Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'QU in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1758 /2021 R.G. vertente
T R A in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Corso RI II L'QU , presso e nello studio dell' Avv. ALIOTTA GIUSEPPE dal quale è rappresentata e difesa
Attrice
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Via M. Febonio, 36 Avezzano presso e nello studio dell'Avv. CHICHIARELLI PIETRO dal quale è rappresentata e difesa
Convenuta
OGGETTO: adempimento contrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.,
i verbali di causa e le comparse conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione di data 29/10/2021, ritualmente notificato, l
[...]
conveniva in giudizio, dinanzi Parte_2
all'intestato Tribunale di L' QU, la società per sentirla Controparte_1
condannare al pagamento di € 18.384,00, oltre interessi legali e rivalutazione, quale corrispettivo per le prestazioni lavorative di reperimento del bestiame in campagna, di organizzazione dei trasporti, di sopraluogo durante le giornate di macellazione, di cura della parte amministrativa successiva. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ Voglia l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di L'QU, previa ogni necessaria declaratoria al riguardo, volere, preliminarmente accertare che l Pt_2 Parte_3
ha svolto, in favore della ditta , il lavoro di reperimento del CP_1 Parte_4
bestiame in campagna, di organizzazione dei trasporti, di sopralluogo durante le giornate di macellazione, di cura della parte amministrativa successiva, di cui amplius in narrativa;
accertare, altresì che, in virtù di dette prestazioni lavorative l ha Pt_2 maturato, nei confronti di un credito pari ad € 18.384,00; per l'effetto CP_1
condannare P.IVA in persona del titolare-legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore con sede in Via S. Andrea n° 97 67051 Avezzano (AQ) a pagare detto importo, salvo diversa valutazione, maggiore o minore, eventualmente emergente in corso di causa;
importo da maggiorarsi degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dal dì della domanda sino a quello dell'effettivo soddisfo in favore di con sede Parte_2
in L'QU, Località Onna, Campo Boario S.S. 17 (P.IVA )”. P.IVA_2
Si costituiva in giudizio la società per contestare la domanda Controparte_1
attorea ritenuta infondata perché basata su supposti servizi mai forniti e comunque Parte_ eccepiva l'inadempimento contrattuale dell' ex art. 1460 cod. civ. per non aver mai assicurato l'acquisto dei capi di coltivatori di tutto il territorio regionale.
Chiedeva l' accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le giustizia adita, in accoglimento delle suesposte ragioni, rigettare in toto le domande avanzate da parte attrice;
2) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Istaurato correttamente il contradittorio, concessi i termini ex art. 183 , 6° comma,
c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali e prova orale (interrogatorio formale del legale rappresentante pro- tempore della società convenuta e prova testimoniale), sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
La domanda attorea è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
L'attrice ha dimostrato con le allegazioni in atti e la espletata prova testimoniale i fatti posti a fondamento della domanda.
Risulta acclarato che nell'anno 2007 l Parte_5
in conseguenza della Legge Regionale Abruzzo
[...]
n. 16/2005, era confluita nell' Parte_2 che ne assorbiva le attività, il patrimonio con i debiti e i crediti, il personale e i compiti. Con il Protocollo d' Intesa tra l' Parte_2
e la “ , di data 11/01/2007 era
[...] Parte_6 Controparte_1
Parte_ stato pattuito tra le parti cha l' avrebbe indirizzato in via prioritaria al centro di macellazione di Avezzano le vacche di fine carriera segnalate dai Controparte_1
propri associati e non;
che avrebbe avuto cura di raccogliere le prenotazione degli associati, di verificarne la correttezza della documentazione sanitaria e fiscale a corredo dei soggetti da avviare alle macellazione e di organizzare la raccolta e il trasporto degli animali verso il centro di lavorazioni carni. La per contro, si Controparte_1
impegnava a riconoscere un compenso di € 7,00 più iva per ogni capo macellato di appartenenza dell' Associazione .
Quanto alla prova testimoniale il teste sig. ha dichiarato che Testimone_1
dal 2004 al 2013, con cadenze mensili e con una medio di 8-10 capi di bestiame per volta, ha presenziato al prelievo dalle stalle e al trasporto presso il mattatoio di
[...]
di bestiame;
di aver provveduto alla classificazione commerciale dei capi CP_1
poi macellati e di aver presenziato alle operazioni di macellazione presso il mattatoio
Il teste sig. ha riferito di essere stato Controparte_1 Testimone_2
incaricato dall' , dal 2004 e sino al 2015, ad Parte_7
effettuare il carico degli animali presso le stalle indicate dalla medesima associazione e al trasporto degli stessi sino al mattatoio di aver svolto dette Controparte_1
operazioni dal 2004 sino al 2015 e che essendo mucche di fine carriera il carico avveniva periodicamente ogni qualvolta che si verificavano le condizione senza scadenze fisse e con un prelievo e trasporto medio di circa 4 o 5 capi di bestiame, a secondo delle grandezza dell'animale , in quanto il suo camion era omologato per una capienza massima di cinque /sei animali. Il teste sig. ha riferito di Testimone_3
essere stato assunto in qualità di direttore dall' Associazione provinciale degli allevatori della provincia di nel 1982; nel momento in cui le associazioni Pt_5
provinciali erano confluite nella regionale, aveva assunto la carica di amministratore amministrativo della regionale sino al 2014; che, nella sua qualità di direttore della provinciale prima e direttore regionale amministrativo con l'istituzione della regionale
Parte_ dopo , nell'ambito degli accordi intercorsi tra ed , impostava i Controparte_1
programmi per coordinare lo svolgimento dell'attività di promovimento e di raccolta delle segnalazioni degli allevatori di l'organizzazione del prelievo degli animali e del trasporto del bestiame e che attività regionali venivano svolte dagli operatori addetti.
Il teste sig. dipendente della Testimone_4 Parte_2
dal 1988 al 2015, ha dichiarato che dal 2004 e sino al 2015 aveva effettuato, per conto Parte_ di , a seguito delle segnalazioni degli allevatori della sola provincia di Pt_5
sopralluoghi nei singoli allevamenti sempre all'interno della provincia di Pt_5
segnalati per la verifica dei capi da inviare alla macellazione presso lo stabilimento di Avezzano;
che dal 2004 e sino al 2015, a seguito delle segnalazioni Controparte_1
degli allevatori e dell'esito positivo dei sopralluoghi, aveva provveduto per conto di Parte_
alla programmazione del ritiro presso gli allevamenti della provincia di e Pt_5
del successivo trasporto, in accordo con il trasportatore, dei capi da macellare presso lo stabilimento che dal 2004 e sino al 2015 aveva provveduto per Controparte_1
Parte_ conto di a verificare la documentazione necessaria per il trasporto dei capi di bestiame sino allo stabilimento predisposta dagli allevatori;
che Controparte_1
segnalava al trasportatore gli allevamenti presso cui recarsi per caricare il bestiame;
che dal 2004 e sino al 2015 il trasportatore provvedeva al carico degli animali presso le stalle dallo stesso indicate e provvedeva al trasporto degli stessi sino al mattatoio che dette operazioni si sono svolte dal 2004 sino al 2015 senza Controparte_1
cadenze fisse in quanto andavano a prelevare il bestiame a richiesta degli allevatori;
che il prelievo e il trasporto avveniva massimo con 7 capi di bestiame, a volte anche con un carico di 4 capi di bestiame;
che nel detto periodo temporale 2004-2015 aveva sempre presenziato alle operazioni di macellazione presso il mattatoio Controparte_1
che dal 2004 e sino al 2015 aveva provveduto al ritiro di tutta la documentazione commerciale relativa alla avvenuta macellazione del bestiame nel mattatoio CP_1
e aveva ritirato gli assegni per il pagamento dei capi macellati emessi da
[...] [...]
che aveva consegnato agli allevatori presso i quali erano stati prelavati gli CP_1 animali medesimi. Le suddette dichiarazioni, avuto riguardo alla loro logicità, coerenza e analiticità, nonché dall'assenza di contradizioni , consentono di accertare i Parte_ fatti posti a fondamento della pretesa creditoria: l' , a cui era confluita l'
, in Parte_2 Controparte_3
adempimento delle proprie obbligazioni aveva svolto una regolare attività di reperimento capi di bestiame dalle campagne con successivo trasporto presso lo Parte_ stabilimento;
il dipendente assisteva anche alle operazioni di Controparte_1
macellazione e ritirava tutta la documentazione amministrativa conseguente alla detta macellazione;
il medesimo incaricato dell provvedeva a ritirare gli Parte_2
assegni emessi da in favore degli allevatori proprietari dei capi e li Controparte_1
consegnava agli stessi;
i viaggi non erano a cadenze fisse e movimentavano un numero di capi variabile da 7 a 4.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ.
è stata utilizzata dalla convenuta fuori dal contesto che le è proprio, in quanto l'obbligazione inerente all'esecuzione dei lavorazioni oggetto del contratto è risultata essere stata adempiuta, da qui l'obbligo della corresponsione del corrispettivo maturato di € 18.384,00. In relazione al quantum la documentazione e fatturazione allegate in atti, non specificatamente contestate dalla convenuta, comprovano che il numero dei capi macellati è stato pari a n. 1224, come dai registri di macellazione estratti Parte_ dall'anagrafe bovina e portato all'interno della documentazione contabile dell' ,
e il prezzo pattuito inizialmente con l' APA di € 10,33 per ogni capo di bestiame successivamente, a far data dal 11/01/2007, è divenuto € 7,00 + Iva per ogni capo di bestiame.
Pertanto, con l'accoglimento della domanda attorea la società convenuta va condannata al pagamento di € 18.384,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Trattandosi di debito di valuta non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria in assenza della prova concreta del maggior danno subito dal creditore, non compensato dagli interessi legali.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi del D.M. n. 147 del 2022 tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente posta in essere.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la convenuta CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore
[...]
dell' , in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, della complessiva somma di € 18.384,00 oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo;
- Condanna la convenuta in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore al pagamento in favore dell' Parte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese
[...]
di lite che liquida in € 5.077,00 oltre accessori di legge e oltre il rimborso del c.u. e dei bolli.
Così deciso in L' QU 27/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini