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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 27.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2478 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Davide Sapere, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Salerno, alla via Casa Rocco Giovi San Bartolomeo 2;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Annarita Manzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
1
Ferrovia;
Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.5.2023 esponeva: Parte_1
- che aveva lavorato alle dipendenze della “ Controparte_2
dal 1°.10.2020 al 13.6.2021, con la qualifica di operatore ecologico, livello 3 A,
presso il comune di Giffoni Sei Casali;
- che a far tempo dal 14.6.2021, in forza di cessione di ramo d'azienda, aveva proseguito il suo rapporto di lavoro con la con sede legale in Controparte_1
Sicignano degli Alburni,
- che dal 1°.4.2022, a seguito di “giusto avvicendamento di imprese”, ex Art.6
Ccnl , era stata assunta ex novo dalla “Nappi Sud” S.r.l. Controparte_3
- che la non le aveva corrisposto le retribuzioni relative ai mesi Controparte_1
di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo 2022, nè il t.f.r. dall'1.1.2022 al
31.3.2022, l'Una Tantum prevista dall'Accordo del 9.12.2021 e l'indennità
sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti;
2 - che in data 7.4.2022 aveva costituito in mora la al fine di Controparte_1
ottenere il pagamento degli emolumenti sopra indicati;
non percepiti;
- che, attivata la procedura ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, il le aveva liquidato la somma di € 4.361,6 a titolo Parte_2
di retribuzioni per i mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022;
- che con ricorso depositato il 13.7.2022 aveva chiesto, in sede monitoria, il pagamento del t.f.r. maturato fino al 31.12.2021, pari ad € 1.813,85 lordi;
- che con il decreto ingiuntivo nr. 516/2022, emesso in data 15.7.2022, l'adito giudice aveva ingiunto alla di pagare ad essa ricorrente la Controparte_1
predetta somma, al lordo delle ritenute di legge,
- che con la sentenza nr. 413/2023, pronunziata il 23.3.2023, il medesimo giudice aveva respinto l'opposizione proposta dalla prefata società,
confermando e dichiarando esecutivo il monitorio opposto;
- che il credito da lei vantato non era stato azionato in un unico giudizio in quanto la non le aveva consegnato i cedolini paga. Controparte_1
Tanto premesso, la adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Pt_1
al fine di sentir “accertare e dichiarare il mancato pagamento del t.f.r. dal
1°.
1.2022 al 1°.4.2022, del residuo degli emolumenti di luglio, agosto,
settembre, ottobre, novembre, dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022, dei
3 ratei di tredicesima e quattordicesima, il mancato pagamento delle ferie e permessi residui maturati e non goduti, dell'Una Tantum prevista dall'Accordo
del 9.12.2021” e, conseguentemente, sentir condannare la al Controparte_1
pagamento, in suo favore, delle seguenti somme: € 422,52 lordi a titolo di t.f.r.;
€ 611,70 netti a titolo di residuo degli emolumenti di dicembre 2021, gennaio,
febbraio e marzo 2022; € 1.293,71 lordi a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
€ 323,26 a titolo di tasso di interesse del 3% oltre il tasso ufficiale di sconto, ex art. 30 c.c.n.l. ; € 484,03 a titolo Controparte_3
di Una Tantum prevista dall'Accordo del 9.12.2021.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 21.6.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta si costituiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza delle pretese ex adverso
azionate.
Asseriva, in particolare, di aver già corrisposto alla ricorrente gli importi rivendicati per le causali summenzionate, come poteva evincersi dalla documentazione versata in atti.
Contestava, in ogni caso, i conteggi predisposti dalla e concludeva, Pt_1
quindi, per il rigetto del ricorso, con rivalsa delle spese di causa.
4 Disposta una consulenza tecnica contabile al fine di accertare le somme in ipotesi spettanti alla ricorrente per i titoli azionati e ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, il giudice decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il giudicante che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata da Parte_1
con il ricorso introduttivo del giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
5 Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Nella vicenda in esame la ricorrente – come già evidenziato nella parte espositiva – ha agito in giudizio al fine di ottenere la condanna della CP_1
al pagamento, in suo favore, dei seguenti emolumenti: 1) retribuzioni
[...]
relative ai mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio, marzo 2022; 2) t.f.r.
dall'1.1.2022 al 31.3.2022; 3) Una Tantum prevista dall'Accordo del 9.12.2021;
4) indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi maturati e non goduti.
La società convenuta, dal canto suo, ha sostenuto di aver già corrisposto alla le somme dovutele per le suddette causali, come poteva desumersi Pt_1
dalla documentazione allegata al proprio fascicolo telematico.
Orbene, allo scopo di dirimere il contrasto esistente tra le diverse e confliggenti prospettazioni delle parti, il giudicante ha reputato necessario dare ingresso a una consulenza tecnica contabile, volta ad “accertare le somme eventualmente spettanti alla ricorrente per i titoli azionati, tenuto conto dei pagamenti medio
tempore effettuati dalla società resistente”.
6 Il c.t.u. dott. ha precisato, nella relazione trasmessa in via Persona_1
telematica, di aver provveduto alla “ricostruzione degli importi lordi spettanti alla ricorrente per le varie voci richieste confrontandoli con gli importi lordi risultati percepiti dalle buste paga prodotte agli atti”.
Ha poi aggiunto che “tale raffronto ha determinato alcune differenze positive tra le voci della retribuzione che sono state evidenziate nella ricostruzione del sottoscritto: nello specifico, le differenze positive hanno riguardato la voce di ferie non godute, la voce una tantum e la voce t.f.r.”.
Ha infine precisato: “per completezza, si sottopone all'attenzione del Sig.
Giudice la circostanza che, come dedotto ed allegato da parte resistente, il
datore di lavoro avrebbe già corrisposto alla ricorrente alla fine del rapporto di
lavoro l'importo netto di € 1.737,85 imputandolo alle seguenti voci: € 611,70
netti (differenza emolumenti), € 670,00 netti (ferie non godute), € 282,52 netti
(TFR 2022), € 173,63 netti (una tantum). Conseguentemente, secondo tale
prospettazione del resistente, nulla sarebbe dovuto alla ricorrente”.
Tanto chiarito, osserva ora il decidente che, pur essendosi il c.t.u. limitato ad esporre la “prospettazione” della società resistente, senza valutarne la fondatezza e trarne le dovute conclusioni, che pure gli erano state demandate all'atto del conferimento dell'incarico, tuttavia dalla documentazione ritualmente versata in atti è dato evincere in maniera inequivoca che la
[...]
ha effettivamente corrisposto alla la somma netta di € CP_1 Pt_1
7 1.737,85: tanto può desumersi dalla “contabile di pagamento” recante la data dell'8.12.2023, allegata al fascicolo della prefata società.
È di tutta evidenza, quindi, che, avendo la erogato, medio CP_1
tempore, un importo addirittura superiore a quello spettante alla per i Pt_1
titoli azionati, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo stata integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda formulata da con il ricorso depositato il 3.5.2023. Parte_1
Quanto, da ultimo, alle spese di lite, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, avendo la società resistente corrisposto alla , in epoca (non di molto) successiva alla proposizione Pt_1
della domanda giudiziale, una somma superiore a quella effettivamente dovuta.
Le spese dell'espletata c.t.u. contabile, liquidate come da separato decreto,
vanno poste a carico di entrambe le parti, in misura della metà per ciascuna di esse (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. VI, 13 settembre 2021, n. 24645, che ha precisato che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia, ovvero, nell'interesse comune delle parti, non trattandosi di un mezzo di prova in senso stretto ma di un ausilio per il giudice fornito da un collaboratore esterno, sicchè le relative spese rientrano tra i costi processuali ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e possono essere compensate,
8 anche di fronte alla parte totalmente vittoriosa, senza violazione del divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2478 del ruolo generale lavoro dell'anno
2023, promosso da contro la in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
Pt_1
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese dell'espletata c.t.u.
contabile.
Così deciso in Salerno, il 27.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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