetto del presente giudizio, sicché non sussisterebbe alcun rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio a quello pendente innanzi al Tribunale di Salerno, essendo diverse le parti, ed essendo palesemente diversi sia il petitum sia, soprattutto, la causa petendi. Procedeva poi a ricostruire la vicenda oggetto del presente giudizio, precisando quanto segue: la vantava nei confronti della un PA Controparte_4 credito pari ad €.163.072,71; per riscuotere tale credito l'attuale opposta procedeva a presso Terzi nei confronti della individuando come Parte_6 Controparte_4 terzo la in quanto a sua volta debitrice della Parte_1 Controparte_4 all'udienza di cui all'art.547 c.p.c. la endeva dichiarazione positiva, Parte_1 sicché il G.E., con Ordinanza del 03.10.2011, ordinava alla Parte_1
l'immediato pagamento delle somme assegnate;
senonché l'attuale opponente provvedeva al pagamento dovuto non in unica soluzione, bensì mediante il rilascio dei titoli di credito, successivamente insoluti, che sono oggi a base del decreto opposto;
quanto poi alla procedura esecutiva a suo tempo intrapresa dalla PA nei confronti della iscritta al n.157/2001 R.G. Es. Imm. del
[...] Controparte_4
Tribunale di Salerno, ed all'esito della stessa la è risultata PA totalmente incapiente, così come risulta alla pag.21 del Progetto di Distribuzione e risalente al mese di Aprile 2017, cioè prima che l'opposta depositasse il ricorso per D.I. oggetto del presente giudizio;
in conclusione, ed allo stato, la PA non ha ricevuto alcun pagamento del suo credito né dalla né dalla Controparte_4
nel mentre la non ha effettuato alcun Parte_1 Parte_1 pagamento, né alla né alla Controparte_4 PA
Concludeva, dunque, chiedendo: 1) Preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto opposto, ricorrendone i presupposti di cui all'art.648 c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, siccome inammissibile ed infondata;
3) Nel merito, rigettare l'Opposizione ex adverso proposta siccome inammissibile, improcedibile, infondata in fatto ed in diritto;
4) Per l'effetto, confermare l'opposto D.I., e condannare la
N.R.G. 5280/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 al pagamento delle somme da esso portate, oltre interessi moratori Parte_1 ex D.L. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, e svalutazione monetaria;
5) In ogni caso, condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze di cui al presente giudizio. In data 20/10/2021, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, in quanto liquida ed esigibile, da adempiere ex art. 1182 comma 3 c.c., al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Invero, l'importo richiesto con il ricorso per ingiunzione, basato su titoli di credito, è determinato nel suo ammontare, senza necessità di effettuare ulteriori calcoli. Pertanto, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.. Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa. Nella vicenda in esame, la società, con il ricorso per ingiunzione, ha scelto di agire davanti al Giudice di Nocera Inferiore quale forum destinatae solutionis, avuto riguardo al luogo del domicilio del creditore, e ciò nel rispetto delle regole anzidette.
2. Sul merito. L'opposizione è infondata e va rigettata. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr.
N.R.G. 5280/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie parte opposta, in ossequio al riparto dell'onere probatorio, ha provato il titolo ed ha dedotto l'inadempimento della controparte, che, non solo ha ammesso l'inadempimento, ma non ha provato altro fatto estintivo e/o impeditivo. In primo luogo, va rilevato come il decreto ingiuntivo n. 558/2014, dell'importo di € CP_ 500.000,00, sia stato richiesto ed ottenuto dalla in liquidazione nei CP_4 confronti dell'odierna opponente, a titolo di penale prevista nella scrittura privata conclusa tra le suindicate parti in data 21/2/2011, all'art. 9, stante l'inadempimento della in relazione al pagamento del secondo assegno di € 175.000,00, PT consegnato dalla alla PT CP_4
L'opposizione avverso tale decreto ingiuntivo risulta rigettata con sentenza del Tribunale di Salerno n. 3825/2018, del 5/11/2018, sul presupposto che, a seguito del pignoramento presso terzi richiesto dalla e, nonostante la PA dichiarazione positiva di quantità e l'ordinanza di assegnazione, la non Parte_1 procedeva al pagamento. La pretesa creditoria della è dunque fondata su un diverso titolo, il CP_4 pagamento della somma di € 500.000,00 a titolo di penale, in forza della scrittura privata “di cessione di preliminare contrattuale” del 21/2/2011 conclusa con la che, all'art. 9, comma 2, prevedeva, in caso di inadempimento delle Parte_1 obbligazioni della una penale in favore della di € PT CP_4
500.000,00, definita espressamente irriducibile, in quanto teneva conto dell'interesse del creditore all'adempimento. In tale pronuncia viene confermato che, nonostante l'ordinanza emessa dal G.E. del Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di Mercato San Severino, in data 3/10/2011, depositata in data 11/10/2011, con la quale il G.E., rilevato che il credito vantato dalla nei confronti della mmontava a € 163.072,71, oltre PA CP_4
€ 300,00 per ulteriori interessi legali a decorrere dal 28/7/2011 assegnava, salvo esazione, al creditore procedente la somma di € 163.072,71, oltre PA
€ 300,00 per ulteriori interessi legali a decorrere dal 28/7/2011, ed ordinava alla terzo pignorato, con esonero di ogni sua responsabilità, l'immediato PT pagamento delle somme come assegnate, la non ottemperava. PT
N.R.G. 5280/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 Pertanto, tale sentenza ha accertato che la nella sua qualità di terzo pignorato, PT non ha adempiuto alla obbligazione assunta nei confronti della in CP_1 conseguenza dell'Ordinanza di assegnazione del 03/10/2011. All'esito della procedura esecutiva a suo tempo intrapresa dalla PA nei confronti della iscritta al n.157/2001 R.G. Es. Imm. del Controparte_4
Tribunale di Salerno, ed la è risultata totalmente incapiente, PA così come risulta alla pag.21 del Progetto di Distribuzione e risalente al mese di Aprile 2017. L'opposizione va pertanto rigettata, con consegue conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5280/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 PA provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1300/18, emesso in data 15/06/2018, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio che si liquidano in € 14103,00 PA per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5280/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7