Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 305/2024 RGA promossa da:
e con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'avv. Serena IAGHER e dell'avv. Riccardo RAVAIOLI appellanti contro
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe BASILE e dell'avv. Renato VESTINI CP_1 appellato
Oggetto: Ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato in data 21.2.2020 la e il Sig. Parte_3
hanno convenuto in giudizio per l'accoglimento delle seguenti Parte_4 CP_1 conclusioni di merito: «in via principale:
- accertata l'infondatezza e l'insussistenza probatoria della pretesa, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito opposto, con conseguente suo annullamento, dichiarazione di illegittimità, nullità e comunque di inefficacia;
in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della cartella, anche parziale, rideterminarsi le somme eventualmente dovute e procedere all'eventuale compensazione di quanto eventualmente dovuto e di quanto già versato;
pag. 1 di 8
“lavoratori dipendenti” e sanzioni per evasione ex art. 116 co. 8 lett. B L. 388/00, per il periodo dicembre 2016 – dicembre 2018”. Il primo giudice ha quindi ricordato la regola di ripartizione dell'onere probatorio nella materia qui in esame e rilevato che “all'interno del verbale unico di accertamento e notificazione emesso da IT MO (v. doc. 2 ricorso), si contesta agli odierni ricorrenti l'avere impiegato 8 dipendenti , , Coman Parte_5 Parte_6
Parascovia, , , , e Parte_7 Parte_8 Persona_1 Persona_2
) senza regolare contratto prima della loro effettiva assunzione” e Parte_9 che “Parte ricorrente contesta la veridicità di tale circostanza di fatto, evidenziando come la prestazione lavorativa delle dipendenti sia iniziata a decorrere dalla formale data di assunzione, indicata nel contratto di lavoro” Il Tribunale, richiamando i principi affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità1, ha ritenuto che prova di quanto contestato all'imprenditore sia emersa attendibilmente dalle “dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva dalle lavoratrici in questione (v. docc. 2 e 3 memoria difensiva). Trattasi di elemento indiziario particolarmente apprezzabile sul piano probatorio poiché rilasciato nell'imminenza dei fatti e non contraddetto da alcun elemento di prova allegato da parte ricorrente pag. 2 di 8 (la quale, al netto di mere difese, non ha formulato nemmeno istanze istruttorie circa l'ammissione di prove costituende onde sovvertire il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva)”. Quanto poi all'eccezione di mancata allegazione al verbale di accertamento e notificazione del c.d. allegato A, il primo giudice ha ritenuto che questo non inficiasse in alcun modo la sussistenza e l'ammontare del credito richiesto “(per essere tale allegato meramente riassuntivo di circostanze di fatto – quali le singole posizioni in discussione e la durata del periodo lavorato “in nero” – che risultano essere state chiaramente indicate nel verbale di accertamento) e senza nemmeno creare alcun vulnus difensivo a carico degli odierni opponenti (in ragione del fatto che il calcolo dell'ammontare dei contributi e delle sanzioni opera alla stregua di parametri predeterminati in via legale)”. Sotto altro profilo, il Tribunale ha rilevato che “All'interno del verbale unico di accertamento e notificazione emesso da IT MO (v. doc. 2 ricorso), si contesta agli odierni ricorrenti l'avere retribuito il lavoro straordinario prestato dalle proprie dipendenti con indennità di trasferta anziché con la retribuzione maggiorata. Onde l'avvenuto assoggettamento a contribuzione degli emolumenti corrisposti formalmente a titolo di “trasferta Italia” nel periodo dicembre 2016-dicembre 2018. Parte ricorrente contesta la genericità dell'assunto, la quantificazione formulata dall'Istituto e, in ogni caso, l'effettivo compimento di trasferte da parte delle dipendenti al di fuori del Comune di MO”. Il primo giudice ha respinto l'opposizione anche sotto questo profilo, ritenendo che
“parte ricorrente non abbia assolto all'onere della prova su di sé incombente circa l'esistenza dei fatti storici che avrebbero comportato il beneficio dall'esenzione del pagamento dei contributi con riferimento agli emolumenti corrisposti a titolo di trasferta (v. Cass., 24.5.2017, n. 13011: « in tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato». Si evidenzia sul punto l'assenza di precisi riscontri documentali e la formulazione del tutto generica del capitolo di prova testimoniale n. 3) di cui al ricorso”. Sempre sulla scorta del contenuto delle dichiarazioni delle lavoratrice e in ragione della mancata dimostrazione del contrario, il primo giudice ha ritenuto provato “1) come le dipendenti , , , Parte_5 Persona_2 CP_3 Controparte_4 abbiano superato le 48 ore medie settimanali di lavoro;
2) come le dipendenti Pt_5
, , , abbiano superato le 250 ore
[...] Controparte_4 Persona_2 Parte_10 di lavoro straordinario annuo;
3) come per le lavoratrici , , Parte_5 Parte_6
, , , in regime di convivenza, e Controparte_4 Persona_2 Parte_10 Pt_9
la cooperativa non risultava avere compensato con le maggiorazioni
[...] previste dal CCNL il lavoro straordinario in violazione dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 66/2003”. Il tribunale ha pertanto rigettato integralmente il ricorso, con aggravio di spese.
pag. 3 di 8 2. Hanno proposto appello Parte_1
e , quale sua legale rappresentante, sulla scorta di sei motivi, la cui Parte_2 rubrica ne riassume il contenuto: (1) Erroneità del capo della sentenza nella parte in cui dà per accertati i fatti CP_ costitutivi della pretesa senza tener conto del fatto che gli stessi sono stati contestati, nonché che sussiste un parallelo procedimento, ad oggi pendente, volto CP_ ad accertare gli stessi fatti da cui trae origine la pretesa contributiva e rispetto ai quali si fonda (proc. n. 3954/2021 Tribunale di MO), violazione degli artt. 112 e 295 c.p.c. in tema di sospensione necessaria e pregiudizialità e art. 2697 c.c. in tema di reparto dell'onere della prova (2) Erroneità del capo della sentenza nella parte in cui, pur ritenendo che gravi in CP_ capo all' l'onere della prova, lo ritiene assolto e viceversa imputa in capo agli appellanti di non aver dedotto e provato le proprie eccezioni senza tuttavia aver accolto i capitoli di prova richiesti. Violazione dell'art. 2697 c.c. e dall'art. 6 co. 11 del d. lgs. 150/2011 (3) Erroneità – contraddittorietà – nullità del capo della sentenza in cui il Tribunale ritiene che l'onere probatorio incomba su parte ricorrente e, dopo non aver ammesso alcuna istanza istruttoria proposta dalla ricorrente circa l'orario di lavoro svolto dalle lavoratrici oggetto di accertamento e le trasferte effettuate, afferma che la stessa non avrebbe raggiunto la prova circa:
- l'effettivo orario di lavoro effettuato dalle lavoratrici oggetto di accertamento
- l'effettivo svolgimento di lavoro a far data dall'assunzione indicata in contratto
- l'effettivo svolgimento di trasferte fuori sede e, sulla base di ciò, respinge il ricorso. Violazione artt. 2697 c.c., 115 cpc, 116 cpc, agli artt. 132 comma secondo n. 4 e 112 cpc, e all'art. 6 co. 11 d. lgs. 150/2011 (4) Erroneità, contraddittorietà e nullità del capo della sentenza n. 2 relativo alla presunta corresponsione di indennità di trasferta in luogo di retribuzione maggiorato per il lavoro straordinario prestato dalle dipendenti. Violazione artt. 2697 c.c., 115 cpc, 116 cpc, agli artt. 132 comma secondo n. 4 e 112 cpc, e all'art. 6 co. 11 d. lgs. 150/2011 (5) Erroneità, contraddittorietà e nullità del capo della sentenza di cui n. 3 in relazione alle contestate violazioni in materia di orario in lavoro in cui il tribunale afferma la ricorrente non abbia fornito alcuna prova che contraddica le dichiarazioni rilasciate agli ispettori, che abbia formulato generiche istanze istruttorie e che abbia fornito una ricostruzione dei fatti inverosimile (rispetto all'orario di lavoro). Violazione artt. 2697 c.c., 115 cpc, 116 cpc, agli artt. 132 comma secondo n. 4 e 112 cpc, e all'art. 6 co. 11 d. lgs. 150/2011 (6) Erroneità, contraddittorietà e nullità del capo della sentenza n. 4 relativa alla posizione della lavoratrice in cui il Tribunale afferma la comprovata CP_5 nullità del contratto di lavoro 8.05.2018-16.06.2018 in quanto finalizzato a perseguire scopi illeciti. Violazione artt. 2697 e 1344 c.c. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione di , che ha contestato le CP_1 ragioni di gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
pag. 4 di 8 La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è solo in piccola parte fondato. Quanto al primo motivo di gravame, va escluso che ricorrano ragioni di pregiudizialità (e dunque di sospensione necessaria) con riferimento al diverso procedimento concernente l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione scaturita dal medesimo accertamento ispettivo per cui è qui causa: come sintetizzato da Cassazione civile sez. lav., 26/9/2018, n.23045, infatti, “tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”. Quanto ai restanti motivi come sopra articolati, può riassumersi che il gravame attiene alla contestata dimostrazione degli addebiti, vuoi perchè non sufficienti o non attendibili le prove addotte da , vuoi perchè la società non sarebbe stata CP_1 ammessa a dare prova del contrario assunto. Ebbene, va premesso che diverso è il riparto dell'onere della prova a seconda della natura della contestazione: se si tratta di negata legittimità della fruizione di sgravi e benefici – come è per la misura agevolata della contribuzione sulle somme erogate a titolo di trasferta (specificamente oggetto del quarto motivo) - sarebbe stato onere della società contribuente dare prova positiva della ricorrenza dei presupposti dell'invocata agevolazione. Si ritiene sufficiente ricordare la chiara massima di Cassazione civile sez. lav., 22/7/2020, n.15639, secondo cui “con riferimento alla violazione dell'art. 2697 c.c., un'autonoma questione di malgoverno dell'art. 2697 c.c., può porsi soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti. In materia di sgravi e fiscalizzazioni, essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”. A tanto certo non valgono le affermazioni di alcune lavoratrici di avere lavorato anche “fuori MO”, mancando quanto utile a identificare i giorni e le ragioni di queste presunte trasferte.
pag. 5 di 8 Quanto poi alla contestata valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e dunque in assenza di contraddittorio, è pacifico che le stesse bene possono essere valutate in concorso con gli altri elementi2. Nel caso di specie, la stessa convergenza dei contenuti (quanto all'orario di lavoro, confermato dalle lavoratrici, da un lato, e dalle famiglie che ricevevano le prestazioni, dall'altro). Ancora, la diversa versione dei fatti offerta dalla società datrice di lavoro è assertiva e apodittica, così come il contenuto del capitolo di prova formulato in ricorso e correttamente non ammesso dal primo giudice: “Dica il teste se nel periodo 2017/2018 la dipendente della ricorrente (di cui al doc. 09) ha prestato attività lavorativa esclusivamente nell'ambito dell'orario di lavoro indicato nel contratto di lavoro che si rammostra sub doc. 9” (così il cap. 7 del ricorso introduttivo) E' evidente che la domanda contiene un elemento inevitabilmente negativo (ovvero il fatto che le varie dipendenti non abbiano lavorato in orari diversi), il che innanzi tutto è contrario ai principi regolatori dell'istruttoria; sarebbe stato dunque onere delle ricorrenti/appellanti indicare elementi (di carattere presuntivo, per esempio, ovvero riferiti a circostanze positive diverse – cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/9/2007, n.20391) idonei a contrastare la versione dei fatti offerta dalla lavoratrici e contestata dagli enti accertatori. Di più: sono le stesse appellanti a concedere che le lavoratrici in questione possano essersi trattenute presso le famiglie cui erano assegnate, ma non già per svolgere le loro mansioni. La tesi è inverosimile: a prescindere dalla scarsa credibilità che un lavoratore si trattenga volontariamente in un contesto di faticoso accudimento (come è per chi svolge lavoro di badante) e non preferisca, invece, trovare riposo altrove, è dato di comune esperienza che chi ricorre a questo tipo di collaborazione abbia necessità di molte ore di presenza e, in mancanza di disponibilità da parte di un unico prestatore, ne richiede altri, che possano assicurare appunto una prestazione “h24” (espressione spesso utilizzata dai fruitori del servizio ascoltati in sede ispettiva). Quanto, infine, alle specifiche posizioni di e trattate nei motivi Per_2 Per_3 CP_5 quinto e sesto), si osserva che la difesa circa la è quanto meno Persona_2 oscura: “Si contesta la ricostruzione seguita dal Giudice di prime cure in quanto le stesse dichiarazioni fornite dalla sig.ra in data 6.03.2019 agli Persona_2
pag. 6 di 8 CP_ (doc. 02 memoria ) attestano se mai che la lavoratrice prestasse orario CP_6 di lavoro full time (39 ore settimanali) anziché part time (30 ore settimanali), come da lei stessa dichiarato, e non l'orario in regime di convivenza delle 54 ore settimanali. Ciò comprova altresì che, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del limite massimo delle 250 ore annue di lavoro straordinario da parte della società” (pag. 19 appello). A prescindere da una difficoltà di cogliere l'argomento difensivo, il tenore della dichiarazione in atti3 smentisce comunque l'assunto: “ho conosciuto la cooperativa badanti e colf in quanto ci lavorava anche mia cognata che attualmente non vi lavora più. Ho iniziato il mio rapporto di lavoro nel dicembre del 2017 il giorno 11 venendo al lavoro ad Ostiglia presso la famiglia . Avevo un contratto con Per_4 la … part-time quando di fatto lavoravo a tempo pieno in quanto Parte_1 convivevo presso la famiglia della sig.ra … con le cause che concordavo con la Per_5 famiglia stessa”. Quanto alla , a prescindere dalla difficilmente credibile mancata CP_5 conoscenza da parte del datore di lavoro dell'avanzatissimo stato di gravidanza della lavoratrice (assunta nell'ottavo mese), dirimente è l'annotazione nel LUL della giornata del parto quale giornata di lavoro4, il che testimonia della pretestuosità della formalizzazione del rapporto. Non induce a diversa determinazione la decisione del Tribunale di MO nel diverso giudizio relativo al contenzioso con IT, prodotta in sede di udienza, sia per 3 4
pag. 7 di 8 la diversità di alcuni temi di indagine, non rilevanti in questo contenzioso, sia perchè gran parte della motivazione è dedicata ad aspetti di diritto e poche (e piuttosto laconiche) sono le affermazioni in punto di fatto (non potendosi a priori escludere rilevanza alle dichiarazioni delle lavoratrici ascoltate nel corso delle indagini ispettive sol perchè le stesse non sono state reperibili quali testimoni). Diversamente dicasi per la posizione , della quale difetta qualsiasi CP_7 elemento, non essendo stata prodotta la relativa dichiarazione nè in primo grado nè
– pure a fronte di specifico motivi di gravame (pag. 19 ricorso) – nel presente giudizio di appello. La decisione impugnata deve dunque essere riformata sotto questo solo profilo.
4. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, da ritenersi in massima parte in capo alle ricorrenti/appellanti, per la trascurabile rilevanza della posizione qui accolta rispetto alle altre, ben più numerose e consistenti.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 485/2023 del Tribunale di MO, resa e pubblicata il giorno 20/11/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello, 1. dichiara non dovute le somme pretese da a seguito del Verbale di CP_1 accertamento n. M000000/2019-363-01 del 28/06/2019 con riferimento alla lavoratrice;
CP_7
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. condanna le ricorrenti/appellanti al pagamento dei quattro quinti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in €.7.000,00 per compenso del primo grado e in €.5.400,00 per compenso del presente grado d'appello, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge. Bologna, 20/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n.
17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale puo' peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)” (Cass., 2.11.2020, n. 24208) 2 “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova da sola sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio con il concorso di elementi esterni renda inutile il compimento di ulteriori mezzi istruttori” (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2021, n.4182)
“il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova;
al proposito, la Suprema Corte, anche di recente, ha ribadito che i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma che costituiscono "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poiché le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8946)