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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 826/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
dott. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Federica Drago ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Modena,
Piazza Mazzini 15 come da mandato in atti
– appellante –
contro
dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Controparte_1
Carla Germani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Binasco (Mi), Via Matteotti 1 come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 1352/22 emessa il
9.11.22 e pubblicata il 9.11.22
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
Pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
opponeva il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla , Pt_1 CP_1
Consulente del lavoro, per la somma di euro 11.118,39 a titolo di compensi per l'attività espletata a favore dell'opponente.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2956 c.c.,
l'avvenuta rinuncia al credito da parte della l'illegittimità ed CP_1 incongruità delle parcelle azionate, la mancata messa in mora, la mancata esecuzione delle prestazioni e la mancata prova del credito.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'esito, il Tribunale accertava la mancata contestazione dell'an del credito ingiunto nelle prime difese utili, essendo ciò avvenuto solo tardivamente ed esattamente nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.
In merito alla prescrizione presuntiva ex art. 1956 c.c., vista l'eccezione di avvenuta rinuncia del credito da parte della , la respingeva CP_1 poiché era evidente che lo invocando la asserita manifestata Pt_1 gratuità della prestazione, non aveva adempiuto.
Non riteneva provata la presunta rinuncia del credito, non potendo essa ricavarsi dai messaggi whatsapp estrapolati dal contesto di un dialogo più ampio intercorso tra la e la , soggetto terzo al CP_1 Pt_2 presente giudizio;
oltretutto quest'ultima, moglie dello “aveva Pt_1 richiesto le somme dovute per propri compensi alla a CP_1 dimostrazione che, nonostante l'amicizia, le parti ritenessero dovute la corresponsione di compensi professionali” (pag. 4 sentenza).
Relativamente all'eccezione di mancata messa in mora, essa non costituisce condizione di procedibilità del recupero del credito e pertanto la respingeva.
In merito all'illegittimità ed incongruità delle parcelle azionate riteneva il Tribunale che le contestazioni supportate dalla relazione di parte
(doc.5 primo grado fossero state ampiamente superate dalle prove Pt_1 documentali fornite dall'opposta con eccezione di quanto richiamato al punto 4) della relazione.
Invero l'opposta aveva fornito convincente spiegazione sulle presunte duplicazioni e, con la memoria istruttoria, depositava il verbale n.
274/2022 con il quale l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova formulava parere favorevole sulla congruità dei parametri di cui al DM
n. 46/13 della liquidazione relativa alle prestazioni professionali rese dal mese di gennaio 2016 al mese di Febbraio 2019 dalla allo CP_1
Sgura.
Analizzava quindi il tribunale le eccezioni relative ai punti di cui alla relazione di parte (doc.5) ritenendo fondato solo quanto previsto al punto
4) in tema di non debenza della penale.
Pagina 2 di 6 Revocava quindi il decreto di ingiunzione e condannava l'opponente a pagare l'opposta la somma di euro 9.615,80 oltre interessi, con condanna al pagamento le spese processuali.
Appellava la sentenza lo chiedendo la riforma della sentenza e si Pt_1 costituiva l'appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si conferma l'ordinanza del 14 Febbraio 2024 con la quale si sono respinte le istanze istruttorie di parte appellante per i motivi già indicati nella stessa.
Col primo motivo l'appellante lamenta che l'onere probatorio in merito all'effettuazione delle pretese resta in carico a chi ne asserisce l'esecuzione. Secondo l'appellante “sebbene, infatti, il dott. in forza della Pt_1 giurisprudenza dei principi sopra enunciati, non sarebbe tenuto a contestare nulla in prima battuta, lo stesso tanto, invece, ha fatto fin da subito contestando l'attività indicata nelle voci di spesa di cui alla fattura de qua, eccependo fin dal primo scritto difensivo l'incongruità del quantum richiesto rispetto all'attività svolta e approvata dalla parte opposta” (pag. 8 appello), tanto che nell'atto di citazione in opposizione sarebbe stata contestata la congruità delle voci di spesa. Non risulterebbe alcuna prova dell'attività espletata. Il motivo è infondato. Dall'esame dell'atto di citazione in opposizione, atto nel quale la parte deve prendere specifica posizione sulle avverse domande, emerge come lo Sgura in alcun modo contesti l'effettuazione delle prestazioni da parte della ma eccepisca errori di CP_1 duplicazioni di voci o erronei conteggi (pag.
1-7 citazione). Concentra poi le sue argomentazioni sulla rinuncia delle competenze professionali da parte della (pag. 7-10 CP_1 citazione), della mancata notifica della preventiva diffida e messa in mora (pag. 10-12 citazione), del mancato vaglio di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine delle parcelle e della carenza di contratto scritto per la quantificazione degli importi, alcuni dei quali duplicati o non dovuti perché non previsti per iscritto (penale per recesso anticipato) (pag. 13-14) ma sempre contestando solo e soltanto la congruità degli importi, mai la esecuzione delle prestazioni ed invero scrive, riassuntivamente: “ragioni queste che dimostrano la non congruità delle voci inserite nelle note e nelle relative fatture, e virgola dunque, anche dell'importo di cui è stato ingiunto il pagamento” (pag. 13 citazione). Da ultimo argomenta in merito alla intervenuta prescrizione del credito (pag.14-15). Seppur quindi sia vero che l'onere probatorio spetti a colui che
Pagina 3 di 6 vanta pretese, nella fattispecie non può che applicarsi l'art. 115 c.p.c. e quindi ritenere come non contestata l'effettuazione delle prestazioni indicate nelle parcelle per cui è causa. Col secondo motivo lamenta erronea condanna al pagamento della minor somma pari ad euro 9.615,80 nel punto in cui non è stata ritenuta provata la rinuncia del credito. A suo avviso la mancata ammissione delle prove orali richieste ha comportato l'impossibilità di provare non solo la conferma dell'avvenuto scambio di messaggi whatsapp nei quali si evidenziava la rinuncia al credito, ma soprattutto sarebbero stati forniti chiarimenti rispetto al contenuto del testo prodotto. Il motivo è infondato. Analizzando il doc. 2) fascicolo di primo grado dell'appellante, ovverosia i messaggi whats app intercorsi tra la moglie dello Pt_1
e la , a prescindere che si tratta di messaggi tra un soggetto CP_1 estraneo alla vertenza e l'appellata, come tali di rilevanza pressoché nulla, in alcun modo emerge che la abbia inteso rinunciare CP_1 alle proprie pretese nei confronti dello Si parla Pt_1 esclusivamente di “parcellizzare” o meno delle attività, ma non trapela alcuna rinuncia al credito, anche a voler dar per buono che i soggetti stessero parlando delle prestazioni oggetto di questa controversia. D'altronde “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass, 23.11.2016 n. 23893)” (Cass. Ord. 28226/21), circostanza che in alcun modo risulta provata nella presente causa. Col terzo motivo lamenta erronea condanna al pagamento della minor somma per aver ritenuto congrue le voci contenute nelle parcelle azionate. Ad avviso dell'appellante sarebbe stato necessario ammettere una CTU contabile al fine di accertare la congruità delle note professionali e delle relative fatture emesse. Avrebbe il tribunale omesso di “far proprio il contenuto della consulenza di parte a firma della dottoressa , senza Persona_1 fornirne motivazione”(pag. 20 appello) e fatto apoditticamente proprio il verbale n. 274 del 2022 redatto dall'ordine dei consulenti del lavoro di Mantova, senza fornire motivazione. Ripercorre poi l'appellante quanto già espresso nel giudizio di primo grado in relazione a “plurime duplicazioni di voci di spesa con conseguente incongruità della domanda" (pag.21 appello) ed alla erroneità del verbale citato. Il motivo come formulato è inammissibile oltre che infondato.
Pagina 4 di 6 L'inammissibilità deriva dal fatto che l'appellante in alcun modo ha mosso adeguata censura a quanto già indicato nella sentenza di primo grado in merito alle contestazioni, di nuovo riproposte in questo grado, contenute nel doc.5) del fascicolo di primo grado della parte appellante e di cui ha accolto la doglianza relativa al punto 4). A prescindere dal fatto che il Giudice non deve “far proprio” il contenuto di una relazione di parte, nel momento in cui ben evidenzia i motivi per cui le contestazioni risultano infondate è onere dell'appellante prendere specifica posizione sui punti della sentenza, esplicando il motivo per cui le motivazioni non sarebbero condivisibili, senza limitarsi ad una generica contestazione e riproponendo le medesime eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado rendendo quindi impossibile per la Corte comprendere la doglianza e l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale. Avrebbe dovuto quindi esplicitare perché sarebbe errato: - che
“l'importo della prestazione addebitato in rapporto al numero dei cedolini si riferiva all'elaborazione del singolo cedolino, mentre la quota fissa si riferiva agli adempimenti annuali correlati al singolo lavoratore (certificazione unica, 770, autoliquidazione Inail). Non emerge, quindi, duplicazione sul punto”; - che “risulta che i pagamenti effettuati in nome per conto del cliente comportavano sia attività materiale remunerata con compensi fissi sia, comunque, attività di elaborazione dati compensati con una misura percentuale sugli importi pagati per conto del cliente: quindi, le due voci (per indennità e per onorari) erano entrambe dovute e cumulabili (v. art. 14 DM n. 430/1992), anche considerato che
non si occupava dell'invio degli F24”; -che “Come indicato Pt_1 dallo stesso opponente, il rapporto professionale tra la dott.ssa
ed il dott. è durato dall'anno 2016 all'anno 2019 e CP_1 Pt_1 che l'erronea presentazione del codice di una dipendente del dott.
non era imputabile alla dott.ssa bensì al Pt_1 CP_1 consulente del lavoro che seguiva per tale periodo il dott. : Pt_1 la voce veniva quindi richiesta dalla per emendare un CP_1 errore commesso antecedentemente a conferimento dell'incarico” (pag. 5 sentenza). In ogni caso le doglianze sono anche infondate poiché la Corte condivide e fa proprio quanto già motivato nella sentenza di primo grado in riferimento alle eccezioni dell'appellante (pag.
4-5 sentenza) e sopra riportate perché fornite di adeguata prova documentale. Relativamente poi alla congruità degli importi indicati nel protocollo parcelle n. 274/2022 dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, in alcun modo occorre CTU perché la tassazione è conforme ed in linea con le tariffe previste ed appare comunque congrua. Con altro motivo lamenta mancata messa in mora del debitore ai
Pagina 5 di 6 fini della soddisfazione del credito. Non avendo ricevuto alcuna fattura e sollecito di pagamento il ricorso al monitorio sarebbe illecito. Il motivo è inammissibile oltre che infondato. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente alle spese in misura addirittura inferiore alla media dello scaglione di riferimento, solo per la fase di merito. Irrilevante quindi la possibilità di ricorrere o meno al procedimento monitorio dal momento che si è dovuta istruire la causa. Il motivo è anche infondato e avrebbe potuto assumere rilevanza esclusivamente nel caso in cui il soggetto ingiunto riconoscesse come dovuto il debito e quindi chiedesse la compensazione delle spese della fase monitoria. Viceversa l'appellante si è costituito in giudizio contestando la debenza dell'importo e, pertanto, si è reso necessario pronunciare sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della minima attività istruttoria espletata. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dott.
contro dott.ssa Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1352/22 emessa il
9.11.22 e pubblicata il 9.11.22
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 826/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
dott. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Federica Drago ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Modena,
Piazza Mazzini 15 come da mandato in atti
– appellante –
contro
dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Controparte_1
Carla Germani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Binasco (Mi), Via Matteotti 1 come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 1352/22 emessa il
9.11.22 e pubblicata il 9.11.22
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Dott. Giampaolo
Borgioli; udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
Pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
opponeva il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla , Pt_1 CP_1
Consulente del lavoro, per la somma di euro 11.118,39 a titolo di compensi per l'attività espletata a favore dell'opponente.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ex art. 2956 c.c.,
l'avvenuta rinuncia al credito da parte della l'illegittimità ed CP_1 incongruità delle parcelle azionate, la mancata messa in mora, la mancata esecuzione delle prestazioni e la mancata prova del credito.
La causa veniva istruita solo documentalmente e, all'esito, il Tribunale accertava la mancata contestazione dell'an del credito ingiunto nelle prime difese utili, essendo ciò avvenuto solo tardivamente ed esattamente nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.
In merito alla prescrizione presuntiva ex art. 1956 c.c., vista l'eccezione di avvenuta rinuncia del credito da parte della , la respingeva CP_1 poiché era evidente che lo invocando la asserita manifestata Pt_1 gratuità della prestazione, non aveva adempiuto.
Non riteneva provata la presunta rinuncia del credito, non potendo essa ricavarsi dai messaggi whatsapp estrapolati dal contesto di un dialogo più ampio intercorso tra la e la , soggetto terzo al CP_1 Pt_2 presente giudizio;
oltretutto quest'ultima, moglie dello “aveva Pt_1 richiesto le somme dovute per propri compensi alla a CP_1 dimostrazione che, nonostante l'amicizia, le parti ritenessero dovute la corresponsione di compensi professionali” (pag. 4 sentenza).
Relativamente all'eccezione di mancata messa in mora, essa non costituisce condizione di procedibilità del recupero del credito e pertanto la respingeva.
In merito all'illegittimità ed incongruità delle parcelle azionate riteneva il Tribunale che le contestazioni supportate dalla relazione di parte
(doc.5 primo grado fossero state ampiamente superate dalle prove Pt_1 documentali fornite dall'opposta con eccezione di quanto richiamato al punto 4) della relazione.
Invero l'opposta aveva fornito convincente spiegazione sulle presunte duplicazioni e, con la memoria istruttoria, depositava il verbale n.
274/2022 con il quale l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Mantova formulava parere favorevole sulla congruità dei parametri di cui al DM
n. 46/13 della liquidazione relativa alle prestazioni professionali rese dal mese di gennaio 2016 al mese di Febbraio 2019 dalla allo CP_1
Sgura.
Analizzava quindi il tribunale le eccezioni relative ai punti di cui alla relazione di parte (doc.5) ritenendo fondato solo quanto previsto al punto
4) in tema di non debenza della penale.
Pagina 2 di 6 Revocava quindi il decreto di ingiunzione e condannava l'opponente a pagare l'opposta la somma di euro 9.615,80 oltre interessi, con condanna al pagamento le spese processuali.
Appellava la sentenza lo chiedendo la riforma della sentenza e si Pt_1 costituiva l'appellata chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si conferma l'ordinanza del 14 Febbraio 2024 con la quale si sono respinte le istanze istruttorie di parte appellante per i motivi già indicati nella stessa.
Col primo motivo l'appellante lamenta che l'onere probatorio in merito all'effettuazione delle pretese resta in carico a chi ne asserisce l'esecuzione. Secondo l'appellante “sebbene, infatti, il dott. in forza della Pt_1 giurisprudenza dei principi sopra enunciati, non sarebbe tenuto a contestare nulla in prima battuta, lo stesso tanto, invece, ha fatto fin da subito contestando l'attività indicata nelle voci di spesa di cui alla fattura de qua, eccependo fin dal primo scritto difensivo l'incongruità del quantum richiesto rispetto all'attività svolta e approvata dalla parte opposta” (pag. 8 appello), tanto che nell'atto di citazione in opposizione sarebbe stata contestata la congruità delle voci di spesa. Non risulterebbe alcuna prova dell'attività espletata. Il motivo è infondato. Dall'esame dell'atto di citazione in opposizione, atto nel quale la parte deve prendere specifica posizione sulle avverse domande, emerge come lo Sgura in alcun modo contesti l'effettuazione delle prestazioni da parte della ma eccepisca errori di CP_1 duplicazioni di voci o erronei conteggi (pag.
1-7 citazione). Concentra poi le sue argomentazioni sulla rinuncia delle competenze professionali da parte della (pag. 7-10 CP_1 citazione), della mancata notifica della preventiva diffida e messa in mora (pag. 10-12 citazione), del mancato vaglio di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine delle parcelle e della carenza di contratto scritto per la quantificazione degli importi, alcuni dei quali duplicati o non dovuti perché non previsti per iscritto (penale per recesso anticipato) (pag. 13-14) ma sempre contestando solo e soltanto la congruità degli importi, mai la esecuzione delle prestazioni ed invero scrive, riassuntivamente: “ragioni queste che dimostrano la non congruità delle voci inserite nelle note e nelle relative fatture, e virgola dunque, anche dell'importo di cui è stato ingiunto il pagamento” (pag. 13 citazione). Da ultimo argomenta in merito alla intervenuta prescrizione del credito (pag.14-15). Seppur quindi sia vero che l'onere probatorio spetti a colui che
Pagina 3 di 6 vanta pretese, nella fattispecie non può che applicarsi l'art. 115 c.p.c. e quindi ritenere come non contestata l'effettuazione delle prestazioni indicate nelle parcelle per cui è causa. Col secondo motivo lamenta erronea condanna al pagamento della minor somma pari ad euro 9.615,80 nel punto in cui non è stata ritenuta provata la rinuncia del credito. A suo avviso la mancata ammissione delle prove orali richieste ha comportato l'impossibilità di provare non solo la conferma dell'avvenuto scambio di messaggi whatsapp nei quali si evidenziava la rinuncia al credito, ma soprattutto sarebbero stati forniti chiarimenti rispetto al contenuto del testo prodotto. Il motivo è infondato. Analizzando il doc. 2) fascicolo di primo grado dell'appellante, ovverosia i messaggi whats app intercorsi tra la moglie dello Pt_1
e la , a prescindere che si tratta di messaggi tra un soggetto CP_1 estraneo alla vertenza e l'appellata, come tali di rilevanza pressoché nulla, in alcun modo emerge che la abbia inteso rinunciare CP_1 alle proprie pretese nei confronti dello Si parla Pt_1 esclusivamente di “parcellizzare” o meno delle attività, ma non trapela alcuna rinuncia al credito, anche a voler dar per buono che i soggetti stessero parlando delle prestazioni oggetto di questa controversia. D'altronde “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass, 23.11.2016 n. 23893)” (Cass. Ord. 28226/21), circostanza che in alcun modo risulta provata nella presente causa. Col terzo motivo lamenta erronea condanna al pagamento della minor somma per aver ritenuto congrue le voci contenute nelle parcelle azionate. Ad avviso dell'appellante sarebbe stato necessario ammettere una CTU contabile al fine di accertare la congruità delle note professionali e delle relative fatture emesse. Avrebbe il tribunale omesso di “far proprio il contenuto della consulenza di parte a firma della dottoressa , senza Persona_1 fornirne motivazione”(pag. 20 appello) e fatto apoditticamente proprio il verbale n. 274 del 2022 redatto dall'ordine dei consulenti del lavoro di Mantova, senza fornire motivazione. Ripercorre poi l'appellante quanto già espresso nel giudizio di primo grado in relazione a “plurime duplicazioni di voci di spesa con conseguente incongruità della domanda" (pag.21 appello) ed alla erroneità del verbale citato. Il motivo come formulato è inammissibile oltre che infondato.
Pagina 4 di 6 L'inammissibilità deriva dal fatto che l'appellante in alcun modo ha mosso adeguata censura a quanto già indicato nella sentenza di primo grado in merito alle contestazioni, di nuovo riproposte in questo grado, contenute nel doc.5) del fascicolo di primo grado della parte appellante e di cui ha accolto la doglianza relativa al punto 4). A prescindere dal fatto che il Giudice non deve “far proprio” il contenuto di una relazione di parte, nel momento in cui ben evidenzia i motivi per cui le contestazioni risultano infondate è onere dell'appellante prendere specifica posizione sui punti della sentenza, esplicando il motivo per cui le motivazioni non sarebbero condivisibili, senza limitarsi ad una generica contestazione e riproponendo le medesime eccezioni già formulate nel giudizio di primo grado rendendo quindi impossibile per la Corte comprendere la doglianza e l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale. Avrebbe dovuto quindi esplicitare perché sarebbe errato: - che
“l'importo della prestazione addebitato in rapporto al numero dei cedolini si riferiva all'elaborazione del singolo cedolino, mentre la quota fissa si riferiva agli adempimenti annuali correlati al singolo lavoratore (certificazione unica, 770, autoliquidazione Inail). Non emerge, quindi, duplicazione sul punto”; - che “risulta che i pagamenti effettuati in nome per conto del cliente comportavano sia attività materiale remunerata con compensi fissi sia, comunque, attività di elaborazione dati compensati con una misura percentuale sugli importi pagati per conto del cliente: quindi, le due voci (per indennità e per onorari) erano entrambe dovute e cumulabili (v. art. 14 DM n. 430/1992), anche considerato che
non si occupava dell'invio degli F24”; -che “Come indicato Pt_1 dallo stesso opponente, il rapporto professionale tra la dott.ssa
ed il dott. è durato dall'anno 2016 all'anno 2019 e CP_1 Pt_1 che l'erronea presentazione del codice di una dipendente del dott.
non era imputabile alla dott.ssa bensì al Pt_1 CP_1 consulente del lavoro che seguiva per tale periodo il dott. : Pt_1 la voce veniva quindi richiesta dalla per emendare un CP_1 errore commesso antecedentemente a conferimento dell'incarico” (pag. 5 sentenza). In ogni caso le doglianze sono anche infondate poiché la Corte condivide e fa proprio quanto già motivato nella sentenza di primo grado in riferimento alle eccezioni dell'appellante (pag.
4-5 sentenza) e sopra riportate perché fornite di adeguata prova documentale. Relativamente poi alla congruità degli importi indicati nel protocollo parcelle n. 274/2022 dell'ordine dei Consulenti del Lavoro, in alcun modo occorre CTU perché la tassazione è conforme ed in linea con le tariffe previste ed appare comunque congrua. Con altro motivo lamenta mancata messa in mora del debitore ai
Pagina 5 di 6 fini della soddisfazione del credito. Non avendo ricevuto alcuna fattura e sollecito di pagamento il ricorso al monitorio sarebbe illecito. Il motivo è inammissibile oltre che infondato. Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente alle spese in misura addirittura inferiore alla media dello scaglione di riferimento, solo per la fase di merito. Irrilevante quindi la possibilità di ricorrere o meno al procedimento monitorio dal momento che si è dovuta istruire la causa. Il motivo è anche infondato e avrebbe potuto assumere rilevanza esclusivamente nel caso in cui il soggetto ingiunto riconoscesse come dovuto il debito e quindi chiedesse la compensazione delle spese della fase monitoria. Viceversa l'appellante si è costituito in giudizio contestando la debenza dell'importo e, pertanto, si è reso necessario pronunciare sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della minima attività istruttoria espletata. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dott.
contro dott.ssa Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1352/22 emessa il
9.11.22 e pubblicata il 9.11.22
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
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