Articolo 17 della Legge 5 gennaio 1994, n. 25
Articolo 16Articolo 18
Versione
17 aprile 1994
Art. 17. Deposito del lodo 1. L' articolo 825 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 825 (Deposito del lodo). - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica e' tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.
Il pretore, accertata la regolarita' formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del pretore e' data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo e' ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile".
2. L'articolo 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile e' abrogato.
Entrata in vigore il 17 aprile 1994
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