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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5844 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1808/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale Benevento n. 586/2021, pubblicata il 19.03.2021
TRA
(1) (codice fiscale , nato il [...] Parte_1 C.F._1
ad Avellino (AV) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Flumeri (AV) alla Via Olivieri n. 60, presso lo studio dell' avv. Domenico Primarosa, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti -appellante- 1 E
(2 (codice fiscale , nato il Parte_2 C.F._2
30.1.1955 ad Avellino (AV) e residente in [...], alla Via Mameli
n. 13, elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino (AV) al Viale Europa n. 3)
presso lo studio dei difensori, avv.ti Giuseppe Bellaroba e Daniela Gibaldi, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura in atti -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 1080/2013, pubblicato il 10 dicembre
2013, emesso su ricorso di , il Tribunale di Benevento Parte_2
ingiungeva a il pagamento della somma di € 10.800,00, oltre Parte_1
interessi e spese, quale importo del credito nascente da un prestito di denaro effettuato il 4.5.2011 dal tramite bonifico bancario id. 1124LGJU0080 Pt_2
N012342 Op. N. 80 04/GJU, recante causale “prestito”, sul conto corrente n.
0470/020420 intestato al presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Pt_1
Avellino.
I.2. Avverso detto decreto - con atto di citazione per l'udienza del 18
giugno 2014, notificato il 4 febbraio 2014 – proponeva Parte_1
opposizione con la quale, contestando la pretesa monitoria, eccepiva di aver ricevuto il denaro oggetto del suddetto bonifico a titolo non di mutuo, ma di restituzione di somme già consegnate in contanti dallo stesso opponente al
, nell'ambito di un complesso rapporto commerciale con la società P.F. Pt_2
2000 S.r.l., di cui lo stesso era socio al 50%. Nello specifico, il Pt_2
deduceva di essere titolare di una impresa agricola e di essere entrato Pt_1
2 in contatto col per l'acquisto di macchinari presso la società P.F. 2000 Pt_2
s.r.l., in occasione dell'attuazione di un piano di ammodernamento della sua azienda per cui aveva chiesto ed ottenuto un finanziamento PSR;
in tale contesto, in virtù del rapporto di fiducia maturato con il nonché del Pt_2
ruolo di socio rivestito da quest'ultimo nella P.F. 2000 s.r.l., l'opponente era solito consegnare anticipi in contanti al , che avrebbe provveduto a Pt_2
trasferirli sul conto corrente n.0470/020420 dedicato al ridetto finanziamento e che a sua volta lo stesso opponente avrebbe poi trasferito alla stessa società per gli acquisti di cui sopra.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di accogliere l'opposizione e “dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto (…). Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1080/2013 (…) e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con attribuzione.”
(cfr. atto di opposizione).
I.2 Si costituiva in giudizio con comparsa del 28 maggio 2014 Pt_2
contestando innanzitutto “la ricostruzione dei rapporti tra il
[...] Pt_2
e l'opponente così come fornita da quest'ultimo”, chiarendo che “il sig.
[...]
non è il legale rappresentante della P.F. 2000 S.R.L.” e che, Parte_2
di conseguenza, non aveva agito per conto della suddetta società. Nello specifico, il ricorrente affermava che per aiutare il a fronteggiare una Pt_1
situazione di difficoltà economica si era reso disponibile a concedergli il prestito di euro 10.800,00, senza ottenerne la restituzione.
3 Di conseguenza, il chiedeva al Tribunale in via preliminare di Pt_2
concedere “la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; in via definitiva di “rigettare l'opposizione siccome inammissibile, improcedibile, nulla ed infondata con conseguenziale
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori attribuiti ai sottoscritti procuratori antistatari e non precettori.”
I.3. In sede di udienza in data 18 giugno 2014 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. a far data dal 5 ottobre 2014.
Compiuta l'istruttoria mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale e l'escussione dei testi, la causa era introitata in decisione e veniva definita con la sentenza n. 526/2021, pubblicata in data 19 marzo 2021, con cui il Tribunale di Benevento così decideva: “- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1080/2013 reso dal Tribunale di Benevento, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € Parte_2
4.835, 00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore degli avv.ti Giuseppe Bellaroba e Daniela Gibaldi, per ciascuno nella misura del 50% con attribuzione, per essersi dichiaratisi antistatari.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata)
4 II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 21 novembre 2021, notificata il 17 aprile 2021 – proponeva Parte_1
appello, articolando i motivi di gravame di seguito rubricati:
“I) Erronea ricostruzione della vicenda determinata da una erronea
valutazione delle risultanze istruttorie”;
“II) Mancato assolvimento dell'onere della prova- Violazione dell'art. 2697
c.c.”;
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“B) nel merito riformare integralmente la sentenza impugnata, e, per
l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellante con
l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1080/13 emesso dal Tribunale di Benevento in data
15.03.2021 e depositato il 19.03.2021, nel procedimento recante R.G. n.
3051/2013;
C) Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.”
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 30 ottobre 2021, si costituiva che eccepiva la inammissibilità, improcedibilità e Parte_2
infondatezza dell'avverso appello chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 3 luglio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli 5 scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 23 ottobre
2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Benevento, con l'impugnata sentenza, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1080/2013, pubblicato il 10 dicembre 2013, emesso dal Tribunale di
Benevento, su ricorso di , con cui era stato ad esso ingiunto Parte_2
il pagamento della somma di € 10.800,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di restituzione di un prestito ricevuto a mezzo bonifico bancario dal sul conto corrente intestato al , ritenendo Pt_2 Pt_1
integrata la prova, incombente sul tradens, “della causa di trasferimento di denaro rivendicata e dal corrispondente obbligo dell'accipiens di provvedere alla restituzione”.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha conferito rilevanza probatoria alla causale “prestito” riportata sulla ricevuta del bonifico di €
10.800,00 effettuato il 4.5.2011 da sul c.c. n. 0470 020420 Parte_2
intestato a , osservando che per quanto la suddetta causale non Parte_1
fosse di per sé pienamente probante, la stessa non era stata contestata dall'opponente prima dell'atto di opposizione. Inoltre, “sempre nella
prospettiva dell'inverosimiglianza della tesi dell'opponente” , ha rilevato come il non risultasse nemmeno essere il legale rappresentante pro Pt_2
6 tempore della società con la quale invece il aveva intrattenuto Pt_1
rapporti commerciali, il che, in ipotesi, avrebbe giustificato la prassi di anticipazione del denaro alla base della ricostruzione alternativa fornita dall'opponente rispetto alla pretesa restitutoria del . Infine, ha Pt_2
evidenziato che solo il trasferimento di € 5.000,00 eseguito dal Parte_3
risultava documentato come restituzione di somme anticipate in
[...]
contanti dall'opponente all'opposto, peraltro eseguito su un conto corrente diverso da quello su cui era transitata la somma di € 10.800,00.
2. Per ragioni di economia processuale appare opportuno unificare la trattazione del primo e del secondo motivo, in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico.
Ebbene, con il primo motivo di appello - rubricato “ erronea ricostruzione della vicenda determinata da una erronea valutazione delle risultanze istruttorie”- e con il secondo motivo - rubricato “mancato assolvimento dell'onere della prova- violazione dell'art. 2697 c.c.” (cfr. pag. 4 e pag. 9 dell'atto di appello) – si duole dell'errore in cui sarebbe incorso Parte_1
il Tribunale di Benevento nel ritenere esistente la situazione debitoria a suo carico nei confronti di , attraverso il malgoverno delle Parte_2
risultanze istruttorie e in violazione dell'art.2697 c.c.
In particolare, contestando il ragionamento del primo Giudice, asserisce che la causale “prestito” non sarebbe sufficiente a giustificare la fondatezza della pretesa restitutoria del ricorrente, né il difetto di contestazione della stessa da parte dell'opponente risulterebbe circostanza idonea a corroborare la pretesa del ricorrente, e tanto perché, a dire dell'impugnante, la mancata
7 contestazione da parte dell'opponente era giustificata proprio dal rapporto di fiducia instauratosi col , in virtù del quale avrebbe effettuato gli Pt_2
stessi anticipi in contanti. Inoltre, argomenta, il Tribunale non avrebbe considerato che il , pur non essendo l.r.p.t. della società in questione, Pt_2
era comunque socio al 50% della stessa, e perciò aveva agito comunque nell'interesse della P.F. 2000 S.r.l. In tal senso, il versamento di € 5000,00 sarebbe stata solo una delle varie anticipazioni di denaro in contanti, corrispondenti in totale ad € 10.800,00 come confermato dalla testimonianza di , collaboratrice del all'epoca dei fatti, secondo la Testimone_1 Pt_1
quale “Il Sig. ha ricevuto dinanzi a me, diverse volte, dei Parte_2
pagamenti in contanti…” (cfr. verbale di udienza).
Di contro, asserisce che il Tribunale non aveva fornito motivazioni adeguate sulla preferenza accordata alle dichiarazioni rese da , Tes_2
collaboratrice del , circa la sussistenza del prestito, rispetto a quella Pt_2
resa dalla suddetta . Dal chè, conclude, “la causa del Testimone_1
trasferimento di denaro oggetto della controversia non può ritenersi
sufficientemente provata”, ovvero “l'odierno appellato, nel giudizio di primo grado, non ha fornito la prova rigorosa di avere eseguito il bonifico del
04.05.2011 in favore dell'appellante a titolo di prestito, con conseguente obbligo di quest'ultimo alla restituzione” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
Le deduzioni dell'appellante sono infondate e vanno respinte.
2.1. Giova rammentare che in tema di giudizio monitorio ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
8 In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, “trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i
fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. ord. n. 1892/2023). A sua volta l'opponente al decreto ingiuntivo, in quanto convenuto in senso sostanziale, dovrà provare il fatto estintivo della pretesa creditoria, in virtù del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; nello specifico, egli non potrà limitarsi a generiche contestazioni del fatto costitutivo della domanda attorea, ma dovrà allegare un diverso titolo dello spostamento di denaro, poiché in ottemperanza al principio di causalità dei trasferimenti di ricchezza, ogni trasferimento di denaro necessita di giustificazione causale
(cfr. Cass. Civ. Ord. 2732/2021).
Con specifico riguardo all'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto una somma, a titolo di restituzione di un prestito, come ha chiarito la giurisprudenza “L'erogazione di una somma di denaro con bonifico, con
causale “prestito”, può integrare la prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo, se supportata da elementi accessori che ne confermino la natura negoziale”
(Cass. Civ. Sez. III sent. n. 14785/2020).
In altre parole, se è vero che in sede di opposizione la causale del bonifico formulata come “prestito” può essere sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi agisce per ottenere la restituzione del denaro ( Cass. Civ. Ord. N. 27372/2021), nondimeno, ai fini della restituzione del denaro prestato l'attore deve fornire prova dell'avvenuta consegna del
9 denaro nonché prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 19407/2025, conf. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8409/2015, sent. n. 6295/2013).
2.2. Venendo al merito della vicenda, a parere della Corte, il , Pt_2
attraverso la produzione documentale offerta e la prova orale espletata ( nella specie, la prova testimoniale, non anche l'interrogatorio formale deferito, assolutamente neutro rispetto al thema decidendum) ha sufficientemente provato il fatto costitutivo della sua pretesa.
Difatti, la causale “prestito” (Op. n. 80 04/GJU), annotata sulla ricevuta del bonifico di € 10.800,00 effettuato il 4.5.2011 da sul c.c. n. Parte_2
0470 020420 intestato a ( intesa come prova scritta a Parte_1
fondamento della pretesa restitutoria) è stata corroborata dalle ulteriori emergenze documentali, quali la ricevuta di avvenuto transito delle somme bonificate sul c.c. n. 0470/020420 ed il rispettivo estratto conto (cfr. allegati), attestanti, appunto, la avvenuta consegna del denaro e la effettiva disponibilità dello stesso da parte del . Pt_1
Inoltre, come opportunamente rilevato dal primo Giudice, altre circostanze a sostegno della fondatezza della pretesa restitutoria (nonché corroboranti la causale “prestito”) si sono rinvenute nell'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, da cui è emerso che il si era dichiarato Pt_2
“disponibile ad eseguire un prestito di €10.800,00 (somma necessaria a
“chiudere” il PSR e quindi ad ottenere il saldo del finanziamento), come confermato dalla teste , secondo la quale: “il sig. ha Tes_2 Parte_1
10 chiesto il prestito della predetta somma per completare la pratica PSR in scadenza” (pag. 2 della sentenza impugnata).
Orbene, se dunque può ritenersi provato il fatto costitutivo della pretesa azionata dal , non può dirsi, invece, che sia stato assolto l'onere Pt_2
probatorio da parte del , al fine di paralizzare l'avversa richiesta di Pt_1
pagamento, non avendo costui offerto la dimostrazione dell'esistenza di un titolo giustificativo diverso ed ulteriore rispetto alla causale “prestito” per il trasferimento della somma in contestazione (di € 10.800,00).
Anzitutto, non può non considerarsi che l'opponente non abbia mai contestato la causale “prestito” prima della introduzione del giudizio di opposizione, nemmeno dopo la intimazione formale della richiesta di restituzione delle somme inoltratagli dal , con raccomandata A.R. il Pt_2
30.01.2012, neppure “invocandone la correzione ovvero lasciando una traccia
a futura memoria” (cfr. sentenza Tribunale di Benevento). Nel prosieguo, sia in sede di opposizione che nel presente giudizio di appello, il , Pt_1
per corroborare la sua difesa, si è limitato a fornire una ricostruzione alternativa della relazione intercorrente tra lui e il ( a parere di chi Pt_2
scrive alquanto inverosimile), consistente, nella specie, in risalenti e complessi rapporti, sia fiduciari che commerciali, giustificativi, a suo dire, della prassi di procedere ad anticipazioni di denaro in contanti, nelle mani del
, da parte del stesso. Pt_2 Pt_1
Ebbene, tanto non basta per dimostrare la esistenza e le peculiarità descritte di tali rapporti commerciali e fiduciari, vieppiù in mancanza di documentazione a supporto.
11 Va altresì ribadito con riferimento specifico all'accredito della somma di €
5.000,00 che si è trattato dell'unica anticipazione documentata, peraltro transitata su un conto corrente diverso (c.c. n. 02421- cfr. documentazione allegata da ) rispetto a quello su cui risultava confluita la somma di Pt_2
€ 10.800,00 (c.c. 0470 02420): ciò a dimostrazione del fatto che il versamento di tale importo di € 5000,00 abbia costituito una operazione distinta rispetto al prestito della somma di € 10.800,00 oggetto del ricorso monitorio.
Quanto poi alla testimonianza resa dalla , ritiene questa Corte, Tes_1
che la stessa risulti, all'evidenza, contradditoria giacchè la teste riferendo che tra i due, e , intercorresse un rapporto meramente Pt_1 Pt_2
commerciale, andava così a smentire quanto riferito dal stesso circa Pt_1
la complessità e la particolarità dei rapporti che avrebbero giustificato la prassi delle anticipazioni economiche in contanti.
Dunque, alla luce di quanto esposto, attesa la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dal in sede monitoria, in difetto di prove di Pt_2
segno contrario nemmeno offerte dall'opponente (odierno appellante),
l'appello va respinto e la decisone confermata.
Da ultimo, la Corte rileva che l'appellante, solo in sede di comparsa conclusionale ha chiesto all'adita Corte “in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre
la somma dovuta all'appellato ad € 5.800,00 o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, revocando comunque il decreto ingiuntivo opposto”:
12 trattasi di domanda tardivamente proposta che soggiace alla sanzione della inammissibilità.
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00, sulla base del credito ingiunto in monitorio e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5
comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per l'udienza Parte_1
del 19 novembre 2021, notificata il 17 aprile 2021 - avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento, n. 586/2021, pubblicata il 19 marzo 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna a pagare a – con attribuzione Parte_1 Parte_2
ai difensori dichiaratisi antistatari - le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l' appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1808/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale Benevento n. 586/2021, pubblicata il 19.03.2021
TRA
(1) (codice fiscale , nato il [...] Parte_1 C.F._1
ad Avellino (AV) e residente in [...], elettivamente domiciliato in Flumeri (AV) alla Via Olivieri n. 60, presso lo studio dell' avv. Domenico Primarosa, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti -appellante- 1 E
(2 (codice fiscale , nato il Parte_2 C.F._2
30.1.1955 ad Avellino (AV) e residente in [...], alla Via Mameli
n. 13, elettivamente domiciliato in Montecalvo Irpino (AV) al Viale Europa n. 3)
presso lo studio dei difensori, avv.ti Giuseppe Bellaroba e Daniela Gibaldi, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura in atti -appellato-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 1080/2013, pubblicato il 10 dicembre
2013, emesso su ricorso di , il Tribunale di Benevento Parte_2
ingiungeva a il pagamento della somma di € 10.800,00, oltre Parte_1
interessi e spese, quale importo del credito nascente da un prestito di denaro effettuato il 4.5.2011 dal tramite bonifico bancario id. 1124LGJU0080 Pt_2
N012342 Op. N. 80 04/GJU, recante causale “prestito”, sul conto corrente n.
0470/020420 intestato al presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Pt_1
Avellino.
I.2. Avverso detto decreto - con atto di citazione per l'udienza del 18
giugno 2014, notificato il 4 febbraio 2014 – proponeva Parte_1
opposizione con la quale, contestando la pretesa monitoria, eccepiva di aver ricevuto il denaro oggetto del suddetto bonifico a titolo non di mutuo, ma di restituzione di somme già consegnate in contanti dallo stesso opponente al
, nell'ambito di un complesso rapporto commerciale con la società P.F. Pt_2
2000 S.r.l., di cui lo stesso era socio al 50%. Nello specifico, il Pt_2
deduceva di essere titolare di una impresa agricola e di essere entrato Pt_1
2 in contatto col per l'acquisto di macchinari presso la società P.F. 2000 Pt_2
s.r.l., in occasione dell'attuazione di un piano di ammodernamento della sua azienda per cui aveva chiesto ed ottenuto un finanziamento PSR;
in tale contesto, in virtù del rapporto di fiducia maturato con il nonché del Pt_2
ruolo di socio rivestito da quest'ultimo nella P.F. 2000 s.r.l., l'opponente era solito consegnare anticipi in contanti al , che avrebbe provveduto a Pt_2
trasferirli sul conto corrente n.0470/020420 dedicato al ridetto finanziamento e che a sua volta lo stesso opponente avrebbe poi trasferito alla stessa società per gli acquisti di cui sopra.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di accogliere l'opposizione e “dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuto (…). Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 1080/2013 (…) e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio con attribuzione.”
(cfr. atto di opposizione).
I.2 Si costituiva in giudizio con comparsa del 28 maggio 2014 Pt_2
contestando innanzitutto “la ricostruzione dei rapporti tra il
[...] Pt_2
e l'opponente così come fornita da quest'ultimo”, chiarendo che “il sig.
[...]
non è il legale rappresentante della P.F. 2000 S.R.L.” e che, Parte_2
di conseguenza, non aveva agito per conto della suddetta società. Nello specifico, il ricorrente affermava che per aiutare il a fronteggiare una Pt_1
situazione di difficoltà economica si era reso disponibile a concedergli il prestito di euro 10.800,00, senza ottenerne la restituzione.
3 Di conseguenza, il chiedeva al Tribunale in via preliminare di Pt_2
concedere “la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c.; in via definitiva di “rigettare l'opposizione siccome inammissibile, improcedibile, nulla ed infondata con conseguenziale
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali ed accessori attribuiti ai sottoscritti procuratori antistatari e non precettori.”
I.3. In sede di udienza in data 18 giugno 2014 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. a far data dal 5 ottobre 2014.
Compiuta l'istruttoria mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale e l'escussione dei testi, la causa era introitata in decisione e veniva definita con la sentenza n. 526/2021, pubblicata in data 19 marzo 2021, con cui il Tribunale di Benevento così decideva: “- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 1080/2013 reso dal Tribunale di Benevento, che dichiara esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € Parte_2
4.835, 00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore degli avv.ti Giuseppe Bellaroba e Daniela Gibaldi, per ciascuno nella misura del 50% con attribuzione, per essersi dichiaratisi antistatari.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata)
4 II.1. Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 21 novembre 2021, notificata il 17 aprile 2021 – proponeva Parte_1
appello, articolando i motivi di gravame di seguito rubricati:
“I) Erronea ricostruzione della vicenda determinata da una erronea
valutazione delle risultanze istruttorie”;
“II) Mancato assolvimento dell'onere della prova- Violazione dell'art. 2697
c.c.”;
Chiedeva pertanto all'adita Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
“B) nel merito riformare integralmente la sentenza impugnata, e, per
l'effetto, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellante con
l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1080/13 emesso dal Tribunale di Benevento in data
15.03.2021 e depositato il 19.03.2021, nel procedimento recante R.G. n.
3051/2013;
C) Con vittoria delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione.”
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 30 ottobre 2021, si costituiva che eccepiva la inammissibilità, improcedibilità e Parte_2
infondatezza dell'avverso appello chiedendone il rigetto.
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 3 luglio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli 5 scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 23 ottobre
2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Benevento, con l'impugnata sentenza, ha rigettato l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1080/2013, pubblicato il 10 dicembre 2013, emesso dal Tribunale di
Benevento, su ricorso di , con cui era stato ad esso ingiunto Parte_2
il pagamento della somma di € 10.800,00 oltre interessi e spese di procedura, a titolo di restituzione di un prestito ricevuto a mezzo bonifico bancario dal sul conto corrente intestato al , ritenendo Pt_2 Pt_1
integrata la prova, incombente sul tradens, “della causa di trasferimento di denaro rivendicata e dal corrispondente obbligo dell'accipiens di provvedere alla restituzione”.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha conferito rilevanza probatoria alla causale “prestito” riportata sulla ricevuta del bonifico di €
10.800,00 effettuato il 4.5.2011 da sul c.c. n. 0470 020420 Parte_2
intestato a , osservando che per quanto la suddetta causale non Parte_1
fosse di per sé pienamente probante, la stessa non era stata contestata dall'opponente prima dell'atto di opposizione. Inoltre, “sempre nella
prospettiva dell'inverosimiglianza della tesi dell'opponente” , ha rilevato come il non risultasse nemmeno essere il legale rappresentante pro Pt_2
6 tempore della società con la quale invece il aveva intrattenuto Pt_1
rapporti commerciali, il che, in ipotesi, avrebbe giustificato la prassi di anticipazione del denaro alla base della ricostruzione alternativa fornita dall'opponente rispetto alla pretesa restitutoria del . Infine, ha Pt_2
evidenziato che solo il trasferimento di € 5.000,00 eseguito dal Parte_3
risultava documentato come restituzione di somme anticipate in
[...]
contanti dall'opponente all'opposto, peraltro eseguito su un conto corrente diverso da quello su cui era transitata la somma di € 10.800,00.
2. Per ragioni di economia processuale appare opportuno unificare la trattazione del primo e del secondo motivo, in quanto strettamente connessi dal punto di vista logico-giuridico.
Ebbene, con il primo motivo di appello - rubricato “ erronea ricostruzione della vicenda determinata da una erronea valutazione delle risultanze istruttorie”- e con il secondo motivo - rubricato “mancato assolvimento dell'onere della prova- violazione dell'art. 2697 c.c.” (cfr. pag. 4 e pag. 9 dell'atto di appello) – si duole dell'errore in cui sarebbe incorso Parte_1
il Tribunale di Benevento nel ritenere esistente la situazione debitoria a suo carico nei confronti di , attraverso il malgoverno delle Parte_2
risultanze istruttorie e in violazione dell'art.2697 c.c.
In particolare, contestando il ragionamento del primo Giudice, asserisce che la causale “prestito” non sarebbe sufficiente a giustificare la fondatezza della pretesa restitutoria del ricorrente, né il difetto di contestazione della stessa da parte dell'opponente risulterebbe circostanza idonea a corroborare la pretesa del ricorrente, e tanto perché, a dire dell'impugnante, la mancata
7 contestazione da parte dell'opponente era giustificata proprio dal rapporto di fiducia instauratosi col , in virtù del quale avrebbe effettuato gli Pt_2
stessi anticipi in contanti. Inoltre, argomenta, il Tribunale non avrebbe considerato che il , pur non essendo l.r.p.t. della società in questione, Pt_2
era comunque socio al 50% della stessa, e perciò aveva agito comunque nell'interesse della P.F. 2000 S.r.l. In tal senso, il versamento di € 5000,00 sarebbe stata solo una delle varie anticipazioni di denaro in contanti, corrispondenti in totale ad € 10.800,00 come confermato dalla testimonianza di , collaboratrice del all'epoca dei fatti, secondo la Testimone_1 Pt_1
quale “Il Sig. ha ricevuto dinanzi a me, diverse volte, dei Parte_2
pagamenti in contanti…” (cfr. verbale di udienza).
Di contro, asserisce che il Tribunale non aveva fornito motivazioni adeguate sulla preferenza accordata alle dichiarazioni rese da , Tes_2
collaboratrice del , circa la sussistenza del prestito, rispetto a quella Pt_2
resa dalla suddetta . Dal chè, conclude, “la causa del Testimone_1
trasferimento di denaro oggetto della controversia non può ritenersi
sufficientemente provata”, ovvero “l'odierno appellato, nel giudizio di primo grado, non ha fornito la prova rigorosa di avere eseguito il bonifico del
04.05.2011 in favore dell'appellante a titolo di prestito, con conseguente obbligo di quest'ultimo alla restituzione” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello).
Le deduzioni dell'appellante sono infondate e vanno respinte.
2.1. Giova rammentare che in tema di giudizio monitorio ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa creditoria grava sul ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
8 In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, “trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i
fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio” (Cass. ord. n. 1892/2023). A sua volta l'opponente al decreto ingiuntivo, in quanto convenuto in senso sostanziale, dovrà provare il fatto estintivo della pretesa creditoria, in virtù del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; nello specifico, egli non potrà limitarsi a generiche contestazioni del fatto costitutivo della domanda attorea, ma dovrà allegare un diverso titolo dello spostamento di denaro, poiché in ottemperanza al principio di causalità dei trasferimenti di ricchezza, ogni trasferimento di denaro necessita di giustificazione causale
(cfr. Cass. Civ. Ord. 2732/2021).
Con specifico riguardo all'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto una somma, a titolo di restituzione di un prestito, come ha chiarito la giurisprudenza “L'erogazione di una somma di denaro con bonifico, con
causale “prestito”, può integrare la prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo, se supportata da elementi accessori che ne confermino la natura negoziale”
(Cass. Civ. Sez. III sent. n. 14785/2020).
In altre parole, se è vero che in sede di opposizione la causale del bonifico formulata come “prestito” può essere sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte di chi agisce per ottenere la restituzione del denaro ( Cass. Civ. Ord. N. 27372/2021), nondimeno, ai fini della restituzione del denaro prestato l'attore deve fornire prova dell'avvenuta consegna del
9 denaro nonché prova, natura e titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 19407/2025, conf. Cass. Civ. Sez. III sent. n. 8409/2015, sent. n. 6295/2013).
2.2. Venendo al merito della vicenda, a parere della Corte, il , Pt_2
attraverso la produzione documentale offerta e la prova orale espletata ( nella specie, la prova testimoniale, non anche l'interrogatorio formale deferito, assolutamente neutro rispetto al thema decidendum) ha sufficientemente provato il fatto costitutivo della sua pretesa.
Difatti, la causale “prestito” (Op. n. 80 04/GJU), annotata sulla ricevuta del bonifico di € 10.800,00 effettuato il 4.5.2011 da sul c.c. n. Parte_2
0470 020420 intestato a ( intesa come prova scritta a Parte_1
fondamento della pretesa restitutoria) è stata corroborata dalle ulteriori emergenze documentali, quali la ricevuta di avvenuto transito delle somme bonificate sul c.c. n. 0470/020420 ed il rispettivo estratto conto (cfr. allegati), attestanti, appunto, la avvenuta consegna del denaro e la effettiva disponibilità dello stesso da parte del . Pt_1
Inoltre, come opportunamente rilevato dal primo Giudice, altre circostanze a sostegno della fondatezza della pretesa restitutoria (nonché corroboranti la causale “prestito”) si sono rinvenute nell'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, da cui è emerso che il si era dichiarato Pt_2
“disponibile ad eseguire un prestito di €10.800,00 (somma necessaria a
“chiudere” il PSR e quindi ad ottenere il saldo del finanziamento), come confermato dalla teste , secondo la quale: “il sig. ha Tes_2 Parte_1
10 chiesto il prestito della predetta somma per completare la pratica PSR in scadenza” (pag. 2 della sentenza impugnata).
Orbene, se dunque può ritenersi provato il fatto costitutivo della pretesa azionata dal , non può dirsi, invece, che sia stato assolto l'onere Pt_2
probatorio da parte del , al fine di paralizzare l'avversa richiesta di Pt_1
pagamento, non avendo costui offerto la dimostrazione dell'esistenza di un titolo giustificativo diverso ed ulteriore rispetto alla causale “prestito” per il trasferimento della somma in contestazione (di € 10.800,00).
Anzitutto, non può non considerarsi che l'opponente non abbia mai contestato la causale “prestito” prima della introduzione del giudizio di opposizione, nemmeno dopo la intimazione formale della richiesta di restituzione delle somme inoltratagli dal , con raccomandata A.R. il Pt_2
30.01.2012, neppure “invocandone la correzione ovvero lasciando una traccia
a futura memoria” (cfr. sentenza Tribunale di Benevento). Nel prosieguo, sia in sede di opposizione che nel presente giudizio di appello, il , Pt_1
per corroborare la sua difesa, si è limitato a fornire una ricostruzione alternativa della relazione intercorrente tra lui e il ( a parere di chi Pt_2
scrive alquanto inverosimile), consistente, nella specie, in risalenti e complessi rapporti, sia fiduciari che commerciali, giustificativi, a suo dire, della prassi di procedere ad anticipazioni di denaro in contanti, nelle mani del
, da parte del stesso. Pt_2 Pt_1
Ebbene, tanto non basta per dimostrare la esistenza e le peculiarità descritte di tali rapporti commerciali e fiduciari, vieppiù in mancanza di documentazione a supporto.
11 Va altresì ribadito con riferimento specifico all'accredito della somma di €
5.000,00 che si è trattato dell'unica anticipazione documentata, peraltro transitata su un conto corrente diverso (c.c. n. 02421- cfr. documentazione allegata da ) rispetto a quello su cui risultava confluita la somma di Pt_2
€ 10.800,00 (c.c. 0470 02420): ciò a dimostrazione del fatto che il versamento di tale importo di € 5000,00 abbia costituito una operazione distinta rispetto al prestito della somma di € 10.800,00 oggetto del ricorso monitorio.
Quanto poi alla testimonianza resa dalla , ritiene questa Corte, Tes_1
che la stessa risulti, all'evidenza, contradditoria giacchè la teste riferendo che tra i due, e , intercorresse un rapporto meramente Pt_1 Pt_2
commerciale, andava così a smentire quanto riferito dal stesso circa Pt_1
la complessità e la particolarità dei rapporti che avrebbero giustificato la prassi delle anticipazioni economiche in contanti.
Dunque, alla luce di quanto esposto, attesa la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata dal in sede monitoria, in difetto di prove di Pt_2
segno contrario nemmeno offerte dall'opponente (odierno appellante),
l'appello va respinto e la decisone confermata.
Da ultimo, la Corte rileva che l'appellante, solo in sede di comparsa conclusionale ha chiesto all'adita Corte “in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ridurre
la somma dovuta all'appellato ad € 5.800,00 o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, revocando comunque il decreto ingiuntivo opposto”:
12 trattasi di domanda tardivamente proposta che soggiace alla sanzione della inammissibilità.
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da €
5.201,00 ad € 26.000,00, sulla base del credito ingiunto in monitorio e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi del'art. 5
comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire
ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
13
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per l'udienza Parte_1
del 19 novembre 2021, notificata il 17 aprile 2021 - avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento, n. 586/2021, pubblicata il 19 marzo 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna a pagare a – con attribuzione Parte_1 Parte_2
ai difensori dichiaratisi antistatari - le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l' appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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