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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1984/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1894/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Via dei Giardini n. 7, Parte_2
Milano (MI), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Castellani (C.F.: ; C.F._1
PEC: e Silvia Rimedio (C.F.: ; Email_1 C.F._2
PEC: , giusta delega in atti. Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Via Gaetano Negri Controparte_2
pagina 1 di 17 n. 4, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Eugenio Tranchino (C.F. ; C.F._3
PEC: ) che la rappresenta e difende unitamente Email_3
agli avv.ti Luca Sfrecola (C.F. ), Raffaele Cavani (C.F. C.F._4
PEC: e Bruna Alessandra C.F._5 Email_4
Fossati (C.F. PEC: , giusta C.F._6 Email_5
delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Bancario (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettate le deduzioni e le argomentazioni svolte da riformare, per tutti i motivi esposti in Controparte_1 narrativa nell'atto di citazione in appello, la sentenza n. 4680/2023 pronunciata in data 1 giugno 2023 dal Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in persona del dott. Guido Macripò
a definizione del giudizio nrg. 23799/2021 ivi svoltosi inter partes, e pubblicata in data 5 giugno 2023, e per l'effetto, previo accertamento e declaratoria della natura usuraria Contr dell'interesse pattuito tra e 5 Parte_1 CP_1
Contr all'art. 3(i) del Settlement Agreement in data 27 febbraio 2020, condannare 5
[...]
alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 534.499,00 a tale titolo corrisposto a in CP_1 Controparte_1
data 17 agosto 2020 (o comunque della somma maggiore o minore che dovesse essere determinata secondo giustizia), oltre interessi da tale data al saldo, da stabilirsi nella misura di cui all'art. 1284 4° comma c.c. a partire dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per Controparte_1
“- nel merito, rigettare integralmente l'appello formulato da per tutte le Pt_1 argomentazioni suesposte;
e, per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 4680/2023 pronunciata dal
Tribunale di Milano.
Con vittoria di compensi e spese del grado, oltre oneri accessori.”
pagina 2 di 17 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 4680/2023 pubblicata in data 5/6/2023 con la quale - nell'ambito di una causa introdotta dalla stessa appellante nei confronti di al fine di sentir accertare la Controparte_1 natura usuraria dell'interesse pattuito tra le parti all'art. 3 (i) del Settlement Agreement stipulato il 27 febbraio 2020 ed al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 534.499,00 corrisposto in base a detta pattuizione, oltre interessi - sono state rigettate tutte le domande di parte attrice, con condanna della parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della parte convenuta.
Vicende processuali
1) (di seguito, semplicemente, “ ”) conveniva innanzi al Parte_1 Pt_1
Tribunale di Milano CEF 5 (“CEF 5”) per sentir accertare la natura Controparte_1 usuraria dell'interesse pattuito tra le parti all'art. 3 (i) del Settlement Agreement stipulato il 27 febbraio 2020 e, conseguentemente, ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 534.499,00 corrisposto a tale titolo, oltre interessi dalla domanda al saldo.
A fondamento di tale domanda veniva esposto quanto segue:
- che , in possesso della partecipazione totalitaria nel capitale sociale della società Pt_1
(società titolare dei permessi, autorizzazioni e concessioni relativi alla Parte_3
costruzione, gestione e manutenzione di un impianto eolico off-shore al largo del porto di
Taranto), in data 18.2.2019, aveva sottoscritto con CEF 5 – società attiva nel settore delle energie rinnovabili – un contratto preliminare (“Sale and Purchase Agreement”) per la cessione del 100 % delle quote del capitale sociale di per il prezzo complessivo Parte_3
di euro 123.627.000,00;
- che il contratto preliminare in questione prevedeva il versamento di un anticipo sul prezzo pari ad euro 7.613.000,00, dietro consegna da parte del venditore di garanzia assicurativa per un importo corrispondente (“Advance Payment Agreement”), garanzia rilasciata dalla compagnia assicurativa S2C S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni –
pagina 3 di 17 finalizzata a garantire la restituzione del pagamento anticipato nel caso di mancata effettuazione dell'operazione di compravendita;
- che la compravendita oggetto del contratto preliminare si sarebbe dovuta perfezionare con il realizzarsi di una serie di condizioni sospensive entro il 31 ottobre 2020, salvo proroga da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per l'entrata in esercizio dell'impianto e per l'ottenimento degli incentivi;
che, inoltre, ove tali condizioni non si fossero avverate, il contratto si sarebbe automaticamente risolto, con la previsione, per tale ultima ipotesi, che l'obbligazione di restituzione immediata all'acquirente dell'Advance Payment già corrisposto sarebbe stata garantita dalla garanzia;
- che la società NV GmbH, con la quale era stato concluso il contratto di fornitura, era stata dichiarata insolvente nel settembre 2019, sì che la commessa non era stata completata;
Contr
- che in data 24.1.2020, senza alcun preavviso, 5 aveva inviato a una Notice of Pt_1
Termination con la quale comunicava la propria uscita dal Contratto in ragione dell'asserito definitivo non avveramento delle Condizioni Sospensive previste dall'art.
3.4 del Contratto, o
– comunque – del proprio esercizio del diritto di recedere dal Contratto;
- che aveva contestato immediatamente la legittimità della dichiarazione di Pt_1
risoluzione del Contratto da parte di CEF 5;
- che in data 27.2.2020 le parti avevano concluso un Accordo transattivo (“Settlement
Agreement”) il quale prevedeva: i) la revoca della dichiarazione di risoluzione del contratto da parte di CEF 5; ii) il riconoscimento da parte di a CEF 5 di un diritto discrezionale di Pt_1 recesso, esercitabile tra l'1.7.2020 e il 31.7.2020; iii) il diritto alla corresponsione di un interesse al tasso annuale del 13,31 %, da calcolarsi a decorrere dal 15.2.2020 fino alla data della restituzione integrale dell'Advance Payment, qualora CEF 5 avesse esercitato il proprio diritto di recesso;
Contr
- che, con lettera in data 2.7.2020, informava la convenuta 5 sia dell'avvenuta Pt_1
estensione da parte del GSE sino al 22.7.2022 del termine per la messa in funzione dell'impianto – decisione adottata in data 24.04.2020 ed alla quale sarebbe dovuta conseguire l'impossibilità di azionare il meccanismo di risoluzione per definitiva impossibilità di avveramento delle Condizioni Sospensive – sia dell'esistenza di accordi con un nuovo fornitore per la fornitura delle turbine;
pagina 4 di 17 - che, peraltro, pochi minuti dopo la ricezione di tale comunicazione, la società convenuta inviava una propria propria Notice of Termination del contratto, contenente la richiesta di immediato pagamento: a) dell'importo di € 7.813.000,00 a titolo di restituzione dell'Advance
Payment; b) dell'importo di euro 401.556,00, quale quota maturata a titolo di interessi dal
15.2.2020; c) dell'ulteriore importo di interessi pari ad euro 2.899,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del dovuto;
- che a tale comunicazione seguiva la richiesta di escussione della garanzia, con richiesta di pagamento di quanto versato a titolo di pagamento anticipato, alla quale seguiva la Contr corresponsione da parte di ed in favore di 5 della somma di euro 8.347.453,25, Pt_1
di cui euro 7.813.000,00 a titolo di Advance Payment ed euro 534.453,25 a titolo di interessi al tasso del 13,31% maturati fino a tale data.
Introducendo il giudizio di primo grado, chiedeva, quindi, la restituzione dell'importo Pt_1
Contr di euro 534.453,25 versato a 5 a titolo di interessi deducendo, al riguardo, che il tasso di interesse pattuito all'art. 3 del Settlement Agreement sarebbe stato già ab origine oggettivamente usurario in quanto il tasso soglia riferibile ad un credito già garantito da fideiussione rilasciata da primaria compagnia assicurativa con rating A (e quindi privo di rischi in quanto completamente “collateralizzato”) sarebbe dovuto essere il medesimo applicabile per i mutui con garanzia ipotecaria, caratterizzati da un simile livello di rischio:
considerato che
il tasso soglia usura per i mutui con garanzia ipotecaria era pari al 6,8375% in base al decreto del 20 dicembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ne derivava che il tasso di interesse stabilito nel Settlement Agreement, pari a 13,31 %, avrebbe configurato usura c.d. oggettiva.
L'attrice allegava che, in ogni caso, dovevano ritenersi integrati i requisiti della c.d. Pt_1 usura soggettiva di cui all'art. 644 c.p., in quanto: a) , al momento della sottoscrizione Pt_1 dell'Accordo transattivo, si trovava in difficoltà economica o finanziaria, in quanto da lì a poco si sarebbero verificati gli effetti dell'emergenza Covid 19 che avrebbero, poi, causato perdite al Gruppo Toto di cui faceva parte e dal quale essa era economicamente Pt_1
Contr dipendente;
b) la sproporzione degli interessi era evidente;
c) 5 aveva approfittato della situazione di bisogno nella quale versava . Pt_1
2) Si costituiva in giudizio la convenuta CEF 5 che, eccependo l'inammissibilità della domanda attrice e contestandone la fondatezza, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
pagina 5 di 17 Sotto il primo profilo, la parte convenuta deduceva che l'attrice aveva rinunciato all'esercizio delle azioni, dei diritti e delle pretese oggetto del presente giudizio con la sottoscrizione del
Settlement Agreement che prevedeva una clausola di rinuncia ad esercitare qualsiasi azione volta a ostacolare, sospendere o, in ogni caso, rendere meno agevole l'escussione dell' Contr Advance Payment Guarantee da parte di 5 e/o il rimborso dell'Advance Payment e dei relativi interessi.
Quanto alla ricostruzione in fatto ed alle conseguenti allegazioni di parte attrice, la parte
Contr convenuta 5 deduceva quanto segue:
- che l'insolvenza di NV aveva da subito determinato la definitiva impossibilità di avveramento delle condizioni sospensive previste dalle clausole 3.2 lett. g), h), m) del
Contratto;
- che il Settlement Agreement, sottoscritto dalle parti in via transattiva, era stato proposto dalla stessa;
Pt_1
- che nel luglio 2020, aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso, in CP_1
quanto non era stata in grado di reperire un adeguato appaltatore sostitutivo di Pt_1
NV;
- che il credito restitutorio dell' Advance Payment non sarebbe potuto rientrare in alcun modo nella categoria dei mutui assistiti da garanzia ipotecaria (come definiti dalle Istruzioni per la rilevazione del TEGM della Banca d'Italia del 2016) ma, piuttosto, nella categoria “Altri finanziamenti”, per la quale era previsto un tasso soglia ben superiore rispetto al tasso del
13,31 % annuo previsto nel Settlement Agreement;
- che, comunque, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 7 del Settlement Agreement prevedeva la riduzione automatica del tasso a fronte del superamento del tasso soglia ai sensi della legge n. 108/1996;
- che doveva ritenersi del tutto infondata l'allegazione di usura soggettiva per carenza dei requisiti di cui all'art. 644 co. 4 c.p.
3) Con sentenza n. 4680/2023, pubblicata in data 5 giugno 2023, il Tribunale di Milano così decideva:
“il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
pagina 6 di 17 condanna la società a rimborsare alla società Parte_1 [...]
e spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 29.193,00 per Controparte_1 compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.”
In particolare, il Tribunale riteneva infondata “l'eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità delle domande attoree per carenza di legittimazione e/o assenza della materia del contendere per intervenute rinunce”, in quanto “la clausola 3(ii) della predetta transazione stabilisce soltanto che si impegna ad astenersi dall'esercitare, promuovere, Pt_1
perseguire e/o proseguire qualsiasi azione volta: a) ad ostacolare, impedire e/o sospendere
l'escussione della Garanzia di pagamento anticipato e il conseguente pagamento della stessa ovvero b) a contestare il diritto di CEF 5 di risolvere il contratto ai sensi della precedente clausola 2(ii), e infine c) a contestare il diritto di CEF 5 di escutere la Garanzia di pagamento anticipato”.
Quanto al merito, il Tribunale, con riferimento alla doglianza di usura oggettiva per la previsione di interessi al tasso fisso pari al 13,31 % pattuiti ai sensi della clausola 3.4 dell'Accordo transattivo:
- riteneva infondata la ricostruzione proposta dalla società attrice, secondo cui l'operazione in oggetto si sarebbe dovuta ricondurre alla categoria dei mutui con garanzia ipotecaria, non potendo valere a tal fine la circostanza per cui l'Advance Payment fosse garantito da fideiussione rilasciata da primaria compagnia assicurativa, trattandosi, in ogni caso, di garanzia personale e non reale;
- riconduceva l'operazione oggetto del giudizio alla categoria “Altri finanziamenti”, con la conseguenza che, “tenuto conto dei TEGM (tassi effettivi globali medi) rilevati nel Decreto
Ministeriale del 20.12.2019 (v. doc. n. 15 attrice), applicabile ratione temporis al contratto de quo, il tasso-soglia” doveva ritenersi “pari quindi al 14,9000%”;
- qualificando tali interessi come interessi moratori, riteneva ulteriormente infondata la pretesa attrice di usurarietà oggettiva, in quanto, nel caso, il tasso soglia doveva essere calcolato ai sensi dell'art. 2 co. 1 e 3 co. 5 Legge n. 108/1996 ed in applicazione di quanto affermato da
Cass. SSUU 19597/2020, sì da risultare pari al 18,775% (così calcolato: TEGM pari all'8,72%
+ maggiorazione 3,1% = 11,82%, aumentato di un quarto e con l'aggiunta di 4 punti);
- riteneva, altresì, infondata la doglianza sotto l'aspetto dell'usura soggettiva, per carenza dei requisiti di cui all'art. 644 c.p., in quanto:
pagina 7 di 17 i) riteneva mancante il requisito della sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro, considerando che gli interessi rappresentavano una penale o comunque avevano carattere moratorio e che il tasso-soglia risultava pari al 14.9000% per gli interessi corrispettivi ed al 18.775 % per gli interessi moratori, mentre le parti avevano pattuito un tasso al 13.31%;
ii) in relazione al requisito della situazione di difficoltà economica o finanziaria, rilevava che le allegazioni di parte attrice risultavano generiche, poiché facevano riferimento al potenziale impatto destabilizzante della cosiddetta emergenza da pandemia per Covid 19: tale situazione, secondo la ricostruzione fornita, si sarebbe manifestata solo successivamente alla stipulazione dell'accordo transattivo, basandosi dunque su una circostanza sopravvenuta rispetto alla conclusione dell'accordo; inoltre, sottolineava che richiamava difficoltà Pt_1
economiche riferibili al Gruppo Tota, che la riguardavano soltanto in maniera indiretta e che, in ogni caso, si traducevano in una semplice diminuzione dei ricavi e non in perdite effettive;
iii) con riguardo requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, non riteneva provata tale circostanza in quanto: A) l'accordo transattivo attribuiva anche all'attrice un diritto di recesso ad nutum, seppure dietro pagamento delle somme indicate (clausola 5 accordo); B) la dichiarazione di insolvenza di NV GmbH, nel settembre 2019, aveva reso impossibile la realizzazione di parte delle condizioni sospensive, circostanza peraltro ammessa da Pt_1
in sede di accordo transattivo, ove la clausola 2 (i) conferiva a CEF 5 la facoltà di rinunciare alle condizioni sospensive (lett. g, h, m) in relazione all'insolvenza di NV;
C) nell'e-mail Contr inviata da Gruppo Toto – controllante di – a 5 il giorno successivo all'accordo Pt_1 transattivo, il rappresentante del Gruppo scrive: “grazie della pazienza, non è stato facile ma abbiamo evitato un disastro, […], spero veramente che a luglio i presupposti siano cambiati e che si possa andare avanti insieme”.
4) Avverso tale sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello Parte_1
insistendo per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado previa riforma
[...]
della sentenza impugnata per due motivi di censura:
1. errata esclusione dell'usura oggettiva per errata interpretazione e ricostruzione del dettato contrattuale e violazione della disciplina antiusura (art. 2, L. 108/1996);
pagina 8 di 17 2. errata esclusione dell'usura soggettiva per errata lettura degli atti processuali e del materiale probatorio e per violazione dell'art. 644 c.p. nella parte in cui il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi requisiti.
5) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata.
6) Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 22 novembre 2023, il
Consigliere Istruttore Designato ha fissato l'udienza del 11 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
7) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui il giudice di primo grado ha qualificato come “clausola penale e comunque quali interessi moratori” gli interessi stabiliti convenzionalmente nel tasso fisso annuo del 13,31%.
Secondo l'appellante, tali interessi non potrebbero essere considerati come moratori poiché non rappresenterebbero una “determinazione convenzionale preventiva del danno discendente dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria in ipotesi non adempiuta”; al contrario, essi costituirebbero un “secondo e illegittimo corrispettivo” per la revoca, da parte della promissaria acquirente, della risoluzione/recesso dal Contratto già effettuata (con la Notice of Termination del 24 gennaio 2020) e per la rinuncia ad esercitare tali diritti fino al successivo 1 luglio: gli interessi in questione sarebbero, quindi, conseguiti all'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Transattivo, il quale avrebbe completamente modificato il precedente contratto..
Con il medesimo motivo di censura, la società appellante ha, poi, lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale ricondotto l'operazione di pagamento anticipato negli “Altri finanziamenti”, ai sensi dell'art. 2, L. 108/1996, in ragione della natura degli interessi pattuiti nell'accordo transattivo.
Sul punto, ha ribadito che la circostanza che il credito vantato da CEF 5 fosse Pt_1
garantito da polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primaria compagnia assicurativa internazionale avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a ricondurre tale pagina 9 di 17 operazione ad una categoria contraddistinta da un simile livello di rischio, quale quella dei
“mutui garantiti da ipoteca”.
A fondamento di quanto dedotto, la parte appellante ha richiamato giurisprudenza di legittimità e di merito che riconduce contratti di finanziamento a stati di avanzamento lavori assistiti da garanzia ipotecaria alla categoria dei mutui a garanzia ipotecaria, in ragione dell'omogeneità dei parametri del rischio e delle garanzie prestate.
L'appellante ha, infine, riproposto le contestazioni in merito alla questione relativa alla clausola di c.d. salvaguardia sollevata da CEF 5 in primo grado e non esaminato dal
Tribunale, evidenziando come tale clausola avesse ad oggetto esclusivamente la c.d. usura sopravvenuta e che, in ogni caso, l'ambito di applicazione sarebbe da circoscriversi alle clausole che prevedono interessi a tasso variabile e non a tasso fisso come nel caso di specie.
7.1) In relazione al primo motivo di appello, l'appellata ha Controparte_1
contestato che il credito restitutorio da essa vantato potesse rientrare nella categoria dei mutui assistiti da garanzia ipotecaria: in particolare, la società appellata ha richiamato le
“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM)”, pubblicate dalla Banca
d'Italia nel 2016, che indicano i requisiti volti a individuare i contratti di finanziamento rientranti nella suddetta categoria, requisiti non posseduti dal negozio al centro del contenzioso.
7.2) Ad avviso della Corte tale motivo di appello è infondato.
Va, anzitutto, richiamato come con l'accordo transattivo, di cui al Settlement Agreement sottoscritto in data 27.02.2020, le parti avevano inteso “transigere amichevolmente la controversia insorta tra loro” a fronte del recesso dal contratto preliminare già esercitato dalla Contr promissaria acquirente 5, a cui sarebbe dovuta conseguire l'immediata restituzione dell'anticipo da questa già versato in esecuzione del medesimo contratto preliminare.
Attraverso la suddetta transazione, invero, le parti rideterminavano l'assetto dei rispettivi interessi contrattuali, prevedendo reciproche concessioni, sì che, per ciò che rileva in questa sede, da un lato, CEF 5 accettava: i) di non esercitare fino al 30/6/2020 il diritto di risolvere il contratto e ii) di revocare l'escussione dell' Advance Payment Guarantee; da un altro lato, a fronte della rinuncia temporanea da parte di CEF 5 a risolvere il contratto, l'appellante
: i) riconosceva “irrevocabilmente e incondizionatamente” a CEF 5 il diritto di risolvere Pt_1 con effetto immediato il contratto (e di escutere la garanzia) “a propria esclusiva discrezione,
pagina 10 di 17 tra il 1° luglio e il 31 luglio 2020, mediante comunicazione scritta a ”; ii) si Pt_1
impegnava, per tale ipotesi, ai sensi degli artt. 3 (i) e 5 del medesimo Accordo Transattivo,
“irrevocabilmente e incondizionatamente” a rimborsare “immediatamente e integralmente” a
CEF 5 la somma da questa anticipata maggiorata degli interessi al saggio convenzionalmente pattuito del 13,31%.
Quanto alla natura ed alle conseguenze degli interessi in tal modo pattuiti, è solo il caso di segnalare come, nell'ambito del Settlement Agreement, le stesse parti avessero deciso, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di ancorare la misura degli interessi dovuti sulla somma anticipata dalla promissaria acquirente alla normativa antiusura.
Invero, all'art. 7 del Settlement Agreement, le parti avevano convenuto che “gli interessi di cui ai paragrafi 3 (i) e 5 del presente Accordo Transattivo”, dovuti da nell'ipotesi di Pt_1 esercizio, da parte di CEF 5, del proprio diritto di recesso, sarebbero stati “conformi alla
Legge n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, e alla relativa normativa di attuazione (la “Normativa Antiusura”)” e che “[n]ell'eventualità in cui un tribunale competente dovesse ritenere applicabile al presente Accordo transattivo la Normativa
Antiusura, e ferme restando eventuali diverse disposizioni contenute nel presente atto, qualora, in qualsiasi momento, gli interessi dovessero eccedere il tasso massimo consentito dalla Antiusura, gli interessi” sarebbero stati “automaticamente ridotti, per il periodo più breve possibile (se del caso), all'importo massimo consentito esigibile da in conformità alla Pt_1
Normativa Antiusura.”
A fronte di tale rinvio alla Normativa Antiusura effettuato in contratto (con il quale le parti hanno liberamente inteso ricondurre la disciplina degli interessi compensativi da riconoscersi sulla somma capitale da restituirsi all'ambito degli interessi corrispettivi propri della Normativa
Antiusura), con riguardo alle diverse categorie di finanziamento a cui rapportare l'obbligazione restitutoria per cui è causa, devono condividersi le valutazioni svolte dal
Tribunale in merito alla riconducibilità dell'operazione di pagamento anticipato agli “Altri finanziamenti”: trattasi di un profilo da ritenersi, di per sé, decisivo ai fini della valutazione di infondatezza dell'assunto di parte appellante, a prescindere da ogni considerazione sulla questione, da ritenersi assorbita, relativa alla natura degli interessi pattuiti.
Al riguardo, va richiamato che il giudice di primo grado ha qualificato l'operazione di cui all'accordo transattivo come “una dilazione della restituzione del pagamento anticipato dal
pagina 11 di 17 febbraio 2020 al luglio 2020”, escludendo che “nella fattispecie in esame” ci si trovasse “di fronte ad un mutuo con garanzia ipotecaria o altra operazione di quelle di cui al predetto
D.M.” ed evidenziando, peraltro, che “Se solo per ipotesi si volesse ritenere che la dilazione
[…] consista sostanzialmente in una forma di finanziamento, in ogni caso per quanto sopra detto la stessa andrebbe sussunta nella categoria residuale n. 10 “Altri finanziamenti”.”
Deve ritenersi, del resto, che la prospettazione dell'appellante, secondo cui l'operazione sarebbe sussumibile nella categoria dei mutui garantiti da ipoteca, sia destituita di ogni fondamento.
Invero, premesso che l'applicabilità della Normativa Antiusura deriva, nel caso, non tanto dal riconoscimento della natura di finanziamento del pagamento anticipato eseguito da CEF 5 quanto, piuttosto, dalla valorizzazione dell'autonomia negoziale e della volontà dei contraenti che hanno deciso di parametrare la misura degli interessi da essi pattuiti (come da riconoscersi sull'importo del pagamento anticipato dovuto in restituzione) alla normativa di cui alla L. 108/1996, va detto che, per ciò che riguarda detta Normativa Antiusura, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, pubblicate dalla Banca d'Italia nel 2016, comprendono nella categoria dei mutui ipotecari i contratti di finanziamento che presentino le seguenti caratteristiche:
A) una durata superiore a cinque anni – laddove, nell'accordo transattivo di cui si discute, il termine pattuito per l'adempimento dell'obbligo restitutorio del pagamento anticipato era previsto per il 31 luglio 2020, ossia cinque mesi dopo la stipula dell'accordo transattivo;
B) la presenza di garanzia ipotecaria – laddove l'Advance Payment Guarantee rilasciata sull'anticipo del prezzo consisteva in una garanzia personale, come si desume dalla polizza offerta in atti (doc. 2);
C) la previsione di un rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi
– laddove il Settlement Agreement prevedeva il rimborso dell'anticipo sul prezzo in unica soluzione.
Ebbene, la corretta riconduzione, effettuata dal Tribunale, del pagamento anticipato, disciplinato dal contratto stipulato dalle parti, all'ambito della categoria degli “Altri finanziamenti”, consente di escludere la necessità di ogni valutazione in merito alla natura degli interessi pattuiti (se moratori o corrispettivi) nella suddetta transazione, posto che, indipendentemente dalla qualificazione dei medesimi in termini di interessi moratori, il tasso pagina 12 di 17 soglia previsto dal D.M. del 20 dicembre 2019 (prodotto sub doc. 15 da nel primo Pt_1
grado di giudizio) per detta categoria, pacificamente pari al 14,90 %, sarebbe stato, comunque, superiore rispetto al tasso convenzionalmente pattuito del 13,31%, tasso che, quindi, non potrebbe essere considerato usurario.
Per tale motivo va esclusa la fondatezza del primo motivo di appello, con il quale è stato sostenuto il carattere oggettivamente usurario degli interessi corrisposti sulla somma dell'Advance Payment restituita in base agli accordi previsti con l'Accordo transattivo per cui è causa.
8) Con il proprio secondo motivo di appello l'appellante ha censurato la decisione del Pt_1 giudice di primo grado per non aver ritenuto integrata la fattispecie dell'usura soggettiva, omettendo di considerare le condotte “prevaricatorie e contrarie a buona fede” – in Cont particolare, l'esercizio illegittimo del recesso dal preliminare – poste in essere da e che hanno portato alla conclusione dell'accordo transattivo.
Nello specifico, l'appellante ritiene sussistenti i requisiti di cui all'art. 644 c.p.:
- quanto allo stato di difficoltà economica o finanziaria, l'appellante ha sottolineato il rapporto di dipendenza economica della società dal Gruppo Toto e come le preoccupazioni Pt_1 economiche di quest'ultimo, sorte al momento della stipula del Settlement Agreement a causa dell'emergenza Covid 19, che iniziava a manifestarsi, si fossero successivamente concretizzate in difficoltà economiche e in una riduzione dei ricavi a livello del Gruppo: tali circostanze avrebbero avuto, nella prospettazione dell'appellante, un impatto immediato e diretto sulla società, proprio in virtù della sua condizione di dipendenza economica;
- quanto alla sproporzione, l'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale secondo cui detto profilo non sarebbe stato configurabile a fronte della natura moratoria degli interessi pattuiti: al riguardo, l'appellante ha riproposto le medesime argomentazioni già formulate con il primo motivo di appello richiamando giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'individuazione del requisito della sproporzione, farebbe riferimento al "tasso medio praticato per operazioni similari", sì che, nel caso in esame, tale tasso dovrebbe corrispondere al tasso Euribor maggiorato dell'1,2%;
- quanto all'approfittamento dello stato di bisogno, l'appellante ha evidenziato come questo non costituisca un requisito ai sensi dell'art. 644 c.p., bensì una mera circostanza aggravante;
Contr ha sottolineato, inoltre, che l'approfittamento da parte di 5 dello stato di bisogno in cui pagina 13 di 17 versava al momento della stipulazione dell'accordo transattivo risulterebbe Pt_1
confermato da specifici elementi fattuali, ed in particolare: i) dalla circostanza secondo cui l'Accordo transattivo era stato stipulato da in un “momento delicatissimo della vita Pt_1
Contr del Progetto” per il fatto che il recesso dal contratto da 5 “avrebbe potuto portare ad un più che probabile dissesto”; ii) dal fatto che per quanto fosse stato previsto un Pt_1 analogo diritto di recesso ad nutum in capo a ai sensi della clausola 5 dell'Accordo, Pt_1
tuttavia, tale diritto era in realtà condizionato al rimborso del pagamento anticipato, alla corresponsione degli interessi pattuiti e al pagamento di una multa penitenziale ex art. 1373 comma 3 c.c. pari ad euro 250.000,00; iii) dal fatto che non era vero che la dichiarazione di insolvenza di NV avesse reso impossibile la realizzazione delle condizioni sospensive, tanto che era già stato individuato un nuovo fornitore di turbine e le banche finanziatrici non avevano esercitato il loro diritto di recesso.
8.1) Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellata CEF 5 ne ha contestato la fondatezza ribadendo la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 644 co 4 c.p.
In particolare, in relazione al requisito della difficoltà economica o finanziaria, CEF 5 ha rilevato come la clausola 6 del Settlement Agreement escludesse espressamente la possibilità per di invocare l'emergenza Covid 19 quale scusante per l'inadempimento Pt_1
o ritardo nell'adempimento degli obblighi dalla stessa assunti.
L'appellata ha contestato, inoltre, la ricostruzione di circa lo stato di dipendenza della Pt_1
medesima dalla controllante Gruppo Toti, rammentando il principio di diritto societario dell'autonomia giuridica e patrimoniale della controllata.
Quanto al requisito della sproporzione, CEF 5 ha rilevato come la sottoscrizione dell'accordo transattivo fosse avvenuto dietro richiesta di al fine di far fronte al mancato rimborso Pt_1
del pagamento anticipato entro i termini pattuiti e di ottenere una dilazione del pagamento: pertanto, agli interessi pattuiti nel Settlement Agreement si sarebbe dovuta riconoscere una funzione “remunerativa” per il sacrificio sopportato da CEF 5.
Infine, sul requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, la società appellata ha ribadito come la propria condotta fosse sempre stata caratterizzata da buona fede, avendo essa legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso.
L'appellata ha richiamato, infine e nuovamente, la clausola di salvaguardia che prevedeva la riconduzione del tasso pattizio a quello legale.
pagina 14 di 17 8.2) Ad avviso della Corte anche il secondo motivo di appello deve ritenersi infondato.
Con riferimento allo stato di difficoltà economica o finanziaria in tesi determinato dalle preoccupazioni economiche del Gruppo di appartenenza di in merito all'emergenza Pt_1
Covid-19, va condiviso il giudizio già reso dal Tribunale di Milano laddove ha osservato come gli effetti destabilizzanti della pandemia si sarebbero manifestati soltanto in un periodo successivo alla pattuizione, avvenuta nel febbraio 2020.
Peraltro, come evidenziato dall'appellata CEF 5, all'art. 6 del Settlement Agreement, le parti avevano espressamente escluso che potesse invocare l'emergenza sanitaria quale Pt_1 causa di forza maggiore al fine di giustificare l'inadempimento o lo scorretto adempimento delle obbligazioni assunte in seno all'accordo transattivo.
La ricorrenza del requisito della sproporzione è, poi, da escludersi in base alle motivazioni già rese a fondamento del rigetto del primo motivo di appello: la riconduzione dell'obbligazione di restituzione del pagamento anticipato prevista nel Settlement Agreement nell'alveo degli “Altri finanziamenti” esclude che il saggio degli interessi di cui all'art. 3 (i), convenzionalmente pattuito nella misura del 13,31%, possa dirsi sproporzionato, indipendentemente dal fatto che a tali interessi sia attribuita natura moratoria, per i quali il TSU sarebbe stato pari al 18,775%,
o natura corrispettiva, per i quali il TSU sarebbe stato pari al 14,900%.
Con riguardo al requisito dello stato di bisogno, infine, la Corte osserva quanto segue.
Non è meritevole di condivisione la prospettazione di , secondo cui la società Pt_1
Contr sarebbe stata sottoposta a “pressione negoziale” da parte di 5 ai fini dell'accettazione del testo dell'accordo transattivo, accettazione che, nella ricostruzione offerta dall'appellante, sarebbe stata “coartata ed imposta” alla promittente venditrice.
Dagli atti difensivi della stessa appellante risulta, in particolare, che la bozza dell'accordo transattivo sia stata elaborata dalla stessa che ebbe a trarre giovamento dalla stipula Pt_1
Contr di detto accordo avendo, in tal modo, evitato che 5, odierna appellata, chiedesse la restituzione immediata del pagamento anticipato (con relativa escussione della garanzia) quale conseguenza della Notice of Termination del 24.01.2020.
Peraltro, la clausola 5 del Settlement Agreement attribuiva a un analogo diritto di Pt_1 recesso ad nutum: il fatto che l'esercizio di tale recesso fosse subordinato al rimborso dell'Advanced Payment, nonché alla corresponsione degli interessi pattuiti ex art. 3 (i) e di pagina 15 di 17 una multa penitenziale, non riveste particolare rilevanza ai fini dell'individuazione dello stato di bisogno.
È parimenti trascurabile la circostanza della mancata scadenza del termine ultimo previsto dal
Settlement Agreement per l'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto preliminare: sul punto, la Corte condivide il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellata, secondo cui il mancato avveramento della condizione sospensiva può essere fatto valere anche prima rispetto al decorso del termine ultimo tutte le volte in cui la condizione sospensiva sia divenuta ormai oggettivamente impossibile.
In tal senso, come già rilevato dal giudice di primo grado, la dichiarazione di insolvenza della fornitrice NV aveva reso impossibile la realizzazione di talune delle condizioni sospensive di cui all'art. 3 del contratto alle lettere g), h) ed m), richiamate sia nelle premesse dell'accordo transattivo, sia quale oggetto di una facoltà di rinuncia attribuita a CEF 5, ai sensi dell'art. 2 (i) del medesimo accordo transattivo, quale alternativa (rimessa alla sua esclusiva ed insindacabile discrezionalità) al recesso dal contratto poi da essa in concreto esercitato.
Pare, insomma, potersi ritenere che la previsione degli interessi, da riconoscersi sull'importo del pagamento anticipato, oggetto di restituzione, trovi ragione non già nell'illecito Contr approfittamento, da parte di 5, di una situazione di difficoltà in cui si sarebbe trovata
, ma nella consapevole valutazione della remuneratività del denaro (che si sarebbe Pt_1
potuto e dovuto già restituire) lasciato medio tempore nella disponibilità di . Pt_1
9) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante. La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore individuato in € 534.499,00), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dall'appellante avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 4680/2023, pubblicata in data 5 giugno 2023, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1
Contr dell'appellata 5 elle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 Parte_1 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Rossella Milone
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1894/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Via dei Giardini n. 7, Parte_2
Milano (MI), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Castellani (C.F.: ; C.F._1
PEC: e Silvia Rimedio (C.F.: ; Email_1 C.F._2
PEC: , giusta delega in atti. Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Via Gaetano Negri Controparte_2
pagina 1 di 17 n. 4, Milano (MI), presso lo studio dell'avv. Eugenio Tranchino (C.F. ; C.F._3
PEC: ) che la rappresenta e difende unitamente Email_3
agli avv.ti Luca Sfrecola (C.F. ), Raffaele Cavani (C.F. C.F._4
PEC: e Bruna Alessandra C.F._5 Email_4
Fossati (C.F. PEC: , giusta C.F._6 Email_5
delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Bancario (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettate le deduzioni e le argomentazioni svolte da riformare, per tutti i motivi esposti in Controparte_1 narrativa nell'atto di citazione in appello, la sentenza n. 4680/2023 pronunciata in data 1 giugno 2023 dal Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in persona del dott. Guido Macripò
a definizione del giudizio nrg. 23799/2021 ivi svoltosi inter partes, e pubblicata in data 5 giugno 2023, e per l'effetto, previo accertamento e declaratoria della natura usuraria Contr dell'interesse pattuito tra e 5 Parte_1 CP_1
Contr all'art. 3(i) del Settlement Agreement in data 27 febbraio 2020, condannare 5
[...]
alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 534.499,00 a tale titolo corrisposto a in CP_1 Controparte_1
data 17 agosto 2020 (o comunque della somma maggiore o minore che dovesse essere determinata secondo giustizia), oltre interessi da tale data al saldo, da stabilirsi nella misura di cui all'art. 1284 4° comma c.c. a partire dalla data di notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Per Controparte_1
“- nel merito, rigettare integralmente l'appello formulato da per tutte le Pt_1 argomentazioni suesposte;
e, per l'effetto
- confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 4680/2023 pronunciata dal
Tribunale di Milano.
Con vittoria di compensi e spese del grado, oltre oneri accessori.”
pagina 2 di 17 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano Parte_1
n. 4680/2023 pubblicata in data 5/6/2023 con la quale - nell'ambito di una causa introdotta dalla stessa appellante nei confronti di al fine di sentir accertare la Controparte_1 natura usuraria dell'interesse pattuito tra le parti all'art. 3 (i) del Settlement Agreement stipulato il 27 febbraio 2020 ed al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 534.499,00 corrisposto in base a detta pattuizione, oltre interessi - sono state rigettate tutte le domande di parte attrice, con condanna della parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della parte convenuta.
Vicende processuali
1) (di seguito, semplicemente, “ ”) conveniva innanzi al Parte_1 Pt_1
Tribunale di Milano CEF 5 (“CEF 5”) per sentir accertare la natura Controparte_1 usuraria dell'interesse pattuito tra le parti all'art. 3 (i) del Settlement Agreement stipulato il 27 febbraio 2020 e, conseguentemente, ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo di euro 534.499,00 corrisposto a tale titolo, oltre interessi dalla domanda al saldo.
A fondamento di tale domanda veniva esposto quanto segue:
- che , in possesso della partecipazione totalitaria nel capitale sociale della società Pt_1
(società titolare dei permessi, autorizzazioni e concessioni relativi alla Parte_3
costruzione, gestione e manutenzione di un impianto eolico off-shore al largo del porto di
Taranto), in data 18.2.2019, aveva sottoscritto con CEF 5 – società attiva nel settore delle energie rinnovabili – un contratto preliminare (“Sale and Purchase Agreement”) per la cessione del 100 % delle quote del capitale sociale di per il prezzo complessivo Parte_3
di euro 123.627.000,00;
- che il contratto preliminare in questione prevedeva il versamento di un anticipo sul prezzo pari ad euro 7.613.000,00, dietro consegna da parte del venditore di garanzia assicurativa per un importo corrispondente (“Advance Payment Agreement”), garanzia rilasciata dalla compagnia assicurativa S2C S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni –
pagina 3 di 17 finalizzata a garantire la restituzione del pagamento anticipato nel caso di mancata effettuazione dell'operazione di compravendita;
- che la compravendita oggetto del contratto preliminare si sarebbe dovuta perfezionare con il realizzarsi di una serie di condizioni sospensive entro il 31 ottobre 2020, salvo proroga da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) per l'entrata in esercizio dell'impianto e per l'ottenimento degli incentivi;
che, inoltre, ove tali condizioni non si fossero avverate, il contratto si sarebbe automaticamente risolto, con la previsione, per tale ultima ipotesi, che l'obbligazione di restituzione immediata all'acquirente dell'Advance Payment già corrisposto sarebbe stata garantita dalla garanzia;
- che la società NV GmbH, con la quale era stato concluso il contratto di fornitura, era stata dichiarata insolvente nel settembre 2019, sì che la commessa non era stata completata;
Contr
- che in data 24.1.2020, senza alcun preavviso, 5 aveva inviato a una Notice of Pt_1
Termination con la quale comunicava la propria uscita dal Contratto in ragione dell'asserito definitivo non avveramento delle Condizioni Sospensive previste dall'art.
3.4 del Contratto, o
– comunque – del proprio esercizio del diritto di recedere dal Contratto;
- che aveva contestato immediatamente la legittimità della dichiarazione di Pt_1
risoluzione del Contratto da parte di CEF 5;
- che in data 27.2.2020 le parti avevano concluso un Accordo transattivo (“Settlement
Agreement”) il quale prevedeva: i) la revoca della dichiarazione di risoluzione del contratto da parte di CEF 5; ii) il riconoscimento da parte di a CEF 5 di un diritto discrezionale di Pt_1 recesso, esercitabile tra l'1.7.2020 e il 31.7.2020; iii) il diritto alla corresponsione di un interesse al tasso annuale del 13,31 %, da calcolarsi a decorrere dal 15.2.2020 fino alla data della restituzione integrale dell'Advance Payment, qualora CEF 5 avesse esercitato il proprio diritto di recesso;
Contr
- che, con lettera in data 2.7.2020, informava la convenuta 5 sia dell'avvenuta Pt_1
estensione da parte del GSE sino al 22.7.2022 del termine per la messa in funzione dell'impianto – decisione adottata in data 24.04.2020 ed alla quale sarebbe dovuta conseguire l'impossibilità di azionare il meccanismo di risoluzione per definitiva impossibilità di avveramento delle Condizioni Sospensive – sia dell'esistenza di accordi con un nuovo fornitore per la fornitura delle turbine;
pagina 4 di 17 - che, peraltro, pochi minuti dopo la ricezione di tale comunicazione, la società convenuta inviava una propria propria Notice of Termination del contratto, contenente la richiesta di immediato pagamento: a) dell'importo di € 7.813.000,00 a titolo di restituzione dell'Advance
Payment; b) dell'importo di euro 401.556,00, quale quota maturata a titolo di interessi dal
15.2.2020; c) dell'ulteriore importo di interessi pari ad euro 2.899,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del dovuto;
- che a tale comunicazione seguiva la richiesta di escussione della garanzia, con richiesta di pagamento di quanto versato a titolo di pagamento anticipato, alla quale seguiva la Contr corresponsione da parte di ed in favore di 5 della somma di euro 8.347.453,25, Pt_1
di cui euro 7.813.000,00 a titolo di Advance Payment ed euro 534.453,25 a titolo di interessi al tasso del 13,31% maturati fino a tale data.
Introducendo il giudizio di primo grado, chiedeva, quindi, la restituzione dell'importo Pt_1
Contr di euro 534.453,25 versato a 5 a titolo di interessi deducendo, al riguardo, che il tasso di interesse pattuito all'art. 3 del Settlement Agreement sarebbe stato già ab origine oggettivamente usurario in quanto il tasso soglia riferibile ad un credito già garantito da fideiussione rilasciata da primaria compagnia assicurativa con rating A (e quindi privo di rischi in quanto completamente “collateralizzato”) sarebbe dovuto essere il medesimo applicabile per i mutui con garanzia ipotecaria, caratterizzati da un simile livello di rischio:
considerato che
il tasso soglia usura per i mutui con garanzia ipotecaria era pari al 6,8375% in base al decreto del 20 dicembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ne derivava che il tasso di interesse stabilito nel Settlement Agreement, pari a 13,31 %, avrebbe configurato usura c.d. oggettiva.
L'attrice allegava che, in ogni caso, dovevano ritenersi integrati i requisiti della c.d. Pt_1 usura soggettiva di cui all'art. 644 c.p., in quanto: a) , al momento della sottoscrizione Pt_1 dell'Accordo transattivo, si trovava in difficoltà economica o finanziaria, in quanto da lì a poco si sarebbero verificati gli effetti dell'emergenza Covid 19 che avrebbero, poi, causato perdite al Gruppo Toto di cui faceva parte e dal quale essa era economicamente Pt_1
Contr dipendente;
b) la sproporzione degli interessi era evidente;
c) 5 aveva approfittato della situazione di bisogno nella quale versava . Pt_1
2) Si costituiva in giudizio la convenuta CEF 5 che, eccependo l'inammissibilità della domanda attrice e contestandone la fondatezza, chiedeva il rigetto delle domande avversarie.
pagina 5 di 17 Sotto il primo profilo, la parte convenuta deduceva che l'attrice aveva rinunciato all'esercizio delle azioni, dei diritti e delle pretese oggetto del presente giudizio con la sottoscrizione del
Settlement Agreement che prevedeva una clausola di rinuncia ad esercitare qualsiasi azione volta a ostacolare, sospendere o, in ogni caso, rendere meno agevole l'escussione dell' Contr Advance Payment Guarantee da parte di 5 e/o il rimborso dell'Advance Payment e dei relativi interessi.
Quanto alla ricostruzione in fatto ed alle conseguenti allegazioni di parte attrice, la parte
Contr convenuta 5 deduceva quanto segue:
- che l'insolvenza di NV aveva da subito determinato la definitiva impossibilità di avveramento delle condizioni sospensive previste dalle clausole 3.2 lett. g), h), m) del
Contratto;
- che il Settlement Agreement, sottoscritto dalle parti in via transattiva, era stato proposto dalla stessa;
Pt_1
- che nel luglio 2020, aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso, in CP_1
quanto non era stata in grado di reperire un adeguato appaltatore sostitutivo di Pt_1
NV;
- che il credito restitutorio dell' Advance Payment non sarebbe potuto rientrare in alcun modo nella categoria dei mutui assistiti da garanzia ipotecaria (come definiti dalle Istruzioni per la rilevazione del TEGM della Banca d'Italia del 2016) ma, piuttosto, nella categoria “Altri finanziamenti”, per la quale era previsto un tasso soglia ben superiore rispetto al tasso del
13,31 % annuo previsto nel Settlement Agreement;
- che, comunque, la clausola di salvaguardia di cui all'art. 7 del Settlement Agreement prevedeva la riduzione automatica del tasso a fronte del superamento del tasso soglia ai sensi della legge n. 108/1996;
- che doveva ritenersi del tutto infondata l'allegazione di usura soggettiva per carenza dei requisiti di cui all'art. 644 co. 4 c.p.
3) Con sentenza n. 4680/2023, pubblicata in data 5 giugno 2023, il Tribunale di Milano così decideva:
“il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
pagina 6 di 17 condanna la società a rimborsare alla società Parte_1 [...]
e spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 29.193,00 per Controparte_1 compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.”
In particolare, il Tribunale riteneva infondata “l'eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità delle domande attoree per carenza di legittimazione e/o assenza della materia del contendere per intervenute rinunce”, in quanto “la clausola 3(ii) della predetta transazione stabilisce soltanto che si impegna ad astenersi dall'esercitare, promuovere, Pt_1
perseguire e/o proseguire qualsiasi azione volta: a) ad ostacolare, impedire e/o sospendere
l'escussione della Garanzia di pagamento anticipato e il conseguente pagamento della stessa ovvero b) a contestare il diritto di CEF 5 di risolvere il contratto ai sensi della precedente clausola 2(ii), e infine c) a contestare il diritto di CEF 5 di escutere la Garanzia di pagamento anticipato”.
Quanto al merito, il Tribunale, con riferimento alla doglianza di usura oggettiva per la previsione di interessi al tasso fisso pari al 13,31 % pattuiti ai sensi della clausola 3.4 dell'Accordo transattivo:
- riteneva infondata la ricostruzione proposta dalla società attrice, secondo cui l'operazione in oggetto si sarebbe dovuta ricondurre alla categoria dei mutui con garanzia ipotecaria, non potendo valere a tal fine la circostanza per cui l'Advance Payment fosse garantito da fideiussione rilasciata da primaria compagnia assicurativa, trattandosi, in ogni caso, di garanzia personale e non reale;
- riconduceva l'operazione oggetto del giudizio alla categoria “Altri finanziamenti”, con la conseguenza che, “tenuto conto dei TEGM (tassi effettivi globali medi) rilevati nel Decreto
Ministeriale del 20.12.2019 (v. doc. n. 15 attrice), applicabile ratione temporis al contratto de quo, il tasso-soglia” doveva ritenersi “pari quindi al 14,9000%”;
- qualificando tali interessi come interessi moratori, riteneva ulteriormente infondata la pretesa attrice di usurarietà oggettiva, in quanto, nel caso, il tasso soglia doveva essere calcolato ai sensi dell'art. 2 co. 1 e 3 co. 5 Legge n. 108/1996 ed in applicazione di quanto affermato da
Cass. SSUU 19597/2020, sì da risultare pari al 18,775% (così calcolato: TEGM pari all'8,72%
+ maggiorazione 3,1% = 11,82%, aumentato di un quarto e con l'aggiunta di 4 punti);
- riteneva, altresì, infondata la doglianza sotto l'aspetto dell'usura soggettiva, per carenza dei requisiti di cui all'art. 644 c.p., in quanto:
pagina 7 di 17 i) riteneva mancante il requisito della sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro, considerando che gli interessi rappresentavano una penale o comunque avevano carattere moratorio e che il tasso-soglia risultava pari al 14.9000% per gli interessi corrispettivi ed al 18.775 % per gli interessi moratori, mentre le parti avevano pattuito un tasso al 13.31%;
ii) in relazione al requisito della situazione di difficoltà economica o finanziaria, rilevava che le allegazioni di parte attrice risultavano generiche, poiché facevano riferimento al potenziale impatto destabilizzante della cosiddetta emergenza da pandemia per Covid 19: tale situazione, secondo la ricostruzione fornita, si sarebbe manifestata solo successivamente alla stipulazione dell'accordo transattivo, basandosi dunque su una circostanza sopravvenuta rispetto alla conclusione dell'accordo; inoltre, sottolineava che richiamava difficoltà Pt_1
economiche riferibili al Gruppo Tota, che la riguardavano soltanto in maniera indiretta e che, in ogni caso, si traducevano in una semplice diminuzione dei ricavi e non in perdite effettive;
iii) con riguardo requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, non riteneva provata tale circostanza in quanto: A) l'accordo transattivo attribuiva anche all'attrice un diritto di recesso ad nutum, seppure dietro pagamento delle somme indicate (clausola 5 accordo); B) la dichiarazione di insolvenza di NV GmbH, nel settembre 2019, aveva reso impossibile la realizzazione di parte delle condizioni sospensive, circostanza peraltro ammessa da Pt_1
in sede di accordo transattivo, ove la clausola 2 (i) conferiva a CEF 5 la facoltà di rinunciare alle condizioni sospensive (lett. g, h, m) in relazione all'insolvenza di NV;
C) nell'e-mail Contr inviata da Gruppo Toto – controllante di – a 5 il giorno successivo all'accordo Pt_1 transattivo, il rappresentante del Gruppo scrive: “grazie della pazienza, non è stato facile ma abbiamo evitato un disastro, […], spero veramente che a luglio i presupposti siano cambiati e che si possa andare avanti insieme”.
4) Avverso tale sentenza del Tribunale di Milano ha proposto appello Parte_1
insistendo per l'accoglimento delle domande proposte in primo grado previa riforma
[...]
della sentenza impugnata per due motivi di censura:
1. errata esclusione dell'usura oggettiva per errata interpretazione e ricostruzione del dettato contrattuale e violazione della disciplina antiusura (art. 2, L. 108/1996);
pagina 8 di 17 2. errata esclusione dell'usura soggettiva per errata lettura degli atti processuali e del materiale probatorio e per violazione dell'art. 644 c.p. nella parte in cui il giudice ha ritenuto non sussistenti i relativi requisiti.
5) Si è costituita in giudizio l'appellata la quale, contestando tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma integrale della sentenza impugnata.
6) Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 22 novembre 2023, il
Consigliere Istruttore Designato ha fissato l'udienza del 11 dicembre 2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Motivi della decisione
7) Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui il giudice di primo grado ha qualificato come “clausola penale e comunque quali interessi moratori” gli interessi stabiliti convenzionalmente nel tasso fisso annuo del 13,31%.
Secondo l'appellante, tali interessi non potrebbero essere considerati come moratori poiché non rappresenterebbero una “determinazione convenzionale preventiva del danno discendente dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria in ipotesi non adempiuta”; al contrario, essi costituirebbero un “secondo e illegittimo corrispettivo” per la revoca, da parte della promissaria acquirente, della risoluzione/recesso dal Contratto già effettuata (con la Notice of Termination del 24 gennaio 2020) e per la rinuncia ad esercitare tali diritti fino al successivo 1 luglio: gli interessi in questione sarebbero, quindi, conseguiti all'adempimento delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Transattivo, il quale avrebbe completamente modificato il precedente contratto..
Con il medesimo motivo di censura, la società appellante ha, poi, lamentato l'erroneità della sentenza impugnata per avere il Tribunale ricondotto l'operazione di pagamento anticipato negli “Altri finanziamenti”, ai sensi dell'art. 2, L. 108/1996, in ragione della natura degli interessi pattuiti nell'accordo transattivo.
Sul punto, ha ribadito che la circostanza che il credito vantato da CEF 5 fosse Pt_1
garantito da polizza fideiussoria a prima richiesta rilasciata da primaria compagnia assicurativa internazionale avrebbe dovuto indurre il giudice di prime cure a ricondurre tale pagina 9 di 17 operazione ad una categoria contraddistinta da un simile livello di rischio, quale quella dei
“mutui garantiti da ipoteca”.
A fondamento di quanto dedotto, la parte appellante ha richiamato giurisprudenza di legittimità e di merito che riconduce contratti di finanziamento a stati di avanzamento lavori assistiti da garanzia ipotecaria alla categoria dei mutui a garanzia ipotecaria, in ragione dell'omogeneità dei parametri del rischio e delle garanzie prestate.
L'appellante ha, infine, riproposto le contestazioni in merito alla questione relativa alla clausola di c.d. salvaguardia sollevata da CEF 5 in primo grado e non esaminato dal
Tribunale, evidenziando come tale clausola avesse ad oggetto esclusivamente la c.d. usura sopravvenuta e che, in ogni caso, l'ambito di applicazione sarebbe da circoscriversi alle clausole che prevedono interessi a tasso variabile e non a tasso fisso come nel caso di specie.
7.1) In relazione al primo motivo di appello, l'appellata ha Controparte_1
contestato che il credito restitutorio da essa vantato potesse rientrare nella categoria dei mutui assistiti da garanzia ipotecaria: in particolare, la società appellata ha richiamato le
“Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi (TEGM)”, pubblicate dalla Banca
d'Italia nel 2016, che indicano i requisiti volti a individuare i contratti di finanziamento rientranti nella suddetta categoria, requisiti non posseduti dal negozio al centro del contenzioso.
7.2) Ad avviso della Corte tale motivo di appello è infondato.
Va, anzitutto, richiamato come con l'accordo transattivo, di cui al Settlement Agreement sottoscritto in data 27.02.2020, le parti avevano inteso “transigere amichevolmente la controversia insorta tra loro” a fronte del recesso dal contratto preliminare già esercitato dalla Contr promissaria acquirente 5, a cui sarebbe dovuta conseguire l'immediata restituzione dell'anticipo da questa già versato in esecuzione del medesimo contratto preliminare.
Attraverso la suddetta transazione, invero, le parti rideterminavano l'assetto dei rispettivi interessi contrattuali, prevedendo reciproche concessioni, sì che, per ciò che rileva in questa sede, da un lato, CEF 5 accettava: i) di non esercitare fino al 30/6/2020 il diritto di risolvere il contratto e ii) di revocare l'escussione dell' Advance Payment Guarantee; da un altro lato, a fronte della rinuncia temporanea da parte di CEF 5 a risolvere il contratto, l'appellante
: i) riconosceva “irrevocabilmente e incondizionatamente” a CEF 5 il diritto di risolvere Pt_1 con effetto immediato il contratto (e di escutere la garanzia) “a propria esclusiva discrezione,
pagina 10 di 17 tra il 1° luglio e il 31 luglio 2020, mediante comunicazione scritta a ”; ii) si Pt_1
impegnava, per tale ipotesi, ai sensi degli artt. 3 (i) e 5 del medesimo Accordo Transattivo,
“irrevocabilmente e incondizionatamente” a rimborsare “immediatamente e integralmente” a
CEF 5 la somma da questa anticipata maggiorata degli interessi al saggio convenzionalmente pattuito del 13,31%.
Quanto alla natura ed alle conseguenze degli interessi in tal modo pattuiti, è solo il caso di segnalare come, nell'ambito del Settlement Agreement, le stesse parti avessero deciso, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, di ancorare la misura degli interessi dovuti sulla somma anticipata dalla promissaria acquirente alla normativa antiusura.
Invero, all'art. 7 del Settlement Agreement, le parti avevano convenuto che “gli interessi di cui ai paragrafi 3 (i) e 5 del presente Accordo Transattivo”, dovuti da nell'ipotesi di Pt_1 esercizio, da parte di CEF 5, del proprio diritto di recesso, sarebbero stati “conformi alla
Legge n. 108 del 7 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, e alla relativa normativa di attuazione (la “Normativa Antiusura”)” e che “[n]ell'eventualità in cui un tribunale competente dovesse ritenere applicabile al presente Accordo transattivo la Normativa
Antiusura, e ferme restando eventuali diverse disposizioni contenute nel presente atto, qualora, in qualsiasi momento, gli interessi dovessero eccedere il tasso massimo consentito dalla Antiusura, gli interessi” sarebbero stati “automaticamente ridotti, per il periodo più breve possibile (se del caso), all'importo massimo consentito esigibile da in conformità alla Pt_1
Normativa Antiusura.”
A fronte di tale rinvio alla Normativa Antiusura effettuato in contratto (con il quale le parti hanno liberamente inteso ricondurre la disciplina degli interessi compensativi da riconoscersi sulla somma capitale da restituirsi all'ambito degli interessi corrispettivi propri della Normativa
Antiusura), con riguardo alle diverse categorie di finanziamento a cui rapportare l'obbligazione restitutoria per cui è causa, devono condividersi le valutazioni svolte dal
Tribunale in merito alla riconducibilità dell'operazione di pagamento anticipato agli “Altri finanziamenti”: trattasi di un profilo da ritenersi, di per sé, decisivo ai fini della valutazione di infondatezza dell'assunto di parte appellante, a prescindere da ogni considerazione sulla questione, da ritenersi assorbita, relativa alla natura degli interessi pattuiti.
Al riguardo, va richiamato che il giudice di primo grado ha qualificato l'operazione di cui all'accordo transattivo come “una dilazione della restituzione del pagamento anticipato dal
pagina 11 di 17 febbraio 2020 al luglio 2020”, escludendo che “nella fattispecie in esame” ci si trovasse “di fronte ad un mutuo con garanzia ipotecaria o altra operazione di quelle di cui al predetto
D.M.” ed evidenziando, peraltro, che “Se solo per ipotesi si volesse ritenere che la dilazione
[…] consista sostanzialmente in una forma di finanziamento, in ogni caso per quanto sopra detto la stessa andrebbe sussunta nella categoria residuale n. 10 “Altri finanziamenti”.”
Deve ritenersi, del resto, che la prospettazione dell'appellante, secondo cui l'operazione sarebbe sussumibile nella categoria dei mutui garantiti da ipoteca, sia destituita di ogni fondamento.
Invero, premesso che l'applicabilità della Normativa Antiusura deriva, nel caso, non tanto dal riconoscimento della natura di finanziamento del pagamento anticipato eseguito da CEF 5 quanto, piuttosto, dalla valorizzazione dell'autonomia negoziale e della volontà dei contraenti che hanno deciso di parametrare la misura degli interessi da essi pattuiti (come da riconoscersi sull'importo del pagamento anticipato dovuto in restituzione) alla normativa di cui alla L. 108/1996, va detto che, per ciò che riguarda detta Normativa Antiusura, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, pubblicate dalla Banca d'Italia nel 2016, comprendono nella categoria dei mutui ipotecari i contratti di finanziamento che presentino le seguenti caratteristiche:
A) una durata superiore a cinque anni – laddove, nell'accordo transattivo di cui si discute, il termine pattuito per l'adempimento dell'obbligo restitutorio del pagamento anticipato era previsto per il 31 luglio 2020, ossia cinque mesi dopo la stipula dell'accordo transattivo;
B) la presenza di garanzia ipotecaria – laddove l'Advance Payment Guarantee rilasciata sull'anticipo del prezzo consisteva in una garanzia personale, come si desume dalla polizza offerta in atti (doc. 2);
C) la previsione di un rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi
– laddove il Settlement Agreement prevedeva il rimborso dell'anticipo sul prezzo in unica soluzione.
Ebbene, la corretta riconduzione, effettuata dal Tribunale, del pagamento anticipato, disciplinato dal contratto stipulato dalle parti, all'ambito della categoria degli “Altri finanziamenti”, consente di escludere la necessità di ogni valutazione in merito alla natura degli interessi pattuiti (se moratori o corrispettivi) nella suddetta transazione, posto che, indipendentemente dalla qualificazione dei medesimi in termini di interessi moratori, il tasso pagina 12 di 17 soglia previsto dal D.M. del 20 dicembre 2019 (prodotto sub doc. 15 da nel primo Pt_1
grado di giudizio) per detta categoria, pacificamente pari al 14,90 %, sarebbe stato, comunque, superiore rispetto al tasso convenzionalmente pattuito del 13,31%, tasso che, quindi, non potrebbe essere considerato usurario.
Per tale motivo va esclusa la fondatezza del primo motivo di appello, con il quale è stato sostenuto il carattere oggettivamente usurario degli interessi corrisposti sulla somma dell'Advance Payment restituita in base agli accordi previsti con l'Accordo transattivo per cui è causa.
8) Con il proprio secondo motivo di appello l'appellante ha censurato la decisione del Pt_1 giudice di primo grado per non aver ritenuto integrata la fattispecie dell'usura soggettiva, omettendo di considerare le condotte “prevaricatorie e contrarie a buona fede” – in Cont particolare, l'esercizio illegittimo del recesso dal preliminare – poste in essere da e che hanno portato alla conclusione dell'accordo transattivo.
Nello specifico, l'appellante ritiene sussistenti i requisiti di cui all'art. 644 c.p.:
- quanto allo stato di difficoltà economica o finanziaria, l'appellante ha sottolineato il rapporto di dipendenza economica della società dal Gruppo Toto e come le preoccupazioni Pt_1 economiche di quest'ultimo, sorte al momento della stipula del Settlement Agreement a causa dell'emergenza Covid 19, che iniziava a manifestarsi, si fossero successivamente concretizzate in difficoltà economiche e in una riduzione dei ricavi a livello del Gruppo: tali circostanze avrebbero avuto, nella prospettazione dell'appellante, un impatto immediato e diretto sulla società, proprio in virtù della sua condizione di dipendenza economica;
- quanto alla sproporzione, l'appellante ha contestato la valutazione del Tribunale secondo cui detto profilo non sarebbe stato configurabile a fronte della natura moratoria degli interessi pattuiti: al riguardo, l'appellante ha riproposto le medesime argomentazioni già formulate con il primo motivo di appello richiamando giurisprudenza di legittimità che, ai fini dell'individuazione del requisito della sproporzione, farebbe riferimento al "tasso medio praticato per operazioni similari", sì che, nel caso in esame, tale tasso dovrebbe corrispondere al tasso Euribor maggiorato dell'1,2%;
- quanto all'approfittamento dello stato di bisogno, l'appellante ha evidenziato come questo non costituisca un requisito ai sensi dell'art. 644 c.p., bensì una mera circostanza aggravante;
Contr ha sottolineato, inoltre, che l'approfittamento da parte di 5 dello stato di bisogno in cui pagina 13 di 17 versava al momento della stipulazione dell'accordo transattivo risulterebbe Pt_1
confermato da specifici elementi fattuali, ed in particolare: i) dalla circostanza secondo cui l'Accordo transattivo era stato stipulato da in un “momento delicatissimo della vita Pt_1
Contr del Progetto” per il fatto che il recesso dal contratto da 5 “avrebbe potuto portare ad un più che probabile dissesto”; ii) dal fatto che per quanto fosse stato previsto un Pt_1 analogo diritto di recesso ad nutum in capo a ai sensi della clausola 5 dell'Accordo, Pt_1
tuttavia, tale diritto era in realtà condizionato al rimborso del pagamento anticipato, alla corresponsione degli interessi pattuiti e al pagamento di una multa penitenziale ex art. 1373 comma 3 c.c. pari ad euro 250.000,00; iii) dal fatto che non era vero che la dichiarazione di insolvenza di NV avesse reso impossibile la realizzazione delle condizioni sospensive, tanto che era già stato individuato un nuovo fornitore di turbine e le banche finanziatrici non avevano esercitato il loro diritto di recesso.
8.1) Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellata CEF 5 ne ha contestato la fondatezza ribadendo la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 644 co 4 c.p.
In particolare, in relazione al requisito della difficoltà economica o finanziaria, CEF 5 ha rilevato come la clausola 6 del Settlement Agreement escludesse espressamente la possibilità per di invocare l'emergenza Covid 19 quale scusante per l'inadempimento Pt_1
o ritardo nell'adempimento degli obblighi dalla stessa assunti.
L'appellata ha contestato, inoltre, la ricostruzione di circa lo stato di dipendenza della Pt_1
medesima dalla controllante Gruppo Toti, rammentando il principio di diritto societario dell'autonomia giuridica e patrimoniale della controllata.
Quanto al requisito della sproporzione, CEF 5 ha rilevato come la sottoscrizione dell'accordo transattivo fosse avvenuto dietro richiesta di al fine di far fronte al mancato rimborso Pt_1
del pagamento anticipato entro i termini pattuiti e di ottenere una dilazione del pagamento: pertanto, agli interessi pattuiti nel Settlement Agreement si sarebbe dovuta riconoscere una funzione “remunerativa” per il sacrificio sopportato da CEF 5.
Infine, sul requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno, la società appellata ha ribadito come la propria condotta fosse sempre stata caratterizzata da buona fede, avendo essa legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso.
L'appellata ha richiamato, infine e nuovamente, la clausola di salvaguardia che prevedeva la riconduzione del tasso pattizio a quello legale.
pagina 14 di 17 8.2) Ad avviso della Corte anche il secondo motivo di appello deve ritenersi infondato.
Con riferimento allo stato di difficoltà economica o finanziaria in tesi determinato dalle preoccupazioni economiche del Gruppo di appartenenza di in merito all'emergenza Pt_1
Covid-19, va condiviso il giudizio già reso dal Tribunale di Milano laddove ha osservato come gli effetti destabilizzanti della pandemia si sarebbero manifestati soltanto in un periodo successivo alla pattuizione, avvenuta nel febbraio 2020.
Peraltro, come evidenziato dall'appellata CEF 5, all'art. 6 del Settlement Agreement, le parti avevano espressamente escluso che potesse invocare l'emergenza sanitaria quale Pt_1 causa di forza maggiore al fine di giustificare l'inadempimento o lo scorretto adempimento delle obbligazioni assunte in seno all'accordo transattivo.
La ricorrenza del requisito della sproporzione è, poi, da escludersi in base alle motivazioni già rese a fondamento del rigetto del primo motivo di appello: la riconduzione dell'obbligazione di restituzione del pagamento anticipato prevista nel Settlement Agreement nell'alveo degli “Altri finanziamenti” esclude che il saggio degli interessi di cui all'art. 3 (i), convenzionalmente pattuito nella misura del 13,31%, possa dirsi sproporzionato, indipendentemente dal fatto che a tali interessi sia attribuita natura moratoria, per i quali il TSU sarebbe stato pari al 18,775%,
o natura corrispettiva, per i quali il TSU sarebbe stato pari al 14,900%.
Con riguardo al requisito dello stato di bisogno, infine, la Corte osserva quanto segue.
Non è meritevole di condivisione la prospettazione di , secondo cui la società Pt_1
Contr sarebbe stata sottoposta a “pressione negoziale” da parte di 5 ai fini dell'accettazione del testo dell'accordo transattivo, accettazione che, nella ricostruzione offerta dall'appellante, sarebbe stata “coartata ed imposta” alla promittente venditrice.
Dagli atti difensivi della stessa appellante risulta, in particolare, che la bozza dell'accordo transattivo sia stata elaborata dalla stessa che ebbe a trarre giovamento dalla stipula Pt_1
Contr di detto accordo avendo, in tal modo, evitato che 5, odierna appellata, chiedesse la restituzione immediata del pagamento anticipato (con relativa escussione della garanzia) quale conseguenza della Notice of Termination del 24.01.2020.
Peraltro, la clausola 5 del Settlement Agreement attribuiva a un analogo diritto di Pt_1 recesso ad nutum: il fatto che l'esercizio di tale recesso fosse subordinato al rimborso dell'Advanced Payment, nonché alla corresponsione degli interessi pattuiti ex art. 3 (i) e di pagina 15 di 17 una multa penitenziale, non riveste particolare rilevanza ai fini dell'individuazione dello stato di bisogno.
È parimenti trascurabile la circostanza della mancata scadenza del termine ultimo previsto dal
Settlement Agreement per l'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto preliminare: sul punto, la Corte condivide il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellata, secondo cui il mancato avveramento della condizione sospensiva può essere fatto valere anche prima rispetto al decorso del termine ultimo tutte le volte in cui la condizione sospensiva sia divenuta ormai oggettivamente impossibile.
In tal senso, come già rilevato dal giudice di primo grado, la dichiarazione di insolvenza della fornitrice NV aveva reso impossibile la realizzazione di talune delle condizioni sospensive di cui all'art. 3 del contratto alle lettere g), h) ed m), richiamate sia nelle premesse dell'accordo transattivo, sia quale oggetto di una facoltà di rinuncia attribuita a CEF 5, ai sensi dell'art. 2 (i) del medesimo accordo transattivo, quale alternativa (rimessa alla sua esclusiva ed insindacabile discrezionalità) al recesso dal contratto poi da essa in concreto esercitato.
Pare, insomma, potersi ritenere che la previsione degli interessi, da riconoscersi sull'importo del pagamento anticipato, oggetto di restituzione, trovi ragione non già nell'illecito Contr approfittamento, da parte di 5, di una situazione di difficoltà in cui si sarebbe trovata
, ma nella consapevole valutazione della remuneratività del denaro (che si sarebbe Pt_1
potuto e dovuto già restituire) lasciato medio tempore nella disponibilità di . Pt_1
9) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante. La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore individuato in € 534.499,00), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
pagina 16 di 17
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dall'appellante avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Milano n. 4680/2023, pubblicata in data 5 giugno 2023, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore Parte_1
Contr dell'appellata 5 elle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in complessivi euro 18.511,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 Parte_1 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2024.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Rossella Milone
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