Art. 7.
Alla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, si procedera' in due esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1953-54.
Alla spesa di lire 47.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvedera' con i fondi stanziati nel capitolo 199 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario, ed a quella di annue lire 94.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, si provvedera' con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.
Alla classifica e trasformazione delle Scuole d'arte di cui agli articoli 1 e 2, si procedera' in due esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1953-54.
Alla spesa di lire 47.000.000, per l'esercizio finanziario 1953-54, si provvedera' con i fondi stanziati nel capitolo 199 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario, ed a quella di annue lire 94.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1954-55, si provvedera' con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.