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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 988/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3358/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210147822405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220049258960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230025155161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 369/2026 depositato il 16/02/2026
RGR 3358/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato ritualmente a Regione Siciliana- Assessorato Economia-
Dipartimento delle Finanze e Credito e rivolto anche nei confronti di Agenzia
Ricorrente_1delle Entrate Riscossione, provincia di Catania, il signor ha impugnato la intimazione di pagamento n. 293 2025 90143543
79/00 con la quale l'Agente della Riscossione di Catania ha intimato il pagamento dell'importo di euro 2.054,39 con riferimento alle cartelle portanti iscrizioni a ruolo effettuate da Regione Siciliana, Assessorato Economia,
Dipartimento Finanze e Credito.
Si duole del fatto che le cartelle non sarebbero state notificate;
si duole, eccependola, della prescrizione.
La Regione siciliana si è costituita in data 9 febbraio 2026 e ha fornito, a suo avviso, elementi “atti a provare in modo assolutamente certo e in modo inconfutabile il buon fine della notifica dell'atto di accertamento, sopra riportato, con effetti interruttivi della prescrizione”.
All'udienza del 13 febbraio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Organo giudicante che debba affermarsi preliminarmente l'incompetenza per territorio di questa Corte in favore di quella di primo grado di Catania. Invero, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 Dlgs 546/1992, le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti (degli enti impositori,) degli agenti della riscossione (e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,) che hanno sede nella loro circoscrizione.
Sul punto la Corte di Cassazione con provvedimento n. 28064/2019 ha affermato che nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella, «vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
Dlgs 546/1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria
Provinciale [oggi Corte di giustizia tributaria;
nota di questo giudice] nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore».
Del resto, è pacifico che la competenza delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile (art. 5, 1° comma, del citato decreto 546),
e che l'incompetenza delle medesime Corti è rilevabile anche d'ufficio (2° comma dello stesso art. 5).
Se così è, poiché il ricorrente ha impugnato un atto emesso dall'Ader di Catania per il recupero di somme che non fanno riferimento a tributi degli enti locali, ne consegue che si esula dal caso che costituisce eccezione alla regola generale stabilita dal richiamato art.
4. Dunque, la competenza per territorio deve essere individuata nella Corte etnea, nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto qui impugnato.
E allora, nel riflesso che la decisione di questa Corte si arresta a una pronuncia di rito, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo sezione IV, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della competenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Catania.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 08:45 in composizione monocratica:
PETRIGNI GUIDO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3358/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210127861567000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210147822405000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220049258960000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230025155161000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 369/2026 depositato il 16/02/2026
RGR 3358/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato ritualmente a Regione Siciliana- Assessorato Economia-
Dipartimento delle Finanze e Credito e rivolto anche nei confronti di Agenzia
Ricorrente_1delle Entrate Riscossione, provincia di Catania, il signor ha impugnato la intimazione di pagamento n. 293 2025 90143543
79/00 con la quale l'Agente della Riscossione di Catania ha intimato il pagamento dell'importo di euro 2.054,39 con riferimento alle cartelle portanti iscrizioni a ruolo effettuate da Regione Siciliana, Assessorato Economia,
Dipartimento Finanze e Credito.
Si duole del fatto che le cartelle non sarebbero state notificate;
si duole, eccependola, della prescrizione.
La Regione siciliana si è costituita in data 9 febbraio 2026 e ha fornito, a suo avviso, elementi “atti a provare in modo assolutamente certo e in modo inconfutabile il buon fine della notifica dell'atto di accertamento, sopra riportato, con effetti interruttivi della prescrizione”.
All'udienza del 13 febbraio 2026 il procedimento è stato posto in decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Organo giudicante che debba affermarsi preliminarmente l'incompetenza per territorio di questa Corte in favore di quella di primo grado di Catania. Invero, ai sensi del 1° comma dell'art. 4 Dlgs 546/1992, le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti (degli enti impositori,) degli agenti della riscossione (e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,) che hanno sede nella loro circoscrizione.
Sul punto la Corte di Cassazione con provvedimento n. 28064/2019 ha affermato che nel processo tributario, qualora il contribuente impugni l'atto della riscossione coattiva facendo valere, esclusivamente o anche congiuntamente a vizi della cartella, «vizi propri dell'atto presupposto asseritamente non notificato in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
Dlgs 546/1992, la competenza territoriale spetta alla Commissione Tributaria
Provinciale [oggi Corte di giustizia tributaria;
nota di questo giudice] nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione, pure se non coincidente con quella dell'ufficio tributario che ha consegnato il ruolo, a meno che la riscossione riguardi tributi degli enti locali e la sede dell'agente appartenga a una circoscrizione diversa da quella dell'ente locale impositore».
Del resto, è pacifico che la competenza delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado è inderogabile (art. 5, 1° comma, del citato decreto 546),
e che l'incompetenza delle medesime Corti è rilevabile anche d'ufficio (2° comma dello stesso art. 5).
Se così è, poiché il ricorrente ha impugnato un atto emesso dall'Ader di Catania per il recupero di somme che non fanno riferimento a tributi degli enti locali, ne consegue che si esula dal caso che costituisce eccezione alla regola generale stabilita dal richiamato art.
4. Dunque, la competenza per territorio deve essere individuata nella Corte etnea, nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto qui impugnato.
E allora, nel riflesso che la decisione di questa Corte si arresta a una pronuncia di rito, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo sezione IV, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza per territorio in favore della competenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di
Catania.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Guido Petrigni