Articolo 10 della Legge 20 dicembre 1961, n. 1345
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 gennaio 1962
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Versione
8 gennaio 1971
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Versione
9 agosto 1984
Art. 10. Ordinamento del personale di magistratura.

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:
presidente;
presidenti di Sezione e procuratore generale;
consiglieri e vice procuratori generali;
primi referendari;
referendari. (1a)
Le promozioni a primo referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta e per l'altro terzo secondo il turno di anzianita', previo giudizio di promovibilita' per merito, ai referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali magistrati della. Corte.
Le promozioni a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato con la qualifica di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
I magistrati che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di vice referendario, sono iscritti in quella di referendario, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa, anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attribuito il trattamento economico iniziale attualmente previsto per i referendari, computando ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di vice referendario.
I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano la qualifica di referendario (o di primo referendario ad personam) e sostituito procuratore generale, sono iscritti nella qualifica di primo referendario nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianita' della qualifica di provenienza; ad essi viene attributo il trattamento economico attualmente previsto al maturare dell'ultimo aumento quadriennale per i referendum dopo quattro anni dalla nomina, computando, ai fini della attribuzione degli aumenti periodici biennali, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza. (1a) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1a) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Per il personale, di cui all' art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall' art. 2 lettera D della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1970. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 6 agosto 1984, n. 425 , nel modificare l' art. 5, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080 , si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall' articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 , e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345 , spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti".
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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