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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2610/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Antonella Russo, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore,
resistente contumace
oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 maggio 2024 adiva questo giudice del Parte_1
lavoro e, premesso di essere dipendente turnista dell' Controparte_1
con la qualifica di infermiere professionale, in servizio presso il Poliambulatorio Messina Sud, reparto cardiochirurgia pediatrica, con articolazione dell'orario di lavoro su due turni (mattina e pomeriggio), lamentava di aver svolto prestazioni per lo più superiori alle 6 ore (anche di
10/12 ore consecutive) non usufruendo, tuttavia, del servizio mensa, poiché non istituito dall'Azienda, né delle sue modalità sostitutive (buono pasto), in quanto erogato solo in favore dei dipendenti con orario di lavoro su cinque giorni la settimana e due rientri pomeridiani.
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto ad usufruire del servizio mensa, nonché, in caso di incompatibilità dell'orario della prestazione lavorativa con quello di apertura
Parte della mensa e vista la mancata istituzione del servizio da parte dell' alle sue modalità sostitutive (buono pasto o suo controvalore in denaro, pari a 4,13 euro per ogni turno eccedente le sei ore), con condanna dell' al pagamento in proprio favore della complessiva somma CP_1
di 999,46 euro, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei n. 242 turni eccedenti svolti da aprile 2019
a giugno 2023.
Nella contumacia dell'Azienda convenuta, sostituita l'udienza del 6 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E' ormai ius receptum in tema di pubblico impiego privatizzato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v.
Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n. 32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie, l'art. 29 del ccnl 20 settembre 2001, integrativo del CCNL Sanità 7 aprile
1999, dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare L.
10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di L. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL 31 luglio
2009 (biennio economico 2008-2009), nel senso che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
4. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio
2 del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Quanto alla “particolare articolazione dell'orario” di cui al comma 2 del richiamato art. 29 c.c.n.l. integrativo, la S.C. ha ritenuto che un chiaro indice interpretativo possa trarsi dalla disposizione di cui al successivo comma 3, secondo cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
Da questa, invero, si ricava che la fruizione del pasto - e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto - è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003
(Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Dunque, la consumazione del pasto e il conseguente diritto alla mensa sono collegati alla pausa di lavoro e avvengono nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che questa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio del turno.
Alla medesima conclusione si giunge anche esaminando l'inciso “compatibilmente con le risorse disponibili” di cui al comma 1 dell'art. 29 CCNL 2001 come modificato dall'art. 4 del CCNL 2009. Essendo la ratio dell'istituto quella di assicurare ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro, la compatibilità con le risorse finanziarie disponibili non può intendersi come condizione ostativa all'esercizio del diritto stesso. Se ne conclude che il richiamo può intendersi riferito solo alla concreta effettività della mensa, ma non anche all'esercitabilità del diritto in generale e dunque all'esercizio dello stesso con modalità sostitutive (buoni pasto).
Ciò posto, nel caso di specie, come chiarito dal ricorrente con le ultime note, la prestazione lavorativa svolta dal nel periodo dedotto prevedeva un'articolazione Pt_1 dell'orario di lavoro su due turni, mattutino e pomeridiano, ciascuno di 6 ore, rispettivamente dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20; ciò trova conferma nell'esame dei fogli di presenza in atti, nei quali è riportata l'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro giornaliero di 6 ore.
3 Tuttavia egli nulla ha asserito in relazione ai motivi del lamentato prolungamento della prestazione lavorativa oltre l'orario prestabilito dal datore di lavoro, limitandosi a richiamare sul punto alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5547/2021 e n.
15629/2021) secondo cui “una eventuale impossibilità di usufruire della mensa, per la negazione di fatto al suo gratuito accesso, o per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa certamente decadere il diritto di detto personale alla mensa, anzi, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto”; trattasi, tuttavia, di circostanze nella specie non verificatesi, sia perché l'articolazione dell'orario di lavoro del (con prestazioni prestabilite dall'Azienda di 6 ore) non legittima Pt_1
di per sé il preteso diritto del lavoratore a fruire della pausa, sia perché egli non ha in alcun modo allegato e provato che lo svolgimento di attività lavorativa per un tempo superiore a quello contrattualmente previsto sia stato richiesto dalla datrice di lavoro o determinato da esigenze di servizio.
Si rammenta, poi, che a fronte di tale carenza probatoria, alcun valore di non contestazione può essere attribuito alla contumacia della convenuta (cfr. ex multis Cass. n.
14372/2023).
Ne consegue che la domanda va integralmente respinta.
3.- Attesa la mancata costituzione in giudizio dell'Azienda vittoriosa non vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda.
Messina, 7.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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