Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 42, della legge reg. Campania 7 agosto 2014, n. 16 - che, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge reg. sul turismo, consente agli stabilimenti balneari del litorale regionale la permanenza delle installazioni e delle strutture rimovibili realizzate su aree demaniali attribuite in concessione -, la nozione di "stabilimento balneare", priva di specifica definizione normativa, non è suscettibile di interpretazione estensiva, in quanto frutto di un intervento legislativo di carattere transitorio ed eccezionale, e deve essere tenuta distinta da quella di "impresa turistico-balneare". (In motivazione, la Corte ha precisato che il quadro normativo da cui si evince tale distinzione è costituito dagli artt. 34-quater del D.L.18 ottobre 2012, convertito con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 11 legge 15 dicembre 2011, n. 217; 1, comma primo, lett. b), c), d) ed e) D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, conv. con mod. dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dall'art. 1, commi da 5 a 7, della legge reg. Campania 10 maggio 2012, n. 10, come modificato dall'art. 1, comma 48, della legge reg, Campania 7 agosto 2014, n. 16).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2017, n. 20877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20877 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
20877 -17 |DEPOSITATA IN CANCELLERIA REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano - 2 MAG 2017 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE сп IL CANCELLERE TERZA SEZIONE PENALE Luana Variani А Composta da Sent. n. sez. 2 Luca Ramacci - Presidente - Claudio Cerroni CC 12/1/2017 R.G.N. 24852/2016Aldo Aceto Antonella Di Stasi Ubalda Macrì Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AL avverso la sentenza del Tribunale di AL in data 4.4.2016, n. 177, nel procedimento a carico di IN AN, nata ad [...] il [...], IN IO, nato ad [...] il [...], CA US, nato a [...] il [...], visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avv. Ignazio Serra per IN AN e IO, e l'avv. Vincenzo Speranza per CA US, che hanno chiesto, rispettivamente, l'avv. Serra la conferma della sentenza impugnata sulla base della memoria scritta depositata, e l'avv. Speranza l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza letta e depositata all'udienza del 4.4.2016, il Giudice per le indagini preliminari di AL ha dichiarato, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., il non luogo a procedere nei confronti di IN IO ed AN in ordine a tutti i reati loro ascritti art. 110 c.p.; 44 lett. c, d.P.R. 380/01; 181, commalbis, d.Lgs. 42/04; 54 e 1161 cod. nav.; 64 e 71 d.P.R. 380/01; 65 e 72 d.P.R. 380/01; 93, 94 e 95 d.P.R. 380/01; 734 c.p., in Amalfi, lungomare dei Cavalieri, 4.3.2015 - perché il fatto non sussiste, ed il non luogo a procedere nei confronti di CA US in ordine al reato ascrittogli art. 323 c.p., in Amalfi il 31.10.2014 - analogamente perché il fatto non sussiste.
2. Con un unico motivo di ricorso, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di AL contesta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., perché il Giudice per le indagini preliminari aveva escluso i reati contestati, sulla base dell'erronea applicazione della Legge della Regione Campania 7.8.2014, n. 16, laddove aveva ritenuto che l'art. 1, comma 42, avesse consentito la permanenza delle installazioni e delle strutture rimuovibili realizzate sull'area demaniale attribuita in concessione agli stabilimenti balneari del litorale regionale, senza la necessità di richiedere ogni anno l'autorizzazione paesaggistica ed il parere favorevole della Regione in ordine alla valutazione di impatto ambientale, nelle more dell'approvazione del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e della legge regionale sul turismo. Deduce che, effettivamente, la norma regionale prevedeva a favore di tutti gli stabilimenti balneari del litorale regionale campano la permanenza delle installazioni e strutture rimuovibili realizzate sull'area demaniale attribuita a concessione, nelle more dell'adozione del PUAD e della legge regionale sul turismo, ma lamenta che il Giudice non aveva considerato a) che l'opera in oggetto era un box-office, completo di servizio igienico interno, sul lungomare di Amalfi, da qualificarsi come opera fissa e non rimuovibile, b) che la Legge regionale n. 16/14 trovava applicazione solo per gli stabilimenti balneari, mentre, dagli accertamenti espletati, era emerso che la Faro di IN G & C. S.a.s. non esercitava l'attività di gestione di uno stabilimento balneare perché titolare della concessione demaniale n. 165/08 "per mantenere su uno specchio acqueo, occupato da un sistema di pontili in ferro di facile rimozione per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto, piccolo tendaggio solare, passerella di accesso ai pontili..."(sic in ricorso); della concessione demaniale n. 125/11 "per ormeggiare presso il pontile già in concessione imbarcazioni e gavitelli" (sic in ricorso) e della concessione n. 6/14 "per mantenere a carattere stagionale un box di mq 10,31 a decorrere dall'1/4 al 31/10" (sic in ricorso); c) che quindi la società non aveva mai conseguito una concessione demaniale per mantenere uno stabilimento balneare e non aveva mai gestito uno stabilimento balneare;
d) luh che lo stesso amministratore della società, a differenza del Giudice, non aveva qualificato il box-office quale struttura di uno stabilimento balneare, ma, nell'istanza del 7.10.2014, aveva chiesto di considerarlo quale struttura assimilabile alle installazioni di uno stabilimento balneare, pur non gestendo uno stabilimento balneare;
e) che, inopinatamente, il tecnico del Comune di Amalfi, con l'autorizzazione del 31.10.2014, aveva esteso le prescrizioni della Legge regionale citata ad attività ed opere non assimilabili ad uno stabilimento balneare 2 ed alle sue installazioni e strutture. Conclude quindi per l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato. Si controverte sulla nozione di stabilimento balneare ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 42 Legge della Regione Campania 7.8.2014, n. 16. Secondo il Tribunale di AL (ed anche secondo il responsabile del procedimento del comune di Amalfi, CA US, cui è stato contestato l'abuso d'ufficio per aver rilasciato il titolo edilizio denominato "autorizzazione ai soli fini edilizio-urbanistici" per l'intero anno solare, in luogo del prescritto permesso a costruire) è tale anche il box office sul lungomare di Amalfi in prossimità dello spazio acqueo occupato da pontili di ferro di facile rimozione con 15 gavitelli per l'ormeggio dei natanti. Secondo il Pubblico Ministero, invece, certamente la descritta struttura non è uno stabilimento balneare e non è possibile alcuna interpretazione estensiva della Legge regionale. Non consta che vi sia una definizione normativa di "stabilimento balneare" nella citata Legge regionale, né in quella pregressa di analogo tenore, sempre della Regione Campania n. 10/12, mentre la nozione comune del sintagma rimanda ad una struttura turistica posta su o nei pressi di una spiaggia che fornisce assistenza ed accoglienza ai bagnanti attraverso servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di noleggio di sedie, lettini ed ombrelloni, di salvataggio in mare, etc.
4. Nella memoria difensiva i IN svolgono delle interessanti considerazioni sulla qualificazione data dal Giudice alla "struttura finalizzata alla balneazione" gestita dalla loro società, che, però, non paiono cogliere nel segno. Osservano, infatti, che l'art. 1, comma 48, Legge regionale n. 16/14 stabilisce che: "Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della Legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) sono aggiunti i seguenti: "5. Ai sensi dell'articolo 34-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, Luch n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si intendono quali imprese turistico balneari le attività classificate all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime) convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. 6. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 34-quater del decreto-legge 179/2012 convertito con 3 modificazioni dalla legge 221/2012, con proprio provvedimento, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari.
7. Fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e di visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate), in applicazione del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, gli stabilimenti balneari e le imprese turistico balneari e le attività connesse assicurano che una percentuale minima del 5 per cento delle strutture autorizzate quali cabine, strutture utili alle attività accessorie e per servizi, depositi, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, e altre consenta l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote." L'art. 34-quater d.l. n. 179/12, conv. con modif dalla L. n. 221/12, per individuare le attività delle imprese balneari, rinvia all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.l. n. 400/93, conv. con modiff dalla L. n. 494/93 che prevede che "La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita': a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione". I IN concludono quindi che la loro società esercita l'impresa turistico- balneare perché dà a noleggio imbarcazioni e natanti e gestisce le attività ricreative e sportive, per l'appunto l'ormeggio di imbarcazioni e natanti da diporto. Da tale classificazione deriva logicamente che "anche le installazioni e le strutture rimovibili realizzate sull'area demaniale attribuita in concessione", utilizzate nell'esercizio di tale attività, sono "finalizzate alla balneazione" (quindi all'uso del mare per scopi turistico-balneari) e per questo meritevoli di rientrare nell'esenzione dell'art. 1, comma 42, della Legge regionale n. 16/14. Ritengono, hur poi, non superfluo segnalare che il disegno di legge adottato dalla Giunta della Regione Campania con delibera n. 2189 nella seduta del 17.12.2007 sul PUAD, sebbene non ancora approvato, riporta all'art. 4 la stessa classificazione sopra riprodotta per individuare le attività turistico-balneari da assoggettare alla disciplina e che la Legge regionale n. 16/14 utilizza l'espressione imprese balneari per indicare la categoria generale della quale fanno parte anche gli stabilimenti balneari senza distinguere tra impianti ed installazioni utilizzati dalle varie tipologie d'impresa che, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, vengono tutti genericamente individuati come funzionali alla balneazione. Deducono, infine, un'ulteriore circostanza di fatto, evidentemente non discussa innanzi al Giudice per le indagini preliminari che non ne fa cenno nella sentenza, secondo cui, a tutto voler concedere, il box-office della società fungeva anche da punto di raccolta-ufficio informazioni, promozione turistica e prenotazioni per gli utenti dello stabilimento balneare e del ristorante appartenenti ad altra società dello stessa famiglia, che raggiungevano l'una e l'altra struttura imbarcandosi proprio dal pontile antistante il box-office sulla barca della società "Da Teresa" che li trasportava alla spiaggia di "Santa croce", che, dopo il crollo della scala comunale del 2011, era accessibile solo dal mare. L'uso sinergico del box-office tra le imprese di famiglia, anche come installazione funzionale all'esercizio dello stabilimento balneare e del ristorante situati sulla spiaggia di "Santa Croce" di Amalfi era circostanza nota anche all'Ufficio tecnico di Amalfi che aveva autorizzato con provvedimento del 3.11.2014, prot. N. 8913 a mantenere sull'area demaniale il predetto box-office, annesso al servizio di promozione turistica del territorio con attività di noleggio barche e di collegamento allo stabilimento balneare sito in località "Santa Croce" denominato "Da Teresa".
5. Orbene, ritiene il Collegio che l'interpretazione delle norme regionali proposta dai IN non sia condivisibile. Ed invero, innanzi tutto, l'art. 1, comma 48, porta alla modifica della Legge regionale n. 10/12 con incidenza sulle fattispecie da questa regolamentate;
in secondo luogo, l'art. 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.l. n. 400/93, conv. con modiff dalla L. n. 494/93, riguarda solo l'oggetto della concessione, e non è dubbio, nel caso in esame, che l'attività di noleggio dell'imbarcazione vi rientri, tant'è vero che la società dei IN è pacificamente titolare della suddetta concessione;
inoltre, lo stesso art. 1, comma 48, nell'integrare l'art. 4 della Legge regionale n. 10/12, e segnatamente, nell'aggiungere il comma 5 parla di imprese turistico balneari, nell'aggiungere il comma 6 parla di attività accessorie degli stabilimenti balneari, nell'aggiungere il comma 7 distingue tra stabilimenti balneari, imprese turistico balneari e attività connesse, il che porta alla conclusione che, sebbene il legislatore regionale non 44 abbia ritenuto di fornire delle definizioni in apertura, secondo una tecnica redazionale di ispirazione eurounitaria che progressivamente ha trovato spazio anche nella legislazione nazionale soprattutto laddove sia necessario disciplinare materie ad alto tasso di specializzazione, ciò nondimeno mostra di aver ben chiara la nozione comune di stabilimento balneare, come distinta da quella di impresa balneare. Inoltre, anche nella legislazione nazionale i termini stabilimento balneare e impresa turistico balneare non sono usati come endiadi. A tal fine, basta il riferimento alla versione attualmente vigente dell'art. 34-quater d.l. n. 179/12, conv. con modiff dalla L. 221/12, su cui ha lavorato il legislatore regionale, rubricato "Imprese turistico-balneari" che così recita:
1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Si intendono quali imprese turistico- balneari le attivita' classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attivita' di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attivita' turistico-balneari e la tutela della concorrenza, e' demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonche' dell'ordine pubblico, dell'incolumita' e della sicurezza pubblica. Tali attivita' accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarieta' e di proporzionalita""; b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attivita' di pubblico spettacolo o intrattenimento.
6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.
6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo 10:5 unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purche' prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983">> (sottolineato aggiunto, 6 nde). E' incontrovertibile quindi che lo "stabilimento balneare" sia differente dall' "impresa turistica balneare", e che non possa ricevere un'interpretazione estensiva. Sebbene il Giudice del Tribunale di AL abbia condivisibilmente colto la ratio deflattiva della normativa regionale nell'esigenza politica di evitare i sequestri preventivi degli stabilimenti in siti di interesse comunitario per mancanza del rinnovo delle autorizzazioni ed in attesa della riorganizzazione dell'intero settore, valorizzando lo stesso titolo della Legge regionale n. 16/14 recante "Interventi di rilancio sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordina mentale ed organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)", è certo che non possa attribuirsi alla deroga di favore dell'art. 1, comma 42, una portata estensiva alla nozione di stabilimento balneare, trattandosi per l'appunto di intervento normativo transitorio, urgente, di carattere eccezionale, riferibile, allo stato della normativa nazionale e della Regione Campania, allo stabilimento su terraferma e non al pontile per imbarcazioni da noleggio. Peraltro, non risulta che la sentenza impugnata abbia svolto considerazioni sul carattere rimovibile o permanente dell'installazione o della struttura come pure richiesto nell'art. 1, comma 42, e quindi appare fondata la censura del ricorrente anche sotto tale profilo, ancorché nella memoria scritta depositata dai IN, si precisi che l'uso non precario di un manufatto non poteva valere di per sé a modificarne le caratteristiche strutturali di amovibilità così come riconosciuto nel caso di specie da un rapporto di servizio dei Vigili del Fuoco non allegato alla memoria e comunque non apprezzabile da questo Giudice di legittimità trattandosi di circostanza di fatto da accertare nel giudizio di merito. Analogamente, non possono essere apprezzati in questa sede i fatti, che sembrano essere stati dedotti per la prima volta proprio in questa sede, relativi al collegamento funzionale d'impresa tra le due società asseritamente riconducibili al medesimo gruppo familiare, ai fini della applicazione della norma di favore dell'art. 1, comma 42. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di AL per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di AL. Così deciso, il 12 gennaio 2017. Il Consigliere estensore II Presidente Ubalda Macrì Luca Ramacci Wall Re 7 IL CANCELLIERE Luana Mariani