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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/05/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, all'udienza del 02.05.2025, ha pronunciato sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2244 dell'anno 2023 R.G.
TRA
, c.f.: , in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv.
Antonio Manzi ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in atti;
opponente
CONTRO
, p.i.: in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1 P.IVA_1 della omonima ditta, elettivamente domiciliata presso e nello lo studio dell'avv.
Raffaele De Simone ( ) che la rappresenta e difende giusta C.F._3
procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, ha evocato in giudizio , titolare della omonima ditta individuale, al fine di Controparte_1
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il
24.02.2023, nel procedimento n. 1122/2023 R.G., con il quale gli è stato ingiunto pagare la somma di €.13.095,02, oltre interessi e spese di procedura, per mancato pagamento della fattura n. 14/8 del 20.12.2028 relativa a fornitura prodotti agricoli. Ha dedotto l'insussistenza del credito per avere saldato il proprio debito nei confronti della opposta ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituita in giudizio P_
, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, contestando
[...]
integralmente le avverse deduzioni e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte avversa alla rifusione delle spese di lite.
Rigettata la istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita documentalmente e a mezzo prova orale la causa, questa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico di sentenza contestuale.
II - La opposizione è solo parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti
Pag. 2 di 6 costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole, vanno vagliate le posizioni processuali delle parti.
L'opponente fonda la propria opposizione: a) sulla circostanza di avere interamente saldato il proprio debito nei confronti della opposta;
b) sulla difformità parziale, con riferimento alla numerazione, delle fatture agli atti del procedimento monitorio, ivi compresa quella posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto a quelle consegnategli;
c) sulla mancata consegna della fattura posta a base del decreto ingiuntivo da parte della opposta;
d) sulla circostanza che il quantitativo di merce indicata nei documenti di trasporto versati in atti dalla opposta è di 4.358,90 quintali e non di 4.700,00 quintali, come asserito da quest'ultima; e) sulla mancata specificazione dell'importo complessivo di €. 53.095,02, che non considera la tipologia di prodotto
(pomodoro lungo e tondo), lo scarto di prodotto poiché non conforme agli standard, la detrazione per i cassoni utilizzati per trasportare la merce e l'accordo a saldo e stralcio intervenuto tra le parti.
Per contro, la opposta ha contestato il prezzo ed i conteggi fatti dall'opponente volti a provare l'adempimento della obbligazione, l'esistenza di accordo tra le parti in ordine al diverso prezzo applicato in considerazione della tipologia del prodotto
(pomodoro lungo o tondo), allo scarto di prodotto non idoneo e allo “sporco cassoni” e l'esistenza di un accordo a saldo e stralcio.
Il Tribunale, in prima istanza, ha rigettato la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione della
Pag. 3 di 6 circostanza che il credito ingiunto si fonda su fatture e DDT privi della firma del destinatario e, quindi, inidonei a provare la effettiva consegna della merce secondo i canoni di un giudizio a cognizione piena.
Paiono irrilevanti, ai fini della decisione, le seguenti circostanze: a) che tre fatture su quattro, ivi compresa quella sottesa al decreto ingiuntivo opposto, intestate all'opponente rechino un numero differente rispetto a quello loro attribuito al momento della emissione e della consegna all'opponente atteso che è plausibile che ragioni fiscali abbiano imposto il correttivo in parola;
b) che tra i DDT versati in atti ve ne sia uno che nulla ha a che vedere con i fatti e le parti di causa poiché è un evidente errore di duplicazione.
Pare, al contrario, dirimente la circostanza che il DDT n. 13 del 08.09.2018, riferito alla fattura n. 14/8 del 20.12.2018, non rechi la firma del destinatario della merce, ma solo quella del conducente e, pertanto, lo stesso non può assurgere a prova ex tabulas della effettiva consegna della merce all'opponente.
Sotto tale aspetto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale non è sufficiente la sola firma del vettore sul documento di trasporto per provare la consegna. “Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente da terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone
a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass.
Civ. Sez. II, 06.12.2019 n. 31974).
Vi è da dire che parte opposta non ha avvertito la esigenza di provare per testi la circostanza in parola, anzi dopo esservi stata ammessa con ordinanza del 25.01.2024, vi ha rinunciato all'udienza del 28.03.2024.
E, però, possono sopperire a tale lacuna la circostanza che nessuno dei DDT è stato mai firmato per ricezione della merce, ossia la prassi in uso tra le parti, e, soprattutto, la mancata contestazione specifica della ricezione della merce riportata nei
DDT versati in atti da parte dell'opponente che, al contrario, ha utilizzato i documenti in parola per provare, attraverso una semplice operazione di addizione, che la quantità di
Pag. 4 di 6 merce effettivamente consegnato non ammonta a 4.700,20 quintali ma a 4.358,90 quintali, con una differenza di 34.130 Kg (circostanza, anche questa, non contestata specificamente dalla opposta che ne aveva l'obbligo).
“Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa,
i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. III sent. 20597 del 27 giugno 2022).
Né è di ausilio per la decisione la prova testimoniale espletata dall'opponente atteso che le testimoni escusse, entrambe figlie di questi, hanno reso dichiarazioni contraddittorie e che, al netto del teste , non ammesso da Tribunale, vi è stata Tes_1
la rinuncia al teste . Tes_2
Va, pertanto, ritenuta sufficientemente suffragata sul piano probatorio la circostanza che parte opposta ha effettivamente consegnato la merce di cui ai DDT versati in atti, ivi compreso il n. 13 del 08.09.2018, nella misura di 4.358,90 quintali
(pari a 435890 chilogrammi) e non di 4.700,20 (pari a 470020 chilogrammi), con una differenza di 34130 chilogrammi.
Ora, considerato che il prezzo al chilogrammo di prodotto è di €. 0,112 (€.
53.095,02 : 470020 Kg = €. 0,112), l'importo complessivo di €. 53.095,02 va decurtato di €. 3.822,56 (€. 0,112 x 34130 kg = €. 3.822,56) per un importo complessivo da pagare di €. 49.272,46 (€. 53.095,02 – €. 3.822,56 = €. 49.272,46).
Essendo pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento della somma di €. 40.000,00 da parte dell'opponente, residua da pagare la somma di €. 9.272,46 e non quella di €.
13.095,02 portata dal decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, la opposizione va accolta solo parzialmente.
III - Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e decurtando l'importo di un terzo.
Pag. 5 di 6
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e
[...] Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Foggia in data 24.02.2023, nel procedimento n. 1122/2023 R.G.;
2. CONDANNA al pagamento della somma di €. Parte_1
9.272,46, a titolo di prezzo residuo da pagare per la fornitura di merce ricevuta, oltre interessi legali dalla domanda allo effettivo soddisfo;
3. CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1
dei due terzi delle spese e competenze di lite che liquida Controparte_1 in complessivi €. 3.384,66, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CAP, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 02 maggio 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOP avv. Filomena Simone, all'udienza del 02.05.2025, ha pronunciato sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2244 dell'anno 2023 R.G.
TRA
, c.f.: , in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv.
Antonio Manzi ( ) che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in atti;
opponente
CONTRO
, p.i.: in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1 P.IVA_1 della omonima ditta, elettivamente domiciliata presso e nello lo studio dell'avv.
Raffaele De Simone ( ) che la rappresenta e difende giusta C.F._3
procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I - Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, ha evocato in giudizio , titolare della omonima ditta individuale, al fine di Controparte_1
ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Foggia il
24.02.2023, nel procedimento n. 1122/2023 R.G., con il quale gli è stato ingiunto pagare la somma di €.13.095,02, oltre interessi e spese di procedura, per mancato pagamento della fattura n. 14/8 del 20.12.2028 relativa a fornitura prodotti agricoli. Ha dedotto l'insussistenza del credito per avere saldato il proprio debito nei confronti della opposta ed ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa ritualmente depositata, si è costituita in giudizio P_
, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale, contestando
[...]
integralmente le avverse deduzioni e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto, il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna di parte avversa alla rifusione delle spese di lite.
Rigettata la istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e istruita documentalmente e a mezzo prova orale la causa, questa è stata rinviata alla udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale viene decisa mediante deposito telematico di sentenza contestuale.
II - La opposizione è solo parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Va, in primis, richiamata la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale, mentre l'opponente assume le vesti di convenuto in senso sostanziale. L'opposto deve, quindi, fornire la prova dei fatti
Pag. 2 di 6 costitutivi della propria creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr, ex multis, Cass.
Civ. Sez. II, n. 9233 del 12.07.2000).
A tale regola va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (cfr, ex multis, Cass. n. 8954/2020).
Alla luce delle predette regole, vanno vagliate le posizioni processuali delle parti.
L'opponente fonda la propria opposizione: a) sulla circostanza di avere interamente saldato il proprio debito nei confronti della opposta;
b) sulla difformità parziale, con riferimento alla numerazione, delle fatture agli atti del procedimento monitorio, ivi compresa quella posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto a quelle consegnategli;
c) sulla mancata consegna della fattura posta a base del decreto ingiuntivo da parte della opposta;
d) sulla circostanza che il quantitativo di merce indicata nei documenti di trasporto versati in atti dalla opposta è di 4.358,90 quintali e non di 4.700,00 quintali, come asserito da quest'ultima; e) sulla mancata specificazione dell'importo complessivo di €. 53.095,02, che non considera la tipologia di prodotto
(pomodoro lungo e tondo), lo scarto di prodotto poiché non conforme agli standard, la detrazione per i cassoni utilizzati per trasportare la merce e l'accordo a saldo e stralcio intervenuto tra le parti.
Per contro, la opposta ha contestato il prezzo ed i conteggi fatti dall'opponente volti a provare l'adempimento della obbligazione, l'esistenza di accordo tra le parti in ordine al diverso prezzo applicato in considerazione della tipologia del prodotto
(pomodoro lungo o tondo), allo scarto di prodotto non idoneo e allo “sporco cassoni” e l'esistenza di un accordo a saldo e stralcio.
Il Tribunale, in prima istanza, ha rigettato la richiesta di parte opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione della
Pag. 3 di 6 circostanza che il credito ingiunto si fonda su fatture e DDT privi della firma del destinatario e, quindi, inidonei a provare la effettiva consegna della merce secondo i canoni di un giudizio a cognizione piena.
Paiono irrilevanti, ai fini della decisione, le seguenti circostanze: a) che tre fatture su quattro, ivi compresa quella sottesa al decreto ingiuntivo opposto, intestate all'opponente rechino un numero differente rispetto a quello loro attribuito al momento della emissione e della consegna all'opponente atteso che è plausibile che ragioni fiscali abbiano imposto il correttivo in parola;
b) che tra i DDT versati in atti ve ne sia uno che nulla ha a che vedere con i fatti e le parti di causa poiché è un evidente errore di duplicazione.
Pare, al contrario, dirimente la circostanza che il DDT n. 13 del 08.09.2018, riferito alla fattura n. 14/8 del 20.12.2018, non rechi la firma del destinatario della merce, ma solo quella del conducente e, pertanto, lo stesso non può assurgere a prova ex tabulas della effettiva consegna della merce all'opponente.
Sotto tale aspetto, la Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio in base al quale non è sufficiente la sola firma del vettore sul documento di trasporto per provare la consegna. “Il documento di trasporto firmato dal solo vettore, costituente scrittura proveniente da terzo e, come tale, avente mero valore indiziario, necessita, ove non puntualmente confermato dalla deposizione del compilatore o da altre dichiarazioni testimoniali, di essere suffragato, sul piano probatorio, da presunzioni ai sensi dell'art. 2729 c.c., di talché da solo non soddisfa l'onere che l'art. 2697 c.c. pone
a carico del mittente, in ordine alla consegna di determinati beni al destinatario” (Cass.
Civ. Sez. II, 06.12.2019 n. 31974).
Vi è da dire che parte opposta non ha avvertito la esigenza di provare per testi la circostanza in parola, anzi dopo esservi stata ammessa con ordinanza del 25.01.2024, vi ha rinunciato all'udienza del 28.03.2024.
E, però, possono sopperire a tale lacuna la circostanza che nessuno dei DDT è stato mai firmato per ricezione della merce, ossia la prassi in uso tra le parti, e, soprattutto, la mancata contestazione specifica della ricezione della merce riportata nei
DDT versati in atti da parte dell'opponente che, al contrario, ha utilizzato i documenti in parola per provare, attraverso una semplice operazione di addizione, che la quantità di
Pag. 4 di 6 merce effettivamente consegnato non ammonta a 4.700,20 quintali ma a 4.358,90 quintali, con una differenza di 34.130 Kg (circostanza, anche questa, non contestata specificamente dalla opposta che ne aveva l'obbligo).
“Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa,
i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. III sent. 20597 del 27 giugno 2022).
Né è di ausilio per la decisione la prova testimoniale espletata dall'opponente atteso che le testimoni escusse, entrambe figlie di questi, hanno reso dichiarazioni contraddittorie e che, al netto del teste , non ammesso da Tribunale, vi è stata Tes_1
la rinuncia al teste . Tes_2
Va, pertanto, ritenuta sufficientemente suffragata sul piano probatorio la circostanza che parte opposta ha effettivamente consegnato la merce di cui ai DDT versati in atti, ivi compreso il n. 13 del 08.09.2018, nella misura di 4.358,90 quintali
(pari a 435890 chilogrammi) e non di 4.700,20 (pari a 470020 chilogrammi), con una differenza di 34130 chilogrammi.
Ora, considerato che il prezzo al chilogrammo di prodotto è di €. 0,112 (€.
53.095,02 : 470020 Kg = €. 0,112), l'importo complessivo di €. 53.095,02 va decurtato di €. 3.822,56 (€. 0,112 x 34130 kg = €. 3.822,56) per un importo complessivo da pagare di €. 49.272,46 (€. 53.095,02 – €. 3.822,56 = €. 49.272,46).
Essendo pacifico tra le parti l'avvenuto pagamento della somma di €. 40.000,00 da parte dell'opponente, residua da pagare la somma di €. 9.272,46 e non quella di €.
13.095,02 portata dal decreto ingiuntivo opposto.
In definitiva, la opposizione va accolta solo parzialmente.
III - Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione fino a €.26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria e decurtando l'importo di un terzo.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e
[...] Controparte_2
deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 376/2023, emesso dal Tribunale di Foggia in data 24.02.2023, nel procedimento n. 1122/2023 R.G.;
2. CONDANNA al pagamento della somma di €. Parte_1
9.272,46, a titolo di prezzo residuo da pagare per la fornitura di merce ricevuta, oltre interessi legali dalla domanda allo effettivo soddisfo;
3. CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1
dei due terzi delle spese e competenze di lite che liquida Controparte_1 in complessivi €. 3.384,66, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e
CAP, come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 02 maggio 2025
Il G.O.P.
Avv. Filomena Simone
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