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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/04/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 33/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 02/04/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi via collegamento l'avv. Rizzoglio, per parte ricorrente, presente di persona, e l'avv. Alessandro Giardetti in sostituzione dell'avv. Marco Giardetti per la resistente.
È altresì presente in collegamento ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. L'avv. Rizzoglio, riportandosi alle note, segnala la contraddittorietà
della testimonianza di con quelle delle testi e Chiede Tes_1 Tes_2 Tes_3
l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Giardetti, riportandosi anch'egli alle note conclusive, contesta quanto dedotto da controparte e ribadisce la legittimità del licenziamento, chiedendo pertanto l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 15 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 33/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO N.14 20129 MILANO presso il difensore avv. RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI
RICORRENTE contro (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIARDETTI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DI RIPETTA, 22 00186 ROMA presso il difensore avv. GIARDETTI MARCO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 3 di 15 La sig.ra ha proposto ricorso avverso il licenziamento a lei intimato Parte_1
da con lettera del 27.06.2023, unitamente alla richiesta di Controparte_1
riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, dell'illegittimità delle sanzioni disciplinari a lei comminate precedentemente al licenziamento e all'accertamento del demansionamento e del mobbing e/o straining da lei subito nel periodo successivo a settembre 2022.
Ha esposto di essere stata assunta presso la società convenuta in data 2.07.2018 con contratto di 30 ore settimanali e mansioni di “back office” che inizialmente svolgeva presso la sede operativa di RT, dove si occupava della gestione delle chiamate del call center per le prenotazioni sanitarie. Per la sua capacità lavorativa - acquisita anche in esperienze lavorative pregresse – la sig.ra ha evidenziato di essersi occupata della Pt_1
formazione dei colleghi e della gestione dei reclami e/o dei disguidi, tenendo altresì i rapporti con l'ufficio personale per tutte le vicende relative all'ufficio di RT. In ragione della sua competenza, in data 01.01.2021 le veniva riconosciuto il livello C1 di
“coordinatrice del servizio cuptel telefonico per l'azienda Asl di RT” con conseguente erogazione di un'indennità mensile di 50,00 euro.
La ricorrente ha lamentato un drastico ridimensionamento delle mansioni a lei assegnate a far data dal settembre 2022, momento in cui era avvenuto il suo trasferimento a Milano, dove era stata dapprima posta in cassa integrazione (da gennaio a marzo 2023) e poi, a seguito della sua assegnazione presso la sede di Milano, era stata adibita a mansioni di mera operatrice telefonica, con modifica dell'orario di lavoro. La ricorrente ha reso noto di essere stata oggetto di continue vessazioni, critiche e pressioni. Segnatamente, ha esposto che non le era stato possibile svolgere le pause previste per legge, venendo continuamente rimproverata dalla responsabile ed accusata di rallentare il lavoro delle colleghe, le quali però svolgevano un lavoro differente dal suo poiché mentre lei si occupava delle prenotazioni dei cittadini sforniti di prescrizioni mediche, le altre gestivano pagina 4 di 15 le prenotazioni in regime di servizio sanitario nazionale. La ricorrente ha esposto di avere ricevuto continue critiche da parte della responsabile dell'ufficio, con toni elevati e anche davanti agli altri colleghi, situazione che le aveva creato una serie di problematiche psicofisiche tanto da essere costretta ad assentarsi dal lavoro. A causa di tale situazione, la ricorrente ha reso noto di aver ricevuto una serie di contestazioni disciplinari in ragione dell'asserita tardiva comunicazione delle assenze per malattia, per l'assenza alle visite fiscali o per assenza ingiustificata (sanzioni disciplinari dell'8.05.2023, sanzione del
19.05.2023, sanzione dell'8.06.2023). La ricorrente ha contestato la legittimità di tali sanzioni disciplinari, segnalando che la sanzione dell'8.05.2023 circa l'assenza alla visita fiscale era dovuta al fatto che con urgenza si era dovuta recare a scuola dalla figlia che si era sentita poco bene;
che la sanzione del 19.05.2023 (derivante dall'assenza ingiustificata per il giorno 02.05.2023 poiché il certificato era del 03.05.2025) era illegittima in quanto il certificato comprendeva anche la giornata del 02.05.2025 e che la ricorrente non era riuscita ad andare dal medico il giorno stesso per le sue gravi condizioni di salute;
che la sanzione dell'8.06.2023 (derivante dall'assenza ingiustificata per i giorni del 15 e 20 maggio 2023) era illegittima in quanto il medico aveva accertato il suo stato di CP_2
malattia.
Con lettera del 16.06.2023 alla ricorrente veniva contestata l'assenza ingiustificata per le giornate del 5, 6, 7, 8 e 9 giugno in quanto non coperte da certificato medico. La ricorrente – ribandendo il suo compromesso stato di salute – ha dedotto di essere stata convinta di aver inviato certificazione medica anche per quelle giornate. A seguito di tale assenza, contestandole altresì la recidiva, con provvedimento del 27.06.2023 la ricorrente aveva ricevuto lettera di licenziamento per giusta causa, prontamente impugnato in data
28.06.2023.
La ricorrente, segnalando che presso il luogo di lavoro non era affisso il codice disciplinare, ha contestato in toto la condotta di parte datoriale, segnalando di essere stata pagina 5 di 15 vittima di un demansionamento e di mobbing da parte della datrice di lavoro. Ha dedotto, inoltre, la nullità del licenziamento a lei intimato dalla resistente, che aveva deciso di estromettere la dipendente e che proprio per questo l'aveva sottoposta ad una continua sorveglianza sanitaria e ad un susseguirsi di continue contestazioni di addebito al fine di giustificarne il licenziamento. In ogni caso, ha evidenziato l'illegittimità del licenziamento poiché fondato su fatti inconsistenti disciplinarmente nonché contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha esposto, in ultimo, di aver subito una trattenuta illegittima di euro 419,55 relativa ad un pignoramento promosso dalla regione Campania.
Per i suesposti motivi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito: in via principale:
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha svolto, dal 2/07/2018 al 31/12/2020, mansioni Pt_1
superiori rispetto al livello posseduto e per la precisione mansioni ascrivibili alla categoria C1, Ccnl cooperative sociali, condannare la convenuta ad attribuire il predetto livello sin dal 2/12/2018 e nel contempo a corrispondere alla ricorrente, eventualmente anche a titolo risarcitorio, le differenze retributive dovute dal 2/07/2018 e pari ad € 2.713,14 o la diversa maggiore somma che dovesse risultare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2) Accertare e dichiarare il demansionamento, il mobbing e/o lo straining subito dalla ricorrente per il periodo di lavoro dal settembre 2022 e fino a al licenziamento e per l'effetto condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei danni professionali, esistenziali e morali, subiti della sig.ra e Pt_1
quantificati nella misura complessiva di € 4.638,00 per il demansionamento, oltre ad € 500,00 quale danno patrimoniale subito per la mancata corresponsione del superminimo precedentemente riconosciuto, nonché il danno biologico transitorio e permanente subito a causa dei comportamenti di mobbing e/o straining da determinarsi in corso di causa a seguito di CTU.
3) accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari della multa di 4 ore del 8/05/2023, della multa del 5% della retribuzione del 19/05/2023, della multa di 4 ore del 19/05/2023 e della pagina 6 di 15 sospensione di 4 giorni dell'8/06/2023 e per l'effetto annullarle, con condanna della convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) accertare – per le ragioni esposte – l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la convenuta a reintegrare la sig.ra nel precedente posto di lavoro unitamente alla corresponsione di Pt_1
un'indennità commisurata alla retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento e fino alla reintegra,
5) in subordine rispetto al punto 4, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, condannando la convenuta a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura massima delle 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR o nella diversa misura che dovesse ritenere di giustizia, somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6) in subordine al punto 4 e 5, ove dovesse essere ritenuto esistente il giustificato motivo soggettivo, condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso (pari a 5 mensilità) nella misura di € 5.772,45 o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
7) condannare la convenuta a corrispondere, eventualmente, anche a titolo risarcitorio, l'importo di €
419,55 indebitamente trattenuti dalla convenuta, a titolo di pignoramento presso terzi.
8) con riserva di agire, a seguito della produzione in giudizio delle buste paga e del provvedimento di cassa integrazione, al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute all'illegittima collocazione in cassa integrazione della ricorrente.
9) con condanna della convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto del ricorso avversario. Ha esposto, in primo luogo, che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di mansioni superiori sulla base di un CCNL mai applicato alla cooperativa resistente, che applica invece il CCNL Cooperative sociali pagina 7 di 15 firmato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Parte resistente ha dedotto, dunque, che la mancata allegazione del CCNL applicato in azienda renderebbe infondata la richiesta di accertamento di svolgimento di mansioni superiori nonché l'asserito demansionamento subito dalla ricorrente, non essendo possibile determinare l'inquadramento corretto per la lavoratrice. Ha ribadito, in ogni caso, il corretto inquadramento contrattuale della ricorrente sulla base delle mansioni da lei svolte, evidenziando che l'attività a lei assegnata necessitava solo di conoscenze e capacità generiche e basilari, non ricoprendo la sig.ra alcun ruolo di coordinamento. Ha Pt_1
contestato, inoltre, la sussistenza del danno lamentato dalla ricorrente nonché l'asserito mobbing e/o straining e/o qualsivoglia condotta illecita da parte della cooperativa nei suoi confronti.
Ha ribadito la legittimità anche delle sanzioni conservative impugnate dalla ricorrente, evidenziando che i procedimenti disciplinari nonché i provvedimenti comminati erano tutti giustificati in quanto derivanti da ritardi nelle comunicazioni di assenza.
Quanto al licenziamento, parte resistente ha sottolineato come la ricorrente non abbia prodotto alcuna giustificazione circa l'assenza ingiustificata per le giornate dal 5 all'8 giugno 2023, assenza che come tale giustifica di per sé la comminazione della massima sanzione espulsiva anche ai sensi del CCNL applicato in azienda.
Ha evidenziato, in ogni caso, che la ricorrente ha ammesso di essersi assentata ingiustificatamente per 4 giorni consecutivi, senza presentazione di giustificazione alcuna nei 5 giorni successivi alla notifica della contestazione disciplinare.
Per tali motivi, evidenziando in ogni caso che la richiesta di reintegra nel posto di lavoro è esclusa in base alla normativa in vigore e ribadendo la legittimità del licenziamento, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
Rispetto alla richiesta di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori ed alla correlata richiesta di condanna al pagamento delle relative differenze retributive: pagina 8 di 15 - in via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
- in via di ulteriore ed estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ridurre il quantum ex adverso preteso a titolo di differenze retributive ad € 497,15 in relazione al preteso livello di inquadramento C1, alla luce dei contro conteggi depositatati dalla scrivente difesa sub doc. 35;
Rispetto alla richiesta di demansionamento e di risarcimento danni, a qualsivoglia titolo richiesti, di mobbing e/o straining nonché di ogni altra domanda presente nel ricorso avversario:
- rigettare integralmente le avverse domande, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
Sulle sanzioni disciplinari conservative:
- accertare e dichiarare la legittimità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari della multa di 4 ore del 8/05/2023, della multa del 5% della retribuzione del 19/05/2023, della multa di 4 ore del 19/05/2023 e della sospensione di 4 giorni dell'8/06/2023
Sul licenziamento, dichiarare inammissibile e/o infondata ogni domanda spiegata, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto
- rigettare integralmente il ricorso avversario, con tutte le domande ivi contenute, siccome infondato in fatto ed in diritto, dichiarando legittimo il recesso intimato per giusta causa;
- in subordine, occorrendo, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, con diritto del ricorrente a percepire la sola indennità sostitutiva del preavviso;
- nella denegata ipotesi anche di parziale accoglimento della domanda inerente la pretesa illegittimità del recesso, detrarre l'aliunde perceptum.
Con il favore delle spese di lite».”
All'udienza del 2.04.2025, a seguito di istruttoria documentale ed orale, la causa è stata discussa e trattenuta in discussione.
2. pagina 9 di 15 All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione prodotta, il ricorso deve dirsi infondato e dunque deve essere rigettato, per i motivi qui di seguito esposti.
Preliminarmente occorre dare atto che il contratto prodotto da parte ricorrente non è il contratto applicato dalla cooperativa ricorrente ai rapporti di lavori intercorrenti tra quest'ultima ed i dipendenti. Purtuttavia, si evidenzia che nonostante l'errata indicazione del contratto da parte ricorrente, in ogni caso all'esito dell'istruttoria il differente inquadramento richiesto da parte ricorrente non risulta effettivamente provato, avendo solo la teste individuato la ricorrente come “referente” presso il Testimone_4
punto di RT (udienza del 17.09.2024, teste “a RT eravamo Testimone_4
operatrici call center, era la nostra referente su RT… a RT l'attività lavorativa era di occuparsi del CUP, prenotazione visite ed esami. Lei era la nostra referente, era il nostro aiuto. Anche lei si occupava delle telefonate, poi se avevamo problemi chiedevamo a lei”) e avendo anche la stessa ricorrente ammesso che il suo ruolo era quello di riferire all'ufficio personale o alla sig.ra
– responsabile per gli uffici di RT e Salerno – le richieste pervenute dal suo Per_2
ufficio. Tali elementi di fatto non sono sufficienti per giustificare la richiesta della ricorrente, dovendosi evidenziare comunque che anche il livello B del contratto collettivo applicato individua una categoria di lavoratori qualificati, dotati di autonomia e responsabilità; tali elementi, pertanto, non consentono di inquadrare la lavoratrice al livello C fin dal principio del rapporto di lavoro. Il riconoscimento del livello C1 a far data dal 1.01.2021, inoltre, nonché l'indennità mensile corrisposta a far data dal 1.01.2021 per il ruolo di “coordinatrice del servizio di cuptel telefonico per l'azienda asl di RT” non provano che anche nel periodo precedente la ricorrente abbia svolto mansioni di coordinamento, non risultando pertanto sorretta da un sufficiente riscontro probatorio la richiesta relativa all'accertamento dell'inquadramento superiore (livello C1) anche nel periodo dal 2.07.2018 al 31.12.2020. Per tale motivo, tale domanda deve essere rigettata.
Quanto al licenziamento, nel caso in esame risulta ammessa e non contestata l'assenza pagina 10 di 15 ingiustificata della ricorrente nelle giornate dal 5 al 9 giugno compresi, avendo la stessa sig.ra ammesso in sede di interrogatorio formale la mancata presentazione di Pt_1
giustificazioni (udienza del 17.09.2024, interrogatorio formale della ricorrente: “mi hanno licenziato perché sono stata assente più di 4 giorni senza giustificazione, non avevo comunicato la malattia. (…) l'assenza dei 4 giorni non l'ho giustificata.”).
Tale comportamento, prontamente contestato dall'azienda resistente con comunicazione ricevuta dalla lavoratrice e non seguita da giustificazioni, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi della lettera e) dell'art. 42 del CCNL applicato in azienda (doc. 4 parte resistente, CCNL COOP SOCIALI, art 42 “e) Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi”). Tale condotta – risultata correttamente contestata ai sensi dell'art.7 l. n. 300/70 – unitamente alla prova dell'effettiva affissione del codice disciplinare affisso in azienda (udienza del 3.12.2024, teste Testimone_5
“che io ricordi il codice disciplinare è appeso alla porta”; teste “il codice Testimone_6
disciplinare è appeso alla porta”) rende il licenziamento legittimo, essendo stato comminato per una violazione codificata dal contratto collettivo.
Non è stato sul punto validamente provato il fatto che, all'epoca dei fatti e, segnatamente, nei giorni di assenza non giustificati, la dipendente versasse in uno stato confusionale – depressivo che avrebbe determinato nella stessa la convinzione di aver già trasmesso all'azienda la certificazione giustificativa;
l'unico certificato medico prodotto (peraltro rilasciato in data antecedente, cioè il 17 aprile 2023) attesta uno stato di ansia e di disturbo emotivo e quindi di per sé non è sufficiente per ritenere che al momento delle assenze contestate la ricorrente fosse in condizione di incapacità naturale, quindi non in grado di intendere e di volere e non nel pieno possesso delle facoltà intellettive e volitive.
Quanto alle ulteriori contestazioni che hanno portato alla irrogazione di ulteriori sanzioni disciplinari conservative comminate in data 8.05.2023; 19.05.2023 e 8.06.2023. si evidenzia pagina 11 di 15 quanto segue.
Circa le sanzioni dell'8.05.2023 e del 19.05.2023, le stesse risultano essere state comminate per violazioni al regolamento interno della cooperativa resistente, che prevede che (doc. 3 parte resistente): “1. In caso di malattia: Il lavoratore è tenuto a comunicare l'assenza per malattia il prima possibile e comunque almeno un'ora prima dell'inizio del proprio turno di servizio al Responsabile di Servizio e al numero della segreteria dedicata al servizio (omissis). La comunicazione telefonica deve nome, cognome e sede di lavoro del dipendente, il numero di protocollo del certificato, la data di inizio e file malattia. L'infortunio deve essere comunicato immediatamente.
2. In caso di ritardo in entrata:
I ritardi in ingresso dovranno essere giustificati in forma scritta, tramite modello o e-mail, al Responsabile di Servizio o in caso di sua assenza al Referente di Servizio presente. La giustificazione dovrà essere presentata nel giorno stesso del ritardo e dovrà essere validata dal Responsabile o Referente e trasmessa all'ufficio personale perché possa essere cancellata dalle assenze ingiustificate. Tutti i ritardi non giustificati verranno contestati in forma scritta e saranno trattati come permessi non retribuiti. Oltre a tre ritardi mensili, anche giustificati, prevedono provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto dell'orario di lavoro come previsto dal CCNL Cooperative Sociali applicato in Azienda.”
Quanto alla sanzione adottata con provvedimento dell'8.05.2023 e relativa a fatti contestati in data 21.04.2023, parte ricorrente ha dichiarato di essersi assentata dal lavoro per un'asserita emergenza della figlia, fatto che però non risulta documentato e che comunque non fa venir meno l'obbligo di comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro. Per tale motivo, la sanzione comminata dal resistente della multa di 4 ore risulta del tutto legittima e proporzionata.
Tali disposizioni regolamentari in ordine alla comunicazione della assenza dal lavoro sono state effettivamente violate dalla ricorrente che – non producendo le richieste giustificazioni in sede di procedimento disciplinare – anche in occasione dei fatti oggetto delle sanzioni disciplinari del 19.05.2023, attinenti a ritardi nella comunicazione pagina 12 di 15 dell'8.05.2023 e del 12.05.2023. Le sanzioni comminate per tali mancanze, pari alla multa del 5% della retribuzione e della multa di 4 ore, risultano proporzionate e legittime, così come disposto da ccnl.
Anche l'ultima sanzione disciplinare, pari ad una sospensione di 4 giorni per assenze ingiustificate in giorni che non sono risultati coperti da certificati medici (13, 14, 15 20 e
21 maggio 2023), risulta provato da parte ricorrente il proprio stato di malattia per le giornate dal 12.05.2023 al 19.05.2023 (doc.13 e 14 di parte ricorrente), mentre gli altri giorni oggetto di contestazione risultano effettivamente scoperti da certificazione medica, rendendo pertanto legittima la sanzione disciplinare della sospensione adottata dal datore di lavoro, laddove il CNNL applicato in azienda prevede la sanzione della sospensione
(art. 42 lettera D): “ Sospensione.
Vi si incorre per: - inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3.”
In ultimo, quanto alla richiesta del risarcimento dei danni professionali, esistenziali e morali subiti dalla ricorrente a causa delle condotte asseritamente mobbizzanti e/o da straining adottate nei suoi confronti a far data da settembre 2022, si deve osservare come l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, quindi, incombe in capo al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di pagina 13 di 15 cautela forniti al dipendente (cfr. Cass. 29 febbraio 2013, n. 2038; 17 febbraio 2009, n.
3786; 13 agosto 2008, n. 21590; 23 aprile 2008, n. 10529; 14 aprile 2008, n. 9817).
Pertanto, alla luce del citato criterio di riparto dell'onere della prova, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro/malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno;
tale richiesta necessita di una prova diretta ad accertare il nesso causale tra le condotte e l'ambiente lavorativo al danno subito dalla ricorrente.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita da parte ricorrente. L'istruttoria orale, infatti, non ha fatto emergere elementi tali da considerare l'ambiente nocivo, avendo i testi riferito solo di divergenze con i responsabili in relazione a singoli episodi, cosa che non rende di per sé un ambiente ostile tanto da considerarlo nocivo per i lavoratori (udienza del 3.12.2024, teste “con la signora a volte capita di avere delle Testimone_7 Tes_1
divergenze, è capitato anche a me. Alla è capitato, in quel breve periodo è capitato. Episodi Pt_1
specifici non li ricordo, mi ricordo di una scenata per un caffè però ero in un'altra stanza con la porta aperta. La era nella scrivania di fronte alla è subito entrata nell'altra stanza, ho sentito Tes_1 Pt_1
che le urlava dietro qualcosa ma non so cosa le abbia detto. Io ero da poco lì, penso che la sia così Tes_1
un po' con tutti, è un suo modo di fare. Alzava la voce, è capitato anche con me. La rimproverava, come capita quando si lavora.”; teste : “non ho assistito a scene grosse, è successo che una Testimone_6
volta non ci hanno fatto fare pausa ma non era la pausa, la pausa la facciamo di dieci minuti ogni 2 ore.
La una volta ci ha sgridato e ci ha detto di non fare il caffè perché c'erano chiamate. Urla non ne Tes_1
ho mai sentite, a volte l'ho sentita che la sgridava perché sbagliava le anagrafiche ma è normale perché se il paziente è fuori regione noi non abbiamo modo di controllare. Penso che fossero rimproveri in generale.” teste : “non ho mai assistito a rimproveri d parte della nei confronti della Testimone_5 Tes_1
ricorrente, io ero di fronte a lei. onestamente non ho mai sentito di rimproveri.”).
Tale quadro probatorio, unitamente al fatto che parte ricorrente non ha allegato un danno pagina 14 di 15 specifico né tantomeno una patologia accertata e sviluppata dalla ricorrente a causa del rapporto di lavoro e dall'ambiente nocivo, fanno sì che la domanda non possa che essere rigettata, non sussistendo elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda.
Il ricorso, dunque, non può che essere rigettato integralmente.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.600,00 oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 33/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 02/04/2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi via collegamento l'avv. Rizzoglio, per parte ricorrente, presente di persona, e l'avv. Alessandro Giardetti in sostituzione dell'avv. Marco Giardetti per la resistente.
È altresì presente in collegamento ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Gli stessi discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze,
eccezioni e conclusioni. L'avv. Rizzoglio, riportandosi alle note, segnala la contraddittorietà
della testimonianza di con quelle delle testi e Chiede Tes_1 Tes_2 Tes_3
l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Giardetti, riportandosi anch'egli alle note conclusive, contesta quanto dedotto da controparte e ribadisce la legittimità del licenziamento, chiedendo pertanto l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 15 Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 33/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO N.14 20129 MILANO presso il difensore avv. RIZZOGLIO MIRCO GIOVANNI
RICORRENTE contro (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIARDETTI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA DI RIPETTA, 22 00186 ROMA presso il difensore avv. GIARDETTI MARCO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
pagina 3 di 15 La sig.ra ha proposto ricorso avverso il licenziamento a lei intimato Parte_1
da con lettera del 27.06.2023, unitamente alla richiesta di Controparte_1
riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, dell'illegittimità delle sanzioni disciplinari a lei comminate precedentemente al licenziamento e all'accertamento del demansionamento e del mobbing e/o straining da lei subito nel periodo successivo a settembre 2022.
Ha esposto di essere stata assunta presso la società convenuta in data 2.07.2018 con contratto di 30 ore settimanali e mansioni di “back office” che inizialmente svolgeva presso la sede operativa di RT, dove si occupava della gestione delle chiamate del call center per le prenotazioni sanitarie. Per la sua capacità lavorativa - acquisita anche in esperienze lavorative pregresse – la sig.ra ha evidenziato di essersi occupata della Pt_1
formazione dei colleghi e della gestione dei reclami e/o dei disguidi, tenendo altresì i rapporti con l'ufficio personale per tutte le vicende relative all'ufficio di RT. In ragione della sua competenza, in data 01.01.2021 le veniva riconosciuto il livello C1 di
“coordinatrice del servizio cuptel telefonico per l'azienda Asl di RT” con conseguente erogazione di un'indennità mensile di 50,00 euro.
La ricorrente ha lamentato un drastico ridimensionamento delle mansioni a lei assegnate a far data dal settembre 2022, momento in cui era avvenuto il suo trasferimento a Milano, dove era stata dapprima posta in cassa integrazione (da gennaio a marzo 2023) e poi, a seguito della sua assegnazione presso la sede di Milano, era stata adibita a mansioni di mera operatrice telefonica, con modifica dell'orario di lavoro. La ricorrente ha reso noto di essere stata oggetto di continue vessazioni, critiche e pressioni. Segnatamente, ha esposto che non le era stato possibile svolgere le pause previste per legge, venendo continuamente rimproverata dalla responsabile ed accusata di rallentare il lavoro delle colleghe, le quali però svolgevano un lavoro differente dal suo poiché mentre lei si occupava delle prenotazioni dei cittadini sforniti di prescrizioni mediche, le altre gestivano pagina 4 di 15 le prenotazioni in regime di servizio sanitario nazionale. La ricorrente ha esposto di avere ricevuto continue critiche da parte della responsabile dell'ufficio, con toni elevati e anche davanti agli altri colleghi, situazione che le aveva creato una serie di problematiche psicofisiche tanto da essere costretta ad assentarsi dal lavoro. A causa di tale situazione, la ricorrente ha reso noto di aver ricevuto una serie di contestazioni disciplinari in ragione dell'asserita tardiva comunicazione delle assenze per malattia, per l'assenza alle visite fiscali o per assenza ingiustificata (sanzioni disciplinari dell'8.05.2023, sanzione del
19.05.2023, sanzione dell'8.06.2023). La ricorrente ha contestato la legittimità di tali sanzioni disciplinari, segnalando che la sanzione dell'8.05.2023 circa l'assenza alla visita fiscale era dovuta al fatto che con urgenza si era dovuta recare a scuola dalla figlia che si era sentita poco bene;
che la sanzione del 19.05.2023 (derivante dall'assenza ingiustificata per il giorno 02.05.2023 poiché il certificato era del 03.05.2025) era illegittima in quanto il certificato comprendeva anche la giornata del 02.05.2025 e che la ricorrente non era riuscita ad andare dal medico il giorno stesso per le sue gravi condizioni di salute;
che la sanzione dell'8.06.2023 (derivante dall'assenza ingiustificata per i giorni del 15 e 20 maggio 2023) era illegittima in quanto il medico aveva accertato il suo stato di CP_2
malattia.
Con lettera del 16.06.2023 alla ricorrente veniva contestata l'assenza ingiustificata per le giornate del 5, 6, 7, 8 e 9 giugno in quanto non coperte da certificato medico. La ricorrente – ribandendo il suo compromesso stato di salute – ha dedotto di essere stata convinta di aver inviato certificazione medica anche per quelle giornate. A seguito di tale assenza, contestandole altresì la recidiva, con provvedimento del 27.06.2023 la ricorrente aveva ricevuto lettera di licenziamento per giusta causa, prontamente impugnato in data
28.06.2023.
La ricorrente, segnalando che presso il luogo di lavoro non era affisso il codice disciplinare, ha contestato in toto la condotta di parte datoriale, segnalando di essere stata pagina 5 di 15 vittima di un demansionamento e di mobbing da parte della datrice di lavoro. Ha dedotto, inoltre, la nullità del licenziamento a lei intimato dalla resistente, che aveva deciso di estromettere la dipendente e che proprio per questo l'aveva sottoposta ad una continua sorveglianza sanitaria e ad un susseguirsi di continue contestazioni di addebito al fine di giustificarne il licenziamento. In ogni caso, ha evidenziato l'illegittimità del licenziamento poiché fondato su fatti inconsistenti disciplinarmente nonché contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha esposto, in ultimo, di aver subito una trattenuta illegittima di euro 419,55 relativa ad un pignoramento promosso dalla regione Campania.
Per i suesposti motivi, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“nel merito: in via principale:
1) Accertare e dichiarare che la sig.ra ha svolto, dal 2/07/2018 al 31/12/2020, mansioni Pt_1
superiori rispetto al livello posseduto e per la precisione mansioni ascrivibili alla categoria C1, Ccnl cooperative sociali, condannare la convenuta ad attribuire il predetto livello sin dal 2/12/2018 e nel contempo a corrispondere alla ricorrente, eventualmente anche a titolo risarcitorio, le differenze retributive dovute dal 2/07/2018 e pari ad € 2.713,14 o la diversa maggiore somma che dovesse risultare, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo,
2) Accertare e dichiarare il demansionamento, il mobbing e/o lo straining subito dalla ricorrente per il periodo di lavoro dal settembre 2022 e fino a al licenziamento e per l'effetto condannare la convenuta all'integrale risarcimento dei danni professionali, esistenziali e morali, subiti della sig.ra e Pt_1
quantificati nella misura complessiva di € 4.638,00 per il demansionamento, oltre ad € 500,00 quale danno patrimoniale subito per la mancata corresponsione del superminimo precedentemente riconosciuto, nonché il danno biologico transitorio e permanente subito a causa dei comportamenti di mobbing e/o straining da determinarsi in corso di causa a seguito di CTU.
3) accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari della multa di 4 ore del 8/05/2023, della multa del 5% della retribuzione del 19/05/2023, della multa di 4 ore del 19/05/2023 e della pagina 6 di 15 sospensione di 4 giorni dell'8/06/2023 e per l'effetto annullarle, con condanna della convenuta alla restituzione, in favore della ricorrente, degli importi trattenuti a tale titolo con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
4) accertare – per le ragioni esposte – l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la convenuta a reintegrare la sig.ra nel precedente posto di lavoro unitamente alla corresponsione di Pt_1
un'indennità commisurata alla retribuzione utile ai fini del TFR dal giorno del licenziamento e fino alla reintegra,
5) in subordine rispetto al punto 4, dichiarare risolto il rapporto di lavoro, condannando la convenuta a corrispondere alla ricorrente un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nella misura massima delle 36 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del TFR o nella diversa misura che dovesse ritenere di giustizia, somma maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
6) in subordine al punto 4 e 5, ove dovesse essere ritenuto esistente il giustificato motivo soggettivo, condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso (pari a 5 mensilità) nella misura di € 5.772,45 o nella diversa misura che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
7) condannare la convenuta a corrispondere, eventualmente, anche a titolo risarcitorio, l'importo di €
419,55 indebitamente trattenuti dalla convenuta, a titolo di pignoramento presso terzi.
8) con riserva di agire, a seguito della produzione in giudizio delle buste paga e del provvedimento di cassa integrazione, al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute all'illegittima collocazione in cassa integrazione della ricorrente.
9) con condanna della convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e dei compensi del presente giudizio.”
Si è costituita in giudizio la società resistente contestando quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto del ricorso avversario. Ha esposto, in primo luogo, che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di mansioni superiori sulla base di un CCNL mai applicato alla cooperativa resistente, che applica invece il CCNL Cooperative sociali pagina 7 di 15 firmato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Parte resistente ha dedotto, dunque, che la mancata allegazione del CCNL applicato in azienda renderebbe infondata la richiesta di accertamento di svolgimento di mansioni superiori nonché l'asserito demansionamento subito dalla ricorrente, non essendo possibile determinare l'inquadramento corretto per la lavoratrice. Ha ribadito, in ogni caso, il corretto inquadramento contrattuale della ricorrente sulla base delle mansioni da lei svolte, evidenziando che l'attività a lei assegnata necessitava solo di conoscenze e capacità generiche e basilari, non ricoprendo la sig.ra alcun ruolo di coordinamento. Ha Pt_1
contestato, inoltre, la sussistenza del danno lamentato dalla ricorrente nonché l'asserito mobbing e/o straining e/o qualsivoglia condotta illecita da parte della cooperativa nei suoi confronti.
Ha ribadito la legittimità anche delle sanzioni conservative impugnate dalla ricorrente, evidenziando che i procedimenti disciplinari nonché i provvedimenti comminati erano tutti giustificati in quanto derivanti da ritardi nelle comunicazioni di assenza.
Quanto al licenziamento, parte resistente ha sottolineato come la ricorrente non abbia prodotto alcuna giustificazione circa l'assenza ingiustificata per le giornate dal 5 all'8 giugno 2023, assenza che come tale giustifica di per sé la comminazione della massima sanzione espulsiva anche ai sensi del CCNL applicato in azienda.
Ha evidenziato, in ogni caso, che la ricorrente ha ammesso di essersi assentata ingiustificatamente per 4 giorni consecutivi, senza presentazione di giustificazione alcuna nei 5 giorni successivi alla notifica della contestazione disciplinare.
Per tali motivi, evidenziando in ogni caso che la richiesta di reintegra nel posto di lavoro è esclusa in base alla normativa in vigore e ribadendo la legittimità del licenziamento, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa,
Rispetto alla richiesta di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori ed alla correlata richiesta di condanna al pagamento delle relative differenze retributive: pagina 8 di 15 - in via principale, rigettare integralmente l'avversa domanda, in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
- in via di ulteriore ed estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, ridurre il quantum ex adverso preteso a titolo di differenze retributive ad € 497,15 in relazione al preteso livello di inquadramento C1, alla luce dei contro conteggi depositatati dalla scrivente difesa sub doc. 35;
Rispetto alla richiesta di demansionamento e di risarcimento danni, a qualsivoglia titolo richiesti, di mobbing e/o straining nonché di ogni altra domanda presente nel ricorso avversario:
- rigettare integralmente le avverse domande, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti sopra esposti;
Sulle sanzioni disciplinari conservative:
- accertare e dichiarare la legittimità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari della multa di 4 ore del 8/05/2023, della multa del 5% della retribuzione del 19/05/2023, della multa di 4 ore del 19/05/2023 e della sospensione di 4 giorni dell'8/06/2023
Sul licenziamento, dichiarare inammissibile e/o infondata ogni domanda spiegata, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto
- rigettare integralmente il ricorso avversario, con tutte le domande ivi contenute, siccome infondato in fatto ed in diritto, dichiarando legittimo il recesso intimato per giusta causa;
- in subordine, occorrendo, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, con diritto del ricorrente a percepire la sola indennità sostitutiva del preavviso;
- nella denegata ipotesi anche di parziale accoglimento della domanda inerente la pretesa illegittimità del recesso, detrarre l'aliunde perceptum.
Con il favore delle spese di lite».”
All'udienza del 2.04.2025, a seguito di istruttoria documentale ed orale, la causa è stata discussa e trattenuta in discussione.
2. pagina 9 di 15 All'esito dell'istruttoria e sulla base della documentazione prodotta, il ricorso deve dirsi infondato e dunque deve essere rigettato, per i motivi qui di seguito esposti.
Preliminarmente occorre dare atto che il contratto prodotto da parte ricorrente non è il contratto applicato dalla cooperativa ricorrente ai rapporti di lavori intercorrenti tra quest'ultima ed i dipendenti. Purtuttavia, si evidenzia che nonostante l'errata indicazione del contratto da parte ricorrente, in ogni caso all'esito dell'istruttoria il differente inquadramento richiesto da parte ricorrente non risulta effettivamente provato, avendo solo la teste individuato la ricorrente come “referente” presso il Testimone_4
punto di RT (udienza del 17.09.2024, teste “a RT eravamo Testimone_4
operatrici call center, era la nostra referente su RT… a RT l'attività lavorativa era di occuparsi del CUP, prenotazione visite ed esami. Lei era la nostra referente, era il nostro aiuto. Anche lei si occupava delle telefonate, poi se avevamo problemi chiedevamo a lei”) e avendo anche la stessa ricorrente ammesso che il suo ruolo era quello di riferire all'ufficio personale o alla sig.ra
– responsabile per gli uffici di RT e Salerno – le richieste pervenute dal suo Per_2
ufficio. Tali elementi di fatto non sono sufficienti per giustificare la richiesta della ricorrente, dovendosi evidenziare comunque che anche il livello B del contratto collettivo applicato individua una categoria di lavoratori qualificati, dotati di autonomia e responsabilità; tali elementi, pertanto, non consentono di inquadrare la lavoratrice al livello C fin dal principio del rapporto di lavoro. Il riconoscimento del livello C1 a far data dal 1.01.2021, inoltre, nonché l'indennità mensile corrisposta a far data dal 1.01.2021 per il ruolo di “coordinatrice del servizio di cuptel telefonico per l'azienda asl di RT” non provano che anche nel periodo precedente la ricorrente abbia svolto mansioni di coordinamento, non risultando pertanto sorretta da un sufficiente riscontro probatorio la richiesta relativa all'accertamento dell'inquadramento superiore (livello C1) anche nel periodo dal 2.07.2018 al 31.12.2020. Per tale motivo, tale domanda deve essere rigettata.
Quanto al licenziamento, nel caso in esame risulta ammessa e non contestata l'assenza pagina 10 di 15 ingiustificata della ricorrente nelle giornate dal 5 al 9 giugno compresi, avendo la stessa sig.ra ammesso in sede di interrogatorio formale la mancata presentazione di Pt_1
giustificazioni (udienza del 17.09.2024, interrogatorio formale della ricorrente: “mi hanno licenziato perché sono stata assente più di 4 giorni senza giustificazione, non avevo comunicato la malattia. (…) l'assenza dei 4 giorni non l'ho giustificata.”).
Tale comportamento, prontamente contestato dall'azienda resistente con comunicazione ricevuta dalla lavoratrice e non seguita da giustificazioni, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi della lettera e) dell'art. 42 del CCNL applicato in azienda (doc. 4 parte resistente, CCNL COOP SOCIALI, art 42 “e) Licenziamento. Vi si incorre per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro: - assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni consecutivi”). Tale condotta – risultata correttamente contestata ai sensi dell'art.7 l. n. 300/70 – unitamente alla prova dell'effettiva affissione del codice disciplinare affisso in azienda (udienza del 3.12.2024, teste Testimone_5
“che io ricordi il codice disciplinare è appeso alla porta”; teste “il codice Testimone_6
disciplinare è appeso alla porta”) rende il licenziamento legittimo, essendo stato comminato per una violazione codificata dal contratto collettivo.
Non è stato sul punto validamente provato il fatto che, all'epoca dei fatti e, segnatamente, nei giorni di assenza non giustificati, la dipendente versasse in uno stato confusionale – depressivo che avrebbe determinato nella stessa la convinzione di aver già trasmesso all'azienda la certificazione giustificativa;
l'unico certificato medico prodotto (peraltro rilasciato in data antecedente, cioè il 17 aprile 2023) attesta uno stato di ansia e di disturbo emotivo e quindi di per sé non è sufficiente per ritenere che al momento delle assenze contestate la ricorrente fosse in condizione di incapacità naturale, quindi non in grado di intendere e di volere e non nel pieno possesso delle facoltà intellettive e volitive.
Quanto alle ulteriori contestazioni che hanno portato alla irrogazione di ulteriori sanzioni disciplinari conservative comminate in data 8.05.2023; 19.05.2023 e 8.06.2023. si evidenzia pagina 11 di 15 quanto segue.
Circa le sanzioni dell'8.05.2023 e del 19.05.2023, le stesse risultano essere state comminate per violazioni al regolamento interno della cooperativa resistente, che prevede che (doc. 3 parte resistente): “1. In caso di malattia: Il lavoratore è tenuto a comunicare l'assenza per malattia il prima possibile e comunque almeno un'ora prima dell'inizio del proprio turno di servizio al Responsabile di Servizio e al numero della segreteria dedicata al servizio (omissis). La comunicazione telefonica deve nome, cognome e sede di lavoro del dipendente, il numero di protocollo del certificato, la data di inizio e file malattia. L'infortunio deve essere comunicato immediatamente.
2. In caso di ritardo in entrata:
I ritardi in ingresso dovranno essere giustificati in forma scritta, tramite modello o e-mail, al Responsabile di Servizio o in caso di sua assenza al Referente di Servizio presente. La giustificazione dovrà essere presentata nel giorno stesso del ritardo e dovrà essere validata dal Responsabile o Referente e trasmessa all'ufficio personale perché possa essere cancellata dalle assenze ingiustificate. Tutti i ritardi non giustificati verranno contestati in forma scritta e saranno trattati come permessi non retribuiti. Oltre a tre ritardi mensili, anche giustificati, prevedono provvedimenti disciplinari per il mancato rispetto dell'orario di lavoro come previsto dal CCNL Cooperative Sociali applicato in Azienda.”
Quanto alla sanzione adottata con provvedimento dell'8.05.2023 e relativa a fatti contestati in data 21.04.2023, parte ricorrente ha dichiarato di essersi assentata dal lavoro per un'asserita emergenza della figlia, fatto che però non risulta documentato e che comunque non fa venir meno l'obbligo di comunicare tempestivamente la propria assenza al datore di lavoro. Per tale motivo, la sanzione comminata dal resistente della multa di 4 ore risulta del tutto legittima e proporzionata.
Tali disposizioni regolamentari in ordine alla comunicazione della assenza dal lavoro sono state effettivamente violate dalla ricorrente che – non producendo le richieste giustificazioni in sede di procedimento disciplinare – anche in occasione dei fatti oggetto delle sanzioni disciplinari del 19.05.2023, attinenti a ritardi nella comunicazione pagina 12 di 15 dell'8.05.2023 e del 12.05.2023. Le sanzioni comminate per tali mancanze, pari alla multa del 5% della retribuzione e della multa di 4 ore, risultano proporzionate e legittime, così come disposto da ccnl.
Anche l'ultima sanzione disciplinare, pari ad una sospensione di 4 giorni per assenze ingiustificate in giorni che non sono risultati coperti da certificati medici (13, 14, 15 20 e
21 maggio 2023), risulta provato da parte ricorrente il proprio stato di malattia per le giornate dal 12.05.2023 al 19.05.2023 (doc.13 e 14 di parte ricorrente), mentre gli altri giorni oggetto di contestazione risultano effettivamente scoperti da certificazione medica, rendendo pertanto legittima la sanzione disciplinare della sospensione adottata dal datore di lavoro, laddove il CNNL applicato in azienda prevede la sanzione della sospensione
(art. 42 lettera D): “ Sospensione.
Vi si incorre per: - inosservanza ripetuta per oltre 3 volte dell'orario di lavoro;
- assenza arbitraria di durata superiore a 1 giorno e non superiore a 3.”
In ultimo, quanto alla richiesta del risarcimento dei danni professionali, esistenziali e morali subiti dalla ricorrente a causa delle condotte asseritamente mobbizzanti e/o da straining adottate nei suoi confronti a far data da settembre 2022, si deve osservare come l'art. 2087 c.c. non configuri un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, quindi, incombe in capo al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di pagina 13 di 15 cautela forniti al dipendente (cfr. Cass. 29 febbraio 2013, n. 2038; 17 febbraio 2009, n.
3786; 13 agosto 2008, n. 21590; 23 aprile 2008, n. 10529; 14 aprile 2008, n. 9817).
Pertanto, alla luce del citato criterio di riparto dell'onere della prova, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro/malattia professionale ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno;
tale richiesta necessita di una prova diretta ad accertare il nesso causale tra le condotte e l'ambiente lavorativo al danno subito dalla ricorrente.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita da parte ricorrente. L'istruttoria orale, infatti, non ha fatto emergere elementi tali da considerare l'ambiente nocivo, avendo i testi riferito solo di divergenze con i responsabili in relazione a singoli episodi, cosa che non rende di per sé un ambiente ostile tanto da considerarlo nocivo per i lavoratori (udienza del 3.12.2024, teste “con la signora a volte capita di avere delle Testimone_7 Tes_1
divergenze, è capitato anche a me. Alla è capitato, in quel breve periodo è capitato. Episodi Pt_1
specifici non li ricordo, mi ricordo di una scenata per un caffè però ero in un'altra stanza con la porta aperta. La era nella scrivania di fronte alla è subito entrata nell'altra stanza, ho sentito Tes_1 Pt_1
che le urlava dietro qualcosa ma non so cosa le abbia detto. Io ero da poco lì, penso che la sia così Tes_1
un po' con tutti, è un suo modo di fare. Alzava la voce, è capitato anche con me. La rimproverava, come capita quando si lavora.”; teste : “non ho assistito a scene grosse, è successo che una Testimone_6
volta non ci hanno fatto fare pausa ma non era la pausa, la pausa la facciamo di dieci minuti ogni 2 ore.
La una volta ci ha sgridato e ci ha detto di non fare il caffè perché c'erano chiamate. Urla non ne Tes_1
ho mai sentite, a volte l'ho sentita che la sgridava perché sbagliava le anagrafiche ma è normale perché se il paziente è fuori regione noi non abbiamo modo di controllare. Penso che fossero rimproveri in generale.” teste : “non ho mai assistito a rimproveri d parte della nei confronti della Testimone_5 Tes_1
ricorrente, io ero di fronte a lei. onestamente non ho mai sentito di rimproveri.”).
Tale quadro probatorio, unitamente al fatto che parte ricorrente non ha allegato un danno pagina 14 di 15 specifico né tantomeno una patologia accertata e sviluppata dalla ricorrente a causa del rapporto di lavoro e dall'ambiente nocivo, fanno sì che la domanda non possa che essere rigettata, non sussistendo elementi sufficienti per ritenere fondata la domanda.
Il ricorso, dunque, non può che essere rigettato integralmente.
3.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono quindi poste a carico della soccombente parte ricorrente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.600,00 oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 02/04/2025
Il Giudice del lavoro
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
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