Articolo 10 della Legge 18 marzo 2025, n. 40
Articolo 9Articolo 11
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2 aprile 2025
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1 gennaio 2026
Art. 10. Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 1. ((Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, disponibili presso il fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, puo' essere previsto)) uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si e' verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026