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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2145 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza del 6.3.2025, vertente
TRA
SI. ( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
( ), e
[...] C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dagli avv.ti Massimiliano Scognamiglio e Marco
Scognamiglio, presso il cui studio in Ercolano (NA), via 4 Orologi n.
19, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
( ) e TR C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi in
[...] C.F._4 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Luca Caravella, elettivamente domiciliati in Napoli, Centro direzionale Is. E1, presso lo studio del prof. avv. Francesco Fimmanò;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 471/2018, pubblicata in data 30.1.2018.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2017, i coniugi CP_2
e convenivano in giudizio, innanzi al
[...] TR Co tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, nonché (figlia di Parte_1 Parte_2
1 quest'ultimo), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Co condannare, per le causali di cui alla narrativa, la “
[...]
,..., in persona del socio accomandatario e Parte_1 legale rappresentante p.t. Signor , al pagamento in Parte_1 favore degli attori coniugi – della somma di Euro CP_1 CP_2
68.665,95, oltre interessi e rivalutazione dai singoli versamenti;
2) accertare
e dichiarare, ex art. 2901 cod. civ., l'inefficacia e/o la non opponibilità nei confronti degli attori coniugi – dell'atto per notaio CP_1 CP_2 del 19 marzo 2012 rep. n. 107.007 racc. n. 66.282 con il quale Persona_1 la “Si. trasferiva alla Parte_1
RI , la proprietà dell'immobile in Sparanise Parte_2 alla via Torretta n. 7, già via Municipio, e precisamente: 1) appartamento al secondo piano, composto da sette vani catastali, confinante con vano scala, con detta via, con cortile comune, salvo se altri;
2) box auto al piano seminterrato, confinante con corsia di manovra, subb 15, 3 ed 1, riportato nel castasto fabbricati al foglio 6, particella 5078, sub 8, piano 2, cat. A/2, cl. 4, vani 7, r.c. euro 831,50; sub 16, piano S1, cat. c/6, cl. 2, mq. 34, r.c. euro 66,73; 3) emettere, per l'effetto, ogni provvedimento utile e/o necessario per l'adeguamento, anche ai fini pubblicitari ed esonerando il competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità, dell'intestazione dei cespiti alla titolarità degli stessi e per la trascrizione dell'emananda sentenza;
4) condannare, altresì, i convenuti, in solido o per quanto di ragione, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio”.
Radicata la lite, con comparsa depositata in data 8.9.2017, si costituivano i convenuti e Controparte_4
, così concludendo: “rigettare la domanda Parte_2 attorea, siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata e temeraria;
condannare gli attori al pagamento delle spese processuali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, ex art.
2, comma 2, D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari, ex art. 93, comma 1, c.p.c.; condannare, altresì, gli attori al pagamento in favore dei comparenti, di una ulteriore somma equitativamente determinata, ex art. 96 comma 3, c.p.c.; emettere ogni altro consequenziale provvedimento di ragione e di legge.”
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. ed acquisita la documentazione in atti, la causa, rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa all'udienza del 30.1.2018 con sentenza n. 471/2018, pubblicata in data
30.1.2018, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva: “- condanna la “Si. Parte_1
al pagamento in favore degli attori della somma di euro 59.305,95
[...] oltre interessi dalla citazione al soddisfo;
- dispone l'inefficacia ex art. 2901
c.c. dell'atto per notaio del 19 marzo 2012 rep. n. 107.007 Persona_1 Co racc. n. 66.282 con il quale la “ Parte_1
trasferiva alla signorina , la proprietà
[...] Parte_2 dell'immobile in Sparanise alla via Torretta n. 7, già via Municipio, […]
2 riportato nel catasto fabbricati al foglio 6, particella 5078, sub 8, piano, cat.
A/2, cl. 4, vani 7, r.c. euro 831,50; sub 16, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 34,
r.c. euro 66,73; - ordina al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida in euro
10mila per onorari ed euro 830,93 per spese non imponibili, oltre accessori come per legge”.
Contro tale sentenza, notificata il 9.4.2018, la SI.
[...]
e , con citazione Parte_1 Parte_2 notificata in data 12.04.2018, proponevano appello, lamentando, con cinque motivi di gravame: 1) insussistenza delle condizioni dell'azione Parte revocatoria; 2) inammissibilità della condanna della SI. al Co Parte pagamento di somme; 3) erronea condanna della al pagamento di € 59.305,95; 4) erronea declaratoria d'inefficacia dell'atto di compravendita del 19/03/2012; 5) eccessiva liquidazione delle spese processuali.
Chiedevano, pertanto, alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della pronuncia impugnata, di voler così provvedere: “• in via principale, accogliere il primo motivo
d'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: - rigettare le domande proposte in primo grado dai coniugi TR
e ; - condannare gli appellati al pagamento delle spese del Controparte_2 doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie in ragione del 15% sui compensi, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari, ai sensi dell'art. 93, comma 1,
c.p.c.; • in via subordinata, accogliere il secondo, il quarto ed il quinto motivo d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: - dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento di somme proposta in prime cure dai coniugi e TR
contro la;
- dichiarare inefficace, nei confronti di Controparte_2 _4 essi coniugi, l'atto di compravendita per Notar del 19/03/2012, Persona_1 rep. n. 107.007, racc. n. 66.282; - condannare gli appellanti al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali di primo grado, liquidando
i relativi compensi in una misura compresa tra€ 4.015,00 ed€ 8.030,00; - condannare gli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, sempre oltre i suddetti accessori e con l'invocata clausola di distrazione;
• in via ulteriormente subordinata, accogliere il terzo motivo
d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: - correggere euro «59.305,95» in euro «57.078, 75» al capo 1 del dispositivo
(pagina 4) della sentenza impugnata;
- disporre l'annotazione del provvedimento di correzione sull'originale della sentenza impugnata;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, sempre oltre i suddetti accessori e col beneficio della distrazione;
• in ognuna delle considerate ipotesi, emettere ogni altra consequenziale statuizione di ragione e di legge”.
3 Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con comparsa del 19.7.2018, i coniugi e , TR Controparte_2 concludendo per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti alla refusione delle spese del grado e ai danni per lite temeraria ex art. 96 cpc (demandando alla Corte la quantificazione in via equitativa del risarcimento). Disattesa l'istanza di inibitoria e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa (nelle more assegnata, in data 30.1.2025, alla
Sesta sezione civile, Consigliere relatore dr.ssa Ada Meterangelis, a seguito del disposto riequilibrio dei ruoli tra sezioni della Corte), all'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
*****
I. L'antefatto della revocatoria
Risulta necessaria, ai fini dell'esame dei motivi di gravame, la ricostruzione della vicenda che dava origine al presente giudizio, che può così riassumersi.
Con preliminare di compravendita sottoscritto in data 26.10.2005 (e registrato l'11.9.2008), intercorso tra la SI.
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, ), quale Parte_1 _4 promittente venditrice, ed i coniugi e Controparte_2 CP_1
, quali promissari acquirenti, la prima prometteva di alienare ai
[...] secondi la porzione di fabbricato sito in Sparanise (CE) alla Via
Municipio n. 9, individuato in catasto al foglio 6, p.lla 5078, sub. 1, pattuendo quale prezzo di vendita l'importo complessivo di €
170.000,00, così regolato: € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da versare al momento della stipula del preliminare;
€
15.000,00 entro il 15.11.2006; € 15.000,00 entro il 15.12.2006; i restanti € 120.000,00 da versare alla stipula del definitivo, inizialmente pattuita per il 30.6.2006.
Versato dai coniugi il complessivo acconto di € Controparte_5
50.000,00, non si addiveniva tuttavia alla stipula del definitivo alla data stabilita, per ragioni - a dire dei promissari acquirenti - imputabili Parte alla SI. che solo nel febbraio 2008, a seguito di reiterati solleciti, consegnava l'immobile compromesso in vendita, sicché i coniugi eseguivano lavori nella sottostante cantinola, sopportando ulteriori costi.
Persistendo l'immotivato rifiuto della alla stipula del _4 definitivo, anche dopo la consegna del bene, i coniugi
, con atto di citazione notificato in data 12.1.2009, Controparte_5 Co convenivano in giudizio la al fine di sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “A) trasferire la proprietà, ai sig. TR
e sig. ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con sentenza Controparte_2
4 sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti, dell'appartamento al livello del piano rialzato di utili mq. 126,00 circa, con terrazzo e balcone mq. 56,00 circa, cantinole e ripostigli sottostanti il terrazzo per una superficie lorda di circa mq. 50,00; garage annesso di mq.
51,00 circa e relativa quota di mq. 34,00; giardino ad uso esclusivo di circa mq. 115,00, il tutto sito in Sparanise alla via Municipio n. 9, catastalmente individuato al foglio 6, particella 5078, subalterno 1; B) ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V., di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
C) ridurre il prezzo di acquisto dell'immobile relativamente alla irregolarità del preliminare di compravendita, per le causali sopra esposte, il tutto da determinare mediante CTU tecnica che sin da ora si richiede;
D) condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dai coniugi
, relativamente alle spese che gli hanno dovuto sostenere CP_1 Pt_3 causa il pagamento ingiusto del canone di locazione, detti danni si quantificano in euro 5000; E) condannare il convenuto al risarcimento dei danni dei coniugi relativamente alle spese da essi sostenute CP_1 all'interno dell'immobile, “cantinola”, pari ad euro 15.000; F) condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali ai coniugi , CP_1 che si quantificano in Euro 50.000 o in quella somma maggiore o minore che ill.mo Giudicante vorrà liquidare secondo equità, il tutto oltre al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio …”.
Incardinato il giudizio (R.G. N. 63/2009), si costituiva, con comparsa del 27.3.2009, la convenuta SI. eccependo l'inammissibilità Pt_1 ed infondatezza sia della domanda ex art. 2932 c.c., in virtù di un illecito edilizio asseritamente commesso nell'immobile compromesso in vendita dai coniugi , sia della domanda di Controparte_6 riduzione del prezzo di acquisto, contestualmente spiegando domanda riconvenzionale per la declaratoria di risoluzione del preliminare del
26.10.2005 per grave inadempimento dei promissari acquirenti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni quantificati in €
260.000,00; in caso di rigetto della riconvenzionale principale, chiedeva la condanna dei coniugi istanti al pagamento di € 38.000,00, per l'esecuzione di opere extra rispetto al capitolato allegato al preliminare.
Articolate richieste istruttorie ed espletata CTU, il tribunale adito definiva la lite con sentenza n. 285/2013 del 22-31.01.2013, con la quale, disattesa ogni altra domanda accessoria, subordinata e riconvenzionale, disponeva, in accoglimento della domanda principale attorea, il trasferimento in favore dei coniugi e TR
del diritto di proprietà della porzione del fabbricato Controparte_2 sito in Sparanise (CE) alla via Municipio n. 9 […], il tutto distinto al
NCEU del Comune di Sparanise al f. 6 p.lla 5078 sub 1, con obbligo per i coniugi e di corrispondere TR Controparte_2 alla in persona del l.r.p.t., il Controparte_4
5 residuo prezzo di € 120.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo (si dà atto che il prezzo originario ammontava ad € 170.000,00 e che di esso è stata pagata la somma di €
50.000,00), ordinando all'agenzia per il territorio della provincia di
Caserta di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da sua responsabilità, e condannando la convenuta SI.DEL alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice (e per essa al procuratore antistatario), liquidate in complessivi € 5.400,00.
Pronuncia che, tuttavia, a dire dei coniugi , non era Controparte_5 stata messa in esecuzione perché la domanda (ex art. 2932 c.c.) era stata accolta con riferimento alla particella dell'intero fabbricato inerente alla parte condominiale, anziché sull'immobile oggetto del preliminare, identificato al foglio 6, p.lla 5078, sub 4 e sub 15.
Nelle more, l'anzidetta sentenza n. 285/2013 passava in giudicato (essendo stato rigettato l'appello, principale e incidentale, contro di essa proposto, con sentenza della Corte di appello di Napoli n.
607/2018, pubblicata in data 8.2.2018, confermata, nel corso del presente giudizio di gravame, dalla Suprema Corte con ordinanza n.
1821/2023 del 20.1.2023, allegata dagli appellati con la comparsa conclusionale del 17.4.2025).
Nel frattempo, i coniugi promissari acquirenti venivano a conoscenza della pendenza di una procedura esecutiva immobiliare a carico della Co (R.G.E. n. 233/2012), Parte_1 proposta (in virtù di decreto monitorio del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 380 del 21.06.2011 e conseguente precetto) dalla creditrice su vari immobili intestati Controparte_7 alla società, tra cui quello oggetto del preliminare del 26.10.2005
(foglio 6, p.lla 5078, sub 4 e sub 15), e nella quale (procedura) avevano spiegato intervento, per ingenti crediti (in privilegio), sia il
Banco di Napoli s.p.a., sia l' così configurandosi Controparte_8 Co una rilevante esposizione debitoria a carico della di circa Pt_1 un milione di euro.
Pertanto, con atto del 27.4.2016, i coniugi Controparte_5 proponevano formale opposizione alla predetta esecuzione ex art. 619 cpc, avanzando istanza di sospensione, nondimeno disattesa dal G.E.
(con ordinanza del 10.6.2016) sul rilievo che la nota di trascrizione della domanda costitutiva del 20 luglio 2009 era stata presa in danno di un soggetto, , certamente diverso dal debitore Parte_1 esecutato nella presente procedura che è una società, persona giuridica, ovvero la SI. e che, Controparte_9 peraltro, della differente posizione del soggetto “contro” cui la trascrizione era stata presa, è stata consapevole anche parte opponente, nel momento in cui ha fatto trascrivere una nota in Parte rettifica, .., nella quale è indicato il soggetto SI.
[...]
[...
[...] [...]
ritenendo, dunque, sussistente un'oggettiva Parte_4 incertezza del regime nelle trascrizioni, neanche emendata dalla nota in rettifica, atteso che nel lasso temporale intercorso tra la prima nota
e la seconda in rettifica, chi ha consultato i registri immobiliari in Co danno della non ha Controparte_9 rintracciato la trascrizione pregiudizievole.
Poco dopo l'inizio della procedura esecutiva (R.G.E. n. 233/2012), interveniva l'atto per notar del 19.03.2012, rep. n. Persona_1
107.007 racc. n. 66.282, oggetto del presente giudizio di revocatoria, Co con cui in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1
, trasferiva alla figlia diciottenne (e convivente) Parte_1 di quest'ultimo, (n. 28.10.1993), studentessa, Parte_2 la proprietà dell'immobile sito in Sparanise alla via Torretta n. 7, già via Municipio, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 5078, sub 8, piano
2, cat. A/2, cl. 4, vani 7, r.c. euro 831,50, e sub 16, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 34, r.c. euro 66,73, unico rimasto estraneo al pignoramento.
II. Nel merito
L'appello è solo parzialmente fondato per le ragioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti lamentano
l'insussistenza delle condizioni dell'azione revocatoria, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, i coniugi non vantassero alcun credito, ma che al contrario Controparte_6 Parte fosse la SI. a vantare un credito di € 120.000,00 nei loro confronti, in virtù della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 285/2013 (nelle more, come detto, passata in giudicato), che, in accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932, comma 1, c.c., aveva disposto il trasferimento, in favore dei predetti coniugi, della proprietà dell'immobile oggetto del preliminare del 26.10.2005, condannandoli a pagare alla il residuo prezzo _4 di € 120.000,00 (essendo già stato versato l'acconto di € 50.000,00).
Deducono, in particolare, che la maggior parte dell'asserito credito di € 59.305,95, riconosciuto con la sentenza impugnata, id est € 50.000,00, integra l'acconto versato alla dai promissari acquirenti _4 Pt_5
in ottemperanza all'art. 6 del cennato contratto preliminare, di
[...] talché proprio non si comprende come il Tribunale non si sia avveduto della palese antinomia, sotto un profilo logico-giuridico, tra il compiuto riconoscimento e la preesistente condanna di essi promissari acquirenti al pagamento, in favore della , della somma di € 120.000,00, costituente _4 il saldo del prezzo (€ 170.000,00) contrattualmente pattuito col preliminare medesimo.
Assumono, in ogni caso, che anche a voler ritenere sussistente un credito in capo ai coniugi , il tribunale avrebbe Controparte_5 dovuto quantomeno integralmente compensare l'asserito credito di €
7 59.305,95 col maggior importo di € 120.000,00 spettante alla , _4 che pertanto sarebbe comunque rimasta creditrice della differenza di
€ 60.694,05.
Sostengono, dunque, che l'inesistenza di qualsivoglia credito dei coniugi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a Controparte_5 respingere la domanda di pagamento ed a reputare insussistenti le ulteriori condizioni dell'eventus damni e della scientia fraudis, sì da pervenire, de plano, anche al rigetto della domanda revocatoria.
Condizioni, queste ultime, a dire degli appellanti, in ogni caso insussistenti, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quanto all'eventus damni, alcun pregiudizio era sta procurato, ai coniugi , dall'atto di disposizione della Controparte_6 _4 Per_ risultando detta società intestataria, all'epoca del rogito per notar del 19.3.2012, di altre quattro unità immobiliari (riportate nel catasto del comune di Sparanise al fg. 6, p.lla 5078, sub 4, sub 10, sub 11 e sub 15), come emergeva dalla visura catastale storica n. T77355 del
10/07/2017, prodotta in primo grado; quanto alla scientia fraudis, né
, socio accomandatario e legale rappresentante Parte_1 pro tempore della venditrice , né tantomeno la di lui figlia _4
, avevano inteso pregiudicare presunte Parte_2 ragioni creditorie dei coniugi , nei confronti dei Controparte_5 quali, anzi, il aveva la indubbia convinzione (poi Parte_2 confermata con la sentenza n. 285/2013) che la vantasse non _4 debiti ma crediti, convinzione dallo stesso verosimilmente esternata nell'ambito del proprio nucleo familiare.
La censura va disattesa.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, dopo aver riconosciuto in capo ai coniugi istanti un credito (certo) di € 57.078,75 (indicato in dispositivo, per mero errore materiale, in € 59.305,95), con conseguente condanna della al pagamento di detta somma, così motivava l'accoglimento _4 della revocatoria: <anche la richiesta revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto per cui è causa risulta fondata. come visto sin qui, gli attori risultano portatori di una ragione credito rilevante nei confronti della società convenuta, che ha alienato alla litisconsorte immobili si chiesta revoca. inizialmente avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile promessogli, poi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2145 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza del 6.3.2025, vertente
TRA
SI. ( ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
( ), e
[...] C.F._1 Parte_2
( , rappresentati e difesi in giudizio, per C.F._2 mandato in atti, dagli avv.ti Massimiliano Scognamiglio e Marco
Scognamiglio, presso il cui studio in Ercolano (NA), via 4 Orologi n.
19, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti
CONTRO
( ) e TR C.F._3 CP_2
( ), rappresentati e difesi in
[...] C.F._4 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Luca Caravella, elettivamente domiciliati in Napoli, Centro direzionale Is. E1, presso lo studio del prof. avv. Francesco Fimmanò;
Appellati
OGGETTO: appello contro la sentenza del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 471/2018, pubblicata in data 30.1.2018.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.3.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 27.2.2017, i coniugi CP_2
e convenivano in giudizio, innanzi al
[...] TR Co tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
, nonché (figlia di Parte_1 Parte_2
1 quest'ultimo), al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Co condannare, per le causali di cui alla narrativa, la “
[...]
,..., in persona del socio accomandatario e Parte_1 legale rappresentante p.t. Signor , al pagamento in Parte_1 favore degli attori coniugi – della somma di Euro CP_1 CP_2
68.665,95, oltre interessi e rivalutazione dai singoli versamenti;
2) accertare
e dichiarare, ex art. 2901 cod. civ., l'inefficacia e/o la non opponibilità nei confronti degli attori coniugi – dell'atto per notaio CP_1 CP_2 del 19 marzo 2012 rep. n. 107.007 racc. n. 66.282 con il quale Persona_1 la “Si. trasferiva alla Parte_1
RI , la proprietà dell'immobile in Sparanise Parte_2 alla via Torretta n. 7, già via Municipio, e precisamente: 1) appartamento al secondo piano, composto da sette vani catastali, confinante con vano scala, con detta via, con cortile comune, salvo se altri;
2) box auto al piano seminterrato, confinante con corsia di manovra, subb 15, 3 ed 1, riportato nel castasto fabbricati al foglio 6, particella 5078, sub 8, piano 2, cat. A/2, cl. 4, vani 7, r.c. euro 831,50; sub 16, piano S1, cat. c/6, cl. 2, mq. 34, r.c. euro 66,73; 3) emettere, per l'effetto, ogni provvedimento utile e/o necessario per l'adeguamento, anche ai fini pubblicitari ed esonerando il competente Conservatore dei RR.II. da ogni responsabilità, dell'intestazione dei cespiti alla titolarità degli stessi e per la trascrizione dell'emananda sentenza;
4) condannare, altresì, i convenuti, in solido o per quanto di ragione, al pagamento delle spese, anche generali, e competenze del presente giudizio”.
Radicata la lite, con comparsa depositata in data 8.9.2017, si costituivano i convenuti e Controparte_4
, così concludendo: “rigettare la domanda Parte_2 attorea, siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata e temeraria;
condannare gli attori al pagamento delle spese processuali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi, ex art.
2, comma 2, D.M. 55/2014, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari, ex art. 93, comma 1, c.p.c.; condannare, altresì, gli attori al pagamento in favore dei comparenti, di una ulteriore somma equitativamente determinata, ex art. 96 comma 3, c.p.c.; emettere ogni altro consequenziale provvedimento di ragione e di legge.”
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. ed acquisita la documentazione in atti, la causa, rinviata per discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., veniva decisa all'udienza del 30.1.2018 con sentenza n. 471/2018, pubblicata in data
30.1.2018, con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così statuiva: “- condanna la “Si. Parte_1
al pagamento in favore degli attori della somma di euro 59.305,95
[...] oltre interessi dalla citazione al soddisfo;
- dispone l'inefficacia ex art. 2901
c.c. dell'atto per notaio del 19 marzo 2012 rep. n. 107.007 Persona_1 Co racc. n. 66.282 con il quale la “ Parte_1
trasferiva alla signorina , la proprietà
[...] Parte_2 dell'immobile in Sparanise alla via Torretta n. 7, già via Municipio, […]
2 riportato nel catasto fabbricati al foglio 6, particella 5078, sub 8, piano, cat.
A/2, cl. 4, vani 7, r.c. euro 831,50; sub 16, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 34,
r.c. euro 66,73; - ordina al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli attori che liquida in euro
10mila per onorari ed euro 830,93 per spese non imponibili, oltre accessori come per legge”.
Contro tale sentenza, notificata il 9.4.2018, la SI.
[...]
e , con citazione Parte_1 Parte_2 notificata in data 12.04.2018, proponevano appello, lamentando, con cinque motivi di gravame: 1) insussistenza delle condizioni dell'azione Parte revocatoria; 2) inammissibilità della condanna della SI. al Co Parte pagamento di somme; 3) erronea condanna della al pagamento di € 59.305,95; 4) erronea declaratoria d'inefficacia dell'atto di compravendita del 19/03/2012; 5) eccessiva liquidazione delle spese processuali.
Chiedevano, pertanto, alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della pronuncia impugnata, di voler così provvedere: “• in via principale, accogliere il primo motivo
d'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata: - rigettare le domande proposte in primo grado dai coniugi TR
e ; - condannare gli appellati al pagamento delle spese del Controparte_2 doppio grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie in ragione del 15% sui compensi, ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari, ai sensi dell'art. 93, comma 1,
c.p.c.; • in via subordinata, accogliere il secondo, il quarto ed il quinto motivo d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: - dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento di somme proposta in prime cure dai coniugi e TR
contro la;
- dichiarare inefficace, nei confronti di Controparte_2 _4 essi coniugi, l'atto di compravendita per Notar del 19/03/2012, Persona_1 rep. n. 107.007, racc. n. 66.282; - condannare gli appellanti al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali di primo grado, liquidando
i relativi compensi in una misura compresa tra€ 4.015,00 ed€ 8.030,00; - condannare gli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, sempre oltre i suddetti accessori e con l'invocata clausola di distrazione;
• in via ulteriormente subordinata, accogliere il terzo motivo
d'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata: - correggere euro «59.305,95» in euro «57.078, 75» al capo 1 del dispositivo
(pagina 4) della sentenza impugnata;
- disporre l'annotazione del provvedimento di correzione sull'originale della sentenza impugnata;
- condannare gli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, sempre oltre i suddetti accessori e col beneficio della distrazione;
• in ognuna delle considerate ipotesi, emettere ogni altra consequenziale statuizione di ragione e di legge”.
3 Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con comparsa del 19.7.2018, i coniugi e , TR Controparte_2 concludendo per l'integrale rigetto dell'avverso gravame, infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna degli appellanti alla refusione delle spese del grado e ai danni per lite temeraria ex art. 96 cpc (demandando alla Corte la quantificazione in via equitativa del risarcimento). Disattesa l'istanza di inibitoria e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa (nelle more assegnata, in data 30.1.2025, alla
Sesta sezione civile, Consigliere relatore dr.ssa Ada Meterangelis, a seguito del disposto riequilibrio dei ruoli tra sezioni della Corte), all'udienza del 6.3.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
*****
I. L'antefatto della revocatoria
Risulta necessaria, ai fini dell'esame dei motivi di gravame, la ricostruzione della vicenda che dava origine al presente giudizio, che può così riassumersi.
Con preliminare di compravendita sottoscritto in data 26.10.2005 (e registrato l'11.9.2008), intercorso tra la SI.
[...]
(d'ora in avanti, per brevità, ), quale Parte_1 _4 promittente venditrice, ed i coniugi e Controparte_2 CP_1
, quali promissari acquirenti, la prima prometteva di alienare ai
[...] secondi la porzione di fabbricato sito in Sparanise (CE) alla Via
Municipio n. 9, individuato in catasto al foglio 6, p.lla 5078, sub. 1, pattuendo quale prezzo di vendita l'importo complessivo di €
170.000,00, così regolato: € 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, da versare al momento della stipula del preliminare;
€
15.000,00 entro il 15.11.2006; € 15.000,00 entro il 15.12.2006; i restanti € 120.000,00 da versare alla stipula del definitivo, inizialmente pattuita per il 30.6.2006.
Versato dai coniugi il complessivo acconto di € Controparte_5
50.000,00, non si addiveniva tuttavia alla stipula del definitivo alla data stabilita, per ragioni - a dire dei promissari acquirenti - imputabili Parte alla SI. che solo nel febbraio 2008, a seguito di reiterati solleciti, consegnava l'immobile compromesso in vendita, sicché i coniugi eseguivano lavori nella sottostante cantinola, sopportando ulteriori costi.
Persistendo l'immotivato rifiuto della alla stipula del _4 definitivo, anche dopo la consegna del bene, i coniugi
, con atto di citazione notificato in data 12.1.2009, Controparte_5 Co convenivano in giudizio la al fine di sentir accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni: “A) trasferire la proprietà, ai sig. TR
e sig. ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., con sentenza Controparte_2
4 sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti, dell'appartamento al livello del piano rialzato di utili mq. 126,00 circa, con terrazzo e balcone mq. 56,00 circa, cantinole e ripostigli sottostanti il terrazzo per una superficie lorda di circa mq. 50,00; garage annesso di mq.
51,00 circa e relativa quota di mq. 34,00; giardino ad uso esclusivo di circa mq. 115,00, il tutto sito in Sparanise alla via Municipio n. 9, catastalmente individuato al foglio 6, particella 5078, subalterno 1; B) ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V., di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
C) ridurre il prezzo di acquisto dell'immobile relativamente alla irregolarità del preliminare di compravendita, per le causali sopra esposte, il tutto da determinare mediante CTU tecnica che sin da ora si richiede;
D) condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dai coniugi
, relativamente alle spese che gli hanno dovuto sostenere CP_1 Pt_3 causa il pagamento ingiusto del canone di locazione, detti danni si quantificano in euro 5000; E) condannare il convenuto al risarcimento dei danni dei coniugi relativamente alle spese da essi sostenute CP_1 all'interno dell'immobile, “cantinola”, pari ad euro 15.000; F) condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali ai coniugi , CP_1 che si quantificano in Euro 50.000 o in quella somma maggiore o minore che ill.mo Giudicante vorrà liquidare secondo equità, il tutto oltre al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio …”.
Incardinato il giudizio (R.G. N. 63/2009), si costituiva, con comparsa del 27.3.2009, la convenuta SI. eccependo l'inammissibilità Pt_1 ed infondatezza sia della domanda ex art. 2932 c.c., in virtù di un illecito edilizio asseritamente commesso nell'immobile compromesso in vendita dai coniugi , sia della domanda di Controparte_6 riduzione del prezzo di acquisto, contestualmente spiegando domanda riconvenzionale per la declaratoria di risoluzione del preliminare del
26.10.2005 per grave inadempimento dei promissari acquirenti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni quantificati in €
260.000,00; in caso di rigetto della riconvenzionale principale, chiedeva la condanna dei coniugi istanti al pagamento di € 38.000,00, per l'esecuzione di opere extra rispetto al capitolato allegato al preliminare.
Articolate richieste istruttorie ed espletata CTU, il tribunale adito definiva la lite con sentenza n. 285/2013 del 22-31.01.2013, con la quale, disattesa ogni altra domanda accessoria, subordinata e riconvenzionale, disponeva, in accoglimento della domanda principale attorea, il trasferimento in favore dei coniugi e TR
del diritto di proprietà della porzione del fabbricato Controparte_2 sito in Sparanise (CE) alla via Municipio n. 9 […], il tutto distinto al
NCEU del Comune di Sparanise al f. 6 p.lla 5078 sub 1, con obbligo per i coniugi e di corrispondere TR Controparte_2 alla in persona del l.r.p.t., il Controparte_4
5 residuo prezzo di € 120.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo (si dà atto che il prezzo originario ammontava ad € 170.000,00 e che di esso è stata pagata la somma di €
50.000,00), ordinando all'agenzia per il territorio della provincia di
Caserta di procedere alla trascrizione della sentenza, con esonero da sua responsabilità, e condannando la convenuta SI.DEL alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice (e per essa al procuratore antistatario), liquidate in complessivi € 5.400,00.
Pronuncia che, tuttavia, a dire dei coniugi , non era Controparte_5 stata messa in esecuzione perché la domanda (ex art. 2932 c.c.) era stata accolta con riferimento alla particella dell'intero fabbricato inerente alla parte condominiale, anziché sull'immobile oggetto del preliminare, identificato al foglio 6, p.lla 5078, sub 4 e sub 15.
Nelle more, l'anzidetta sentenza n. 285/2013 passava in giudicato (essendo stato rigettato l'appello, principale e incidentale, contro di essa proposto, con sentenza della Corte di appello di Napoli n.
607/2018, pubblicata in data 8.2.2018, confermata, nel corso del presente giudizio di gravame, dalla Suprema Corte con ordinanza n.
1821/2023 del 20.1.2023, allegata dagli appellati con la comparsa conclusionale del 17.4.2025).
Nel frattempo, i coniugi promissari acquirenti venivano a conoscenza della pendenza di una procedura esecutiva immobiliare a carico della Co (R.G.E. n. 233/2012), Parte_1 proposta (in virtù di decreto monitorio del tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 380 del 21.06.2011 e conseguente precetto) dalla creditrice su vari immobili intestati Controparte_7 alla società, tra cui quello oggetto del preliminare del 26.10.2005
(foglio 6, p.lla 5078, sub 4 e sub 15), e nella quale (procedura) avevano spiegato intervento, per ingenti crediti (in privilegio), sia il
Banco di Napoli s.p.a., sia l' così configurandosi Controparte_8 Co una rilevante esposizione debitoria a carico della di circa Pt_1 un milione di euro.
Pertanto, con atto del 27.4.2016, i coniugi Controparte_5 proponevano formale opposizione alla predetta esecuzione ex art. 619 cpc, avanzando istanza di sospensione, nondimeno disattesa dal G.E.
(con ordinanza del 10.6.2016) sul rilievo che la nota di trascrizione della domanda costitutiva del 20 luglio 2009 era stata presa in danno di un soggetto, , certamente diverso dal debitore Parte_1 esecutato nella presente procedura che è una società, persona giuridica, ovvero la SI. e che, Controparte_9 peraltro, della differente posizione del soggetto “contro” cui la trascrizione era stata presa, è stata consapevole anche parte opponente, nel momento in cui ha fatto trascrivere una nota in Parte rettifica, .., nella quale è indicato il soggetto SI.
[...]
[...
[...] [...]
ritenendo, dunque, sussistente un'oggettiva Parte_4 incertezza del regime nelle trascrizioni, neanche emendata dalla nota in rettifica, atteso che nel lasso temporale intercorso tra la prima nota
e la seconda in rettifica, chi ha consultato i registri immobiliari in Co danno della non ha Controparte_9 rintracciato la trascrizione pregiudizievole.
Poco dopo l'inizio della procedura esecutiva (R.G.E. n. 233/2012), interveniva l'atto per notar del 19.03.2012, rep. n. Persona_1
107.007 racc. n. 66.282, oggetto del presente giudizio di revocatoria, Co con cui in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1
, trasferiva alla figlia diciottenne (e convivente) Parte_1 di quest'ultimo, (n. 28.10.1993), studentessa, Parte_2 la proprietà dell'immobile sito in Sparanise alla via Torretta n. 7, già via Municipio, riportato in catasto al foglio 6, p.lla 5078, sub 8, piano
2, cat. A/2, cl. 4, vani 7, r.c. euro 831,50, e sub 16, piano S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 34, r.c. euro 66,73, unico rimasto estraneo al pignoramento.
II. Nel merito
L'appello è solo parzialmente fondato per le ragioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di doglianza, gli appellanti lamentano
l'insussistenza delle condizioni dell'azione revocatoria, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, i coniugi non vantassero alcun credito, ma che al contrario Controparte_6 Parte fosse la SI. a vantare un credito di € 120.000,00 nei loro confronti, in virtù della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 285/2013 (nelle more, come detto, passata in giudicato), che, in accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932, comma 1, c.c., aveva disposto il trasferimento, in favore dei predetti coniugi, della proprietà dell'immobile oggetto del preliminare del 26.10.2005, condannandoli a pagare alla il residuo prezzo _4 di € 120.000,00 (essendo già stato versato l'acconto di € 50.000,00).
Deducono, in particolare, che la maggior parte dell'asserito credito di € 59.305,95, riconosciuto con la sentenza impugnata, id est € 50.000,00, integra l'acconto versato alla dai promissari acquirenti _4 Pt_5
in ottemperanza all'art. 6 del cennato contratto preliminare, di
[...] talché proprio non si comprende come il Tribunale non si sia avveduto della palese antinomia, sotto un profilo logico-giuridico, tra il compiuto riconoscimento e la preesistente condanna di essi promissari acquirenti al pagamento, in favore della , della somma di € 120.000,00, costituente _4 il saldo del prezzo (€ 170.000,00) contrattualmente pattuito col preliminare medesimo.
Assumono, in ogni caso, che anche a voler ritenere sussistente un credito in capo ai coniugi , il tribunale avrebbe Controparte_5 dovuto quantomeno integralmente compensare l'asserito credito di €
7 59.305,95 col maggior importo di € 120.000,00 spettante alla , _4 che pertanto sarebbe comunque rimasta creditrice della differenza di
€ 60.694,05.
Sostengono, dunque, che l'inesistenza di qualsivoglia credito dei coniugi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a Controparte_5 respingere la domanda di pagamento ed a reputare insussistenti le ulteriori condizioni dell'eventus damni e della scientia fraudis, sì da pervenire, de plano, anche al rigetto della domanda revocatoria.
Condizioni, queste ultime, a dire degli appellanti, in ogni caso insussistenti, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quanto all'eventus damni, alcun pregiudizio era sta procurato, ai coniugi , dall'atto di disposizione della Controparte_6 _4 Per_ risultando detta società intestataria, all'epoca del rogito per notar del 19.3.2012, di altre quattro unità immobiliari (riportate nel catasto del comune di Sparanise al fg. 6, p.lla 5078, sub 4, sub 10, sub 11 e sub 15), come emergeva dalla visura catastale storica n. T77355 del
10/07/2017, prodotta in primo grado; quanto alla scientia fraudis, né
, socio accomandatario e legale rappresentante Parte_1 pro tempore della venditrice , né tantomeno la di lui figlia _4
, avevano inteso pregiudicare presunte Parte_2 ragioni creditorie dei coniugi , nei confronti dei Controparte_5 quali, anzi, il aveva la indubbia convinzione (poi Parte_2 confermata con la sentenza n. 285/2013) che la vantasse non _4 debiti ma crediti, convinzione dallo stesso verosimilmente esternata nell'ambito del proprio nucleo familiare.
La censura va disattesa.
Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, dopo aver riconosciuto in capo ai coniugi istanti un credito (certo) di € 57.078,75 (indicato in dispositivo, per mero errore materiale, in € 59.305,95), con conseguente condanna della al pagamento di detta somma, così motivava l'accoglimento _4 della revocatoria:
8 venditrice convenuta alla data della stipula del revocando atto, in mancanza di ulteriori elementi, era sostanzialmente diminuita per effetto di una serie di atti dispositivi compiuti fino al 2013. Alla luce di ciò, tenuto anche conto delle vicende esattive cui la società è stata sottoposta, ed in mancanza di una prova contraria, che parte convenuta non ha dedotto né allegato, va ritenuto sussistente il presupposto oggettivo del mutamento patrimoniale “in peius” del soggetto debitore, in conseguenza dell'atto dispositivo qui impugnato. La
“scientia decoctionis” in capo all'amministratore della società emerge chiaramente dalla sua posizione nell'ambito della compagine societaria, interessata sin dal 2009 della controversia con gli odierni attori e, pertanto, già a conoscenza delle relative pretese. Concretizzatasi come visto nelle pretese risarcitorie articolate in questa sede almeno dal 2012 (data dell'inizio dell'espropriazione immobiliare riguardante anche l'immobile promesso in vendita). Risulta altresì la “scientia decoctionis” in capo all'acquirente a titolo oneroso. Tanto si desume oltre ogni ragionevole dubbio da: - la circostanza che si tratta della figlia convivente dell'amministratore e socio (unitamente al coniuge di questi) della società titolare dell'immobile; - le modalità “anomale” di pagamento del corrispettivo prezzo (con il versamento di soli 350 euro circa alla sottoscrizione dell'atto e i restanti 120mila euro circa, con accollo di debiti della società verso terzi - anche alla luce della posizione reddituale della stessa acquirente, dichiaratasi studentessa); - la circostanza che tutti i soggetti interessati erano parte, come visto, dello stesso nucleo familiare (acquirente, soci e amministratore della società) e conviventi proprio nell'immobile alienato>>.
Il decisum del primo giudice va confermato, pur dovendosi parzialmente correggere la motivazione nel senso che segue.
Com'è noto, primo ed essenziale presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è la sussistenza di un diritto di credito verso il debitore. Non si richiede, peraltro, che il credito sia liquido, dato che l'illiquidità può aver rilievo solo ai fini della determinazione dell'eventus damni, né che il credito sia esigibile (ex multis, Cass. 10522/2020), e tantomeno che sia accertato in sede giudiziale (Cass. 12678/2001), essendo sufficiente che, al momento della proposizione della revocatoria, sussista una semplice aspettativa che non sia prima facie pretestuosa (Cass. 18291/2020) e che possa valutarsi - appunto incidenter tantum - come probabile (Cass.
5359/2009), ritenendosi legittimato all'actio pauliana anche il titolare di un credito meramente potenziale (Cass. 1414/2023), eventuale o litigioso (cfr., ex multis, Cass. 22886/2019, Cass. 5619/2016, Cass.
2673/2016 e Cass. 1968/2009).
Fermo quanto precede, nella specie, i coniugi , Controparte_5 all'epoca della proposizione della revocatoria (instaurata con citazione notificata il 27.2.2017), pur non essendo titolari di un credito certo
(come erroneamente rilevato dal tribunale), erano comunque titolari
(contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti) di una ragione di credito eventuale.
Ciò perché, se è vero che con la sentenza n. 285/2013 del 22-
31.1.2013, passata in giudicato, di natura costituiva, veniva disposto, in accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica ex
9 art. 2932 c.c. (proposta nel 2009), il trasferimento, in favore dei coniugi/odierni appellati, della proprietà della porzione di fabbricato sito in Sparanise (CE) alla via Municipio n. 9, oggetto del preliminare di vendita del 26.10.2005, con obbligo al pagamento del prezzo residuo di € 120.000,00 (così producendosi gli effetti traslativi del contratto non concluso), è altresì vero che tale trasferimento era (ed è) seriamente “messo in pericolo” (ma non ancora pregiudicato) dall'intrapresa procedura esecutiva immobiliare in danno della promittente venditrice SI. Parte_1
(R.G.E. n. 233/2012), avente ad oggetto, tra gli altri, anche l'immobile già compromesso in vendita (in catasto al foglio 6, p.lla 5078, sub 4 e sub 15).
Né rileva in tal sede la circostanza che la condanna all'esecuzione in forma specifica (allo stato) non si sia concretizzata per fatti imputabili ai promissari acquirenti, e precisamente per la rilevata erronea trascrizione (in data 20.7.2019) della domanda giudiziale ex art. 2932
c.c., che determinava - come rilevato dal G.E. nella su richiamata ordinanza del 10.6.2016 - un'incertezza del regime delle trascrizioni, con conseguente opponibilità ai coniugi del Controparte_5 pignoramento immobiliare intervenuto in danno della promittente venditrice/debitore esecutato (anche) sul bene oggetto del _4 preliminare del 26.10.2005.
Trattasi, infatti, di circostanza che non incide sull'efficacia costitutivo- traslativa della pronuncia n. 285/2013, nelle more del presente gravame passata in giudicato, inerendo, piuttosto, a questioni incidenti sulla procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 233/2012). Ciò che invece rileva, ai fini della revocatoria, è che l'anzidetta procedura esecutiva, da ritenersi tuttora pendente (in mancanza di prova contraria), potrebbe concludersi con la vendita degli immobili pignorati, ivi compreso quello compromesso in vendita e trasferito
(con la sentenza n. 285/2013) ai coniugi appellati, che difatti, all'atto della costituzione in sede di gravame (pag. 9 della relativa comparsa)
e, da ultimo, nella conclusionale del 17.04.2025 (pag. 15), precisavano, senza che la circostanza sia stata smentita dagli appellanti: “Infine, ma non ultimo, ulteriore circostanza sopravvenuta rispetto alla sentenza oggi appellata, la citata procedura espropriativa C procedura immobiliare a carico della innanzi al Tribunale Parte_1 di Santa Maria Capua Vetere (R.G.E. n. 233/2012) si avvia alla conclusione con la vendita del bene staggito, oggetto dell'infruttuosa azione costituiva dei coniugi – !”. Vendita che, allo stato degli atti, non CP_1 CP_2 risulta però ancora effettuata.
E' evidente, pertanto, l'esistenza, in capo ai coniugi , Controparte_5 di una ragione di credito eventuale (sicuramente tutelabile con l'azione revocatoria esperita), collegata all'esito della procedura esecutiva immobiliare con R.G.E. n. 233/2012, che determina un concreto pericolo di evizione ex art. 1483 c.c. (“Evizione totale della cosa”) in danno degli odierni appellati, i quali, in caso di vendita
10 dell'immobile pignorato (oggetto del preliminare e ad essi trasferito con la sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.), vanterebbero il diritto (non ancora attuale ma eventuale) a ripetere (in quanto non più dovuti) gli esborsi ad esso (preliminare) causalmente ricollegati, ivi comprese le somme versate alla quale _4 acconto sul prezzo pattuito, oltre che i danni conseguenti alla perdita del diritto acquistato. Com'è noto, infatti, tra le obbligazioni principali del venditore, vi è quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa
(art. 1476, n. 3, c.c.), con l'ulteriore precisazione che, nella specie, l'esistenza di un serio pericolo di evizione consente ai coniugi di sospendere il pagamento del residuo prezzo (di € Controparte_5
120.000,00), in virtù di quanto disposto dall'art. 1481 (rubricato:
“Pericolo di rivendica”), comma 1, c.c., a tenore del quale: “Il compratore può sospendere il pagamento del prezzo quando ha ragione di temere che la cosa o una parte di essa possa essere rivendicata da terzi, salvo che il venditore presti idonea garanzia”. Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che: “La facoltà del compratore di sospendere il pagamento del prezzo, a norma dell'art.
1481 cod. civ., costituendo applicazione alla compravendita del principio generale "inadimplenti non est adimplendum", di cui all'art.
1460 cod. civ., postula che l'esercizio dell'autotutela sia conforme a buona fede, dovendo connotarsi il pericolo di perdere la proprietà per serietà e concretezza e risultare attuale, e non già soltanto ipotizzabile in futuro o meramente presuntivo, senza che abbia rilievo distinguere, al riguardo, tra contratto di vendita, con immediato effetto traslativo,
e contratto preliminare, atteso che la garanzia è prevista dall'art.
1481 cod. civ. in considerazione e per effetto del mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato dal compratore, tale da comportare
l'alterazione del sinallagma contrattuale. Ne consegue che detta garanzia opera indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, sussistendo la necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto” (Cass. 8002/2012; nello stesso senso, Cass. 31314/2019 e Cass. 25765/2015).
In definitiva, quindi, così come eventuale è il credito vantato dai coniugi acquirenti, che ben possono sospendere il pagamento del prezzo residuo di € 120.000,00, altrettanto eventuale è il credito vantato dalla ad ottenere detto ultimo importo, anch'esso _4 dipendente dall'esito della procedura esecutiva (e subordinato, in tal caso, alla mancata vendita o assegnazione del bene oggetto del preliminare, con conseguente venir meno del pericolo di evizione).
Consegue che, contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, non può neanche astrattamente ipotizzarsi l'invocata compensazione.
Corretta in tal senso la motivazione della sentenza gravata ed acclarata l'esistenza di una ragione di credito eventuale in capo ai coniugi
11 , va confermato l'accoglimento dell'azione Controparte_5 revocatoria dagli stessi esperita, restando superate e prive di pregio le contrarie argomentazioni svolte nell'atto di gravame, anche in ordine ai requisiti dell'eventus damni e della scientia fraudis, la cui ricorrenza nella specie risulta motivata dal tribunale con condivise argomentazioni, minimamente scalfite dalle generiche obiezioni degli appellanti, vieppiù ove si consideri, da un lato, che l'atto di Per_ compravendita per notar del 19.3.2012 veniva rogato subito dopo l'inizio della procedura esecutiva immobiliare (RGE N.
223/2012), avviata con pignoramento notificato alla in data _4
7.2.2012; dall'altro, che le altre quattro unità immobiliari (fg. 6, p.lla
5078, sub 4, sub 10, sub 11 e sub 15) di cui la risultava titolare _4 all'epoca dell'anzidetto rogito erano tutte oggetto di pignoramento
(come emerge dalla relazione notarile ex art. 567, comma 2, cpc, depositata nella procedura esecutiva RGE N. 233/2012, allegata sub 5 nella produzione attorea di primo grado).
§. Con il secondo motivo di gravame, si lamenta l'inammissibilità della condanna della al pagamento di somme, assumendo al _4 fine gli appellanti che l'azione revocatoria ordinaria ha solo una funzione cautelare del diritto di credito, mirando segnatamente a conservare la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., di talché, esclusa una funzione restitutoria dell'actio pauliana, non poteva essere pronunciata alcuna condanna della al pagamento di somme di denaro, _4 conseguibile solo in separata sede.
La censura è fondata nel senso che segue.
Come già si è detto, il tribunale, riconosciuto in capo ai coniugi istanti un credito per € 57.078,75 (“€ 50mila a titolo di rimborso dell'acconto del prezzo versato all'atto della sottoscrizione del preliminare…, così come avrebbe accertato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 285 del 2013 del 31.1.2013; € 1616,50 quale costo della registrazione del preliminare;
€ 5462,25 quale costo della registrazione della predetta sentenza n. 285 del 2013”; pagg.
1-2 della pronuncia gravata), condannava la convenuta al pagamento, in favore degli attori, _4 dell'anzidetta somma (indicata in dispositivo, per mero errore materiale, in € 59.305,95).
Così però statuiva sull'assunto, rivelatosi erroneo, che gli attori fossero titolari di un credito certo, ormai cristallizzato (“…gli attori risultano portatori di una ragione di credito rilevante nei confronti della società convenuta, che ha alienato alla litisconsorte gli immobili di cui si è chiesta la revoca. Ragione di credito inizialmente avente ad oggetto il trasferimento dell'immobile promessogli, poi pregiudicata dalla anzidetta procedura espropriativa r.g.e. 233/12 e, per l'effetto, tramutatasi nella pretesa al pagamento delle somme all'uopo e conseguentemente versate”).
Rilevava, in particolare, il primo giudice che: < opponibilità degli intervenuti pignoramenti immobiliari e, di conseguenza, dell'espropriazione forzata, sarebbe derivata da causa imputabile agli odierni
12 attori, ai fini della presente controversia non è rilevante. Infatti, è pacifico che la società convenuta aveva promesso di vendergli l'immobile di cui al compromesso del 26.10.2005 e che ha ricevuto il relativo versamento della somma di euro 50mila. Il fatto che il promissario venditore non abbia poi consentito nei termini prescritti il perfezionamento dell'acquisto è circostanza di per sé idonea e sufficiente ad integrare un suo inadempimento e il conseguente obbligo al risarcimento del danno. Sotto tale aspetto, dunque, la società convenuta risulta senz'altro tenuta a ripetere le somme versategli per l'acquisto dell'immobile. La circostanza che la condanna in forma specifica non si sia concretizzata per fatto imputabile invece al promissario acquirente (erronea trascrizione del preliminare) attiene semmai ad eventuali ed ulteriori profili di danno che questi avrebbe potuto fare valere laddove, pur usando la dovuta diligenza, non fosse stato comunque in grado di ottenere la proprietà dell'immobile promesso (es. la differenza di prezzo rispetto ad altro immobile che si è stati costretti ad acquistare, perdita di chance… oppure, come nel caso di immobile non completato ovvero perito in tutto o in parte, con la necessità di oneri di completamento o ripristino). Nel caso di specie, però, risulta richiesto esclusivamente la ripetizione delle somme pagate in acconto per l'acquisto di un immobile che però non è stato possibile acquistare>>.
In contrario, si ribadisce che, vantando i coniugi un Controparte_5 credito solo eventuale, dipendente dall'esito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 233/2012, che allo stato degli atti non risulta conclusa con la vendita dell'immobile pignorato, oggetto del preliminare del 26.10.2005, così persistendo il pericolo di evizione, la domanda attorea di condanna al pagamento delle invocate somme va rigettata, in tal senso riformandosi la pronuncia gravata.
§. Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo di doglianza, con cui si contesta l'errore materiale, emendabile in appello, in cui incorreva il tribunale nel condannare, in dispositivo, la al _4 pagamento, in favore degli attori, della somma di € 59.305,95, anziché di quella (esatta) di € 57.078,75, chiaramente evincibile dalla motivazione.
§. Con il quarto motivo di doglianza, gli appellanti assumono che il tribunale avrebbe dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita per notar del 19.03.2012, rep. n. 107.007, racc. n. Persona_1
66.282, omettendo tuttavia di precisare il limite di siffatta declaratoria, imposto espressamente dallo stesso art. 2901, comma 1,
c.c.
In altri termini, contestano al tribunale di non aver precisato che l'atto revocato era inefficace esclusivamente nei confronti dei coniugi che avevano vittoriosamente esperito l'azione Controparte_5 revocatoria, assumendo che la mancata precisazione del limite della pronunciata declaratoria d'inefficacia, non esclude che questa possa intendersi estesa erga omnes.
La censura va disattesa, avendo il tribunale espressamente dichiarato
(cfr. secondo capo del dispositivo) l'inefficacia dell'atto per notaio
13 del 19 marzo 2012 “ex art. 2901 c.c.” (e quindi Persona_1 necessariamente nei confronti dei soli coniugi istanti), restando così esclusa qualsivoglia possibilità di interpretare il dictum giudiziale in senso contrastante con la richiamata disposizione normativa, che espressamente circoscrive al creditore che agisce in revocatoria la declaratoria di inefficacia dell'atto revocato.
§. Con il quinto ed ultimo motivo di doglianza, si lamenta l'eccessiva liquidazione delle spese processuali (€ 10.000,00 per compensi ed €
830,93 per esborsi), assumendo gli appellanti che il tribunale si sarebbe discostato, senza adeguata motivazione, dai valori medi (di cui al D.M. 55/2014) dello scaglione di riferimento, che avrebbero portato – esclusa dal calcolo la fase istruttoria (nella specie, non svolta) - ad una liquidazione del compenso per complessivi €
8.030,00, da ridurre ulteriormente fino al massimo consentito ope legis
(50%), tenuto conto della “semplicità delle questioni giuridiche e di fatto ivi trattate, nonché della durata infrannuale del processo (articolatosi in sole due udienze) e della sua definizione mediante l'adozione del procedimento decisorio semplificato previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.”.
Ebbene, osservato in linea generale che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. 55/2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale, e che pertanto il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (Cass. 10343/2020; nello stesso senso, Cass. 14198/2022 e Cass. 9815/2023), e precisato, altresì, che in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche
l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, e che la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (cfr. Cass. 20993/2020, Cass.
34575/2021 e Cass. 8870/2022), ritiene la Corte che l'esame dell'anzidetto motivo di doglianza risulti superfluo e comunque assorbito dalla necessità di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'esito finale lite.
III. Spese
Com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza
14 della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
13356/2021).
Nella specie, considerato l'esito finale della lite, caratterizzato da parziale soccombenza reciproca (cfr., in tema, Cass., Sez. Un.,
32061/2022), risultando difatti i coniugi vittoriosi Controparte_5 sulla revocatoria e soccombenti sull'altro capo di domanda (di condanna al pagamento di somme), si ritiene di dover disporre la compensazione per ½ delle spese del doppio grado di giudizio, per il Co resto gravanti, in solido, a carico della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e di , liquidate, in detta ridotta frazione, nella Parte_2 misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni affrontate ed all'attività concretamente espletata.
Va, infine, disattesa la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 cpc avanzata dai coniugi appellati, che presuppone, com'è noto, la soccombenza integrale della controparte (nella specie non ricorrente).
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 2145 R.G.A.C. per l'anno 2018, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 471/2018, pubblicata in data 30.1.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie l'appello limitatamente al secondo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma con la su indicata parziale diversa motivazione, rigetta la domanda di condanna al pagamento delle invocate somme avanzata in prime cure dai coniugi attori e;
TR Controparte_2
condanna la SI. in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_2
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
e , di ½ delle spese del TR Controparte_2
15 doppio grado di giudizio, che si liquidano, in detta ridotta frazione, quanto al primo grado, in complessivi € 7.415,46, di cui € 415,46 per esborsi ed € 7.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, e quanto al secondo grado, in € 7.150,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, compensando tra le medesime parti i residui oneri di lite.
Così deciso in Napoli, in data 3 luglio 2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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