Articolo 8 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1042
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 gennaio 1970
Art. 8. (Agevolazioni fiscali)

Tutti gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresi le convenzioni per le concessioni e i contratti relativi alla costruzione ed all'esercizio delle linee di ferrovie metropolitane; i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, manutenzione e gestione delle ferrovie metropolitane; i contratti di finanziamento, consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi; l'emissione delle obbligazioni ed i relativi interessi, nonche' tutti gli atti di cessione del contributo statale, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario sia agli enti locali. Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.
Sono altresi' esenti dall'imposta generale sull'entrata l'energia elettrica occorrente per l'illuminazione e la segnalazione delle ferrovie metropolitane, i contributi dello Stato, nonche' ogni provento derivante dall'esercizio delle ferrovie predette.
Sono esenti dalle imposte e sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari gli immobili destinati al compendio delle ferrovie metropolitane.
L'energia elettrica occorrente per l'illuminazione e la segnalazione delle ferrovie metropolitane e' esente dalla imposta di consumo.
L'imposta di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese concessionarie e' stabilita nella misura fissa di lire 100 per ogni 100.000 lire, qualunque sia la loro scadenza.
In luogo delle imposte, tasse e tributi, sara' corrisposta all'erario dello Stato una quota fissa d'abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni 1.000 lire dei costi delle costruzioni.
Le documentazioni, le formalita', gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del "Fondo centrale di garanzia" per la gestione separata di cui al settimo comma dell'articolo 6 della presente legge, le somme affluenti al fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze, sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi inclusi le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1970
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