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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/08/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 807 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo-finanziamento tra
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
29.07.1981, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Marco Vitale presso il cui studio professionale, in Campobasso C.so V. Emanuele II n.
63, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI
CONTRO
e, per essa, quale procuratore KRUK Italia srl, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Raffaele Zurlo e dall'Avvocato Andrea Ornati presso il cui studio professionale, in La
Spezia via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.1.2023, la società ha agito in via monitoria, nei confronti dei signori CP_1
e , quest'ultima quale coobbligata, per ottenere il pagamento del Parte_1 Parte_2 proprio credito vantato a titolo di rate scadute e non pagate, oltre agli interessi moratori pattuiti, in relazione al contratto di finanziamento n. 3498039 stipulato il 22.1.2010, ad essa società opposta ceduto pro soluto dalla società Consumit.it, credito indicato come di ammontare di euro 64.073,44 oltre pagina 1 di 10 interessi come da domanda e spese della procedura. L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato
Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n. 126/2023 pubblicato in data 27.2.2023.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 20 marzo 2023, con atto di citazione notificato il 28.4.2023 gli odierni opponenti hanno proposto opposizione, convenendo in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, precisando, in particolare, le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare dichiarare improcedibile la richiesta azionata con il procedimento monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
B) Sempre in via preliminare si chiede di non concedere e/o comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 126/2023 del
27.02.2023 non ricorrendone i presupposti di legge;
C) In via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti d'ingiunzione per le ragioni in narrativa argomentate e conseguentemente revocarlo;
D) Sempre nel merito, accertare e dichiarare che le somme come ingiunte con il ricorso monitorio non sono dovute;
E) Per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo previa declaratoria di insussistenza del diritto reclamato dall' opposta a richiedere le somme così come ingiunte, per tutte le ragioni innanzi analiticamente esposte;
F) Accertare e dichiarare che gli interessi richiesti sull'importo indebitamente vantato hanno generato il superamento del limite del tasso soglia di cui alla legge 108/1996; G)
Condannare comunque, l'odierna opposta al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio, oltre IVA e CPA con aliquote di legge;
H) Nella sola denegata ipotesi di soccombenza, in virtù delle argomentazioni testè esposte, si chiede il minor importo dovuto, per come emergerà in corso di causa”. Nello specifico, a sostegno della proposta opposizione, parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, la nullità del contratto per inosservanza della forma scritta, la indeterminatezza degli interessi, l'usurarietà degli interessi moratori e, infine, la omessa precisazione circa le cessioni pro soluto effettuate, l'omessa determinazione del credito e l'omessa notifica della cessione al debitore ceduto.
Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo la propria legittimazione attiva ad esigere il CP_1 credito ceduto, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda, il riconoscimento del debito da parte dell'opponente per aver sottoscritto in data 20.6.2019 e in data 18.2.2021 un piano rateale di rimborso del debito, la legittimità dell'operazione cartolare prevista dall'art. 58 TUB e, nel merito, contestava la fondatezza degli assunti di parte opponente sul difetto di forma scritta del contratto, sull'inidoneità della documentazione prodotta ai fini della pronuncia del decreto monitorio, sull'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali e sul presunto superamento del tasso soglia pagina 2 di 10 degli interessi moratori.Parte opposta concludeva chiedendo la reiezione di ogni domanda formulata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con il favore delle spese di lite.
Disattesa la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la mediazione, alla prima udienza di comparizione il G.I., ritenuto applicabile il rito ante riforma
Cartabia, concedeva alle parti, su loro concorde richiesta, i termini di cui all'art. 183 c.p.c. . Scaduti i suddetti termini e disattese le richieste istruttorie, il fascicolo perveniva al sottoscritto Giudicante e, quindi, all'udienza del 14 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Partendo anzitutto dalla verifica della fondatezza o meno della pretesa dell'opposta, occorre accertare quanto prodotto dalla Banca a conforto del credito oggetto del provvedimento monitorio.
Si evince dalla documentazione prodotta che, in relazione alla domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, sono stati versati in atti il contratto di finanziamento stipulato il 22.1.2010, a firma degli opponenti, l'estratto conto e la lista dei movimenti relativi al periodo dal 5.2.2010 al 22.6.2016.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
1.Ciò premesso, parte opponente si duole del fatto che l'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB depositato dalla non è idoneo a spiegare efficacia probatoria nell'ambito del giudizio di CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo.
L'assunto non è fondato.
Deve osservarsi che le contestazioni formulate al riguardo dall'opponente sono del tutto generiche e astratte;
in proposito va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione, secondo il quale deve distinguersi tra l'estratto di saldaconto, la cui efficacia pagina 3 di 10 probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al successivo giudizio di opposizione e, in generale, agli ordinari giudizi di cognizione, e l'ordinario estratto conto, che riporta le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute nell'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, che assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista oppure con la sua produzione in giudizio e che è idoneo a fungere da prova anche nella fase dell'opposizione (S.U., n. 6707/1994; n. 2751/2002; n. 12233/2003; n.
11749/2006).
Ne discende che, una volta fornita dalla banca, tramite la produzione degli estratti conto e della lista movimenti, la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta.
Nel caso di specie, invece, l'opponente si è limitata, come si è già detto, a rilievi del tutto generici omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe un diverso saldo finale.
Invero l'opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, oltre la certificazione ex art. 50 TUB anche il contratto di finanziamento, gli estratti conto e la lista delle movimentazioni di tutte le operazioni e, quindi, delle somme messe a disposizione, dei ratei pattuiti, di quelli corrisposti e non pagati, dei ratei rimasti insoluti, degli accessori maturati con gli interessi di mora per il pagamento tardivo o omesso e maturati dopo la decadenza dal beneficio del termine, dell'attestazione di conformità delle scritture contabili, fino alla data della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, che mostrano il capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora maturati da tale momento al deposito del ricorso, le rate scadute e le relative spese.
Trattasi quindi di documentazione idonea non solo alla emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria, ma anche a costituire idonea prova nel presente giudizio di opposizione del credito vantato dall'opposta.
Peraltro, la suddetta eccezione sugli estratti conto potrebbe, tutt'al più, valere per il credito relativo a conti correnti, in cui, per la determinazione del saldo dovuto, è necessario avere contezza completa degli accrediti ed addebiti effettuati nel corso del rapporto, ma non anche per i crediti relativi ai finanziamenti, nei quali è sufficiente che il creditore provi il contratto, contenente le condizioni economiche di cui si vuole avvalere, e la consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di avere adempiuto.
Non essendo stata contestata l'erogazione del prestito ed essendo stato prodotto il contratto di finanziamento con la indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto (TAN 8,95%, pagina 4 di 10 TAEG 9,56% e Tasso di mora 15,96%), con riferimento al riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento di una obbligazione opera l'oramai costante principio giurisprudenziale secondo cui:” il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un., n.
13533/2001).
Mentre ha fornito sufficiente prova del credito azionato, accompagnata dall'estratto conto CP_1
e dalla lista dei movimenti dai quali è possibile ricavare tutte le operazioni del finanziamento con il saldo delle rate dovute, parte opponente non ha allegato nè provato alcun fatto estintivo limitandosi ad eccepire l'inidoneità dell'estratto conto certificato senza null'altro dedurre in merito alle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla società finanziatrice.
A supporto della propria domanda, tra l'altro, la società opposta ha prodotto una dichiarazione di riconoscimento del debito sottoscritta dall'opponente (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione) che, come è noto, non costituendo autonoma fonte di obbligazione, “ha pur sempre l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c. , un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva la "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”. (cfr. Cass. n. 20689/2016). Attesa la non contestata esistenza del rapporto e la sua validità, non essendo stata mai allegata e provata una causa di estinzione di esso, il contratto di finanziamento, le cui sottoscrizioni dell'obbligato principale e del coobbligato non sono state disconosciute, costituisce valido titolo non solo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma costituisce valida prova del credito ingiunto.
In ogni caso, non precludendo la ricognizione di debito la verifica della validità ed efficacia del rapporto fondamentale, disatteso il primo motivo di opposizione sull'asserita mancata allegazione dei fatti costitutivi del credito azionato, ritiene il Tribunale che anche il secondo motivo di opposizione sulla nullità del contratto per difetto della forma scritta vada rigettato.
2.Sostiene parte opponente, che “l'art. 117 del TUB come l'art. 23 del testo unico finanziario dispone, con analoga forma, che tutti i contratti bancari devono essere redatti per iscritto e che un esemplare di pagina 5 di 10 questi deve sempre essere consegnato al cliente”. In effetti, con riguardo alla forma, l'art. 117, commi
1 e 3, del testo unico bancario, come requisito del contratto, ai sensi dell'art. 1325 n. 4 c.c., prevede che il contratto è concluso per iscritto e la forma è prescritta sotto pena di nullità. La previsione configura una nullità di protezione, che opera soltanto a vantaggio del cliente e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, stante il disposto dell'art. 127, comma 2. Poiché il requisito formale è posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, anche la mancata sottoscrizione da parte di quest'ultima, non titolare dell'interesse protetto, è priva di rilievo e non determina la nullità del contratto per difetto di forma scritta, in presenza di fatti concludenti, idonei e diretti in modo inequivoco all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto (il contratto, nella specie, ha avuto regolare esecuzione atteso l'eseguito versamento, da parte dell'opponente, di diverse rate del finanziamento).
Ciò detto, nella specie, non ricorre la dedotta ipotesi di nullità.
Ai fini dell'osservanza della forma prescritta, è sufficiente rilevare che il contratto del 22.1.2010, depositato in copia incontestata, contiene la richiesta del prestito personale alle condizioni economiche contrattuali pattuite, sottoscritto dal debitore principale e dalla coobbligata, integrando così il requisito della forma scritta,.
Non ha rilievo, inoltre, la circostanza della mancata consegna di un esemplare del contratto, non essendo richiesta dalla legge a pena di nullità e, comunque, dal contratto di finanziamento si evince come gli opponenti hanno dato atto di aver ricevuto copia di esso e del documento di sintesi.
3.Con riguardo alla pattuizione di interessi superiori alla misura legale, sia l'art. 1284, comma 3, c.c. che l'art. 117, comma 4, del testo unico richiedono la forma scritta ad substantiam.
Nella disciplina speciale si prevede espressamente il computo degli interessi convenzionali al tasso cosiddetto sostitutivo, appositamente stabilito, ove le parti non ne abbiano determinato la misura per iscritto. A norma dell'art. 117, comma 7, infatti, in caso di inosservanza del requisito formale, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti allo svolgimento della singola operazione.
Nella specie, la misura degli interessi risulta convenuta per iscritto atteso che nel documento di sintesi, sottoscritto dal debitore principale e dalla coobbligata, nella parte relativa alle condizioni economiche dell'operazione di finanziamento, oltre alla indicazione espressa del costo delle spese, risulta altresì: “
l'importo richiesto di euro 35.000,00; le spese di istruttoria euro 350,00; il premio coperture assicurative vita/danni euro 2.828,00; il totale del finanziamento di euro 38.178,00; il numero delle pagina 6 di 10 rate( 120); l'importo della rata euro 486,19; il T.A.N. dell'8,95%; il T.A.E.G. del 9,56%; il tasso di mora pari al 15,96/% su base annua;
il compenso per estinzione anticipata del finanziamento dell'1% del capitale residuo”.
Anche tale censura, pertanto, va rigettata.
4. Passando poi a scrutinare il motivo di opposizione relativo alla nullità degli interessi moratori per violazione della L. n. 108/1996, non può non richiamarsi il principio da ultimo affermato dalla
Suprema Corte a Sezione Unite con sentenza n. 19597/2020 secondo cui, esclusa la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia,: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perche "fuori mercato", donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti".
Come premesso, il contratto riporta, nelle condizioni generali, l'applicazione di interessi moratori nella misura del 15,96% su base annua nel caso di ritardo nei pagamenti delle rate.
Secondo quanto evidenziato dai richiamati principi della Suprema Corte a Sez. Un. la verifica del tasso soglia di raffronto deve essere eseguita con riferimento alla data in cui è stato sottoscritto il contratto, perché nel corso degli anni gli indici di calcolo del tasso soglia sono mutati;
difatti fino al dm
25.3.2003 non risulta alcuna rilevazione degli interessi moratori, che inizia ad essere rilevata proprio da tale decreto in poi, mentre solo col dm 21.12.2017 viene inserita una distinzione del tasso rispetto alle tipologie del contratto od operazione bancaria (mutui ipotecari ultraquinquennali, leasing e altre tipologie di prestiti). Inoltre, nel corso degli anni anche la normativa di riferimento (art. 2, co. 4 della L.
n. 108/1999) ha introdotto differenti criteri di calcolo del tasso soglia per gli interessi corrispettivi, prevedendo inizialmente una maggiorazione del TEGM della metà, poi rimodulata ad un quarto ma con pagina 7 di 10 l'aumento di 4 punti percentuali (modifica apportata dall'art. 8, comma 5 lett. d) della L. n. 106/2011).
Sempre nei decreti del Ministero del Tesoro, a partire dal 2002, per determinare il tasso soglia degli interessi moratori è stato indicato un indice di 2,1 punti percentuali da sommare al TEGM, quale maggiorazione media stabilita nei contratti, sulla base di una rilevazione del complesso delle operazioni, per i casi di ritardato pagamento.
Tornando al caso di specie , il tasso di interesse di mora è stato pattuito nella misura del 15,96% mentre alla data di stipula del finanziamento (gennaio 2010) il TEGM per i crediti personali, rilevato dal decreto ministeriale di riferimento (dm 24 dicembre 2009), era pari al 12,53% ed il tasso soglia pari al 18,795%.
Ebbene, poiché detto decreto prevede espressamente (pagina 3 punto 4) che la maggiorazione media degli interessi moratori è pari al 2,1% ne consegue che, nel caso di specie, il tasso soglia per gli interessi di mora è il risultato della seguente formula: (TEGM + 2,1%) + 50% = 19,189%
Conclusivamente, anche a voler considerare le spese relative alla polizza assicurativa, non risulta che vi sia stata alcuna previsione di un tasso usurario riferito agli interessi moratori.
5.Relativamente all'ultimo motivo di opposizione inerente la mancata comunicazione della cessione del credito, si osserva che la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Nello specifico, l'art. 58 TUB, al comma 4, prevede espressamente che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264
c.c.", nonché il precedente comma 3 per cui "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".
Si può affermare, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa considerato il motivo di opposizione come dedotto dagli opponenti, che non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Quanto alla omessa e/o carente determinazione del credito, secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non si ritiene sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione sulla sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso (cfr. Cass. n. 17944/2023). pagina 8 di 10 Pertanto, solo nel caso di specifica contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). Sempre in tale senso, si richiama l'ulteriore approdo giurisprudenziale secondo cui: "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 D.Lgs 385/1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr Cass.
24798/2020).
Riassumendo, secondo i principi giurisprudenziali richiamati, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in
G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Considerata la generica contestazione degli opponenti sulla mera mancata comunicazione della cessione o determinazione del credito, senza alcuna specifica contestazione in merito alla esistenza stessa del contratto, parte opposta non aveva alcun onere di fornirne la dimostrazione.
In ogni caso si osserva che la cessione, tra , avente causa di Controparte_3 CP_4 in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di quest'ultima società nella cedente, e
[...]
è avvenuta in data 23.6.2016 per i crediti che possiedono sia i requisiti in base ai criteri CP_1 comuni, ovvero un prestito personale erogato in forza di contratto di finanziamento, il cui debitore è una persona fisica, e sia criteri specifici, come indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale parte seconda n. 108 del 10.9.2016, dove risulta che il debito è riferibile a: “crediti che derivano da contratti di credito stipulati e erogati direttamente da crediti per i quali, alla CP_4 data del 16 giugno 2016, era già stata comunicata al debitore ceduto l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento (nella specie avvenuto il 28.2.2014); crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
crediti derivanti da contratti di credito al consumo pagina 9 di 10 (ivi inclusi crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito); crediti che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi;
crediti in relazione ai quali l'importo dovuto ai sensi del relativo contratto di credito è stato integralmente erogato;
crediti che risultano ancora in essere alla data del 22 giugno 2016; crediti di importi ed interessi per ciascun debitore ceduto compresi tra 7.52 euro e 166.509,62 euro”. Il credito vantato dall'opposta nei confronti degli odierni opponenti rientra tra le ipotesi previste da detta cessione, possedendone i relativi requisiti: si tratta di un credito personale a favore di una persona fisica, regolato dalla legge della Repubblica Italiana e per un importo finanziato di Euro 38.178,00, da restituire secondo il numero di rate prestabilite (120) ognuna composta da una componente capitale e da una componente interessi.
Ritiene il Tribunale che parte opposta ha comunque fornito prova della cessione, in virtù della quale è divenuta titolare del credito nei confronti degli opponenti depositando, tra l'altro, il contratto di finanziamento, l'estratto conto e la lista dei movimenti relativi al suddetto credito.
Anche tale ultimo motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato con efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso il 27.2.2023, proposta dal sig. e Parte_1 Parte_2 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2023 emesso dal
Tribunale di Campobasso in data 27.2.2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese CP_1 di lite che liquida in complessive euro 4.500,00 oltre spese generali, Iva e Cap;
Così deciso in Campobasso il 12 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 807 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo-finanziamento tra
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
29.07.1981, rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Marco Vitale presso il cui studio professionale, in Campobasso C.so V. Emanuele II n.
63, sono elettivamente domiciliati;
OPPONENTI
CONTRO
e, per essa, quale procuratore KRUK Italia srl, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Raffaele Zurlo e dall'Avvocato Andrea Ornati presso il cui studio professionale, in La
Spezia via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata;
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.1.2023, la società ha agito in via monitoria, nei confronti dei signori CP_1
e , quest'ultima quale coobbligata, per ottenere il pagamento del Parte_1 Parte_2 proprio credito vantato a titolo di rate scadute e non pagate, oltre agli interessi moratori pattuiti, in relazione al contratto di finanziamento n. 3498039 stipulato il 22.1.2010, ad essa società opposta ceduto pro soluto dalla società Consumit.it, credito indicato come di ammontare di euro 64.073,44 oltre pagina 1 di 10 interessi come da domanda e spese della procedura. L'istanza monitoria è stata accolta dall'intestato
Tribunale di Campobasso con decreto ingiuntivo n. 126/2023 pubblicato in data 27.2.2023.
Avverso il provvedimento monitorio, notificato in data 20 marzo 2023, con atto di citazione notificato il 28.4.2023 gli odierni opponenti hanno proposto opposizione, convenendo in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ingiungente, contestando, sotto vari profili, la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria azionata, precisando, in particolare, le seguenti conclusioni: “A) In via preliminare dichiarare improcedibile la richiesta azionata con il procedimento monitorio per mancato esperimento del tentativo di mediazione;
B) Sempre in via preliminare si chiede di non concedere e/o comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 126/2023 del
27.02.2023 non ricorrendone i presupposti di legge;
C) In via principale e nel merito accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza dei presupposti d'ingiunzione per le ragioni in narrativa argomentate e conseguentemente revocarlo;
D) Sempre nel merito, accertare e dichiarare che le somme come ingiunte con il ricorso monitorio non sono dovute;
E) Per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo ed inefficace l'opposto decreto ingiuntivo previa declaratoria di insussistenza del diritto reclamato dall' opposta a richiedere le somme così come ingiunte, per tutte le ragioni innanzi analiticamente esposte;
F) Accertare e dichiarare che gli interessi richiesti sull'importo indebitamente vantato hanno generato il superamento del limite del tasso soglia di cui alla legge 108/1996; G)
Condannare comunque, l'odierna opposta al pagamento delle spese e competenze tutte del presente giudizio, oltre IVA e CPA con aliquote di legge;
H) Nella sola denegata ipotesi di soccombenza, in virtù delle argomentazioni testè esposte, si chiede il minor importo dovuto, per come emergerà in corso di causa”. Nello specifico, a sostegno della proposta opposizione, parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione, l'inidoneità della documentazione prodotta a fornire dimostrazione dei fatti costitutivi del credito, la nullità del contratto per inosservanza della forma scritta, la indeterminatezza degli interessi, l'usurarietà degli interessi moratori e, infine, la omessa precisazione circa le cessioni pro soluto effettuate, l'omessa determinazione del credito e l'omessa notifica della cessione al debitore ceduto.
Si costituiva in giudizio l'opposta deducendo la propria legittimazione attiva ad esigere il CP_1 credito ceduto, l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda, il riconoscimento del debito da parte dell'opponente per aver sottoscritto in data 20.6.2019 e in data 18.2.2021 un piano rateale di rimborso del debito, la legittimità dell'operazione cartolare prevista dall'art. 58 TUB e, nel merito, contestava la fondatezza degli assunti di parte opponente sul difetto di forma scritta del contratto, sull'inidoneità della documentazione prodotta ai fini della pronuncia del decreto monitorio, sull'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali e sul presunto superamento del tasso soglia pagina 2 di 10 degli interessi moratori.Parte opposta concludeva chiedendo la reiezione di ogni domanda formulata, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con il favore delle spese di lite.
Disattesa la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed esperita la mediazione, alla prima udienza di comparizione il G.I., ritenuto applicabile il rito ante riforma
Cartabia, concedeva alle parti, su loro concorde richiesta, i termini di cui all'art. 183 c.p.c. . Scaduti i suddetti termini e disattese le richieste istruttorie, il fascicolo perveniva al sottoscritto Giudicante e, quindi, all'udienza del 14 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Partendo anzitutto dalla verifica della fondatezza o meno della pretesa dell'opposta, occorre accertare quanto prodotto dalla Banca a conforto del credito oggetto del provvedimento monitorio.
Si evince dalla documentazione prodotta che, in relazione alla domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, sono stati versati in atti il contratto di finanziamento stipulato il 22.1.2010, a firma degli opponenti, l'estratto conto e la lista dei movimenti relativi al periodo dal 5.2.2010 al 22.6.2016.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali
(cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
1.Ciò premesso, parte opponente si duole del fatto che l'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB depositato dalla non è idoneo a spiegare efficacia probatoria nell'ambito del giudizio di CP_2 opposizione a decreto ingiuntivo.
L'assunto non è fondato.
Deve osservarsi che le contestazioni formulate al riguardo dall'opponente sono del tutto generiche e astratte;
in proposito va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nell'ambito del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione, secondo il quale deve distinguersi tra l'estratto di saldaconto, la cui efficacia pagina 3 di 10 probatoria è limitata al procedimento monitorio e non si estende al successivo giudizio di opposizione e, in generale, agli ordinari giudizi di cognizione, e l'ordinario estratto conto, che riporta le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute nell'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, che assume una relativa incontestabilità dopo un certo periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista oppure con la sua produzione in giudizio e che è idoneo a fungere da prova anche nella fase dell'opposizione (S.U., n. 6707/1994; n. 2751/2002; n. 12233/2003; n.
11749/2006).
Ne discende che, una volta fornita dalla banca, tramite la produzione degli estratti conto e della lista movimenti, la prova dell'ammontare del proprio credito nella fase dell'opposizione, costituisce onere del debitore effettuare puntuali e specifiche contestazioni in relazione alla parte di somma ritenuta non dovuta.
Nel caso di specie, invece, l'opponente si è limitata, come si è già detto, a rilievi del tutto generici omettendo di muovere addebiti specifici e circostanziati in relazione a singole poste dalle quali discenderebbe un diverso saldo finale.
Invero l'opposta ha depositato, sin dalla fase monitoria, oltre la certificazione ex art. 50 TUB anche il contratto di finanziamento, gli estratti conto e la lista delle movimentazioni di tutte le operazioni e, quindi, delle somme messe a disposizione, dei ratei pattuiti, di quelli corrisposti e non pagati, dei ratei rimasti insoluti, degli accessori maturati con gli interessi di mora per il pagamento tardivo o omesso e maturati dopo la decadenza dal beneficio del termine, dell'attestazione di conformità delle scritture contabili, fino alla data della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, che mostrano il capitale residuo alla data della decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora maturati da tale momento al deposito del ricorso, le rate scadute e le relative spese.
Trattasi quindi di documentazione idonea non solo alla emissione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria, ma anche a costituire idonea prova nel presente giudizio di opposizione del credito vantato dall'opposta.
Peraltro, la suddetta eccezione sugli estratti conto potrebbe, tutt'al più, valere per il credito relativo a conti correnti, in cui, per la determinazione del saldo dovuto, è necessario avere contezza completa degli accrediti ed addebiti effettuati nel corso del rapporto, ma non anche per i crediti relativi ai finanziamenti, nei quali è sufficiente che il creditore provi il contratto, contenente le condizioni economiche di cui si vuole avvalere, e la consegna del denaro, gravando invece sul debitore l'onere di avere adempiuto.
Non essendo stata contestata l'erogazione del prestito ed essendo stato prodotto il contratto di finanziamento con la indicazione delle condizioni economiche applicate al rapporto (TAN 8,95%, pagina 4 di 10 TAEG 9,56% e Tasso di mora 15,96%), con riferimento al riparto dell'onere probatorio in materia di inadempimento di una obbligazione opera l'oramai costante principio giurisprudenziale secondo cui:” il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., cass. civ., sez. un., n.
13533/2001).
Mentre ha fornito sufficiente prova del credito azionato, accompagnata dall'estratto conto CP_1
e dalla lista dei movimenti dai quali è possibile ricavare tutte le operazioni del finanziamento con il saldo delle rate dovute, parte opponente non ha allegato nè provato alcun fatto estintivo limitandosi ad eccepire l'inidoneità dell'estratto conto certificato senza null'altro dedurre in merito alle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla società finanziatrice.
A supporto della propria domanda, tra l'altro, la società opposta ha prodotto una dichiarazione di riconoscimento del debito sottoscritta dall'opponente (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione) che, come è noto, non costituendo autonoma fonte di obbligazione, “ha pur sempre l'effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c. , un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva la "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”. (cfr. Cass. n. 20689/2016). Attesa la non contestata esistenza del rapporto e la sua validità, non essendo stata mai allegata e provata una causa di estinzione di esso, il contratto di finanziamento, le cui sottoscrizioni dell'obbligato principale e del coobbligato non sono state disconosciute, costituisce valido titolo non solo per l'emissione del decreto ingiuntivo ma costituisce valida prova del credito ingiunto.
In ogni caso, non precludendo la ricognizione di debito la verifica della validità ed efficacia del rapporto fondamentale, disatteso il primo motivo di opposizione sull'asserita mancata allegazione dei fatti costitutivi del credito azionato, ritiene il Tribunale che anche il secondo motivo di opposizione sulla nullità del contratto per difetto della forma scritta vada rigettato.
2.Sostiene parte opponente, che “l'art. 117 del TUB come l'art. 23 del testo unico finanziario dispone, con analoga forma, che tutti i contratti bancari devono essere redatti per iscritto e che un esemplare di pagina 5 di 10 questi deve sempre essere consegnato al cliente”. In effetti, con riguardo alla forma, l'art. 117, commi
1 e 3, del testo unico bancario, come requisito del contratto, ai sensi dell'art. 1325 n. 4 c.c., prevede che il contratto è concluso per iscritto e la forma è prescritta sotto pena di nullità. La previsione configura una nullità di protezione, che opera soltanto a vantaggio del cliente e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, stante il disposto dell'art. 127, comma 2. Poiché il requisito formale è posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, anche la mancata sottoscrizione da parte di quest'ultima, non titolare dell'interesse protetto, è priva di rilievo e non determina la nullità del contratto per difetto di forma scritta, in presenza di fatti concludenti, idonei e diretti in modo inequivoco all'esercizio dei diritti nascenti dal contratto (il contratto, nella specie, ha avuto regolare esecuzione atteso l'eseguito versamento, da parte dell'opponente, di diverse rate del finanziamento).
Ciò detto, nella specie, non ricorre la dedotta ipotesi di nullità.
Ai fini dell'osservanza della forma prescritta, è sufficiente rilevare che il contratto del 22.1.2010, depositato in copia incontestata, contiene la richiesta del prestito personale alle condizioni economiche contrattuali pattuite, sottoscritto dal debitore principale e dalla coobbligata, integrando così il requisito della forma scritta,.
Non ha rilievo, inoltre, la circostanza della mancata consegna di un esemplare del contratto, non essendo richiesta dalla legge a pena di nullità e, comunque, dal contratto di finanziamento si evince come gli opponenti hanno dato atto di aver ricevuto copia di esso e del documento di sintesi.
3.Con riguardo alla pattuizione di interessi superiori alla misura legale, sia l'art. 1284, comma 3, c.c. che l'art. 117, comma 4, del testo unico richiedono la forma scritta ad substantiam.
Nella disciplina speciale si prevede espressamente il computo degli interessi convenzionali al tasso cosiddetto sostitutivo, appositamente stabilito, ove le parti non ne abbiano determinato la misura per iscritto. A norma dell'art. 117, comma 7, infatti, in caso di inosservanza del requisito formale, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti allo svolgimento della singola operazione.
Nella specie, la misura degli interessi risulta convenuta per iscritto atteso che nel documento di sintesi, sottoscritto dal debitore principale e dalla coobbligata, nella parte relativa alle condizioni economiche dell'operazione di finanziamento, oltre alla indicazione espressa del costo delle spese, risulta altresì: “
l'importo richiesto di euro 35.000,00; le spese di istruttoria euro 350,00; il premio coperture assicurative vita/danni euro 2.828,00; il totale del finanziamento di euro 38.178,00; il numero delle pagina 6 di 10 rate( 120); l'importo della rata euro 486,19; il T.A.N. dell'8,95%; il T.A.E.G. del 9,56%; il tasso di mora pari al 15,96/% su base annua;
il compenso per estinzione anticipata del finanziamento dell'1% del capitale residuo”.
Anche tale censura, pertanto, va rigettata.
4. Passando poi a scrutinare il motivo di opposizione relativo alla nullità degli interessi moratori per violazione della L. n. 108/1996, non può non richiamarsi il principio da ultimo affermato dalla
Suprema Corte a Sezione Unite con sentenza n. 19597/2020 secondo cui, esclusa la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia,: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perche "fuori mercato", donde la formula: T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto. Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista. Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti".
Come premesso, il contratto riporta, nelle condizioni generali, l'applicazione di interessi moratori nella misura del 15,96% su base annua nel caso di ritardo nei pagamenti delle rate.
Secondo quanto evidenziato dai richiamati principi della Suprema Corte a Sez. Un. la verifica del tasso soglia di raffronto deve essere eseguita con riferimento alla data in cui è stato sottoscritto il contratto, perché nel corso degli anni gli indici di calcolo del tasso soglia sono mutati;
difatti fino al dm
25.3.2003 non risulta alcuna rilevazione degli interessi moratori, che inizia ad essere rilevata proprio da tale decreto in poi, mentre solo col dm 21.12.2017 viene inserita una distinzione del tasso rispetto alle tipologie del contratto od operazione bancaria (mutui ipotecari ultraquinquennali, leasing e altre tipologie di prestiti). Inoltre, nel corso degli anni anche la normativa di riferimento (art. 2, co. 4 della L.
n. 108/1999) ha introdotto differenti criteri di calcolo del tasso soglia per gli interessi corrispettivi, prevedendo inizialmente una maggiorazione del TEGM della metà, poi rimodulata ad un quarto ma con pagina 7 di 10 l'aumento di 4 punti percentuali (modifica apportata dall'art. 8, comma 5 lett. d) della L. n. 106/2011).
Sempre nei decreti del Ministero del Tesoro, a partire dal 2002, per determinare il tasso soglia degli interessi moratori è stato indicato un indice di 2,1 punti percentuali da sommare al TEGM, quale maggiorazione media stabilita nei contratti, sulla base di una rilevazione del complesso delle operazioni, per i casi di ritardato pagamento.
Tornando al caso di specie , il tasso di interesse di mora è stato pattuito nella misura del 15,96% mentre alla data di stipula del finanziamento (gennaio 2010) il TEGM per i crediti personali, rilevato dal decreto ministeriale di riferimento (dm 24 dicembre 2009), era pari al 12,53% ed il tasso soglia pari al 18,795%.
Ebbene, poiché detto decreto prevede espressamente (pagina 3 punto 4) che la maggiorazione media degli interessi moratori è pari al 2,1% ne consegue che, nel caso di specie, il tasso soglia per gli interessi di mora è il risultato della seguente formula: (TEGM + 2,1%) + 50% = 19,189%
Conclusivamente, anche a voler considerare le spese relative alla polizza assicurativa, non risulta che vi sia stata alcuna previsione di un tasso usurario riferito agli interessi moratori.
5.Relativamente all'ultimo motivo di opposizione inerente la mancata comunicazione della cessione del credito, si osserva che la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20495/2020).
Nello specifico, l'art. 58 TUB, al comma 4, prevede espressamente che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264
c.c.", nonché il precedente comma 3 per cui "i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".
Si può affermare, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa considerato il motivo di opposizione come dedotto dagli opponenti, che non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Quanto alla omessa e/o carente determinazione del credito, secondo gli orientamenti giurisprudenziali più recenti in materia, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non si ritiene sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione sulla sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso (cfr. Cass. n. 17944/2023). pagina 8 di 10 Pertanto, solo nel caso di specifica contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116/2016). Sempre in tale senso, si richiama l'ulteriore approdo giurisprudenziale secondo cui: "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 D.Lgs 385/1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr Cass.
24798/2020).
Riassumendo, secondo i principi giurisprudenziali richiamati, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in
G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Considerata la generica contestazione degli opponenti sulla mera mancata comunicazione della cessione o determinazione del credito, senza alcuna specifica contestazione in merito alla esistenza stessa del contratto, parte opposta non aveva alcun onere di fornirne la dimostrazione.
In ogni caso si osserva che la cessione, tra , avente causa di Controparte_3 CP_4 in seguito ad un'operazione di fusione per incorporazione di quest'ultima società nella cedente, e
[...]
è avvenuta in data 23.6.2016 per i crediti che possiedono sia i requisiti in base ai criteri CP_1 comuni, ovvero un prestito personale erogato in forza di contratto di finanziamento, il cui debitore è una persona fisica, e sia criteri specifici, come indicati nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale parte seconda n. 108 del 10.9.2016, dove risulta che il debito è riferibile a: “crediti che derivano da contratti di credito stipulati e erogati direttamente da crediti per i quali, alla CP_4 data del 16 giugno 2016, era già stata comunicata al debitore ceduto l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento (nella specie avvenuto il 28.2.2014); crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla legge italiana;
crediti derivanti da contratti di credito al consumo pagina 9 di 10 (ivi inclusi crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito); crediti che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi;
crediti in relazione ai quali l'importo dovuto ai sensi del relativo contratto di credito è stato integralmente erogato;
crediti che risultano ancora in essere alla data del 22 giugno 2016; crediti di importi ed interessi per ciascun debitore ceduto compresi tra 7.52 euro e 166.509,62 euro”. Il credito vantato dall'opposta nei confronti degli odierni opponenti rientra tra le ipotesi previste da detta cessione, possedendone i relativi requisiti: si tratta di un credito personale a favore di una persona fisica, regolato dalla legge della Repubblica Italiana e per un importo finanziato di Euro 38.178,00, da restituire secondo il numero di rate prestabilite (120) ognuna composta da una componente capitale e da una componente interessi.
Ritiene il Tribunale che parte opposta ha comunque fornito prova della cessione, in virtù della quale è divenuta titolare del credito nei confronti degli opponenti depositando, tra l'altro, il contratto di finanziamento, l'estratto conto e la lista dei movimenti relativi al suddetto credito.
Anche tale ultimo motivo di opposizione va, pertanto, rigettato.
Consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato con efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso il 27.2.2023, proposta dal sig. e Parte_1 Parte_2 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1 rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 126/2023 emesso dal
Tribunale di Campobasso in data 27.2.2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle spese CP_1 di lite che liquida in complessive euro 4.500,00 oltre spese generali, Iva e Cap;
Così deciso in Campobasso il 12 agosto 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
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