CA
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/06/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
- Dott. Roberto Rezzonico Presidente
- Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere relatore
- Dott.ssa MA Lucia Insinga Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 386/2018 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
16/2017 del Tribunale di NN, pubblicata in data 28 marzo 2017, proposto da:
DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_1
(C.F.: ), CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
residente a [...];
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._4
residente a [...]in Corso Sicilia n. 40; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Falduzzi del Foro di NN (C.F.: C.F._5
), che ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni al numero di fax: o
[...] P.IVA_1 all'indirizzo pec: giusta procura in calce alla comparsa Email_1
di costituzione di nuovo difensore depositata in data 30.08.2021, elettivamente domiciliati presso lo studio professionale del medesimo in Nicosia, via Nazionale n.81; appellanti
Contro
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), ivi Controparte_3 C.F._6 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. MA La AN (C.F.:
), che ha dichiarato di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta C.F._7
1 elettronica certificata o al numero di fax 0935- Email_2
573098, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima, in Nicosia, Via
Nazionale n. 93/A, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il
19.06.2019;
- LL -
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) ivi Controparte_4 C.F._8
residente a[...];
- LL contumace -
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ivi residente Controparte_5 C.F._9
alla Via Pisciarotta n. 12
- appellato contumace -
Oggetto: divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da note ex art. art. 127-ter c.p.c. depositate il 23.10.2023 e sostitutive dell'udienza del 26.10.2023, di seguito trascritte: “si insiste affinché Voglia l'ecc.ma Corte
d'appello adita: 1) riformare parzialmente la sent. n. 16/2017 emessa dal Tribunale di NN ex Nicosia in data 27 marzo 2017 e pubblicata il successivo 28 marzo 2017, limitatamente al capo § 2 della stessa, pagg. 9 e 10 nel senso indicato nel corpo dell'atto di appello a cui si rimanda integralmente;
2) confermare, per il resto, l'impugnata sentenza con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per l'LL , come da note ex art. 127-ter c.p.c. depositate il 25.10.2023 Controparte_3
e sostitutive dell'udienza del 26.10.2023, di seguito trascritte: “precisa le conclusioni riportandosi alle richieste e conclusioni tutte di cui alla comparsa di costituzione e risposta, ai verbali di causa ed ai successivi atti e scritti da intendersi qui tutti reiterati e trascritti”. Si riportano le conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2019: “Voglia l'Ecc.ma
Corte d' Appello adita
✓ ove ritenuto ammissibile e fondato, accogliere l'appello avversario;
✓ prendere atto della rinuncia di ed indi adottare ogni consequenziale Controparte_3
pronuncia ed in particolare escluderla dalla divisione e dalla assegnazione dei cespiti per cui
è causa ed accrescere le quote degli altri condividenti;
✓ compensare le spese di lite sia del primo grado che del secondo grado di giudizio”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2007 , Parte_1 Parte_2 CP_1
Co
e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Nicosia
[...] Controparte_2 CP_3
e per ivi sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_3 Controparte_5
conclusioni:
“1) dichiarare aperta la successione del Sig. , nato a [...] il [...], Persona_1
ed ivi deceduto il 28 giugno 1986, nonché dichiarare aperta la successione della sig.ra Per_2
, nata a [...] il [...], ivi deceduta il 22.01.1986, in favore dei figli
[...] Parte_1
, , degli , e , del
[...] Controparte_3 Controparte_6 Controparte_2 Parte_2
de cuius e di;
RS Parte_3
2) ordinare, secondo la volontà già espressa dai condividenti e trasfusa nella soluzione elaborata dagli stessi in data 5 giugno 2007, la divisione dei seguenti beni relitti, con attribuzione di: a) terreno sito in Nicosia e denominato “Olive” (Foglio n. 44 del NCT, part. N. 507), ed ½ della casa abitativa di Nicosia, Via Pisciarotta 12 (identificata in Catasto immobili urbani, foglio n. 82, partt. N. 4609, sub. 2 e 3), a , con divisione della stessa abitazione dall'alto verso il basso, e con Controparte_3
attribuzione alla stessa coerede del;
b) Terreno sito in Nicosia, C.da IU (Foglio n. Parte_4
31, partt. N. 958, 343 e 95), ed altro ½ della casa di Via Pisciarotta 12, in quote indivise, a Parte_1
ed Eredi di;
c) Terreno intero sito in Sperlinga, C.da RR (censito
[...] RS
al NCT del Comune di Sperlinga, foglio n. 6, partt. 33, 34, 35, 37, 192, 222), a;
Controparte_4
3) in subordine, ordinare la divisione dei predetti beni secondo la scrittura privata sottoscritta dagli attori e da , in data 4 febbraio 2005, così come descritta in narrativa;
Controparte_3
4) ordinare, poi, la divisione in quote eguali dei restanti beni relitti e ricadenti in successione, in base a progetto di divisione da disporre a mezzo CTU;
5) ordinare la divisione dei beni indivisi tra i coeredi di ed il sig. , a Persona_2 Controparte_5 mezzo di progetto divisorio da predisporre a mezzo di Consulente tecnico d'ufficio.
6) in subordine, ordinare la divisione di tutti i beni relitti in base a progetto di divisione da predisporre a mezzo CTU;
7) condannare la convenuta al pagamento delle spese, compensi ed onorari di Controparte_3 causa”.
Gli attori premettevano di essere coeredi, insieme alla convenuta , di Controparte_3 Persona_1
, deceduto in Nicosia il 28.06.1986, e di , deceduta in Nicosia il
[...] Persona_4
22.01.1986.
Esponevano, con riferimento alla sola , che quest'ultima aveva avuto un'altra Persona_4
figlia, , nata da un precedente rapporto tra ed il defunto Parte_3 Persona_2 Parte_3
3 , di essere, quindi, successori e condividenti di alcuni beni ereditari con la medesima;
Persona_5
nonché di essere condividenti di ulteriori beni con , fratello di Controparte_5 Persona_4
.
[...]
Precisavano che e erano rispettivamente la Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
moglie e i due figli di figlio di e di , RS Persona_1 Persona_4
deceduto il 14 novembre 1997, e dunque i successori di e di Persona_1 Persona_4
per rappresentazione.
[...]
Gli attori elencavano dettagliatamente i beni pervenuti per successione paterna, distinguendoli da quelli pervenuti per successione paterna e materna;
deducevano di non essere riusciti ad addivenire ad una divisione bonaria dei cespiti indicati, che si erano, pertanto, determinati ad avanzare domanda di divisione giudiziale.
Narravano di aver cristallizzato in diverse scritture private varie soluzioni di accordo per una divisione bonaria, rispetto alle quali aveva sempre avuto dei ripensamenti, che, Controparte_3
pur avendo fatto il possibile per evitare un contenzioso, erano stati costretti ad adire le vie giudiziali.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità delle scritture private richiamate Controparte_3
dagli attori. Segnatamente, deduceva: – 1. che la scrittura privata datata “4 febbraio” (accordo divisorio stipulato avanti al Geom. era priva della indicazione dell'anno di redazione e che Per_4
non poteva assurgere a contratto di divisione per la mancata partecipazione alla stesura della stessa della coerede , con conseguente nullità del contratto di divisione per non essere Persona_6
stato stipulato da tutti i condividenti;
-2. che l'ulteriore accordo del 05.06.2007 invocato dagli attori doveva ritenersi nullo o addirittura inesistente, non essendo mai stato formalizzato in un atto scritto
(essendo richiesta la forma scritta ab substantiam, ai sensi dell'art. 1350 n. 11 c.c.); - 3. che gli accordi in questione erano nulli anche per violazione dell'art. 727 c.c. che, in materia di divisione ereditaria, subordina la formazione delle porzioni alla preventiva stima dei beni, stima mai effettuata con riferimento ai cespiti costituenti oggetto della controversia;
- 4. che, contrariamente a quanto Co affermato dagli attori, non sussisteva alcun diritto di superficie, né in favore della società A, né in favore degli stessi attori, sul fondo agricolo sito in Agro di Nicosia, alla C/da IU – Olivieri, identificato catastalmente al foglio 31 particella 471, di cui alla scrittura privata del 28.02.1990. In relazione a quest'ultimo fondo ed alla costruzione che ivi insiste rivendicava la sua porzione di proprietà.
La convenuta disconosceva, inoltre, la firma apposta alla scrittura privata del 09.04.1998 (all. 22 del fascicolo di primo grado di controparte), avente ad oggetto il fondo agricolo sito in Agro di Nicosia, alla C/da IU – Olivieri, identificato catastalmente al foglio 31 particella 471 e spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere un indennizzo per il mancato godimento sia dello stesso
4 fondo sia dell'immobile che ivi insiste (un capannone affittato ad una società di revisione di autoveicoli per diversi anni), ritenuto congruo nella misura di € 25.000,00 o nella somma maggiore o minore eventualmente risultante da una CTU.
Chiedeva, ulteriormente, in via riconvenzionale, un indennizzo, quantificato nella somma non inferiore ad € 7.500,00, per il mancato godimento dell'immobile sito in Nicosia, Via Pisciarotta n.
12, nel possesso del solo sin dal 1995. Parte_1
Concludeva chiedendo, in via istruttoria, la nomina di un CTU al fine di elaborare un progetto di divisione di tutti i cespiti in comunione con attribuzione di singole quote e di calcolare le somme a lei asseritamente spettanti a titolo di indennizzo per il mancato godimento dei cespiti indivisi.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda degli attori volta a far approvare dal Tribunale la soluzione di accordo del 05.06.2007 o quella del 4 febbraio e, in via riconvenzionale, previa declaratoria di decadenza del diritto di superficie, l'assegnazione, per la quota di sua proprietà, della costruzione che insiste sul fondo agricolo sito in Agro di Nicosia, alla C/da IU – Olivieri, identificato catastalmente al foglio 31 particella 471; nel caso in cui fosse stato riconosciuto il diritto di superficie degli attori, l'attribuzione della propria quota del solo suolo dello stesso fondo;
ribadiva le stesse domande chiedendo di tener conto anche del disconoscimento della firma apposta alla scrittura privata del 09.04.1998; chiedeva, infine, la condanna degli attori alla corresponsione dei frutti per il mancato godimento agli altri beni della comunione, nelle more goduti dagli attori.
I convenuti e non si costituivano in giudizio e ne veniva Controparte_4 Controparte_5
dichiarata la contumacia.
L'istruttoria del giudizio di primo grado si svolgeva col libero interrogatorio di Parte_2 [...]
e con l'espletamento di una CTU grafologica che confermava Parte_1 Controparte_3
l'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata datata 09.04.1998 apposta da CP_3
con l'interrogatorio formale di quest'ultima, nonché con l'interrogatorio formale di
[...] Pt_2
di e di con l'escussione dei testi ,
[...] Parte_1 Controparte_2 Testimone_1
, , , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
con la consulenza tecnica redatta dall'Ing. il quale predisponeva
[...] Persona_7
due progetti di divisione dei beni caduti in successione, con la determinazione dei relativi conguagli.
All'udienza del 15.11.2016 la causa veniva incamerata per la decisione, con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale di NN (nel frattempo subentrato al soppresso Tribunale di Nicosia) definiva la causa con la sentenza n. 16/2017, pubblicata in data 28 marzo 2017, e statuiva come di seguito:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
5 • dichiara lo scioglimento della comunione sui beni indicati in motivazione;
• assegna a , , e i Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
seguenti beni immobili:
➢ terreno sito in Nicosia, C.da Paolo CO, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 31, part. 979, 997 e 998, costituente di fatto l'aria di sedime ove è stato edificato il capannone più volte menzionato;
➢ terreno sito in Nicosia, C.da Pioppo, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 128, part. 21
e 23;
➢ terreno sito in Nicosia, C.da S. Onofrio – IU, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 42, part. 89;
➢ terreno sito in Nicosia (EN), C.da RR, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 20, part. 64;
➢ terreno sito in Nicosia (EN), C.da RR – Costa Pidocchio, censito al catasto terreni di
Nicosia, foglio 21, part. 158, 159 e 160;
➢ terreno sito in Nicosia (EN), C.da S. Onofrio – IU, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 42 part. 32, 33, 35, 75, 91, 92 e 95;
➢ terreno sito in Nicosia (EN), C.da Tre Casette – Indovino, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 44, part. 507;
• forma un Lotto A) costituito dai seguenti beni immobili:
➢ fabbricato sito in Nicosia (EN), Via Pisciarotta 12, censito al catasto fabbricati di Nicosia, foglio 82, part. 4609, sub 3;
➢ terreno sito in Sperlinga (EN), C.da RR, censito al catasto terreni di Sperlinga foglio
6, part. 33, 34, 35, 37, 192 e 222;
• forma un Lotto B) costituito dal fabbricato sito in Nicosia (EN), Via Pisciarotta 63, censito al catasto fabbricati di Nicosia, foglio 82, part. 3841, graffata con la part. 567, sub 3;
• forma un Lotto C) costituito dai seguenti beni immobili:
➢ terreno sito in Nicosia (EN), C.da Croce, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 42, part.
19;
➢ terreno sito in Nicosia (EN), C.da San Basile, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 38, part. 123;
➢ terreno sito in Nicosia (EN), C.da San Basile, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 20, part. 127;
• dispone i conguagli tra i condividenti come in parte motiva;
• rigetta le altre domande della convenuta;
Controparte_3
6 • condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori Controparte_3 [...]
, , e , che liquida in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 complessivi € 9.348,00, di cui € 348,00 per spese, € 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre
I.V.A., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
• pone definitivamente a carico di il pagamento delle spese della Controparte_3 consulenza tecnica d'ufficio in materia grafologica redatta dalla dott.ssa ; Per_8
• compensa tra le parti le spese della consulenza tecnica d'ufficio in materia divisionale redatta dall'ing. ”. Per_7
, , e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 avverso l'indicata sentenza.
Con l'unico articolato motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo affermato, a pagina 9 del provvedimento impugnato, di voler recepire il “progetto di divisione n. 2” elaborato dal CTU Ing. nella sua perizia, ha, Per_7
in realtà, disatteso le risultanze peritali, riportando nel dispositivo della sentenza una elencazione incompleta dei beni immobili da assegnare agli attori.
Segnatamente, gli appellanti hanno rilevato l'omessa indicazione, nell'elenco dei beni immobili loro attribuiti, 1) del fabbricato sito in Nicosia (EN), via Pisciarotta n. 12, piano T foglio 82, part. 4609 sub 2, con pertinente terreno, nonché 2) del fabbricato sito in Nicosia, alla C.da Paolo CO-
IU, censito al NCEU del Comune di Nicosia, al f. 31, p.lla 958 (precedentemente identificato catastalmente al foglio 31 part. 471), c.d. “capannone”, pacificamente costruito esclusivamente a spese dei fratelli e . RS Parte_1
In relazione a quest'ultimo bene, hanno ribadito quanto già dedotto in primo grado, che, per la circostanza di essere stato realizzato unicamente col contributo economico dei fratelli RS
e , ogni tentativo di accordo per una divisione bonaria aveva sempre
[...] Parte_1 previsto l'assegnazione del terreno su cui lo stesso capannone insiste esclusivamente a Parte_1
e agli eredi di
[...] RS
Gli appellanti hanno, inoltre, richiamato quanto formalizzato nella scrittura privata del 28.02.1990, con cui i germani , e avevano concesso Parte_1 RS Controparte_3
Co Cont un diritto di superficie alla società di per la gestione di un deposito di Controparte_9
carburanti agricoli, narrando, ulteriormente, che, successivamente, con scrittura privata del
09.04.1998, registrata in data 14.11.2003 al n. 3173, aveva trasferito il diritto di Controparte_3
superficie al fratello e agli eredi di (nel frattempo deceduto), Parte_1 RS
riconoscendo che il capannone era stato realizzato soltanto dai fratelli e RS [...]
, e dichiarando di non aver nulla a pretendere in relazione allo stesso. Parte_1
7 Gli appellanti affermavano che, per tale ragione, già nell'ambito del giudizio di primo grado, avevano chiesto che il valore del capannone non venisse considerato ai fini della divisione ereditaria e che lo stesso fosse dichiarato di esclusiva proprietà di e degli eredi di Parte_1 RS
precisando, infine, che il nome di compariva nella domanda di
[...] Controparte_3
concessione edilizia e negli altri atti soltanto per questioni formali, legati alla titolarità del terreno.
Gli appellanti hanno evidenziato che, sebbene alla pagina 8 della sentenza impugnata il Tribunale di
NN ha dato atto che il nominato CTU ha riconosciuto la proprietà esclusiva del capannone in capo a e agli eredi di , nel dispositivo non si è pronunciato nel senso Parte_1 RS di dichiarare l'esclusiva proprietà dello stesso con riferimento ai soli e agli eredi di Parte_1
RS
Gli appellanti non hanno qualificato le omissioni contestate come mero errore materiale, riconducendo le stesse ad una errata ricostruzione del fatto, in violazione dell'art. 342 n. 2 c.p.c., con conseguente compromissione della corretta determinazione delle quote spettanti nonché della congrua quantificazione dei conguagli, così come effettuati dal CTU.
Gli appellanti hanno dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c., in base al quale il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda, e chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, come da conclusioni trascritte in epigrafe.
L'LL , costituitasi in giudizio, ha aderito alle richieste e conclusioni per Controparte_3
come rassegnate dagli appellanti, rimettendosi alla valutazione della Corte in ordine al loro accoglimento.
L'LL ha dichiarato di voler rinunciare ai cespiti a lei attribuiti secondo il progetto di divisione redatto dal CTU nel giudizio di primo grado e/o secondo la sentenza impugnata e ha chiesto che gli stessi siano attribuiti per accrescimento alle quote degli altri partecipanti alla comunione, con compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, in considerazione della propria adesione all'appello avversario.
Segnatamente, alla pagina 2 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio d'appello,
l'LL ha affermato: “…la OR , come sopra Controparte_3 Controparte_3
generalizzata e che – in quanto atto personalissimo – sottoscrive anche in calce, per motivazioni maturate nel tempo, dichiara di rinunciare per come in effetti rinuncia e quindi non accetta i cespiti che secondo il progetto di CTU redatto in primo grado dall'Ing. e/o comunque secondo la Per_7
sentenza del primo Giudice, LL ex adverso, dovrebbero attribuirsi alla stessa in esito allo scioglimento della comunione. La OR in buona sostanza, ed in via definitiva, dichiara CP_3
di rinunciare per come in effetti rinuncia a tutti i beni alla stessa spettanti e relativi al compendio
8 ereditario per cui è causa. La OR , conseguentemente, chiede che gli stessi Controparte_3 vadano ad accrescere le rispettive quote degli altri partecipanti alla comunione”.
Gli appellati e , già contumaci nel giudizio di primo grado, Parte_3 Controparte_5
non si sono costituiti neanche nel presente giudizio di appello, sebbene ritualmente citati.
La prima udienza di trattazione è stata celebrata in data 21.11.2018.
In quella sede sono comparsi soltanto gli appellanti (poiché l'LL non si era Controparte_3
ancora costituita in giudizio), i quali hanno chiesto un rinvio per bonario componimento della controversia.
La Corte ha rinviato quindi, la causa all'udienza del 19.06.2019.
In quest'ultima data l'LL si è tardivamente costituita in giudizio, Controparte_3
dichiarando, anche in udienza, di voler rinunciare ai beni ereditari a lei attribuiti.
Successivamente, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 27.01.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del procedimento, e precisamente in data 30.08.2021, l'Avv. Giuseppe Falduzzi ha depositato comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del precedente nell'interesse degli appellanti, con cui si è riportato alle difese del difensore sostituito, Avv. Francesca Fiore.
Dopo vari rinvii d'ufficio, in ragione dei carichi della Corte, all'udienza del 26.10.2023 fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, che entrambe le parti costituite hanno provveduto a depositare.
Con la comparsa conclusionale depositata il 27.12.2023, gli appellanti hanno eccepito la inammissibilità, la tardività e l'inammissibilità della rinuncia all'eredità dell'LL, CP_3
Quest'ultima ha ribadito la propria posizione fino al deposito delle note di replica.
[...]
In particolare, nelle memorie di replica depositate il 15.01.2024, l'LL ha precisato di essere stata fraintesa nell'intenzione di voler ricorrere all'istituto della rinuncia all'eredità, ma di avere, più semplicemente, espresso la volontà di rinunciare a tutti i beni indicati nel progetto di divisione redatto dal CTU, richiamati anche nella sentenza impugnata, a lei assegnati, nonché a qualunque diritto sui cespiti in questione. Ha dedotto la piena legittimità ed ammissibilità di tale rinuncia, trattandosi di atto che, per essere valido, richiede unicamente il rispetto della forma scritta ad substantiam, requisito, nel caso di specie, correttamente adempiuto.
***
9 In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e di , già Controparte_4 Controparte_5
rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, appellati non costituiti neanche nel presente giudizio, sebbene le notifiche dell'atto di appello nei loro confronti siano andate a buon fine.
Nel merito, l'appello è fondato.
Quanto alla omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza impugnata, del fabbricato sito in
Nicosia (EN), via Pisciarotta n. 12, piano T foglio 82, part. 4609 sub 2, con il pertinente terreno, è verosimile che tale omissione sia dipesa da una mera svista e che costituisca, quindi, un errore materiale in cui è incorso il Giudice di prime cure. Tale bene, infatti, risulta compreso nel “Progetto di divisione n. 2” elaborato dal CTU, cui il giudice di primo grado ha fatto espressamente rinvio nella motivazione della sentenza.
Per quanto concerne la proprietà del capannone censito al foglio 31 particella 958 (ex particella 471), gli appellanti hanno lamentato che, sebbene nel corpo motivazionale della sentenza il giudice abbia dato atto della sussistenza del diritto di proprietà dello stesso facente capo agli attori, tale accertamento non sia stato, poi, formalizzato nel dispositivo, che è rimasto silente sul punto.
In effetti, a pagina 8 della sentenza impugnata, il Tribunale di NN ha rilevato come correttamente il CTU nominato nel progetto di divisione dei beni ereditari non abbia incluso il capannone edificato,
“bene che va, logicamente, tenuto al di fuori del compendio immobiliare da dividere tra le odierne parti in giudizio, in quanto costituente l'oggetto della sopra richiamata transazione divisoria, e che in questa sede occorre semplicemente rilevare quanto già esistente in campo giuridico, ovvero che il capannone, censito al catasto fabbricati, foglio 31, part. 958, sopra menzionato appartiene già agli odierni attori, per le ragioni meglio spiegate sopra”.
Ancora, a pagina 9 della sentenza impugnata il Tribunale di NN ha affermato: “gli attori hanno espresso la loro preferenza per la seconda opzione;
del resto tale opzione prevede l'assegnazione agli attori dell'area di sedime del capannone più volte menzionato, ipotesi che in questa sede appare oltremodo ragionevole”, ed a pag. 12 ha ribadito: “con riferimento al capannone, occorre ricordare quanto detto sopra in ordine alla titolarità dello stesso in capo ai germani e Parte_1 [...]
”. RS
Sulla scorta di tali premesse, il Giudice di prime cure ha ritenuto di aderire al secondo progetto di divisione elaborato dal CTU, l'Ing. nella cui relazione, a pagina 28, si legge: <Gli immobili Per_7
di C.da IU sono stati assegnati alla parte attrice in quanto, alla luce della scrittura privata del
09/04/1998, il cosiddetto “capannone”, censito al foglio 31 particella 958, risulta già appartenente
a parte attrice>>.
E', dunque, evidente come il diritto di proprietà del capannone in questione, facente capo a Parte_1
e a sia già stato riconosciuto esistente dal giudice di prime cure, sulla
[...] RS
10 scorta della documentazione prodotta e delle risultanze peritali. Una tale titolarità del bene, peraltro, non è stata contestata da nel presente giudizio di appello. Controparte_3
Consegue che occorre integrare il dispositivo della sentenza impugnata, in coerenza con la motivazione, includendo il fabbricato sito in Nicosia (EN), via Pisciarotta n. 12, piano T foglio 82, part. 4609 sub 2, con il terreno di pertinenza ed il c.d. capannone censito al foglio 31 particella 958 tra i beni attribuiti agli odierni appellanti.
Non si può pervenire ad una diversa conclusione tenuto conto delle difese spiegate dall'LL, che non valgono a validamente contrastare la fondata richiesta di integrazione del dispositivo della sentenza LL per come richiesto dagli appellanti.
Anzitutto va evidenziato che nell'ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili compresi nell'eredita, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei coeredi predetti, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto, come risulta dai principi in tema di comunione e dal combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite "pro indiviso" è possibile se vi sia la richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono soltanto coloro i quali rimarranno in comunione nei confronti del cespite di cui è stata domandata la attribuzione (cfr. in tal senso Cass. 20250/2016).
Per il resto, la rinuncia all'eredità formulata per la prima volta in sede di gravame dall'LL
è inammissibile, per ragioni di natura sia processuali che sostanziali. Controparte_3
Sotto il profilo processuale, va rilevato che si è costituita in appello tardivamente Controparte_3
e, di conseguenza, non ha potuto proporre - e non ha proposto - appello incidentale, solo strumento processuale attraverso il quale avrebbe potuto fare valere tale sua rinuncia all'eredità con la conseguenza di accrescere le quote spettanti agli altri eredi.
Sotto il profilo sostanziale, vale osservare che la rinuncia all'eredità di cui all'art. 519 c.c. deve essere effettuata nelle forme ivi previste ed entro il termine di dieci anni dall'apertura della successione, in conformità a quanto disposto anche per l'accettazione dall'art. 480 c.c..
Nel caso di specie, i de cuius e sono deceduti nel 1986 e la Persona_1 Persona_2 dichiarazione di rinuncia all'eredità è stata formulata nel 2018, cioè ben oltre i dieci anni dall'apertura della successione e quindi la rinuncia all'eredità dell'LL è inammissibile.
Peraltro il chiamato all'eredità non può rinunciare a singoli cespiti compresi nell'asse ereditario dopo che, anche per fatti concludenti, ha mostrato di avere accettato l'eredità.
L'LL , infatti, ha tenuto un contegno processuale da cui si desume Controparte_3
l'accettazione tacita dell'eredità.
11 In particolare, ha partecipato al giudizio di primo grado, costituendosi e resistendo alla domanda attorea;
ha formulato domande riconvenzionali per ottenere l'assegnazione di specifici beni compresi nell'asse ereditario e ha rivendicato quote ereditarie e avanzato pretese su singoli cespiti ereditari.
Una tale condotta non soltanto è incompatibile con la volontà del chiamato di rinunciare all'eredità, ma costituisce accettazione tacita dell'eredità per comportamenti concludenti, ai sensi dell'art. 476
c.c..
L'LL indubbiamente ha accettato in maniere tacita l'eredità dei Controparte_3
de cuius in quanto la stessa ha compiuto attività processuali, in prime cure, del tutto incompatibili con una sua volontà di rinunciare all'eredità.
Sul punto, gli arresti della giurisprudenza di legittimità sono univoci.
Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, cioè con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori (cfr. Cass.
n. 10060/2018).
La proposizione di un'azione giudiziale “in veste di erede” costituisce un comportamento idoneo e sufficiente a far acquistare la volontà di erede a coloro che promuovono tale azione e che fino a quel momento sono semplici chiamati all'eredità e l'accettazione tacita dell'eredità ha luogo quando il chiamato all'eredità compie un atto che necessariamente presuppone la volontà di accettare la medesima e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, e tra tali atti deve ritenersi compresa la domanda giudiziale diretta a ottenere la divisione ereditaria (cfr., tra le tante, Cass.
8529/2013).
L'accettazione tacita dell'eredità, per fatti concludenti, comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in ragione della necessità di tutelare la certezza dei rapporti giuridici successori e prevenire condotte elusive o dilatorie dei chiamati all'eredità.
L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura
12 della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità (cfr. Cass. 15663/2020).
In conclusione, l'accettazione tacita del chiamato è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio "semel heres, semper heres".
Ne deriva l'inammissibilità della richiesta di rinunciare all'eredità o a specifici beni dell'asse ereditario formulata dall'LL . Controparte_3
L'appello, per le complessive superiori ragioni, è quindi fondato e va accolto.
In parziale riforma della sentenza n. 16/2017 del Tribunale di NN, pubblicata in data 28 marzo
2017, agli appellanti sono attribuiti in comunione, come da loro richiesto, gli ulteriori seguenti beni immobili:
- Fabbricato sito in Nicosia (En), via Pisciarotta n. 12, piano T foglio 82, part. 4609 sub 2 con pertinente terreno;
- Area di sedime e corte relativa al fabbricato sito in Nicosia, C.da Paolo CO – IU, censito al NCEU del Comune di Nicosia al foglio 31, part. 958;
- terreno agricolo seminativo con annesso fabbricato rurale, sito in Nicosia, alla C.da Paolo
CO – IU, censito al catasto al foglio 31, part. 997 (terreno) e 979 (fabbricato con corte);
- area di sedime e corte relativa al fabbricato sito in Nicosia, c.da Paolo CO- IU, censito al NCEU del Comune di Nicosia al foglio n. 31 p.lla 998;
- terreno sito in Nicosia, c.da Pioppo, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 128, part. 21
e 23;
- terreno sito in Nicosia, C.da S. Onofrio – IU, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio
42, part. 89;
- terreno sito in Nicosia (EN), C.da RR Soprana, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 20, part. 64;
- terreno sito in Nicosia (EN), C.da RR – Costa Pidocchio, censito al catasto terreni di
Nicosia, foglio 21, part. 158, 159 e 160;
- terreno sito in Nicosia (EN), C.da S. Onofrio – IU, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 42 part. 32, 33, 35, 75, 91, 92 e 95;
13 - terreno sito in Nicosia (EN), C.da Tre Casette – Indovino, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 44, part. 507.
Inoltre, si dichiara la titolarità in capo agli appellanti , , Parte_1 Parte_2 CP_1
e lo del fabbricato sito in Nicosia, alla c.da Paolo CO – IU, censito
[...] Controparte_2
al NCEU del Comune di Nicosia, al f. 31, p.lla 958 (c.d. “capannone”).
La sentenza di primo grado è, nel resto, confermata, in quanto non ha formato oggetto, per tutte le residue statuizioni, di ulteriori censure, proposte in via principale o incidentale.
In ordine alle spese processuali, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. 1775/2017).
Nel caso di specie, facendo applicazione di tali arresti giurisprudenziali, tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità fattuale in ordine all'individuazione e stima dei vari cespiti compresi negli assi ereditari, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese processuali del doppio grado di giudizio, ivi incluse quelle di CTU, e per dichiarare irripetibili le spese nei confronti dei convenuti e appellati rimasti contumaci.
In ragione del parziale accoglimento dell'appello non si deve dare atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma parziale della sentenza n. 16/2017 del Tribunale di NN, pubblicata in data 28 marzo 2017, LL da , Parte_1
, e , così provvede: Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
1) dichiara la contumacia degli appellati e;
Controparte_4 Controparte_5
2) attribuisce agli appellanti i seguenti beni immobili:
- Fabbricato sito in Nicosia (En), via Pisciarotta n. 12, piano T foglio 82, part. 4609 sub 2 con pertinente terreno;
14 - Area di sedime e corte relativa al fabbricato sito in Nicosia, C.da Paolo CO – IU, censito al NCEU del Comune di Nicosia al foglio 31, part. 958;
- terreno agricolo seminativo con annesso fabbricato rurale, sito in Nicosia, alla C.da Paolo
CO – IU, censito al catasto al foglio 31, part. 997 (terreno) e 979 (fabbricato con corte);
- area di sedime e corte relativa al fabbricato sito in Nicosia, c.da Paolo CO- IU, censito al NCEU del Comune di Nicosia al foglio n. 31 p.lla 998;
- terreno sito in Nicosia, c.da Pioppo, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 128, part. 21
e 23;
- terreno sito in Nicosia, C.da S. Onofrio – IU, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio
42, part. 89;
- terreno sito in Nicosia (EN), C.da RR Soprana, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 20, part. 64;
- terreno sito in Nicosia (EN), C.da RR – Costa Pidocchio, censito al catasto terreni di
Nicosia, foglio 21, part. 158, 159 e 160;
- terreno sito in Nicosia (EN), C.da S. Onofrio – IU, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 42 part. 32, 33, 35, 75, 91, 92 e 95;
- terreno sito in Nicosia (EN), C.da Tre Casette – Indovino, censito al catasto terreni di Nicosia, foglio 44, part. 507;
3) dichiara la titolarità in capo agli appellanti , Parte_1 Parte_2 CP_1
e lo del fabbricato sito in Nicosia, alla c.da Paolo CO – IU,
[...] Controparte_2 censito al NCEU del Comune di Nicosia, al f. 31, p.lla 958 (c.d. “capannone”);
4) conferma, nel resto, la sentenza LL;
5) compensa per intero tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio, ivi incluse quelle di CTU, e le dichiara irripetibili nei confronti nelle parti rimaste contumaci sia in primo che in secondo grado.
Caltanissetta, 29 maggio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Emanuele De Gregorio Roberto Rezzonico
15