Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1211 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Umberto Benvenuto) Parte_1
appellante
E
(avvocatura distrettuale dello Stato di Controparte_1
Catanzaro) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Differenze retributive a seguito di riconoscimento del servizio preruolo e spese di lite.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Cosenza, adito dalla collaboratrice scolastica Parte_1 con ricorso del 23.3.2023, le ha accordato il diritto “al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio prestato in posizione pre-ruolo” e ha condannato il ministero dell'istruzione resistente a collocarla “nelle corrette posizioni stipendiali maturate per come richieste in ricorso”, nonché a corrisponderle le “differenze
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2. La ricorrente appella la sentenza perché addebita al tribunale: 1) di aver pronunciato condanna generica a fronte di una domanda di condanna specifica delle differenze stipendiali scaturenti dalla maggiore anzianità di servizio da lei rivendicata e di aver così trascurato il nuovo conteggio che aveva prodotto con le note di discussione al fine di ridurre l'importo risultante dalla perizia di parte, allegata in ricorso, tenendo conto della prescrizione eccepita da controparte ed interrotta con diffida del 27.7.2022 ; 2) di aver liquidato le spese in modo non conforme ai vigenti parametri, fissati dal DM Giustizia n. 55 del 2014.
3. Nella resistenza del , che ha insistito Controparte_1 nell'eccezione di prescrizione quinquennale dell'avverso credito, da computarsi a ritroso dalla diffida del 27.7.2022, la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la trattazione cartolare dell'udienza di discussione e, acquisite le note depositata dalle parti, la decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello merita accoglimento.
5. È fondato il primo motivo di impugnazione, perché avendo la ricorrente chiesto una condanna specifica, il giudice non avrebbe potuto emanare una sentenza di condanna generica, come invece ha fatto, così incorrendo nella denunciata violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (artt. 112 e 278 c.p.c.).
5.1. Il differenziale retributivo che alla ricorrente compete in ragione della più favorevole collocazione stipendiale derivante dalla maggiore anzianità di servizio riconosciutale, del resto, è agevolmente quantificabile in quanto:
a) essa ha aderito alla limitazione oppostagli dal resistente per effetto della maturata prescrizione quinquennale e ha ridotto in corso di causa l'entità della sua pretesa, appuntandola sulle sole differenze maturate nel quinquennio che ha computato a ritroso dalla data del primo atto interruttivo intervenuto in data 27.7.2022 (e non già in data 27.1.2022 come, per mero refuso, ha indicato il tribunale);
b) il dicastero resistente non ha contestato, neppure in appello, il relativo calcolo, dal quale, pertanto, non si ha ragione di discostarsi.
Pag. 2 di 4 5.2. Alla ricorrente va dunque accordato l'importo che rivendica e che, sulla base della consulenza tecnica di parte, ammonta a 6.522,68 euro.
5.3. L'importo dovrà essere maggiorato nei limiti del divieto di cumulo degli accessori che è previsto dall'art. 22, c. 36, della l. n. 724 del 1994.
6. Anche il secondo motivo di appello è fondato perché la quantificazione delle spese di lite in soli 700 euro è immotivatamente irrispettosa dei parametri fissati dal DM Giustizia
n. 55/2014 ai quali, invece, occorre rifarsi per determinare il compenso che spetta alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
6.1. Ha dunque ragione l'appellante a rivendicare che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dal suddetto decreto ministeriale, nella formulazione che ratione temporis è applicabile.
6.2. Nella liquidazione, occorre tener conto del valore del decisum e, al contempo, convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà.
Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dalla ricorrente, senza necessità di ulteriore istruttoria.
6.3. Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM
55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari che lo stesso decreto prevede per le cause di lavoro di valore compreso tra 5.200,01 euro e 26.000 euro.
6.4. Pertanto, le spese di primo grado vanno riliquidate dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e della consolidata ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto
(vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione compreso tra 5.200,01 e 26.000 euro;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fasi svolte.
6.5. Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di € 911 per la fase di studio, di € 389 per la fase introduttiva, di € 586 per la fase di trattazione e di € 809 per la fase decisionale: per un totale di 2.695 euro.
Pag. 3 di 4 7. Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del appellato, la CP_1
soccombenza e si liquidano, in base agli stessi parametri applicabili per le cause di appello, in
2.906 euro, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
8. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., se ne dispone la distrazione in favore del richiedente procuratore attoreo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_2
con ricorso depositato il 13.12.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1094/23, pubblicata in data 16.6.2023, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, condanna il ministero appellato: 1) a pagare all'appellante l'importo di € 6.522,68 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) a rifonderle le spese del primo grado che distrae a favore del suo difensore e liquida in € 2.695 oltre accessori e rimborso forfettario di legge;
2. Condanna l'appellato a rifondere a controparte le spese del secondo grado che distrae a favore del suo difensore e liquida in € 2.906 oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
24/02/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
Il Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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