Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/05/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 8369/2023 R.G., avente ad oggetto: retribuzione
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
MAGRO GIUSEPPE,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, quale forestale a tempo determinato, ha convenuto l'amministrazione resistente, per il riconoscimento dell'indennità professionale, già prevista dall'art. 11
CIRL 2001 e dalle successive modifiche ed integrazioni, corrisposta solo al personale a tempo indeterminato.
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Non si è costituita l'Amministrazione resistente, della quale, stante la rituale notifica del ricorso, va dichiarata la contumacia.
Tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Ciò posto, sulle questioni poste, questo tribunale si è già espresso, a partire dalla sentenza n. 240/2023, est. Mirenda, nel proc. 11186/2022 R.G.L., in adesione all'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Catania.
Si riportano, in modo testuale, i passaggi salienti della citata sentenza:
“Orbene, con riguardo alla indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 deve richiamarsi la pronuncia della Corte d'Appello di
Catania, sezione lavoro (n. 150/2020) relativa ad analoga fattispecie, le cui argomentazioni si richiamano e fanno proprie a mente dell'art. 118, disp. att. c.p.c.
“Osserva il Collegio che la Corte di Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi,
mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd.
forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n.
25673 del 2017).
A tali indirizzi si ritiene di dare continuità.
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Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015,
in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti,
nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr.
Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che
- per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può
ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale.
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Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi),
rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma,
in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”.
La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale.
La legge regionale 28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n. 16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di "migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale
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impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo
49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”).
L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al Controparte_2
(già della titolarità dei rapporti di lavoro con il Controparte_3
personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost.
ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Pt_2
(cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale.
Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del
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CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n.
70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”. Ne discende che l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 -nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato- stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
Né la mancata corresponsione dell'invocata indennità può essere giustificata dalla natura agricola e stagionale del rapporto, essa attenendo non già alle “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, quanto alla sussistenza o meno di ragioni obiettive per la giustificazione dell'utilizzo reiterato del contratto a tempo determinato di cui alla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
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Con riguardo alla eccezione di prescrizione dei crediti, comunque fatti valere da parte ricorrente nei limiti del quinquennio prescrizionale di legge, avendoli la detta parte limitati al quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso avvenuta il 28 novembre
2022, ed anzi, più precisamente, dal 2018 in poi, può essere riportata l'argomentazione che la Corte d'Appello ha formulato nel giudizio prima citato: “va premesso in termini generali che, come di recente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 2232 del 2020), se l'anzianità di per sé, in quanto mero presupposto di fatto di specifici diritti, è
insuscettibile di un'autonoma prescrizione, si prescrivono invece i diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano. Ne consegue - avverte la Cassazione - che il diritto alla progressione economica sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto".
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta a tempo determinato dal 2018 e fino al 2022, spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale. Va poi rimarcato, come evidenziato dalla Corte
di Appello di Catania, che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicchè l'indennità mensile di € 3,87 fino all'1 settembre 2018 e di € 4,00 per i periodi successivi (cfr. l'art. 4 del CIRL del 2018) va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”.
Le motivazioni espresse nella suddetta sentenza, riesaminate nella loro interezza e ritenute conducenti al caso di specie, risultano del tutto condivisibili e vanno quindi ribadite, potendosi effettuare il loro richiamo per relationem ai sensi dell'art. 118 disp.
Att. C.p.c., per quanto qui non espressamente riproposto.
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Ed invero i principi espressi, per identità di ratio, devono trovare applicazione anche all'odierna fattispecie, pena la violazione del principio di non discriminazione.
Poste le superiori premesse, va quindi accolta la domanda relativa al riconoscimento della indennità professionale legata alla anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato.
Per quanto concerne il quantum, la mancata costituzione della controparte impedisce di ritenere non contestati i conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
In applicazione dei criteri espressi da questo ufficio, richiamati dalla parte ricorrente in sede di note, l'importo corretto appare pertanto quello di euro 1.700,97.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA il diritto della parte ricorrente, in relazione ai periodi di lavoro intercorsi tra il agosto 2018 a luglio 2023 a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità
prevista per gli operai a tempo indeterminato;
CONDANNA l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, pari ad €.1.700,97 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94, dal dovuto al soddisfo;
CONDANNA l'Amministrazione convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi €.1029,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA, CU, come per legge,
disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario Avv.to. MAGRO
GIUSEPPE.
Così depositato, in Catania, 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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