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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26004/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26004/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'ALIA CARMELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
PILOTTO FIORENZA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato in [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1
quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 04/11/2024 Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] in data [...] Persona_2
ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione e salute verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo differente accordo fra le parti, a weekend alterni dal venerdì dopo scuola alla domenica sera fino alle ore 21,00, durante le prossime festività pasquali ad anni alterni, durante le festività natalizie (in difetto di accordo, il 24 e il 31 con la madre il 25 e il 01 gennaio con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari e così via di seguito), durante il periodo estivo, per due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio.
DISPONE che il padre corrisponda alla sig.ra per il contributo al mantenimento del figlio Pt_1 minore, la somma mensile di € 150,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o in contanti con rilascio di quietanza, oltre il 75% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-sportive previamente concordate o necessitate e documentate, secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra con detrazioni Pt_1
al 50%
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, e forniscono reciproco assenso all'inscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 26004/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. D'ALIA CARMELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CP_1 C.F._2
PILOTTO FIORENZA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato in [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1
quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 04/11/2024 Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre
- figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore nato a [...] in data [...] Persona_2
ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggior interesse quali, ad esempio, quelle relative all'istruzione, educazione e salute verranno, invece, assunte dai genitori di comune accordo tra loro, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspettative del minore.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo differente accordo fra le parti, a weekend alterni dal venerdì dopo scuola alla domenica sera fino alle ore 21,00, durante le prossime festività pasquali ad anni alterni, durante le festività natalizie (in difetto di accordo, il 24 e il 31 con la madre il 25 e il 01 gennaio con il padre negli anni pari e viceversa negli anni dispari e così via di seguito), durante il periodo estivo, per due settimane anche non consecutive, in un periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio.
DISPONE che il padre corrisponda alla sig.ra per il contributo al mantenimento del figlio Pt_1 minore, la somma mensile di € 150,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario o in contanti con rilascio di quietanza, oltre il 75% delle spese straordinarie, in specie mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e ludico-sportive previamente concordate o necessitate e documentate, secondo quanto disposto dal Protocollo di intesa del Tribunale di Torino del 15.3.2016.
PRENDE ATTO che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla Sig.ra con detrazioni Pt_1
al 50%
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si obbligano a comunicare reciprocamente all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio, e forniscono reciproco assenso all'inscrizione del figlio sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.