Sentenza 3 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/03/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02287/2025REG.PROV.COLL.
N. 03872/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3872 del 2024, proposto da
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 2074/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti l’avvocato Laurenti in sostituzione dell'avv. Cuomo.
Si dà atto che l'avvocato Renato Spadaro ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda un alloggio di proprietà del Comune di Napoli, sito alla Via comunale -OMISSIS-.
2. Il signor -OMISSIS-, detentore ultratrentennale del suddetto alloggio, è stato destinatario di ordinanza n. -OMISSIS- del 15 maggio 23, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato lo sgombero coatto amministrativo ad horas dello stesso.
3. Avverso detta ordinanza è stato proposto ricorso davanti al Tar Campania - Napoli, dichiarato inammissibile con sentenza 4679 del 2023 in quanto è stata ritenuta sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
4. Con il ricorso oggetto del presente giudizio il ricorrente ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 832 del 13 dicembre 2022, con la quale il Comune ha respinto l’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo relativo al detto alloggio, con contestuale diffida al rilascio.
5. Il Tar, con sentenza 28 marzo 2024 n. 2074, ha accolto il ricorso e per l’effetto annullato la disposizione dirigenziale n. 832 del 13 dicembre 2022.
6. Il Comune ha appellato la sentenza con ricorso n. 3872 del 2024.
7. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituito il Comune di Napoli.
8. All’udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L’appello è fondato.
10. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto il ricorso introduttivo tempestivo.
10.1. Oggetto del giudizio è il diniego di regolarizzazione di occupazione, di cui al provvedimento 13 dicembre 2022 n. 832.
L’Amministrazione ha allegato di averlo notificato al ricorrente ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
In base all’art. 140 c.p.c., in caso di irreparabilità, incapacità o rifiuto del destinatario, “ l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento ”.
Secondo la giurisprudenza deve sussistere, ai fini del perfezionamento della notifica di cui all’art. 140 c.p.c. nei confronti del destinatario, non solo “ la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” ma anche “la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio ”, che può essere data dal notificante “ attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.) ” (Cass. civ., sez. II, 17 novembre 2023 n.31982).
Nel caso di specie la dichiarazione del messo comunale di deposito nella casa comunale e affissione dell’avviso alla porta del domicilio del destinatario, stante “l’assenza dello stesso e non avendo trovato altre persone idonee a ritirare l’atto, si notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ”, è datata 3 gennaio 2023.
La raccomandata è stata inviata al ricorrente il 3 gennaio 2023 (raccomandata n. 36827) e l’avviso di ricevimento reca la data del 5 gennaio 2023, accompagnata dalla dicitura “compiuta giacenza”.
Pertanto è stata prodotta la comunicazione di avvenuto deposito, oltre che la dichiarazione dell’ufficiale giudiziario.
Difetta sulla comunicazione di avvenuto deposito la presenza di una firma intellegibile sulla comunicazione di avvenuto deposito.
Nondimeno non si può non rilevare che si tratta della comunicazione di un provvedimento amministrativo (sfavorevole per il destinatario).
Perché lo stesso produca effetto e determini l’avvio del termine di decadenza per la relativa impugnazione è necessario che sia perfezionata la comunicazione individuale ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990, in base al quale “ Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile ”.
Infatti, al fine di far decorrere il termine per l'impugnativa giurisdizionale, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., “ è sempre necessaria […] la notificazione o comunicazione individuale, per la decorrenza del termine decadenziale ” (Cons. St., sez. V, 31 marzo 2023 n. 3377), atteso che non sono totalmente applicabili le “ norme processuali per le notifiche anche alla comunicazione dei provvedimenti amministrativi ”, “ stante il disposto ben chiaro dell'art. 21 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 ” (Cons. St., sez. VI, 11 giugno 2020 n. 3725).
In tale contesto, nel quale l’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990 fa riferimento alla comunicazione del provvedimento amministrativo (oltre che alla notificazione), non può ritenersi mancante la prova della comunicazione stessa.
Pertanto la notifica si è perfezionata nei successivi dieci giorni.
Il ricorso introduttivo, essendo stato notificato il 31 luglio 2023, è tardivo.
10.2. Il motivo è quindi fondato e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a c.p.a.
11. In ogni caso, il ricorso introduttivo è altresì infondato nel merito, così come dedotto con il secondo motivo di appello.
11.1. Il Tar ha infatti affermato, al fine di accogliere il ricorso, che “ Il Comune non ha dimostrato in giudizio di aver comunicato al sig. -OMISSIS- le ragioni di cui al mancato rateizzo, sicché il provvedimento, sotto questo profilo, è viziato da eccesso di potere per carenza dei presupposti e per difetto di istruttori ”. Infatti “ l’avvenuta presentazione della istanza di rateizzazione, che il ricorrente ha depositato in giudizio (all. 4 prod. -OMISSIS-) se da una parte dimostra la contraddittorietà rispetto all’affermazione di assenza di morosità, dall’altra dimostra che la posizione del Comune non è solida in ordine alle conseguenze della decisione assunta, ossia di negare in via definitiva la regolarizzazione alla parte ricorrente ”.
11.2. Senonché, il diniego gravato non trova giustificazione soltanto nella posizione debitoria dell’istante. Esso risulta piuttosto motivato sulla base dell’omessa presentazione dell’isee, così difettando la prova della ricorrenza delle condizioni economiche necessarie per l’assegnazione dell’alloggio, e della carenza della dichiarazione sostitutiva riguardante la regolarità contributiva, oltre che della mancanza dell’impegno a sanare la posizione debitoria.
Il provvedimento è quindi plurimotivato e le ragioni addotte trovano corrispondenza nei requisiti previsti dall’art. 33 comma 2 del regolamento regionale 29 ottobre 2019 n. 11 “ al fine di ottenere l'assegnazione in sanatoria dell'alloggio ”. In particolare esso stabilisce quali presupposti per l’assegnazioen in sanatoria, per quanto di interesse in questa sede, di “ impegnarsi al pagamento di tutti i canoni ed i servizi maturati dalla data di occupazione ” (lett. e), che comprende appunto il pagamento non solo dei canoni ma anche dei servizi comunali, e di “ dimostrare per il nucleo familiare, sia di avere avuto un reddito convenzionale contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell'occupazione, sia di avere un ISEE non superiore ad euro 22.500,00 al momento dell'assegnazione in sanatoria ” (lett. e-bis).
Ne deriva che non è sufficiente a rendere lo stesso illegittimo la criticità di una delle ragioni addotte, nella specie quella relativa all’istanza di rateizzazione per la regolarizzazione della posizione debitoria, in quanto residuano le altre.
Le suddette motivazione del diniego impugnato sono state peraltro oggetto dell’istruttoria procedimentale di cui alla nota 27 aprile 2022 n. -OMISSIS- e alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
L’appellato, già ricorrente in primo grado, ha contestato la ricezione di dette comunicazioni.
Senonché, l’Amministrazione ha allegato di averle inviate e ha prodotto la raccomandata della richiesta istruttoria del 27 aprile 2022, con la quale il Comune ha richiesto la documentazione mancante, e della comunicazione dei motivi ostativi del 29 agosto 2022, rispettivamente datate 28 aprile 2022 e 30 agosto 2022 e con apposta altra data e la dicitura “compiuta giacenza”.
Atteso che, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990, “ L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale ”, senza prevedere specifiche modalità, così come il successivo art. 10 bis, si ritiene comprovata la comunicazione delle suddette note.
Peraltro, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non inficia la legittimità del provvedimento finale in applicazione dell'art. 21 octies comma 2 della medesima legge, laddove l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto esser diverso da quello in concreto adottato (Cons. St., sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7968).
Attesa peraltro la natura di prova diabolica della dimostrazione richiesta all’Amministrazione, essa di traduce nell’onere, per il privato, di dimostrare che, “ ove fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di fornire elementi di conoscenza e di giudizio tali da orientare in modo diverso le scelte dell'amministrazione procedente ” (Cons. St., sez. V, 18 luglio 2024 n. 6449).
In caso contrario l'omessa comunicazione non inficia il provvedimento finale (salvo quanto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990).
11.3. Pertanto non possono essere ritenute fondate le censure relative ai profili procedimentali.
11.4. Il privato avrebbe quindi dovuto dimostrare di avere prodotto la documentazione integrativa richiesta, così come prevista dall’art. 33 comma 2 del regolamento regionale n. 11 del 2019 in termini di requisiti necessari per l’assegnazione in sanatoria dell’alloggio e quindi per ottenere un provvedimento positivo a fronte dell’istanza presentata.
Invece il ricorrente innanzitutto non ha comprovato la sussistenza dei predetti requisiti nel corso del procedimento, neppure a seguito di specifica richiesta istruttoria (che non è stata riscontrata, neppure motivando le ragioni della mancata produzione), circostanza di per sé determinante, atteso che l’Amministrazione non può che pronunciarsi sulla base delle circostanze conosciute a quella data e di quanto comunicato dall’istante nel corso del procedimento.
In secondo luogo i requisiti neppure sono stati comprovati nel corso del giudizio.
A tal fine non può infatti ritenersi sufficiente la sola istanza di rateizzazione, depositata comunque solo il 27 luglio 2023 e quindi dopo la chiusura del procedimento.
Infatti, in disparte ogni valutazione della medesima, risulta comunque determinante, il mancato superamento delle altre ragioni del diniego, già sopra esposte, in quanto l’atto gravato è plurimotivato.
12. In conclusione, l’appello va accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, il ricorso introduttivo è inammissibile e infondato.
La particolarità della vicenda e delle questioni giuridiche, anche in rito, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato, già ricorrente in primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.