Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1326/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 23/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISA STELLA MONTEMAGNI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n.30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I coniugi continueranno temporaneamente a coabitare nell'abitazione coniugale stante il fatto che dispongono di camere separate, due cucine e l'immobile è strutturato in modo da garantire libertà
e privacy al cui rispetto reciproco i medesimi si impegnano.
Le utenze, le imposte (tari e consorzio di bonifica), le spese di manutenzione ordinaria e di assicurazione della casa familiare saranno pagate interamente dal sig. ad Parte_2 eccezione delle bollette di energia elettrica che saranno suddivise al 50% tra i ricorrenti.
2) Il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare per il quale è previsto il pagamento di una rata mensile di Euro 1.459,00 sarà corrisposto nella misura del 40% dalla sig.ra e nella Parte_1 misura del 60% dal Sig. e dunque quest'ultimo si accolla il 10% in più rispetto al Parte_2 rapporto contrattuale previsto con la banca;
1
a frequentarla liberamente previo accordo settimanale tra i ricorrenti e comunque tenendo conto della volontà manifestata dalla minore. Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza mentre, per quanto riguarda le vacanze estive, la minore potrà trascorrere con il padre e la madre quindici giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) i genitori stabiliscono che la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità naturali e delle ispirazioni della minore stessa. I genitori, si riconoscono reciprocamente il diritto all'esercizio della responsabilità esclusiva, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione che ciascun genitore prenderà nell'interesse della minore, in assenza dell'altro genitore;
Per_
5) circa il mantenimento ordinario delle figlie (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) ed , in considerazione della disparità reddituale tra i coniugi, il sig. Per_1 [...] corrisponderà alla Sig.ra la somma complessiva mensile pari ad Euro Parte_2 Parte_1
600,00, somma che sarà corrisposta entro il giorno 28 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, somma da rivalutare ogni anno secondo gli indici ISTAT;
6) I due genitori sono obbligati a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Lucca e di seguito indicate.
Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola.
Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche
2 presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
Gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
Viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
Attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
Attività ludico-ricreative (centri estivi);
Cellulare;
Spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
Conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.).
7) Il C/C n. 000002838250 presso BA FI , formalmente intestato ad entrambi i coniugi continuerà ad essere utilizzato esclusivamente dal sig. , il quale si assume fin da Parte_2 adesso ogni responsabilità in ordine a eventuali scoperti di conto, mentre la Sig.ra Parte_1 non potrà rivendicare alcunché;
8) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9) agli istanti è data la facoltà di ottenere il passaporto per l'estero senza bisogno di ulteriore consenso dell'altro coniuge in quanto ne consentono a vicenda il rilascio con la sottoscrizione del presente atto e fin da questo momento. I coniugi si prestano, reciprocamente, il consenso al rilascio del passaporto anche per la figlia minore».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 4/3/2000, dal quale sono nati le due figlie (nata il Per_2
29/6/2000), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e (nata il [...]), Per_1 ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
3 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_2
uniti in matrimonio in Camaiore (LU) in data 4/3/2000, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 4, Parte 2,
Serie A, dell'Anno 2000, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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