TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/01/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4941/2019
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr.
Gustavo Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 29/01/2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 29/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 4941 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a e in atti generalizzati, procuratori e difensori di sé stessi e Parte_1 Parte_2 domiciliati presso il proprio studio;
- Attori -
e
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Vanacore ( – – fax 089 C.F._1 Email_1
2567922) in virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep. n. 18980 – raccolta 3948 – rogata in dal notaio dott.ssa in data 17.2.2011, elettivamente CP_1 Persona_1 domiciliato in , al largo Pioppi, 1, CP_1
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale;
responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale conducente danneggiato e Parte_1
proprietaria del veicolo danneggiato, convenivano in giudizio la Parte_2 CP_1
, in persona del Presidente p.t. per ivi sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità, al
[...] risarcimento dei danni per i danni occorsi in data 1.2.2019, lungo la SP Litoranea, a due km circa dalla pagina 1 di 6 rotonda di Campolongo, allorquando l'auto di proprietà dell'avv. ma condotta dall'avv. Parte_2
, impattava con la ruota in una buca presente sul manto stradale, riportando danni, mentre l'avv. Pt_1
avrebbe riportato lesioni. Pt_1
Costituitasi in giudizio, la provincia di eccepiva la nullità dell'atto di citazione, il difetto di CP_1 legittimazione attiva, la infondatezza della domanda ed in subordine, in caso di accoglimento, il concorso colposo del danneggiato.
La causa veniva istruita con testimoni per provare il danno patrimoniale;
espletata la prova orale, gli attori rinunciavano alla CTU e chiedevano rinviano per la precisazione delle conclusioni;
indi veniva fissata l'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
pagina 2 di 6 In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis Tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
pagina 3 di 6 e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata.
La presenza della buca ricolma d'acqua su cui è impattata l'auto degli attori è raffigurata nelle foto allegate al fascicolo di parte;
in esse è mostrato anche il momento in cui un meccanico è intervenuto per rimuovere la ruota dell'autovettura impantanata nella buca.
La dinamica del sinistro descritto in citazione è stata altresì confermata dai testi escussi;
il teste
, teste oculare, ha ricostruito l'evento, ha descritto la strada e la buca ed ha fornito la Testimone_1 prova delle conseguenze subite dall'autovettura e dal conducente;
il teste , ha confermato Testimone_2 di aver soccorso il padre ed il fratello la sera dell'incidente, partendo da , mentre il teste CP_1 Tes_3
ha confermato il suo intervento sul luogo dell'incidente, ha descritto la buca, ha descritto
[...]
l'autovettura danneggiata, ha rappresentato di aver disposto il trasporto dell'autovettura nella sua officina con il carro attrezzi, ha raccontato di aver eseguito il lavoro per la somma di € 1.000,00.
La buca non era eccessivamente estesa da poter essere immediatamente percepibile per il conducente dell'auto; inoltre era ricolma d'acqua e ciò pure non la rendeva immediatamente visibile. Non si rinvengono pertanto elementi idonei al riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c. secondo le direttrici ermeneutiche tracciate nella giurisprudenza ut supra richiamata.
Riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto, è possibile ora soffermarsi sul risarcimento del danno patrimoniale subìto da parte attrice, che può liquidarsi nell'importo di € 1.000,00 versato al meccanico che si è occupato della riparazione della ruota, come dal medesimo riferito in giudizio. pagina 4 di 6 La richiesta di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo invece non può essere accolta in conformità all'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla S.C. di
Cassazione in Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022 “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo”.
Parti attrici non hanno provato che l'auto danneggiata fosse l'unica a disposizione della famiglia, per cui, durante il fermo per la sua riparazione, sono stati costretti a noleggiare un'altra auto o a viaggiare con mezzi del trasporto pubblico, per cui la domanda va rigettata.
Stante la rinuncia degli attori alla CTU, il danno non patrimoniale patito dal conducente Pt_1
non è stato provato e non può essere liquidato.
[...]
Sulla somma di € 1.000,00 dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (01.02.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass.
Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno ulteriori interessi al tasso legale.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della , ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così Controparte_1 definitivamente provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità della CP_1
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, lo condanna al pagamento, in
[...] favore di parti attrici, della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in €
500,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno
29.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr.
Gustavo Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 29/01/2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 29/01/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. a definizione della causa iscritta al numero n. 4941 del R.G. dell'anno 2019, vertente t r a e in atti generalizzati, procuratori e difensori di sé stessi e Parte_1 Parte_2 domiciliati presso il proprio studio;
- Attori -
e
(C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Vanacore ( – – fax 089 C.F._1 Email_1
2567922) in virtù di determinazione dirigenziale di incarico e di procura generale alle liti rep. n. 18980 – raccolta 3948 – rogata in dal notaio dott.ssa in data 17.2.2011, elettivamente CP_1 Persona_1 domiciliato in , al largo Pioppi, 1, CP_1
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danno da insidia stradale;
responsabilità ex art 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note conclusionali e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale conducente danneggiato e Parte_1
proprietaria del veicolo danneggiato, convenivano in giudizio la Parte_2 CP_1
, in persona del Presidente p.t. per ivi sentirlo condannare, previa dichiarazione di responsabilità, al
[...] risarcimento dei danni per i danni occorsi in data 1.2.2019, lungo la SP Litoranea, a due km circa dalla pagina 1 di 6 rotonda di Campolongo, allorquando l'auto di proprietà dell'avv. ma condotta dall'avv. Parte_2
, impattava con la ruota in una buca presente sul manto stradale, riportando danni, mentre l'avv. Pt_1
avrebbe riportato lesioni. Pt_1
Costituitasi in giudizio, la provincia di eccepiva la nullità dell'atto di citazione, il difetto di CP_1 legittimazione attiva, la infondatezza della domanda ed in subordine, in caso di accoglimento, il concorso colposo del danneggiato.
La causa veniva istruita con testimoni per provare il danno patrimoniale;
espletata la prova orale, gli attori rinunciavano alla CTU e chiedevano rinviano per la precisazione delle conclusioni;
indi veniva fissata l'odierna udienza per discussione orale e decisione ex art 281 sexies c.p.c.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, prima di disaminare il caso concreto, occorre riassumere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sul risarcimento del danno c.d. da “insidia stradale” che configura la responsabilità dell'ente proprietario della strada prevista dall'art 2051. c.c.
Come noto, il rapporto di custodia presuppone un rapporto di fatto (quindi, un potere “fisico”) tra il custode, ossia tra il soggetto in grado di controllare la cosa, nel senso di neutralizzare il pericolo insito nella stessa, e la res, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto sottostante (proprietà, locazione, comodato, ecc).
Il particolare legame tra custode e res giustifica il peculiare regime di cui all'art. 2051 c.c., divenendo esso stesso il fondamento del criterio di imputazione del danno al soggetto, criterio che, cioè, prescinde dalla colpa.
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il campo di applicazione dell'art. 2051 c.c., ricomprendendo nel concetto di custodia anche le strade pubbliche, non indiscriminatamente ma perlomeno in quanto “controllabili” dalla pubblica amministrazione competente.
Tale conclusione trova la sua sedes naturale in quel processo che, alla luce della progressiva erosione della centralità della colpa, ha dato luogo, in svariati ambiti della responsabilità civile, ad una marginalizzazione di tale criterio di imputazione.
Si osserva, infatti, che, in ossequio alla sempre più marcata concezione della responsabilità civile come strumento allocativo del danno, e quindi come complesso di norme finalizzate all'individuazione della sfera giuridica che può reputarsi maggiormente idonea a sopportare il “peso” del danno stesso, la giurisprudenza ritiene utile, in certi ambiti, la categoria della c.d. responsabilità oggettiva.
Il passaggio dal regime di imputabilità dell'art. 2043 c.c. a quello previsto dall'art. 2051 c.c. comporta l'esonero dell'utente della strada danneggiato dall'onere di provare la colpa del custode danneggiante, cioè, nel caso di specie, la negligenza della PA nel manutenere la strada.
pagina 2 di 6 In questo senso, si ritiene che la PA possa andare esente da colpa non già limitandosi ad allegare, ma dovendo provare il caso fortuito, che può estrinsecarsi tanto nella condotta dell'utente che si sia posta in contrasto con la condotta dell'utente medio, quanto nel fatto naturale o del terzo.
In altri termini, nell'impianto attuale, che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c. anche alle strade, la responsabilità della PA può escludersi solo laddove il custode fornisca la prova (liberatoria) del caso fortuito ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ex multis Tale ultimo concetto è stato espresso dalla Cassazione in Sentenza n. 287 del 13/01/2015
“In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”.
Di assoluto rilievo ed interesse è la ricostruzione della responsabilità da insidia o trabocchetto operata dalla Suprema Corte in sentenza n. 821/2021 ove si sintetizzano i postulati giurisprudenziali sopra riportati, con le seguenti conclusioni:
“a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.
2 Cost.;
pagina 3 di 6 e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Quanto al riparto dell'onere della prova nei giudizi in cui si invoca la responsabilità ex art 2051 c.c. si richiama l'Ordinanza della Cassazione n. 27724 del 30/10/2018 “Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
Lo scrivente Tribunale, adeguandosi ai principi ermeneutici sin qui tracciati, ritiene che la domanda sia fondata.
La presenza della buca ricolma d'acqua su cui è impattata l'auto degli attori è raffigurata nelle foto allegate al fascicolo di parte;
in esse è mostrato anche il momento in cui un meccanico è intervenuto per rimuovere la ruota dell'autovettura impantanata nella buca.
La dinamica del sinistro descritto in citazione è stata altresì confermata dai testi escussi;
il teste
, teste oculare, ha ricostruito l'evento, ha descritto la strada e la buca ed ha fornito la Testimone_1 prova delle conseguenze subite dall'autovettura e dal conducente;
il teste , ha confermato Testimone_2 di aver soccorso il padre ed il fratello la sera dell'incidente, partendo da , mentre il teste CP_1 Tes_3
ha confermato il suo intervento sul luogo dell'incidente, ha descritto la buca, ha descritto
[...]
l'autovettura danneggiata, ha rappresentato di aver disposto il trasporto dell'autovettura nella sua officina con il carro attrezzi, ha raccontato di aver eseguito il lavoro per la somma di € 1.000,00.
La buca non era eccessivamente estesa da poter essere immediatamente percepibile per il conducente dell'auto; inoltre era ricolma d'acqua e ciò pure non la rendeva immediatamente visibile. Non si rinvengono pertanto elementi idonei al riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c. secondo le direttrici ermeneutiche tracciate nella giurisprudenza ut supra richiamata.
Riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente convenuto, è possibile ora soffermarsi sul risarcimento del danno patrimoniale subìto da parte attrice, che può liquidarsi nell'importo di € 1.000,00 versato al meccanico che si è occupato della riparazione della ruota, come dal medesimo riferito in giudizio. pagina 4 di 6 La richiesta di una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo invece non può essere accolta in conformità all'orientamento giurisprudenziale enunciato dalla S.C. di
Cassazione in Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022 “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo”.
Parti attrici non hanno provato che l'auto danneggiata fosse l'unica a disposizione della famiglia, per cui, durante il fermo per la sua riparazione, sono stati costretti a noleggiare un'altra auto o a viaggiare con mezzi del trasporto pubblico, per cui la domanda va rigettata.
Stante la rinuncia degli attori alla CTU, il danno non patrimoniale patito dal conducente Pt_1
non è stato provato e non può essere liquidato.
[...]
Sulla somma di € 1.000,00 dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro (01.02.2019) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass.
Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995). Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo soddisfo decorreranno ulteriori interessi al tasso legale.
Parte convenuta va condannata altresì alle spese legali per soccombenza sulla base delle tabelle del
DM 55/14 e successivi aggiornamenti, in vigore al momento della liquidazione, secondo lo scaglione di valore della causa relativo al decisum ossia alla somma che in concreto viene liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della , ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così Controparte_1 definitivamente provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo riconoscimento della responsabilità della CP_1
ex art 2051 c.c per l'evento dannoso descritto in citazione, lo condanna al pagamento, in
[...] favore di parti attrici, della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore dell'attrice che si liquidano in €
500,00 per compenso professionale, oltre spese vive, rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge da calcolarsi sull'onorario;
Così deciso in Salerno
29.01.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6