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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1702/2023 R.G.
Promossa da
nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
[...]
dell'avvocato Giuseppe Nobile, che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato Silvia Obino, la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro il
, in persona del in Controparte_1 CP_2
carica, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dottor dipendenti dello stesso , giusta delega in atti, CP_3 CP_1
domiciliato presso il proprio ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Cagliari, via Giudice Guglielmo nn. 44 - 46, presso l'
[...]
Controparte_4
Convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, Accertato
e dichiarato il diritto della ricorrente di ricevere anche ai sensi dell'art.
pagina 1 2106 c.c. le retribuzioni spettanti in base al CCNL comparto istruzione,
per il periodo dal 12/12/2022 al 21/04/2023, condannare il
[...]
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempre al pagamento
[...]
della somma di € 3.756,29 a titolo di retribuzioni per il lavoro svolto a
favore di oltre interessi legali con decorrenza e nella Parte_1
misura di legge, con clausola di provvisoria esecuzione.
Con vittoria di spese, competenze e anticipazioni a favore del
procuratore antistatario”.
Nell'interesse del convenuto: “1) rigettare, per le causali di cui in parte espositiva, la domanda di parte ricorrente, essendosi l'Amministrazione
conformata a precise disposizioni normative;
2) in via meramente
subordinata: accogliere la domanda avversa con compensazione delle
spese di giudizio”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito Parte_1
questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
Ha allegato di essere una docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Cagliari dal 2020, in forza del titolo di studio costituito dalla “Laurea Magistrale in Attività Motoria Preventiva
e adattata” oltre al possesso dei cosiddetti 24 CFU in discipline antropo-
psico-pedagociche e metodologie didattiche.
Ha quindi allegato che, nell'anno scolastico 2022/2023, era stata individuata come destinataria di una proposta di assunzione a tempo determinato, presso l'I.C. di Settimo San Pietro, per l'insegnamento di
Scienze Motorie (classe di concorso A049) per la scuola primaria, per 7
ore alla settimana, fino al 30 giugno 2023.
pagina 2 Non avendo l'orario di cattedra completo, era stata individuata come destinataria di altra supplenza presso l'I.C. n. 6 di Quartu Sant'Elena, per
8 ore settimanali, per l'insegnamento di Scienze Motorie presso la scuola secondaria di primo grado.
Aveva quindi preso servizio presso l'I.C. di Settimo San Pietro in data
3.10.2022, sottoscrivendo il relativo contratto e ricevendo regolarmente la relativa retribuzione.
Successivamente, in data 12.12.2022, aveva preso servizio presso la scuola media dell'I.C. n. 6 di Quartu Sant'Elena ed aveva sottoscritto il relativo contratto, datato 13.12.2022, prot. 10680, prestando regolarmente la propria attività lavorativa fino al 21 aprile 2023 (ultimo giorno di servizio), in quanto il suddetto contratto, avente scadenza al 30
giugno, era stato anticipatamente risolto dall'Amministrazione con decreto prot. 4236 del 26.4.2023, con la motivazione per cui il servizio della ricorrente sarebbe stato prestato, incompatibilmente, su ordini di scuola diversi (scuola primaria e secondaria di primo grado).
In relazione a tale ultimo servizio, svolto per 8 ore settimanali, la ricorrente nulla aveva ricevuto a titolo di stipendio e accessori, avendo diritto, in relazione al servizio svolto in rapporto alle ore settimanali, alla somma di euro 3.756,29 oltre accessori di legge.
Tanto premesso, la ricorrente ha domandato che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto di ricevere, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c.,
le retribuzioni spettanti e non corrisposte, quantificate in base al C.C.N.L.
del Comparto Scuola, per il periodo dal 12.12.2022 al 21.4.2023.
2. Il convenuto si è costituto in giudizio, resistendo al CP_1
ricorso.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
pagina 3 È pacifico che, nel periodo intercorso tra la presa di servizio della ricorrente sino alla risoluzione del contratto relativo alla supplenza presso l'I.C. n. 6 di Quartu Sant'Elena, per 8 ore settimanali, la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa presso tale Istituto.
Trova pertanto applicazione al caso di specie l'art. 2126 c.c., essendo pacifico che, anche nelle ipotesi in cui l'Amministrazione scolastica dovesse essere tenuta a risolvere il contratto, debbono essere fatti salvi, in ogni caso, i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ai sensi della predetta disposizione (v., ex multis, Cass. civ. Sezione Lavoro, sentenza n. 22320 del 30.9.2013, relativa a un caso di risoluzione del contratto a tempo determinato di nomina, come insegnante di sostegno, di un soggetto privo degli specifici titoli di specializzazione).
Non può, evidentemente, costituire un fatto impeditivo o estintivo del diritto alla retribuzione l'allegata impossibilità di caricamento del secondo contratto all'interno del sistema informatico ministeriale.
Alla ricorrente spetta pertanto la retribuzione per il periodo da lei lavorato, nella misura indicata nel ricorso, non essendovi motivo per discostarsi dalla quantificazione ivi operata sulla base del CCNL del
Comparto Scuola.
5. In ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà CP_1
essere condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 3.756,29.
Sul predetto importo è inoltre dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n.
412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto al saldo.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro
1.100,01 fino ad euro 5.200,00).
Nella liquidazione delle spese di lite non si tiene conto della fase
pagina 4 istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano osservati i valori compresi tra i medi e i minimi, considerata la limitata attività processuale comunque svolta.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore della ricorrente Controparte_1
della somma di euro 3.756,29, oltre la maggior Parte_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L.
n. 724/1994, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto al saldo;
2) condanna il alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in euro 49,00 per spese di contribuito unificato ed in euro 1.700,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe
Nobile.
Cagliari, 11.6.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 5