Art. 6.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504 , e' sostituito dal seguente:
"Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni da quelle andate deserte".
Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 504 , e' sostituito dal seguente:
"La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971".
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1970, n. 504 , e' sostituito dal seguente:
"La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971".
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504 , e' sostituito dal seguente:
"Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni da quelle andate deserte".
Le nuove gare sono espletate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 3 luglio 1970, n. 504 , e' sostituito dal seguente:
"La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971".
Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1970, n. 504 , e' sostituito dal seguente:
"La facolta' di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1971 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1971".