TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2842/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2842/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2 Parte_3
[...]
OPPOSTA
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono collegati da remoto l'Avv.
Pace e l'Avv. Ginipro, i quali precisano le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (in conseguenza dell'accoglimento dell'avvenuta definizione delle liti pendenti ex art. 1 comma 186/194), con rispettiva condanna della controparte alle spese. L'Avv. Ginipro dichiara di rinunciare alla domanda di condanna alla restituzione delle spese relative alla fase cautelare, poiché non risultano versate.
I difensori, su invito del Giudice, discutono la causa richiamando, ai fini della soccombenza virtuale, i rispettivi atti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, riconvocando i difensori per la lettura della sentenza alle ore 13. All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura la seguente sentenza
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2842/2024 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FABIO PACE
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. RAFFAELLA GINIPRO
in persona del legale rappresentante Pt_3 Parte_3
(C.F. CONTUMACE P.IVA_3
OPPOSTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa ha ad oggetto la fase a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione presso terzi (RGE 2457/22 Tribunale di Verona), proposta con ricorso del 24.10.22, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione con ordinanza del pagina 2 di 3 26.1.24 del GE.
In particolare, ai fini della ricostruzione del thema decidendum, possono essere richiamati per relationem gli atti introduttivi del giudizio.
Come da concorde richiesta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della regolazione delle spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale, va osservato che: -) al momento del pignoramento era già stato eseguito il pagamento di una parte del credito, come dedotto dalle parti, ed è irrilevante la circostanza che l'opposta non ne fosse a conoscenza in ragione dei propri flussi informativi;
-) ciò giustifica il rilievo della parziale fondatezza iniziale dell'opposizione;
-) la parte residua del credito è stata estinta a seguito dell'istanza di definizione delle liti pendenti depositata dall'opponente; -) ciò giustifica il rilievo della parziale infondatezza dell'opposizione in relazione a questa parte residua del credito;
-) è quindi configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Alla luce di tali rilievi, si giudica che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite del procedimento.
Verona, 3.4.25
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2842/2024 tra
Parte_1
OPPONENTE
e
Parte_2 Parte_3
[...]
OPPOSTA
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Pier Paolo Lanni, sono collegati da remoto l'Avv.
Pace e l'Avv. Ginipro, i quali precisano le conclusioni chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere (in conseguenza dell'accoglimento dell'avvenuta definizione delle liti pendenti ex art. 1 comma 186/194), con rispettiva condanna della controparte alle spese. L'Avv. Ginipro dichiara di rinunciare alla domanda di condanna alla restituzione delle spese relative alla fase cautelare, poiché non risultano versate.
I difensori, su invito del Giudice, discutono la causa richiamando, ai fini della soccombenza virtuale, i rispettivi atti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, riconvocando i difensori per la lettura della sentenza alle ore 13. All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura la seguente sentenza
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Pier Paolo Lanni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2842/2024 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FABIO PACE
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. RAFFAELLA GINIPRO
in persona del legale rappresentante Pt_3 Parte_3
(C.F. CONTUMACE P.IVA_3
OPPOSTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa ha ad oggetto la fase a cognizione piena dell'opposizione all'esecuzione presso terzi (RGE 2457/22 Tribunale di Verona), proposta con ricorso del 24.10.22, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione con ordinanza del pagina 2 di 3 26.1.24 del GE.
In particolare, ai fini della ricostruzione del thema decidendum, possono essere richiamati per relationem gli atti introduttivi del giudizio.
Come da concorde richiesta delle parti deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fini della regolazione delle spese di lite sulla base del criterio della soccombenza virtuale, va osservato che: -) al momento del pignoramento era già stato eseguito il pagamento di una parte del credito, come dedotto dalle parti, ed è irrilevante la circostanza che l'opposta non ne fosse a conoscenza in ragione dei propri flussi informativi;
-) ciò giustifica il rilievo della parziale fondatezza iniziale dell'opposizione;
-) la parte residua del credito è stata estinta a seguito dell'istanza di definizione delle liti pendenti depositata dall'opponente; -) ciò giustifica il rilievo della parziale infondatezza dell'opposizione in relazione a questa parte residua del credito;
-) è quindi configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Alla luce di tali rilievi, si giudica che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dispone la compensazione integrale delle spese di lite del procedimento.
Verona, 3.4.25
Il giudice
Pier Paolo Lanni
pagina 3 di 3