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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/11/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4099 dell'anno 2022
Tra
( Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Galliani ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trazione scritta all'udienza del 31.10.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato regolarmente proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 349/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 11.01.2022 con il quale, su istanza di , si ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1
40.668,99 oltre interessi e le spese di procedura.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del contratto di fideiussione tra la Controparte_2
(poi e successivamente
[...] Controparte_3 [...]
. In subordine eccepiva la decadenza della dal diritto di Controparte_4 CP_2
pretendere l'adempimento dal fideiussore e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione che sortiva esito negativo, la causa, precisate le conclusioni, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025 per la trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
L'opponente contesta l'esistenza di una fideiussione.
In realtà dal contratto del 12.09.2005 sottoscritto da per la concessione CP_5
di un fido di € 20.000,00 si evince la chiara posizione di garante di che Parte_1
ha pure sottoscritto il predetto contratto.
Del resto, tutte le comunicazioni inviate al debitore principale e al garante Pt_1
non sono state mai contestate da quest'ultimo.
[...]
Pag. 2 di 4 Si rileva che seppure la volontà di prestare la fideiussione deve essere manifestata in modo inequivocabile essa può essere provata anche con presunzioni.
L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile,
potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni
(Cassazione civile sez. III - 23/12/2024, n. 34239).
Appare infondata anche la eccepita decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dall'opponente poiché risultano regolarmente inviate le raccomandate di messa in mora al debitore principale e all'odierno opponente mai contestate.
Deve però evidenziarsi che la garanzia prestata dall'opponente è limitata ad € 20.000,00
per cui non può trovare accoglimento la domanda del creditore per la somma di €
40.668,99.
Tutte le altre eccezioni e deduzioni di parte opponente risultano tardive poiché proposte solo con le note difensive di trattazione scritta in sede di decisione della causa.
L'opposizione viene, pertanto, accolta parzialmente con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della opposta, della somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono compensate per un terzo con la condanna dell'opponente al pagamento dei restanti due terzi in favore della opposta applicando i valori medi, per lo scaglione di riferimento, e minimi per la fase di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 349/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 11.012022;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della opposta, della complessiva somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano complessivamente in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali
15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 31.10.2025
Il Giudice
Savino BA
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4099 dell'anno 2022
Tra
( Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Galliani ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
Opponente
Contro
) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trazione scritta all'udienza del 31.10.2025 che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato regolarmente proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 349/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 11.01.2022 con il quale, su istanza di , si ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1
40.668,99 oltre interessi e le spese di procedura.
L'opponente eccepiva l'inesistenza del contratto di fideiussione tra la Controparte_2
(poi e successivamente
[...] Controparte_3 [...]
. In subordine eccepiva la decadenza della dal diritto di Controparte_4 CP_2
pretendere l'adempimento dal fideiussore e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava le avverse richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposta la mediazione che sortiva esito negativo, la causa, precisate le conclusioni, veniva rinviata all'udienza del 31.10.2025 per la trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata per quanto di ragione.
L'opponente contesta l'esistenza di una fideiussione.
In realtà dal contratto del 12.09.2005 sottoscritto da per la concessione CP_5
di un fido di € 20.000,00 si evince la chiara posizione di garante di che Parte_1
ha pure sottoscritto il predetto contratto.
Del resto, tutte le comunicazioni inviate al debitore principale e al garante Pt_1
non sono state mai contestate da quest'ultimo.
[...]
Pag. 2 di 4 Si rileva che seppure la volontà di prestare la fideiussione deve essere manifestata in modo inequivocabile essa può essere provata anche con presunzioni.
L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile,
potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni
(Cassazione civile sez. III - 23/12/2024, n. 34239).
Appare infondata anche la eccepita decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dall'opponente poiché risultano regolarmente inviate le raccomandate di messa in mora al debitore principale e all'odierno opponente mai contestate.
Deve però evidenziarsi che la garanzia prestata dall'opponente è limitata ad € 20.000,00
per cui non può trovare accoglimento la domanda del creditore per la somma di €
40.668,99.
Tutte le altre eccezioni e deduzioni di parte opponente risultano tardive poiché proposte solo con le note difensive di trattazione scritta in sede di decisione della causa.
L'opposizione viene, pertanto, accolta parzialmente con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore della opposta, della somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono compensate per un terzo con la condanna dell'opponente al pagamento dei restanti due terzi in favore della opposta applicando i valori medi, per lo scaglione di riferimento, e minimi per la fase di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 349/2022 emesso dal Tribunale di Bari in data 11.012022;
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della opposta, della complessiva somma di € 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) Compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento dei restanti due terzi, che si liquidano complessivamente in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali
15% ed iva e cap come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Bari il 31.10.2025
Il Giudice
Savino BA
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