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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5169 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con l'avvocato Luca Chiminazzo
[...] ricorrenti nei confronti di
Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sentenza
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_1
nato a [...] ed Uniti, oggi ES ed Uniti (Cremona) l'11.8.1877, e
[...] trasferitosi nel corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “Il signor è nato Persona_1
a ES Cremonese ed Uniti, oggi ES ed Uniti (CR), l'11/08/1877 da genitori entrambi italiani, tali e (DOC. 01 - Certificato di nascita di Persona_2 Persona_3 Persona_1
. 3) Il signor è poi emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla
[...] Persona_1 cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (DOC. 02 - Certificato negativo di naturalizzazione). 4) Il signor si univa in matrimonio con Persona_1 in data 09/09/1897 a São Simão, Stato di San Paolo – Brasile (DOC. 03 - Controparte_2
Certificato di matrimonio di . 5) Dall'unione tra Persona_1 Persona_1
e nasceva, tra gli altri, una figlia, il 13/02/1910 a São Simão, Stato di San Controparte_2
Paolo – Brasile, (DOC. 04 - Certificato di nascita di . 6) Persona_4 Persona_4 [...]
in data 25/04/1929 a São Simão, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in matrimonio Per_4 con , cittadino straniero, perdendo così la cittadinanza italiana in base Persona_5 al disposto della legge allora vigente (DOC. 05 - Certificato di matrimonio di . 7) Persona_4
Dall'unione tra ed nasceva, tra le altre, una figlia, il Persona_4 Pt_1 Persona_5 28/02/1932 a Jardinopolis, Stato di San Paolo - Brasile, (DOC. 06 - Certificato Persona_5 di nascita di . 8) In data 12/07/1949 a São Paulo, Stato di San Paolo – Brasile, Persona_5 decedeva la signora figlia di (DOC. 07 - Certificato di Persona_4 Persona_1 morte di . 9) figlia di in data 02/05/1953 a São Persona_4 Persona_5 Persona_4
Paulo, Stato di San Paolo – Brasile, si univa in matrimonio con , divenendo Controparte_3
(DOC. 08 - Certificato di matrimonio di . 10) In data Controparte_4 Persona_5
01/05/1955 a Franca, Stato di San Paolo – Brasile, decedeva il signor Persona_1
(DOC. 09 - Certificato di morte di . 11) Dall'unione tra Persona_1 Controparte_4
(nome da coniugata) od (nome da nubile), figlia di ed
[...] Persona_5 Persona_4
sono nati due figli, il 22/07/1956 a São Paulo, Stato di San Paolo - Brasile, Controparte_3
(DOC. 10 - Certificato di nascita di ) e, il Parte_1 Parte_1
16/03/1959 a São Paulo, Stato di San Paolo - Brasile, (DOC. 11 - Certificato Parte_2 di nascita di ), entrambi odierni ricorrenti. 12) , in data Parte_2 Parte_1
15/10/1981 ad Altinópolis, Stato di San Paolo – Brasile, si è unito in matrimonio con
[...]
, divenendo, quest'ultima, (DOC. 12 - Controparte_5 Controparte_6
Certificato di matrimonio di ). 13) , figlia di Parte_1 Parte_2 [...]
(nome da coniugata) od (nome da nubile), in data 18/10/1979 Controparte_4 Persona_5
a São Paulo, Stato di San Paolo – Brasile, si è unita in matrimonio con , Controparte_7 divenendo (DOC. 13 - Certificato di matrimonio di ). Persona_6 Parte_2
Come si evince dal certificato di matrimonio, i coniugi si separavano consensualmente con sentenza nel 1988 passata in giudicato, per poi riconciliarsi con sentenza in data 26/09/1990 ed infine divorziare con sentenza in data 25/06/1993 passata in giudicato, tornando così la signora ad utilizzare il proprio nome da nubile. 14) Dall'unione tra Persona_6 [...]
(nome da coniugata) od (nome da nubile) ed Persona_6 Parte_2 CP_7
sono nati due figli, il 21/08/1982 a São Paulo, Stato di San Paolo - Brasile,
[...] [...]
(DOC. 14 - Certificato di nascita di ) e, il 07/03/1987 Parte_3 Parte_3
a São Paulo, Stato di San Paolo - Brasile, (DOC. 15 - Parte_4
Certificato di nascita di ), entrambi odierni ricorrenti. 15) In Parte_4 data 30/04/2014 a São Paulo, Stato di San Paolo – Brasile, decedeva la signora Controparte_4
(nome da coniugata) od (nome da nubile), figlia di
[...] Persona_5 Persona_4
(DOC. 16 - Certificato di morte di . 16) , figlia di Persona_5 Parte_3 [...]
(nome da coniugata) od (nome da nubile), in data Persona_6 Parte_2
26/02/2022 a São Paulo, Stato di San Paolo – Brasile, si è unita in matrimonio con
[...]
, continuando a mantenere il proprio nome da nubile (DOC. 17 - Certificato di Controparte_8 matrimonio di )”. Parte_3 Il resistente non si è costituito in giudizio a seguito della regolare notificazione degli atti. CP_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra, emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] ed Uniti, oggi ES Persona_1 ed Uniti (Cremona) l'11.8.1877 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 2 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
L'integrale compensazione delle spese processuali è impedita dalla contumacia del CP_1 resistente.
Per questi motivi
1. Dichiara che , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1
sono cittadini italiani. Parte_4
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1 procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Nulla sulle spese processuali.
Brescia, 27.11.2025
Il giudice
HR OM