CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2150/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il palazzo comunale sito in alla Piazza della Resistenza Pt_1
n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra dell'avvocatura dell'ente, in forza di procura in calce al presente atto di citazione in appello e giusta deliberazione della giunta comunale n. 321 del 2 ottobre 2019;
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Sola, dall'Avv. Giovanni Luppi e dall'Avv.
RA Cosentino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in alla Pt_1
Via Cutro n. 43, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in via gradata e subordinata: Parte_1
1) revocare il decreto ingiuntivo n.ro 684/2016 (R.G.N.1902/2016), emesso dal Tribunale di
Crotone in data 9 dicembre 2016, notificato al in data 12 gennaio e per Parte_1
l'effetto riformare la sentenza n. 596/2019, emessa il 14.05.2019 dal Tribunale Civile di Crotone dott. Antonio Albenzio, depositata in cancelleria il 14.05.2019, corretta il 02.10.2019, perché
1 viziata in fatto e diritto per come esposto nell'atto di citazione in appello proposto dal Parte_1
[...]
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma di euro 456.823,91 a titolo di capitale, oltre gli interessi al tasso legale dalla scadenza sino al soddisfo, come riportata dal decreto ingiuntivo opposto, e/o come richiesto da non è dovuta;
Controparte_1
3) accertare e dichiarare che nessun credito vanta nei confronti del Controparte_2
;
[...]
4) riconoscere e dichiarare che la somma di euro 336.101,62 è stata erroneamente pagata due volte dal e di conseguenza i pagamenti illegittimamente ricevuti dall' Parte_1 CP_3 devono essere imputati a copertura di altre bollette;
5) condannare l'appellata alla rifusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Per “Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello, Controparte_1
In via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal con ordinanza ai sensi del Parte_1 combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
- per l'effetto e in ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Nel merito:
- respingere l'appello proposto dal e, comunque, assolvere da Parte_1 CP_1 tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone. Con refusione delle spese di lite”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione depositato in data 14.02.2017, il ha proposto opposizione Parte_1 dinanzi al Tribunale di Crotone e avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2016, emesso in data
9.12.2016, dal medesimo Tribunale in favore di e avente a oggetto la somma Controparte_1 di euro 456.823,91, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della domanda, l'opponente ha assunto che:
➢ in data 22.11.2013 ha stipulato con un contratto Controparte_1 Controparte_4 di cessione di crediti pro-soluto, presenti e futuri, in forza del quale è divenuta titolare dei crediti da questa vantati nei confronti del comune di Pt_1
➢ in data 13.12.2013 la società ricorrente ha notificato l'avvenuta cessione di credito al ai sensi dell'art. 1264 c.c.; Pt_1
2 ➢ in data 17.07.2014 l'ente comunale ha ricevuto la lettera di diffida al per il pagamento della somma complessiva di euro 650.113,32, di cui euro 456.823,91 a titolo di capitale portato dalle fatture ivi indicate ed euro 192.289,41 a titolo di interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/02, dalle singole scadenze a tale data ed euro 1.000,00 a titolo di spese legali;
➢ in data 26.11.2014, ha agito in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano, chiedendo e ottenendo la concessione di un decreto ingiuntivo nei confronti del comune di Pt_1
➢ in data 31.03.2016, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza, il Tribunale di Milano ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e ha revocato il decreto ingiuntivo emesso, ha quindi adito il Tribunale di Crotone ottenendo l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Il ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito Parte_1 in favore del Tribunale di Roma. Nel merito, invece, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria per: 1) inopponibilità dell'intervenuta cessione del credito portato in decreto ingiuntivo, per difetto di specifica sua adesione;
2) contestazione dell'importo ingiunto in ragione del controcredito vantato nei confronti dell'opposta per l'intervenuto duplice pagamento di fatture relative all'anno 2008.
Con comparsa depositata in data 9.05.2017, si è costituita in giudizio per Controparte_1 resistere alla domanda e chiederne il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, ha evidenziato l'infondatezza delle due eccezioni ex adverso sollevate.
In relazione a quella di incompetenza ha dedotto che la competenza sia quella del luogo della sede degli uffici di tesoreria dell'ente comunale, mentre in riferimento all'eccezione di inopponibilità della cessione del credito ha sostenuto la sua infondatezza in virtù della previsione di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 163/2006.
Con sentenza n. 596/2019, pubblicata in data 14.05.2019, il Tribunale di Crotone ha così deciso:
1) ha rigettato l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, ha confermato il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 648/2016, di cui ha dichiarato l'esecutorietà; 2) ha condannato il Parte_1
a rifondere a le spese di lite liquidate in euro 18.413,00, oltre
[...] Controparte_1 rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In estrema sintesi il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale dando atto del fatto che la contestazione della competenza non era avvenuta, per come doverso, sotto tutti i profili concorrenti della competenza in materia di rapporti obbligatori.
3 Ha ritenuto quindi infondata l'eccezione di inopponibilità della cessione del credito, anche questa
è stata ritenuta infondata poiché, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 117 del D. Lgs.
n. 163/2006, nessun rifiuto da parte dell'ente comunale è avvenuto entro il termine dei 45 gg dalla notificazione della cessione.
Nel merito, poi, sulla scorta della documentazione versata in atti, è stata ritenuta fondata la pretesa creditoria. In particolare, è stato dato atto: 1) della prova avvenuta documentalmente circa il credito in esame;
2) della contestazione solo sul quantum e non sul rapporto contrattuale posto a fondamento delle fatture;
3) dell'individuazione del quantum dei consumi attraverso le fatture allegate.
Infine, l'eccezione di compensazione sollevata dall'ente comunale, a fronte di crediti vantati per fatture emesse e riferite all'anno 2009, è stata ritenuta infondata per: 1) difetto dei presupposti di liquidità e certezza di cui all'art. 1243 e ss c.c.; 2) carenza di supporto probatorio;
3) genericità dei fatti allegati.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, il ha proposto appello e contestuale istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec il 6.11.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 10.02.2020 si è costituita in giudizio deducendo ni via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bi e 348 ter e nel merito la sua fondatezza. .
Con provvedimento del 18.03.2024, il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ha rimesso al merito la decisione in ordine alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.02.2023.
Successivamente, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
IE.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.06.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 13.06.2025 depositato il
17.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
4 Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e in data 6.10.2025 CP_1 ha depositato la memoria di replica.
[...]
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza in relazione alla ritenuta opponibilità del credito.
Lamenta il che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, Parte_1 lo stesso ha espressamente rifiutato nei termini di legge la cessione dei crediti in esame, come si evince dalla nota del 30.12.2013 prot. n. 55277 notificata alla cedente.
Sul punto precisa che proprio dalla documentazione versata in atti risulta che nella medesima data del 16.12.2013 mentre ha intimato al comune il pagamento delle fatture Controparte_4 scadute, con nota prot. 21/11/2013 n. 96580, ha comunicato all'ente CP_3 Controparte_1 comunale la cessione del credito, con nota prot. n. 53972.
Pertanto, da quanto precede si evince che il rifiuto espresso sulla cessione del credito è avvenuto nei termini previsti dall'art. 117 D. lgs. n. 163/2006.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza per non aver il Tribunale concluso nel senso dell'infondatezza del credito azionato da per Controparte_1 carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Lamenta il che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando ha ritenuto Parte_1 fondata la pretesa creditoria azionata dall'odierna appellata, nonostante tale pretesa non sia supportata da idonea prova della fonte dell'obbligazione di pagamento che si assume inadempiuta.
In particolare, evidenzia sul punto che per il Tribunale l'esistenza del rapporto di somministrazione
è stato provato in via presuntiva attraverso l'allegazione delle fatture, in palese violazione però del consolidato principio giurisprudenziale formatosi in materia secondo cui quando una parte contrattuale è una p.a. in difetto della forma scritta il contratto è tamquam non esset, rilevando in tali ipotesi la forma scritta sia ad substantiam che ad probationem.
5 In realtà, secondo l'appellante, le fatture di cui si chiede il pagamento con l'opposto decreto ingiuntivo sono prive della prova del titolo contrattuale che ne costituirebbe il fondamento, poiché mai prodotto dalla cessionaria opposta.
A sostegno di siffatta conclusione vi sarebbero le seguenti circostanze: 1) ha Controparte_1 solo prodotto nel procedimento monitorio parte delle fatture indicate nell'estratto autentico delle scritture contabili della società cedente senza però elencarle o produrle e senza allegare i CP_3 relativi contratti di somministrazione;
2) la banca creditrice ha poi prodotto nel giudizio di opposizione i contratti di fornitura, tutti stipulati nel mese di ottobre 2007, e le relative lettere di disdetta con decorrenza dal 15.01.2008 ; 3) tali contratti non possono costituire il titolo posto a fondamento di fatture per consumi relativi al periodo tra febbraio e giugno 2009 di cui viene chiesto il pagamento con l'opposto decreto ingiuntivo;
4) sono state allegate fatture relativi ai consumi del 2007 mentre il decreto ingiuntivo si riferisce a quelli decorrenti dal 2008; 5) alcune bollette prodotte dalla cessionaria in allegato alla memoria n. 2 dell'art. 183 co. VI c.p.c. riportano il codice POD che corrisponde ad altro comune (comune di Villarbasse), circostanza riconosciuta dalla stessa in comparsa conclusionale tanto che si è riservata di chiarire la Controparte_1 vicenda con CP_3
Precisato quanto sopra, il lamenta altresì che il giudice di prime cure sia incorso Parte_1 in errore anche quando, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto raggiunta la prova, da parte della creditrice, dei consumi effettivi a cui è correlato l'importo per mancata contestazione del comune. In realtà, rappresenta l'appellante che proprio documentalmente aveva già dimostrato come la contestazione sui consumi e sugli importi sia avvenuta nei confronti di e di CP_3 [...]
CP_1
Infine, evidenzia ulteriormente che l'incertezza del credito risulterebbe ancora più palese nella differenza tra la cifra richiesta nella intimazione di pagamento inviata al comune dall' – prot. CP_3
21/12/2013, N. 96580, e quella riportata nel decreto ingiuntivo. Nella prima, infatti, è stata CP_3 richiesta la somma di euro 445.281,01, mentre nel secondo la somma di euro 456.823,91.
Con un terzo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza impugnata per la mancata “fondatezza e rilevanza dell'eccezione di compensazione nonché, in ogni caso, raggiungimento da parte del dell'onere di allegazione e probatorio in ordine Parte_1 al duplice ed indebito pagamento per l'anno 2008 della somma di euro 336.101,62”.
Sul punto precisa l'appellante che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando non ha accolto la sua eccezione di compensazione perché priva dei requisiti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1242 e ss. c.c.
6 In applicazione del principio della ragione più liquida la Corte rileva che l'eccezione relativa alla mancanza di prova del credito ceduto è idonea a determinare l'accoglimento dell'appello e della opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo proposta.
La mancanza di prova del contratto presupposto è stata opposta dal comune di già con Pt_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo. A fronte di tale eccezione la società opposta ha prodotto delle copie di contratti, per la verità quasi totalmente illeggibili, ma tutte apparentemente recanti la data dell'ottobre 2007: la stessa società unitamente a dette copie ha prodotto una serie di disdette provenienti dal comune con decorrenza 1° gennaio 2008.
La sentenza di primo grado senza approfondire particolarmente il tema si è limitata a rilevare che i contratti sono stati prodotti. Sennonché a fronte della specifica eccezione sollevata dal comune già in primo grado e reiterata con il motivo di impugnazione secondo cui avendo la stessa società opposta prodotto le disdette dei contratti con decorrenza 1° gennaio 2008, i contratti prodotti non sarebbero comunque idonei a fondare la richiesta di pagamento poste che le fatture prodotte allegate al decreto ingiuntivo riguardano tutte il 2009. Ebbene a fronte di tale eccezione l'appellata in questo grado del giudizio si è limitata a replicare che per i contratti di somministrazione non è necessaria la forma scritta ad substantiam potendo il contratto concludersi anche per facta concludentia.
Queste essendo le rispettive posizioni della parti e lo stato dell'istruzione del giudizio, la Corte deve allora rilevare che, effettivamente, l'eccezione relativa alla mancanza prova del credito ceduto per difetto di un valido contratto scritto da porre a base della prestazione di non è stata efficacemente contraddetta dalla produzione documentale della : a prescindere Controparte_1 dalla quasi completa illeggibilità delle copie dei contratti prodotte, appare dirimente la circostanza comprovata dalla stessa parte opposta della intervenuta revoca di quei contratti con decorrenza 1° gennaio 2008. Pacifico che il credito oggetto di cessione si riferisce a prestazioni erogate nel corso del 2009, deve allora concordarsi con l'appellante in ordine alla manca di prova del credito per difetto di una idonea fonte contrattuale. Priva di fondamento è sul punto la tesi sostenuta dall'appellata secondo la quale il contratto scritto non sarebbe necessario in relazione al contratto di somministrazione: la forma scritta per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione risponde ad una esigenza di ordine pubblico relativa al rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione nonché da esigenze di contabilità pubblica che, con specifico riferimento agli enti locali, impongono non solo l'adozione della forma scritta ma anche l'adozione del corrispondente impegno di spesa. L'essenzialità dell'esistenza della forma scritta è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
7 che ha più volte precisato che anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che l'ente locale può effettuare per ratificare prestazioni assunte in difetto dell'impegno di spesa, non vale comunque a determinare la sanatoria del contratto invalidamente concluso, arrivando da ultimo addirittura ad affermare che l'esistenza di un valido contratto scritto condiziona la validità della stessa delibera di riconoscimento del debito ( cfr. Cass. 2164/2024). A tale regola non fanno eccezione i contratti di somministrazione, non presentando detti contratti nessuna specifica caratteristica che giustifica la deroga tanto è vero che la giurisprudenza richiamata sul punto dall'appellata riguarda i contratti di somministrazione stipulati tra privati.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e rigettata la domanda di pagamento proposta da Parte_2
[...
. Le spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo del decreto opposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
596/2019 del Tribunale di Crotone, pubblicata in data 14.05.2019, così provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 684/2016 emesso dal Tribunale di Crotone e rigetta la domanda proposta da Controparte_1 condanna al pagamento nei confronti del comune di delle Controparte_1 Pt_1 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che per il primo grado liquida in € 634,00 per spese vive ed € 22547 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 1848 per spese vive ed 20.119 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025
La Presidente est.
Silvana IE
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE REL.
DOTT. BIAGIO POLITANO CONSIGLIERE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2150/2019 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il palazzo comunale sito in alla Piazza della Resistenza Pt_1
n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra dell'avvocatura dell'ente, in forza di procura in calce al presente atto di citazione in appello e giusta deliberazione della giunta comunale n. 321 del 2 ottobre 2019;
APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Sola, dall'Avv. Giovanni Luppi e dall'Avv.
RA Cosentino, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in alla Pt_1
Via Cutro n. 43, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in via gradata e subordinata: Parte_1
1) revocare il decreto ingiuntivo n.ro 684/2016 (R.G.N.1902/2016), emesso dal Tribunale di
Crotone in data 9 dicembre 2016, notificato al in data 12 gennaio e per Parte_1
l'effetto riformare la sentenza n. 596/2019, emessa il 14.05.2019 dal Tribunale Civile di Crotone dott. Antonio Albenzio, depositata in cancelleria il 14.05.2019, corretta il 02.10.2019, perché
1 viziata in fatto e diritto per come esposto nell'atto di citazione in appello proposto dal Parte_1
[...]
2) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la somma di euro 456.823,91 a titolo di capitale, oltre gli interessi al tasso legale dalla scadenza sino al soddisfo, come riportata dal decreto ingiuntivo opposto, e/o come richiesto da non è dovuta;
Controparte_1
3) accertare e dichiarare che nessun credito vanta nei confronti del Controparte_2
;
[...]
4) riconoscere e dichiarare che la somma di euro 336.101,62 è stata erroneamente pagata due volte dal e di conseguenza i pagamenti illegittimamente ricevuti dall' Parte_1 CP_3 devono essere imputati a copertura di altre bollette;
5) condannare l'appellata alla rifusione delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Per “Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello, Controparte_1
In via pregiudiziale:
- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal con ordinanza ai sensi del Parte_1 combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
- per l'effetto e in ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza.
Nel merito:
- respingere l'appello proposto dal e, comunque, assolvere da Parte_1 CP_1 tutte le domande ex adverso proposte e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone. Con refusione delle spese di lite”.
1. La vicenda controversa e la sentenza di primo grado.
Con atto di citazione depositato in data 14.02.2017, il ha proposto opposizione Parte_1 dinanzi al Tribunale di Crotone e avverso il decreto ingiuntivo n. 648/2016, emesso in data
9.12.2016, dal medesimo Tribunale in favore di e avente a oggetto la somma Controparte_1 di euro 456.823,91, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della domanda, l'opponente ha assunto che:
➢ in data 22.11.2013 ha stipulato con un contratto Controparte_1 Controparte_4 di cessione di crediti pro-soluto, presenti e futuri, in forza del quale è divenuta titolare dei crediti da questa vantati nei confronti del comune di Pt_1
➢ in data 13.12.2013 la società ricorrente ha notificato l'avvenuta cessione di credito al ai sensi dell'art. 1264 c.c.; Pt_1
2 ➢ in data 17.07.2014 l'ente comunale ha ricevuto la lettera di diffida al per il pagamento della somma complessiva di euro 650.113,32, di cui euro 456.823,91 a titolo di capitale portato dalle fatture ivi indicate ed euro 192.289,41 a titolo di interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/02, dalle singole scadenze a tale data ed euro 1.000,00 a titolo di spese legali;
➢ in data 26.11.2014, ha agito in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Milano, chiedendo e ottenendo la concessione di un decreto ingiuntivo nei confronti del comune di Pt_1
➢ in data 31.03.2016, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza, il Tribunale di Milano ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e ha revocato il decreto ingiuntivo emesso, ha quindi adito il Tribunale di Crotone ottenendo l'emissione del CP_1 decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Il ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito Parte_1 in favore del Tribunale di Roma. Nel merito, invece, ha dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria per: 1) inopponibilità dell'intervenuta cessione del credito portato in decreto ingiuntivo, per difetto di specifica sua adesione;
2) contestazione dell'importo ingiunto in ragione del controcredito vantato nei confronti dell'opposta per l'intervenuto duplice pagamento di fatture relative all'anno 2008.
Con comparsa depositata in data 9.05.2017, si è costituita in giudizio per Controparte_1 resistere alla domanda e chiederne il rigetto, perché infondata in fatto e in diritto. In particolare, ha evidenziato l'infondatezza delle due eccezioni ex adverso sollevate.
In relazione a quella di incompetenza ha dedotto che la competenza sia quella del luogo della sede degli uffici di tesoreria dell'ente comunale, mentre in riferimento all'eccezione di inopponibilità della cessione del credito ha sostenuto la sua infondatezza in virtù della previsione di cui all'art. 117 D. Lgs. n. 163/2006.
Con sentenza n. 596/2019, pubblicata in data 14.05.2019, il Tribunale di Crotone ha così deciso:
1) ha rigettato l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, ha confermato il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 648/2016, di cui ha dichiarato l'esecutorietà; 2) ha condannato il Parte_1
a rifondere a le spese di lite liquidate in euro 18.413,00, oltre
[...] Controparte_1 rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
In estrema sintesi il giudice ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale dando atto del fatto che la contestazione della competenza non era avvenuta, per come doverso, sotto tutti i profili concorrenti della competenza in materia di rapporti obbligatori.
3 Ha ritenuto quindi infondata l'eccezione di inopponibilità della cessione del credito, anche questa
è stata ritenuta infondata poiché, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 117 del D. Lgs.
n. 163/2006, nessun rifiuto da parte dell'ente comunale è avvenuto entro il termine dei 45 gg dalla notificazione della cessione.
Nel merito, poi, sulla scorta della documentazione versata in atti, è stata ritenuta fondata la pretesa creditoria. In particolare, è stato dato atto: 1) della prova avvenuta documentalmente circa il credito in esame;
2) della contestazione solo sul quantum e non sul rapporto contrattuale posto a fondamento delle fatture;
3) dell'individuazione del quantum dei consumi attraverso le fatture allegate.
Infine, l'eccezione di compensazione sollevata dall'ente comunale, a fronte di crediti vantati per fatture emesse e riferite all'anno 2009, è stata ritenuta infondata per: 1) difetto dei presupposti di liquidità e certezza di cui all'art. 1243 e ss c.c.; 2) carenza di supporto probatorio;
3) genericità dei fatti allegati.
2. L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, il ha proposto appello e contestuale istanza di Parte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c. con atto di citazione notificato a mezzo pec il 6.11.2019, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
In data 10.02.2020 si è costituita in giudizio deducendo ni via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bi e 348 ter e nel merito la sua fondatezza. .
Con provvedimento del 18.03.2024, il Collegio ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ha rimesso al merito la decisione in ordine alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio e ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.02.2023.
Successivamente, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024 “di variazione urgente riguardante la soppressione della Terza Sezione Civile e la ripartizione dei relativi carichi di lavoro e dei magistrati ad essa assegnati tra le altre due Sezioni Civili”, la causa è stata assegnata alla seconda sezione civile ed è stato nominato quale Consigliere relatore la dott.ssa Silvana
IE.
Precisate le conclusioni all'udienza dell'11.06.2025, sostituita con il deposito telematico delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 13.06.2025 depositato il
17.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
4 Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e in data 6.10.2025 CP_1 ha depositato la memoria di replica.
[...]
2.2. Le questioni preliminari
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto deputata. È noto, invero, che l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 del codice di rito, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20 luglio 2018,
n. 19333).
2.3. Le valutazioni della Corte
Con un primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza in relazione alla ritenuta opponibilità del credito.
Lamenta il che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, Parte_1 lo stesso ha espressamente rifiutato nei termini di legge la cessione dei crediti in esame, come si evince dalla nota del 30.12.2013 prot. n. 55277 notificata alla cedente.
Sul punto precisa che proprio dalla documentazione versata in atti risulta che nella medesima data del 16.12.2013 mentre ha intimato al comune il pagamento delle fatture Controparte_4 scadute, con nota prot. 21/11/2013 n. 96580, ha comunicato all'ente CP_3 Controparte_1 comunale la cessione del credito, con nota prot. n. 53972.
Pertanto, da quanto precede si evince che il rifiuto espresso sulla cessione del credito è avvenuto nei termini previsti dall'art. 117 D. lgs. n. 163/2006.
Con un secondo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza per non aver il Tribunale concluso nel senso dell'infondatezza del credito azionato da per Controparte_1 carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Lamenta il che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando ha ritenuto Parte_1 fondata la pretesa creditoria azionata dall'odierna appellata, nonostante tale pretesa non sia supportata da idonea prova della fonte dell'obbligazione di pagamento che si assume inadempiuta.
In particolare, evidenzia sul punto che per il Tribunale l'esistenza del rapporto di somministrazione
è stato provato in via presuntiva attraverso l'allegazione delle fatture, in palese violazione però del consolidato principio giurisprudenziale formatosi in materia secondo cui quando una parte contrattuale è una p.a. in difetto della forma scritta il contratto è tamquam non esset, rilevando in tali ipotesi la forma scritta sia ad substantiam che ad probationem.
5 In realtà, secondo l'appellante, le fatture di cui si chiede il pagamento con l'opposto decreto ingiuntivo sono prive della prova del titolo contrattuale che ne costituirebbe il fondamento, poiché mai prodotto dalla cessionaria opposta.
A sostegno di siffatta conclusione vi sarebbero le seguenti circostanze: 1) ha Controparte_1 solo prodotto nel procedimento monitorio parte delle fatture indicate nell'estratto autentico delle scritture contabili della società cedente senza però elencarle o produrle e senza allegare i CP_3 relativi contratti di somministrazione;
2) la banca creditrice ha poi prodotto nel giudizio di opposizione i contratti di fornitura, tutti stipulati nel mese di ottobre 2007, e le relative lettere di disdetta con decorrenza dal 15.01.2008 ; 3) tali contratti non possono costituire il titolo posto a fondamento di fatture per consumi relativi al periodo tra febbraio e giugno 2009 di cui viene chiesto il pagamento con l'opposto decreto ingiuntivo;
4) sono state allegate fatture relativi ai consumi del 2007 mentre il decreto ingiuntivo si riferisce a quelli decorrenti dal 2008; 5) alcune bollette prodotte dalla cessionaria in allegato alla memoria n. 2 dell'art. 183 co. VI c.p.c. riportano il codice POD che corrisponde ad altro comune (comune di Villarbasse), circostanza riconosciuta dalla stessa in comparsa conclusionale tanto che si è riservata di chiarire la Controparte_1 vicenda con CP_3
Precisato quanto sopra, il lamenta altresì che il giudice di prime cure sia incorso Parte_1 in errore anche quando, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c., ha ritenuto raggiunta la prova, da parte della creditrice, dei consumi effettivi a cui è correlato l'importo per mancata contestazione del comune. In realtà, rappresenta l'appellante che proprio documentalmente aveva già dimostrato come la contestazione sui consumi e sugli importi sia avvenuta nei confronti di e di CP_3 [...]
CP_1
Infine, evidenzia ulteriormente che l'incertezza del credito risulterebbe ancora più palese nella differenza tra la cifra richiesta nella intimazione di pagamento inviata al comune dall' – prot. CP_3
21/12/2013, N. 96580, e quella riportata nel decreto ingiuntivo. Nella prima, infatti, è stata CP_3 richiesta la somma di euro 445.281,01, mentre nel secondo la somma di euro 456.823,91.
Con un terzo motivo di gravame, parte appellante denuncia l'ingiustizia della sentenza impugnata per la mancata “fondatezza e rilevanza dell'eccezione di compensazione nonché, in ogni caso, raggiungimento da parte del dell'onere di allegazione e probatorio in ordine Parte_1 al duplice ed indebito pagamento per l'anno 2008 della somma di euro 336.101,62”.
Sul punto precisa l'appellante che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando non ha accolto la sua eccezione di compensazione perché priva dei requisiti di liquidità ed esigibilità di cui all'art. 1242 e ss. c.c.
6 In applicazione del principio della ragione più liquida la Corte rileva che l'eccezione relativa alla mancanza di prova del credito ceduto è idonea a determinare l'accoglimento dell'appello e della opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo proposta.
La mancanza di prova del contratto presupposto è stata opposta dal comune di già con Pt_1
l'opposizione a decreto ingiuntivo. A fronte di tale eccezione la società opposta ha prodotto delle copie di contratti, per la verità quasi totalmente illeggibili, ma tutte apparentemente recanti la data dell'ottobre 2007: la stessa società unitamente a dette copie ha prodotto una serie di disdette provenienti dal comune con decorrenza 1° gennaio 2008.
La sentenza di primo grado senza approfondire particolarmente il tema si è limitata a rilevare che i contratti sono stati prodotti. Sennonché a fronte della specifica eccezione sollevata dal comune già in primo grado e reiterata con il motivo di impugnazione secondo cui avendo la stessa società opposta prodotto le disdette dei contratti con decorrenza 1° gennaio 2008, i contratti prodotti non sarebbero comunque idonei a fondare la richiesta di pagamento poste che le fatture prodotte allegate al decreto ingiuntivo riguardano tutte il 2009. Ebbene a fronte di tale eccezione l'appellata in questo grado del giudizio si è limitata a replicare che per i contratti di somministrazione non è necessaria la forma scritta ad substantiam potendo il contratto concludersi anche per facta concludentia.
Queste essendo le rispettive posizioni della parti e lo stato dell'istruzione del giudizio, la Corte deve allora rilevare che, effettivamente, l'eccezione relativa alla mancanza prova del credito ceduto per difetto di un valido contratto scritto da porre a base della prestazione di non è stata efficacemente contraddetta dalla produzione documentale della : a prescindere Controparte_1 dalla quasi completa illeggibilità delle copie dei contratti prodotte, appare dirimente la circostanza comprovata dalla stessa parte opposta della intervenuta revoca di quei contratti con decorrenza 1° gennaio 2008. Pacifico che il credito oggetto di cessione si riferisce a prestazioni erogate nel corso del 2009, deve allora concordarsi con l'appellante in ordine alla manca di prova del credito per difetto di una idonea fonte contrattuale. Priva di fondamento è sul punto la tesi sostenuta dall'appellata secondo la quale il contratto scritto non sarebbe necessario in relazione al contratto di somministrazione: la forma scritta per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione risponde ad una esigenza di ordine pubblico relativa al rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficienza della pubblica amministrazione nonché da esigenze di contabilità pubblica che, con specifico riferimento agli enti locali, impongono non solo l'adozione della forma scritta ma anche l'adozione del corrispondente impegno di spesa. L'essenzialità dell'esistenza della forma scritta è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
7 che ha più volte precisato che anche il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che l'ente locale può effettuare per ratificare prestazioni assunte in difetto dell'impegno di spesa, non vale comunque a determinare la sanatoria del contratto invalidamente concluso, arrivando da ultimo addirittura ad affermare che l'esistenza di un valido contratto scritto condiziona la validità della stessa delibera di riconoscimento del debito ( cfr. Cass. 2164/2024). A tale regola non fanno eccezione i contratti di somministrazione, non presentando detti contratti nessuna specifica caratteristica che giustifica la deroga tanto è vero che la giurisprudenza richiamata sul punto dall'appellata riguarda i contratti di somministrazione stipulati tra privati.
L'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, va accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e rigettata la domanda di pagamento proposta da Parte_2
[...
. Le spese processuali.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
Esse sono liquidate come da dispositivo e secondo i parametri medi di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento individuato in ragione dell'importo del decreto opposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
596/2019 del Tribunale di Crotone, pubblicata in data 14.05.2019, così provvede: accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 684/2016 emesso dal Tribunale di Crotone e rigetta la domanda proposta da Controparte_1 condanna al pagamento nei confronti del comune di delle Controparte_1 Pt_1 spese di lite di entrambi i gradi del giudizio che per il primo grado liquida in € 634,00 per spese vive ed € 22547 per compensi di avvocato e per il secondo grado in € 1848 per spese vive ed 20.119 per compensi di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 29 ottobre 2025
La Presidente est.
Silvana IE
8