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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, all'udienza del 03.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3557 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2021, e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t. , (p.iva ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Mauro Fortunato Magnelli opponente
e
(p. iva ) in persona del legale rappresentate pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caridi del foro di Catanzaro opposta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore/opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 786/2021 (R.g. n. 2281/2021) emesso dal Tribunale di Catanzaro.
Con le “note di trattazione scritta” depositate entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia del
Tribunale di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
---------------------------
Va dato atto, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, merita di essere osservato come, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato o sia raggiunta transazione sulla pretesa e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere, (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio
2000 n. 368, Cass., 19 luglio 2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672; Cass., 1995 n. 12614; Cass.,
1995 n. 9781; Cass., 1995 n. 4151; Cass., 1995 n. 3265 ; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n.
1614; Cass., 1994 n. 576 ; Cass., 1993 n. 9401).
A fronte della concorde richiesta di provvedimento declaratorio della cessazione della materia del contendere va inoltre disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 786/2021 emesso dal
Tribunale di Catanzaro.
Invero, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (così Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 13085 del
22/05/2008; Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 21432 del 17/10/2011).
Stante la richiesta delle parti va disposta, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- per effetto di quanto statuito al punto che precede, revoca il decreto ingiuntivo n. 786 del 2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
- dichiara le spese della odierna lite integralmente compensate tra le parti
Catanzaro, 03.06.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario dott.ssa Maura Fragale, all'udienza del 03.06.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
Sentenza
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3557 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2021, e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t. , (p.iva ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall' Avv. Mauro Fortunato Magnelli opponente
e
(p. iva ) in persona del legale rappresentate pro-tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Caridi del foro di Catanzaro opposta
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore/opponente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 786/2021 (R.g. n. 2281/2021) emesso dal Tribunale di Catanzaro.
Con le “note di trattazione scritta” depositate entrambe le parti hanno chiesto una pronuncia del
Tribunale di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del presente giudizio di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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Va dato atto, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, merita di essere osservato come, quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato o sia raggiunta transazione sulla pretesa e su tale circostanza non vi sia controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito di essa, essendo cessato l'interesse delle parti a tale pronunzia, e sorge quello, rilevabile anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, di chiudere il giudizio con una pronunzia in rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere, (Cass. S.U. 9 luglio 1997 n. 6226, Cass., 18 maggio
2000 n. 368, Cass., 19 luglio 2000 n. 504; Cass. 1998 n. 4672; Cass., 1995 n. 12614; Cass.,
1995 n. 9781; Cass., 1995 n. 4151; Cass., 1995 n. 3265 ; Cass., 1994 n. 4017; Cass., 1994 n.
1614; Cass., 1994 n. 576 ; Cass., 1993 n. 9401).
A fronte della concorde richiesta di provvedimento declaratorio della cessazione della materia del contendere va inoltre disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 786/2021 emesso dal
Tribunale di Catanzaro.
Invero, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (così Cass. Civ. Sez. 1, Sent. n. 13085 del
22/05/2008; Cass. civ. Sez. L, Sent. n. 21432 del 17/10/2011).
Stante la richiesta delle parti va disposta, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- per effetto di quanto statuito al punto che precede, revoca il decreto ingiuntivo n. 786 del 2021 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
- dichiara le spese della odierna lite integralmente compensate tra le parti
Catanzaro, 03.06.2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale