Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 988
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Incompetenza per territorio

    Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, la competenza territoriale spetta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione che ha emesso l'atto, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore. Nel caso di specie, l'agente della riscossione ha sede a Catania e l'atto non riguarda tributi degli enti locali.

  • Altro
    Notifica degli atti presupposti

    La Corte non entra nel merito della questione in quanto dichiara la propria incompetenza per territorio.

  • Altro
    Prescrizione

    La Corte non entra nel merito della questione in quanto dichiara la propria incompetenza per territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 988
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 988
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo