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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/08/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1026 2024 avente ad oggetto:
PROMOSSA DA
at a PALAGONIA (CT) il 10/02/1978 e residente in [...]Parte_1
95046 PALAGONIA ITALIA, , elettivamente domiciliato in VIA CodiceFiscale_1
PALERMO 180 95046 PALAGONIA presso lo studio dell'avv. BONACQUISTO AMBRA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ATTORE
CONTRO
at a CALTAGIRONE (CT) il 28/02/1979 residente in [...]elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA M. R. IMBRIANI 222 CATANIA presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricordo depositato in data 2.12.2024 chiedeva all'adito Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n 445/23 emessa in data 17.7.2023 con la quale era stata dichiarata la sua separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in data 6.8.2023 .
Rilevava al riguardo che erano mutate le sue condizioni economiche atteso che dal 31/10/2023 era disoccupato, e non era pertanto più in grado di versare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di €. 500,00 mensili stabilita in sentenza di separazione e chiedeva disporsene la riduzione a
€ 300.00 mensili.
Costituitasi in giudizio la ricorrente contestava il ricorso con particolare riguardo alle asserite mutate condizioni economiche del ricorrente, rilevando che anche in costanza di matrimonio lo stesso prestava attività stagionalmente percependo per il resto del periodo l'indennità di disoccupazione.
Deduceva che il ricorrente nonostante le sue avverse deduzioni aveva rilevanti disponibilità finanziare depositate su un conto corrente bancario .
Formulava, pertanto, domanda riconvenzionale di aumento del contributo per il mantenimento dei tre figli.
Con la memoria integrativa depositata in data 7.2.2025 il ricorrente rilevava di avere appreso che la figli maggiorenne non viveva più con la madre essendosi trasferita all'estero.
Tale circostanza veniva ammessa dalla resistente in sede di udienza di comparizione delle parti nel corso della quale la stessa dichiarava che la figlia aveva costituito un proprio nucleo familiare e viveva con il proprio compagno in germani dal mese di gennaio 2024 , e rende per ciò solo meritevole di accoglimento il ricorso.
Giova al riguardo precisare che la coppia ha tre figli : nata il [...] , Persona_1
nato il [...] , nato il [...]. Persona_2 Persona_3
Con la sentenza di separazione di cui si è chiesta la modifica è stato posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei tre figli (compresa dunque la figlia già maggiorenne al Per_1 momento dell'emissione della sentenza) mediante pagamento della somma di € 500.00 mensili e contribuzione alle spese straordinarie i nella misura del 50 %.
Alla resistente è stata altresì assegnata alla casa coniugale di proprietà del ricorrente.
Orbene, la circostanza che la figlia maggiore non risiede più con la madre avendo costituito un proprio nucleo familiare autonomo, comporta che il padre non debba più contribuire al suo mantenimento e dunque deve procedersi ad una rideterminazione del contributo per il mantenimento tenendo presente solo le necessità dei due figli minori della coppia conviventi con la madre .
Non risultano significativi elementi di giudizio ulteriori atti a ritenere che siano mutate significativamente (sia in pejus che in melius come dedotto dalla resistente) le condizioni economiche delle parti e , peraltro, un eventuale stato di disoccupazione del padre non eliminerebbe il suo obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori.
Tenuto conto delle complessive condizioni economiche del nucleo familiare , del breve lasso di tempo decorso dall'emissione della sentenza di separazione, della circostanza che la resistente si trova nella disponibilità della casa coniugale il contributo per il mantenimento dei figli minori può essere stabilito in € 330,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat .
Va poi confermato l'obbligo in capo al padre di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli minori nella misura del 50%
Va infine dichiarato il diritto in capo alla resistente quale genitore prevalentemente collocatario di percepire l'assegno unico per i figli .
Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di fare retroagire il dispositivo della presenta sentenza, atteso che il pagamento di somme eventualmente pagate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, trattandosi di crediti di natura alimentare , sarebbe irripetibile.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, non essendo state accolte per intero le domande di parte ricorrente, le spese dl giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe a modifica delle condizioni della sentenza di separazione inter partes n 445/23 emessa in data 17.7.2023 pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei soli figli minori mediante pagamento della somma mensile di € 330.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat nonché
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori nella misura del
50%; dichiara il diritto della resistente a percepire per intero l'assegno unico per i figli;
rigetta le ulteriori domande;
spese compensate .
Così deciso in Caltagirone il 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 1026 2024 avente ad oggetto:
PROMOSSA DA
at a PALAGONIA (CT) il 10/02/1978 e residente in [...]Parte_1
95046 PALAGONIA ITALIA, , elettivamente domiciliato in VIA CodiceFiscale_1
PALERMO 180 95046 PALAGONIA presso lo studio dell'avv. BONACQUISTO AMBRA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ATTORE
CONTRO
at a CALTAGIRONE (CT) il 28/02/1979 residente in [...]elettivamente Controparte_1 domiciliata in VIA M. R. IMBRIANI 222 CATANIA presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 13.3.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con ricordo depositato in data 2.12.2024 chiedeva all'adito Tribunale la Parte_1 modifica delle condizioni stabilite con la sentenza n 445/23 emessa in data 17.7.2023 con la quale era stata dichiarata la sua separazione personale da con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in data 6.8.2023 .
Rilevava al riguardo che erano mutate le sue condizioni economiche atteso che dal 31/10/2023 era disoccupato, e non era pertanto più in grado di versare l'assegno di mantenimento per i figli nella misura di €. 500,00 mensili stabilita in sentenza di separazione e chiedeva disporsene la riduzione a
€ 300.00 mensili.
Costituitasi in giudizio la ricorrente contestava il ricorso con particolare riguardo alle asserite mutate condizioni economiche del ricorrente, rilevando che anche in costanza di matrimonio lo stesso prestava attività stagionalmente percependo per il resto del periodo l'indennità di disoccupazione.
Deduceva che il ricorrente nonostante le sue avverse deduzioni aveva rilevanti disponibilità finanziare depositate su un conto corrente bancario .
Formulava, pertanto, domanda riconvenzionale di aumento del contributo per il mantenimento dei tre figli.
Con la memoria integrativa depositata in data 7.2.2025 il ricorrente rilevava di avere appreso che la figli maggiorenne non viveva più con la madre essendosi trasferita all'estero.
Tale circostanza veniva ammessa dalla resistente in sede di udienza di comparizione delle parti nel corso della quale la stessa dichiarava che la figlia aveva costituito un proprio nucleo familiare e viveva con il proprio compagno in germani dal mese di gennaio 2024 , e rende per ciò solo meritevole di accoglimento il ricorso.
Giova al riguardo precisare che la coppia ha tre figli : nata il [...] , Persona_1
nato il [...] , nato il [...]. Persona_2 Persona_3
Con la sentenza di separazione di cui si è chiesta la modifica è stato posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento dei tre figli (compresa dunque la figlia già maggiorenne al Per_1 momento dell'emissione della sentenza) mediante pagamento della somma di € 500.00 mensili e contribuzione alle spese straordinarie i nella misura del 50 %.
Alla resistente è stata altresì assegnata alla casa coniugale di proprietà del ricorrente.
Orbene, la circostanza che la figlia maggiore non risiede più con la madre avendo costituito un proprio nucleo familiare autonomo, comporta che il padre non debba più contribuire al suo mantenimento e dunque deve procedersi ad una rideterminazione del contributo per il mantenimento tenendo presente solo le necessità dei due figli minori della coppia conviventi con la madre .
Non risultano significativi elementi di giudizio ulteriori atti a ritenere che siano mutate significativamente (sia in pejus che in melius come dedotto dalla resistente) le condizioni economiche delle parti e , peraltro, un eventuale stato di disoccupazione del padre non eliminerebbe il suo obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori.
Tenuto conto delle complessive condizioni economiche del nucleo familiare , del breve lasso di tempo decorso dall'emissione della sentenza di separazione, della circostanza che la resistente si trova nella disponibilità della casa coniugale il contributo per il mantenimento dei figli minori può essere stabilito in € 330,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat .
Va poi confermato l'obbligo in capo al padre di contribuire al pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse di figli minori nella misura del 50%
Va infine dichiarato il diritto in capo alla resistente quale genitore prevalentemente collocatario di percepire l'assegno unico per i figli .
Non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di fare retroagire il dispositivo della presenta sentenza, atteso che il pagamento di somme eventualmente pagate in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, trattandosi di crediti di natura alimentare , sarebbe irripetibile.
In considerazione della parziale reciproca soccombenza, non essendo state accolte per intero le domande di parte ricorrente, le spese dl giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe a modifica delle condizioni della sentenza di separazione inter partes n 445/23 emessa in data 17.7.2023 pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei soli figli minori mediante pagamento della somma mensile di € 330.00 rivalutabile annualmente secondo gli indici istat nonché
l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori nella misura del
50%; dichiara il diritto della resistente a percepire per intero l'assegno unico per i figli;
rigetta le ulteriori domande;
spese compensate .
Così deciso in Caltagirone il 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa concetta Grillo