Art. 5. Attuazione degli interventi 1. Gli interventi di recupero e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformita' alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge nonche' alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all' art. 5:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 1.
2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all' art. 5:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note all'art. 1.