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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/09/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 128/2024 R.G. tra
rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Arcidiacono Parte_1
opponente ed
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020230001852454000, notificato il 30.12.2023 con il quale le si richiedeva il pagamento, in favore dell' della somma di € 9.879,58 a CP_1 titolo di contributi previdenziali non versati alla Gestione Commercianti nell'anno 2016. A sostegno dell'opposizione premetteva che la pretesa contributiva derivava da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro
( relativo ad una presunta omessa dichiarazione del reddito d'impresa CodiceFiscale_1 prodotto nell'anno in questione. Deduceva dunque che l' sul maggior reddito accertato CP_1 dalla Agenzia delle Entrate, aveva conseguentemente richiesto la maggiore contribuzione, emettendo l'avviso di addebito opposto.
Ciò premesso, contestava di dover pagare la contribuzione richiesta, evidenziando di aver già impugnato l'atto di accertamento tributario presso la CTP di Catanzaro. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva CP_1 il rigetto, con vittoria delle spese processuali. 1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è fondata.
Premesso che la pretesa contributiva dell' trae origine dall'accertamento n. CP_1
TDY01T100302/2022 compiuto dalla Agenzia delle Entrate, in atti, parte opponente ha documentato la proposizione del ricorso avverso detto accertamento nonché la decisione della relativa controversia con sentenza favorevole da parte della Commissione Tributaria
Provinciale di Catanzaro. Detta sentenza ha annullato l'accertamento tributario sul quale l' ha fondato la propria pretesa contributiva (cfr. la sentenza n. 1260/2024 del CP_1
24.06.2024, prodotta con le note di trattazione scritta depositate il 25.06.2024).
Consegue a quanto sopra, per un verso, che il titolo sulla scorta del quale l aveva CP_1 proceduto all'iscrizione a ruolo del credito previdenziale è venuto meno;
per altro verso, che l'istituto previdenziale opposto, rimandando integralmente alle risultanze di un accertamento tributario annullato senza articolare richieste istruttorie volte a fornire autonoma dimostrazione, nel presente giudizio, della pretesa contributiva azionata (l'unico teste di parte opposta, sig.ra , è stata indicata al solo fine di confermare l'atto di Testimone_1 accertamento tributario dalla stessa redatto) ha comunque omesso di provare - come sarebbe stato suo onere- i fatti costitutivi del credito.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, l'avviso di addebito deve essere annullato.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo la CP_1 regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
33020230001852454000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate CP_1 in € 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente ex art. 93 c.p.c.;
Catanzaro, 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 128/2024 R.G. tra
rapp.to e difeso dall'avv. Vincenzo Arcidiacono Parte_1
opponente ed
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33020230001852454000, notificato il 30.12.2023 con il quale le si richiedeva il pagamento, in favore dell' della somma di € 9.879,58 a CP_1 titolo di contributi previdenziali non versati alla Gestione Commercianti nell'anno 2016. A sostegno dell'opposizione premetteva che la pretesa contributiva derivava da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro
( relativo ad una presunta omessa dichiarazione del reddito d'impresa CodiceFiscale_1 prodotto nell'anno in questione. Deduceva dunque che l' sul maggior reddito accertato CP_1 dalla Agenzia delle Entrate, aveva conseguentemente richiesto la maggiore contribuzione, emettendo l'avviso di addebito opposto.
Ciò premesso, contestava di dover pagare la contribuzione richiesta, evidenziando di aver già impugnato l'atto di accertamento tributario presso la CTP di Catanzaro. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva CP_1 il rigetto, con vittoria delle spese processuali. 1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è fondata.
Premesso che la pretesa contributiva dell' trae origine dall'accertamento n. CP_1
TDY01T100302/2022 compiuto dalla Agenzia delle Entrate, in atti, parte opponente ha documentato la proposizione del ricorso avverso detto accertamento nonché la decisione della relativa controversia con sentenza favorevole da parte della Commissione Tributaria
Provinciale di Catanzaro. Detta sentenza ha annullato l'accertamento tributario sul quale l' ha fondato la propria pretesa contributiva (cfr. la sentenza n. 1260/2024 del CP_1
24.06.2024, prodotta con le note di trattazione scritta depositate il 25.06.2024).
Consegue a quanto sopra, per un verso, che il titolo sulla scorta del quale l aveva CP_1 proceduto all'iscrizione a ruolo del credito previdenziale è venuto meno;
per altro verso, che l'istituto previdenziale opposto, rimandando integralmente alle risultanze di un accertamento tributario annullato senza articolare richieste istruttorie volte a fornire autonoma dimostrazione, nel presente giudizio, della pretesa contributiva azionata (l'unico teste di parte opposta, sig.ra , è stata indicata al solo fine di confermare l'atto di Testimone_1 accertamento tributario dalla stessa redatto) ha comunque omesso di provare - come sarebbe stato suo onere- i fatti costitutivi del credito.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'opposizione, l'avviso di addebito deve essere annullato.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo la CP_1 regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n.
33020230001852454000;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opponente, liquidate CP_1 in € 1.900,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte opponente ex art. 93 c.p.c.;
Catanzaro, 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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