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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/08/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 11754/2020 promossa da:
TO. (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dott. con sede legale in TO, Corso Re Umberto n. 65, Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Michela ed Elisabetta Steffenino e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in TO, Via Avogadro n. 19, in forza della procura 11.06.2020 in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ), in persona della Controparte_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa giusto decreto sindacale n. 107 del 28.7.2020, dagli avv.ti
Francesca Massacesi e Remo Ghibaudo ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in TO, C.so Inghilterra n. 7, in forza di procura speciale
21.10.2020 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, (P.I. ), con sede in TO, Palazzo di Città, in Controparte_4 P.IVA_3
1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina
Gianotti e Luisa Varalda e presso il loro studio elettivamente domiciliato in TO,
Avvocatura Comunale, Via Corte d'Appello n. 16, in forza di procura generale alle liti
(Rogito Notaio in data 27/12/2016 rep. 14494 raccolta 6476) Persona_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. con riferimento al rischio Controparte_5 P.IVA_4
assunto con i certificati nn. 1911309, 1916257 e F1800001591, in persona della dott.ssa Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia di Persona_2
domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi Controparte_5
n. 86, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Corzino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Camilla Cappato in TO, Via Manfredo Fanti
n. 3, in forza di procura speciale 10.02.2021 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
E NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede in Bologna, Via Controparte_6 P.IVA_5
Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. rappresentata CP_7
e difesa dall'Avv. Carlo Facello e presso il suo studio elettivamente domiciliata in
TO, via S. Antonio da Padova n. 12 in forza di procura speciale 25.01.2021 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità per innalzamento falda acquifera e conseguente allagamento di immobili
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
2 previe le più opportune declaratorie e provvidenze del caso e di legge:
In via preliminare, anche istruttoria:
Dato atto dell'acquisizione e l'ammissione nel presente giudizio del fascicolo
d'ufficio relativo ai procedimenti per Atp riuniti e rubricati ai nn. 2149/17 e 2349/17 del ruolo del Tribunale di TO, con particolare riferimento alla relazione peritale ivi depositata dai Ctu nominati.
In via principale:
Accertare, dichiarare tenute e condannare, in via solidale, concorsuale e/o alternativa tra loro, la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ed il , in persona del suo Sindaco Controparte_4 pro-tempore:
A. all'esecuzione immediata a loro cura e spese di tutte le opere descritte dai
Ctu nella loro relazione peritale quali opere necessarie ed idonee ad eliminare le infiltrazioni/allagamenti, ovvero e comunque ogni ulteriore intervento che risulterà necessario all'esito del giudizio per la soluzione delle problematiche per cui è causa;
Part B. al risarcimento in favore della della somma di euro 240.000,00, Parte_1 ovvero di altra somma veriore, anche inferiore, a titolo di lucro cessante provocato dal mancato utilizzo diretto, ovvero dalla mancata possibilità di locare l'immobile in oggetto, oltre all'ulteriore somma di euro 1.000,00 mensile dal mese di gennaio 2020 alla definitiva eliminazione delle problematiche per cui è causa, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario del 15%.
In via istruttoria: al fine di evitare qualsivoglia decadenza si insiste nell'istanza di Ctu proposta nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc, sub lettera c), allo stato non ammessa dal Giudice Ill.mo.
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria e con espressa riserva di separato giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società attrice e relativi ai costi necessari per la rimessione in pristino dei locali di proprietà attorea una volta liberati dall'acqua che da anni li pervade.”
3 CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO Controparte_4
“Voglia Codesto l'Ill.mo Tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarare inammissibile la produzione attorea sub doc. 8, in quanto irrilevante, superflua ed inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
In via preliminare:
Autorizzare il a chiamare in causa la Società Controparte_4 [...]
- sede legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna, Agenzia di Controparte_6
Via Nizza 262/58 - 10128 TO, fissando nuova udienza ex art. 269, co. 2 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione della predetta Società nel rispetto dei termini di legge.
Sempre in via preliminare:
Accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande attoree.
Nel merito e in via principale:
Respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto.
Nel merito e in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse affermata una qualche responsabilità della conchiudente, dichiarare in ogni caso tenuta la Società sede legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna, Controparte_6
Agenzia di Via Nizza 262/58 - 10128 TO, a manlevare la da quanto essa CP_1 dovesse essere chiamata a corrispondere. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testimoni ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ogni necessaria conseguenza in punto spese.”
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione
e deduzione:
In via preliminare,
autorizzare, per i motivi di cui in narrativa, la chiamata in causa, ai sensi degli art.
167 e 269 c.p.c., degli Parte_4
(C.F. che hanno sottoscritto le
[...] P.IVA_4
4 Polizze n. 1911309, n. 1916257 e n. F1800001591 prodotte in atti, con sede in Milano,
Corso Garibaldi n. 86, cap. 20121, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, differire la prima udienza, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
In via pregiudiziale:
‐ accertare e dichiarare, per le motivazioni illustrate, il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario con riguardo alle domande formulata da parte attrice nei confronti della , per essere le relative pretese Controparte_1 riconducibili alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
‐ in subordine accertare e dichiarare, per le motivazioni illustrate, il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande Controparte_1 oggetto della presente controversia;
In subordine e in via preliminare per la denegata ipotesi che vengano ritenute la giurisdizione del Giudice adito e legittimazione passiva della Controparte_1 rispetto al presente giudizio, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.
2947 c.c. di qualsivoglia diritto al risarcimento nonché dei danni e delle altre pretese per cui è causa nei confronti dell'Amministrazione medesima, tenuto conto che la prima e unica richiesta danni formulata nei confronti dell'Ente è pervenuta in data
2.3.2018 e che le prime infiltrazioni nell'immobile di Via Priocca 6 in TO datano all'anno 1983;
In via di ulteriore subordine e nel merito:
a) respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dalla nei confronti della , mandando Parte_5 Controparte_1 assolta l'Amministrazione medesima da qualsivoglia pretesa o addebito di oneri e spese;
b) in ogni caso, previo accertamento della sussistenza di operatività della copertura assicurativa delle Polizze n. 1911309, n. 19116257 e n. F1800001591, dichiarare tenuti
e condannare gli Parte_4
(CF , anche nella qualità di successori nella
[...] P.IVA_4 titolarità del contratto, con effetto a decorrere dall'1/1/2021, e dei diritti controversi
a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice
5 Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) 25
November 2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei , CP_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la da qualsivoglia pretesa economica e/o conseguenza Controparte_1 pregiudizievole che possa derivare dall'accoglimento delle domande risarcitorie nei propri confronti formulate da parte attrice Parte_5
Con vittoria delle spese di giudizio.”
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Contrariis Reiectis,
Ogni diritto della qui difesa parte fatto salvo,
preso atto che ogni profilo della domanda attorea è fatto oggetto di integrale contestazione;
preso atto che ogni profilo dell'avversa domanda di manleva è fatto oggetto di integrale contestazione;
preso atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione;
preso atto che i fotogrammi prodotti da parte attrice sono fatti oggetto di integrale contestazione ex art. 2712 c.c.;
preso atto che ogni profilo delle avverse memorie n. 1, n. 2 e n. 3 ex art 183 c.p.c. è fatto oggetto di integrale contestazione;
preso atto che ci si oppone alla produzione attorea sub doc. 8, in quanto irrilevante ed inconferente al presente giudizio, oltre a rattarsi di sentenza parziale e non definitiva e non passata in giudicato.
In via Preliminare:
• Per mero scrupolo defensionale e senza che ciò valga quale accettazione del contraddittorio o riconoscimento di operatività della polizza, la UnipolSAI Ass.ni
S.p.A. dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande formulate da parte attrice successivamente al deposito della memoria n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c..
In via Preliminare di Merito:
6 • Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza azionata dal . Controparte_4
• Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni domanda proposta da parte attrice.
• Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la mancata e/o tardiva contestazione di parte attrice dei fatti così come prospettati dalla qui difesa parte in sede di comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguenza di legge.
Nel Merito: In via principale
• Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti della mandandone, Controparte_6 conseguentemente, la qui difesa parte convenuta integralmente assolta.
In via di subordine:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, contenere
l'indennizzo entro i limiti del giusto e del provato, entro i massimali di polizza previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto e/o escluso.
In ogni caso, con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite, oltre I.V.A. e C.P.A.,
e rimborso forfettario nella misura del 15%.”
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale: rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque inammissibili e non provate, tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_5 con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 1911309, 1916257 e
F1800001591;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione formulata in via principale, mandare esente con riferimento al Controparte_5 rischio assunto con i certificati nn. 1911309, 1916257 e F1800001591, dal pagamento
7 di tutte le somme che, in forza dei menzionati certificati, sono poste e rimangono
(anche a titolo di franchigie o scoperti) a carico della;
Controparte_1
- sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dall'attrice, accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile ai coobbligati solidali;
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie e ammettere l'istanza istruttoria formulata nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. del 5.5.2021;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha evocato in giudizio il e la Controparte_4 Controparte_1
esponendo, in fatto (in sintesi):
[...]
- di essere proprietaria di due unità immobiliari (magazzino con latrina e magazzino di complessivi mq 1.082,64) in TO, Via Priocca n. 6, poste rispettivamente al primo e al secondo piano interrato del Condominio NA di Via Priocca n. 6, int 4/6;
- che, a partire dalla metà degli anni Ottanta, il magazzino sito al secondo piano interrato era interessato da ingenti allagamenti, con costante presenza di circa 1-2 metri di acqua, tali da rendere l'immobile inutilizzabile;
- che, in conseguenza, in data 16.03.1994 la aveva adottato Controparte_1 un'ordinanza di inagibilità del suddetto immobile (docc. 2 e 3);
- che, al fine di individuare la causa di tale allagamento, nel gennaio del 2017, la società esponente e il sig. (proprietario di un alloggio sito nel Parte_6 medesimo stabile in cui si trova l'unità immobiliare per cui è causa) avevano proposto due distinti ricorsi ex art. 696 e 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di TO
(R.G. nn. 2149/20147 e 2349/2017 allegati quali docc. 4 e 5);
- che in data 05.12.2017, a seguito dalla riunione dei ricorsi e all'esito delle operazioni peritali esperite dai consulenti incaricati dott. Arch dott. Geologo Persona_3
, veniva deposita relazione con relativi allegati (doc. 6) in cui i periti Persona_4
8 concludevano che la causa della presenza d'acqua nei locali attorei era dovuta all'innalzamento della falda acquifera generale nella zona della c.d. “bassa Porta
Palazzo”, fenomeno verificatosi a seguito della cessazione dell'attività di pompaggio di acqua da pozzi ivi esistenti per esigenze produttive e industriali;
- che, nella relazione, i CTU avevano indicato le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni e per il corretto ripristino dello status quo ante, con relativi tempi e costi, questi ultimi stimanti in circa € 546.000,00, escluse le voci relative ai rifacimenti e ripristini della proprietà attorea.
Ciò posto e secondo quanto sostenuto dall'attrice, i fatti descritti devono ascriversi alla responsabilità in solido della e della Controparte_1 Controparte_1 atteso che tali Enti hanno omesso ogni iniziativa atta a contrastare l'innalzamento della falda acquifera, non ponendo in essere alcuna azione volta a prevenire l'allagamento degli immobili per cui è causa, nonostante fossero a conoscenza della grave situazione che interessa tutta la zona della c.d. “Bassa di Porta Palazzo”. Part In particolare, la ha rilevato, in primo luogo, che il Comune deve ritenersi Parte_1 responsabile in quanto ha rilasciato le autorizzazioni edilizie per la costruzione del secondo piano interrato dell'edificio omettendo la verifica di conformità rispetto ai vincoli idrogeologici presenti nella zona e, in secondo luogo, che l'attività richiesta per la soluzione di tale problematica è di competenza del Comune di TO (come, peraltro, dimostrerebbe l'emissione nel corso del tempo di 43 ordinanze riguardanti lo stabile in questione), in quanto operazioni che implicano interventi molto onerosi e di particolare difficoltà tecnica da attuarsi su una vasta area comunale e su una falda acquifera appartenente al demanio pubblico e dovendo, in ogni caso, il
Comune farsi parte diligente al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini che vivono in tali edifici.
Parimenti, l'attrice ha evidenziato che deve ritenersi responsabile anche la
[...]
in quanto, per un verso, il fenomeno de quo trae origine Controparte_1 dalle falde acquifere di un corso d'acqua, la Dora Riparia, che fluisce nell'ampio territorio compreso nella e, per un altro, poiché tale Controparte_1
Ente ha fra i suoi compiti quello di salvaguardare le risorse ambientali e
9 paesaggistiche del territorio, assicurandone la tutela mediante la pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture ed i servizi idrici.
Pertanto, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo di accertare e condannare in via solidale, concorsuale e/o alternativa le parti convenute all'esecuzione immediata a proprie spese di tutte le opere descritte dai CTU nella relazione peritale resa nell'ambito dei citati procedimenti di ATP riuniti, indicate come necessarie al fine di eliminare i decritti allagamenti, nonché al risarcimento dei danni in conseguenza cagionati dal 2000 al 2019 per una somma pari ad € 240.000,00 ed €
1.000,00 mensili dal mese di gennaio 2020 alla definitiva eliminazione delle problematiche, o altra somma veriore accertanda, a titolo di lucro cessante provocato dal mancato utilizzo diretto dell'immobile interessato dagli allagamenti ovvero dalla mancata possibilità di locare lo stesso, riservandosi di procedere in separato e futuro giudizio per il risarcimento da danno emergente, al momento non determinabile e quantificabile stante le attuali condizioni dell'immobile.
La , costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva attesa la propria totale estraneità rispetto ai fatti di causa in quanto, in primo luogo, ritiene non le facciano capo né competenze pianificatorie in merito alle acque di falda né competenze di intervento sulla regimazione delle stesse, esercitando unicamente funzioni correlate all'istruttoria amministrativa in materia di prelievi (cfr. mail di risposta all'avv.
Monopoli del 02.03.2018 allegata sub. doc. 2); in secondo luogo, poiché ritiene di poter esercitare le proprie funzioni in merito alla gestione e pianificazione ambientale unicamente in area vasta riguardante i 315 Comuni che lo compongono, ambito in cui non è ricompreso il fenomeno de quo, limitato ad una circoscritta area di un singolo Comune.
In via preliminare, la convenuta ha inoltre eccepito la prescrizione ex art. 2947 c.c. della pretesa risarcitoria fatta valere dall'attrice in quanto nessuna richiesta è mai stata indirizzata alla , già Provincia di TO, in relazione Controparte_1 ai fenomeni per cui è causa in epoca antecedente all'invio di richiesta prot. di ricevimento n. 27314 del 02.03.2018 (doc. 2), da parte dell'avv. Monopoli per conto dell'attrice. Sul punto, l'Ente ha inoltre evidenziato che, anche a voler ritenere
10 l'illecito permanente, la prescrizione quinquennale sarebbe comunque maturata in riferimento ai danni verificatisi in data antecedente al quinquennio precedente alla richiesta formulata.
In diritto, l'Ente ha contestato la propria responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa in quanto ritiene che le sopracitate competenze non le consentano di effettuare interventi diretti di isolamento delle acque di falda di sotterranei di uno specifico edificio di proprietà privata e che, in conseguenza, spetti al proprietario dell'immobile assicurare la stabilità dell'edificio ed eliminare ogni fonte di pericolo
(come peraltro indicato nelle molteplici ordinanze emesse dal nei CP_4 confronti del Condominio affiche lo stesso realizzasse gli interventi necessari risolvere la situazione). Peralto, la ha evidenziato che il secondo Controparte_1 piano interrato, attualmente interessato dai fenomeni infiltrativi, non era previsto nell'originario progetto architettonico dell'edificio ed è stato autorizzato successivamente nonostante la prevedibilità del rischio infiltrativo da parte di chi ne ha realizzato la progettazione.
Con riferimento alla chiamata in causa in manleva della Controparte_5 parte convenuta ha contestato quanto riferito dalla compagnia
[...] assicurativa in risposta all'invio per conoscenza dell'atto di citazione notificato all'Ente, secondo cui il sinistro de quo, risalente al 01.01.1994, non ricadrebbe nell'ambito di operatività della polizza assicurativa, con decorrenza dal 31.12.2015.
Sul punto, la ha evidenziato, in primo luogo, di non Controparte_1 aver mai ricevuto alcuna richiesta di danni e/o segnalazione delle problematiche oggetto del giudizio prima della richiesta del 02.03.2018 e che, in secondo luogo, si richiede la copertura assicurativa dei soli danni verificatasi successivamente alla stipula del contratto di assicurazione, con decorrenza dal 01.01.2015, e dunque nel periodo di vigenza della polizza azionata.
In definitiva, la ha chiesto, in via pregiudiziale, Controparte_1 dichiararsi il difetto di legittimazione passiva nonché, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. della pretesa risarcitoria vantata dall'attore; nel merito, ha chiesto respingersi tutte le domande proposte o, in caso di accoglimento, dichiararsi tenuta e condannare la terza chiamata Controparte_5
11 a manlevarla da qualsivoglia condanna che possa derivare dall'accoglimento delle domande proposte.
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità Controparte_4 dell'atto introduttivo del giudizio per mancata esposizione delle ragioni di diritto su cui lo stesso si fonda nonché l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione in quanto l'attrice avrebbe realizzato un secondo piano interrato dell'immobile di sua proprietà nonostante fosse a conoscenza della collocazione dell'edificio in un'area posta sotto il livello del fiume e “notoriamente” soggetta all'innalzamento della falda acquifera.
Nel merito, il ha eccepito l'infondatezza delle domande avversarie, CP_4 nonché il mancato assolvimento da parte dell'attore degli oneri probatori posti a suo carico.
In primo luogo, l'Ente ha evidenziato che, secondo i tradizionali criteri di riparto della giurisdizione ex artt. 7 e 30 c.p.a., il G.O. può condannare la P.A. ad un facere nelle sole ipotesi in cui la domanda non investa scelte o atti autoritativi dell'amministrazione e che siano attività soggette al generale principio del neminem laedere. In secondo luogo, a parere dell'Ente, il pregiudizio che controparte ritiene di aver subito a causa dell'asserito comportamento omissivo dell'amministrazione, è invero imputabile ad una condotta noncurante tenuta dalla stessa parte attrice, la quale non ha eseguito le opere indicate con molteplici ordinanze comunali, ritenute necessarie dall'Ente al fine di garantire la sicurezza dell'immobile (docc. da 2 a 38), sottovalutando colposamente l'impegno richiesto per il ripristino dei locali in questione. A sostegno della propria tesi, il ha CP_4 richiamato alcuni punti della relazione del proprio consulente tecnico (prodotta sub doc. 41), a cui per brevità si rinvia (pagg. 7 e ss della comparsa di costituzione e risposta).
In punto quantum, l'Ente ha evidenziato l'assoluta genericità della richiesta per carenza dei relativi presupposti nonché l'incongruenza dei parametri utilizzati per la valutazione dell'immobile rispetto al valore commerciale degli stessi. Da ultimo, ha invocato il principio di autoresponsabilità sancito dall'art. 1227, comma 2, c.c. il
12 quale preclude di considerare come danno in senso tecnico-giuridico il pregiudizio che il soggetto subisca per fatto proprio.
In conclusione, il ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare CP_4 inammissibili e/o improcedibili le domande attoree;
nel merito ha chiesto di respingere le domande proposte in quanto infondate, e, in subordine, in caso accoglimento delle stesse, dichiararsi tenuta e condannare la terza chiamata a manlevarla e tenerla indenne dalle statuizioni di Controparte_6 condanna eventualmente emesse a suo carico.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_5 associandosi in punto an e quantum alle difese della sua assicurata
[...]
e evidenziando, in particolare, l'assenza nell'atto di Controparte_1 citazione di allegazione in ordine all'asserita condotta illecita tenuta dall'Ente, peraltro non supportata da qualsivoglia riferimento normativo riguardante le prospettate competenze in materia, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la richiamata condotta omissiva della convenuta e i danni lamentati.
In ordine alla domanda di manleva proposta dall'assicurata nei suoi confronti, in primo luogo, ha evidenziato che le polizze assicurative invocate non prevedono la copertura relativa a esborsi collegati a obblighi di facere, dovendo pertanto la manleva ritenersi riferita solamente alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice in relazione al c.d. lucro cessante.
In secondo luogo, la compagnia assicurativa ha rilevato che l'operatività della polizza è limitata a fatti ed eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della stessa, trattandosi di garanzia assicurativa di tipo loss occurance, la quale prescinde dalla data di richiesta del risarcimento.
Pertanto, considerato che “il fatto” che ha determinato l'allagamento per cui è causa, come prospettato anche dalla stessa , risale a Controparte_1 metà degli anni Ottanta, la domanda di manleva non potrà essere accolta in quanto le polizze invocate dall'Ente assicurato si riferiscono, rispettivamente, ai periodi di copertura decorrenti dal 31.12.2015 sino al 31.12.2016, dal 31.12.2016 sino al 31.12.2017 e dal 31.12.2017 sino al 31.12.2018.
13 In terzo luogo, la compagnia assicurativa ha evidenziato che il fenomeno lamentato nel presente giudizio è espressamente escluso dalla copertura assicurativa, come risulta dall'art. 5 lett. e) delle condizioni generali di assicurazione in cui si specifica che l'assicurazione non copre i danni conseguenti ad “(…) impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere (…)”.
Da ultimo, la ha rilevato che nonostante l'Ente assicurato fosse a CP_5 conoscenza dei fenomeni per cui è causa a partire, quantomeno, dalla notifica dei ricorsi per ATP citati, la compagnia assicurativa non è stata messa nelle condizioni di poter partecipare a tali procedimenti e, conseguentemente, alle operazioni peritali, non essendole pertanto opponibili gli accertamenti svolti in tale sede.
Ciò premesso la ha chiesto il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi CP_5 confronti e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva, di accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile ai coobbligati in solido e di contenere un'eventuale condanna nei limiti di massimale, con deduzione delle franchigie e di ogni importo contrattualmente escluso.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata la quale si Controparte_6
è associata in punto an e quantum alle difese della propria assicurata CP_4
(oltre ad associarsi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...] [...]
), evidenziando, in particolare, il comportamento omissivo Controparte_1 dell'attrice la quale non avrebbe correttamente adempiuto all'obbligo di salvataggio e di diligenza posto a suo carico dall'art. 1227 c.c. e, più in generale, dal principio di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost..
In ordine alla domanda di manleva, la ha rilevato che la garanzia CP_6 assicurativa invocata dal convenuto non prevede la copertura relativa ad esborsi collegati a obblighi di facere in quanto oggetto della copertura è solamente la responsabilità verso terzi, come emerge dall'art. 23 sub. A) delle Condizioni di
Assicurazione (doc. 1, pag. 12); con riferimento alla richiesta di manleva rispetto alla domanda di risarcimento da lucro cessante proposta dall'attrice, ha altresì evidenziato che nel periodo indicato nell'atto di citazione, il non Controparte_4 era assicurato da tale compagnia.
14 In conclusione, la ha chiesto, in via preliminare, di Controparte_6 accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza azionata dal Controparte_4 nonché l'intervenuta prescrizione delle doglianze prospettate da parte attrice;
nel merito, ha chiesto rigettarsi le domande proposte nei suoi confronti e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, di contenere l'indennizzo entro i limiti di massimale di polizza previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto e/o escluso.
Alla prima udienza del 08.03.2021, su concorde istanza delle parti, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'udienza del 19.05.2022, tenutasi in forma “figurata” in ragione di quanto previsto dalla normativa emergenziale volta a contrastare l'epidemia da Covid-19, il giudice istruttore ammetteva la produzione del doc. 8 attoreo (sentenza emessa in altra causa tra soggetti diversi ed avente oggetto il medesimo massivo fenomeno infiltrativo nell'immobile per cui è qui causa), in quanto “documento” sopravvenuto rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie, impregiudicata la valutazione della sua rilevanza, e tratteneva la causa a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte autorizzate sostitutive della trattazione orale e in epigrafe trascritte, con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Con ordinanza del 14.12.2022 il Giudice rilevava la sussistenza di un possibile difetto di integrità del contraddittorio che avrebbe reso la pronuncia, in larga parte, inutiliter data, motivo per il quale decideva di rimettere la causa sul ruolo e disponeva il deposito di note scritte in ordine a tale questione rilevata d'ufficio.
A seguito del deposito delle note scritte, con ordinanza del 19.02.2023, il giudice al tempo assegnatario dott.ssa Ferrero ordinava l'integrazione del contraddittorio “a) nei confronti dei condomini del Condominio di via Priocca 6 int. 4/6, TO
(Condominio NA); b) dei proprietari e/o comproprietari del “basso fabbricato adibito box” soprastante parte dei locali attorei per cui è causa;
c) dei proprietari o comproprietari della centrale termica e del deposito combustibile che hanno trovato collocazione nei locali della centrale termica del Condominio NA
(ovvero dei proprietari o comproprietari dell'autorimessa pubblica confinante con
15 la casa stessa”), per il caso in cui siano diversi dai soggetti di cui alle lettere a) e b)”, fissando poi nuova udienza onde consentire tale integrazione.
In occasione dell'udienza per la verifica dell'integrazione del contraddittorio, parte attrice chiedeva la rimessione in termini per la notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei signori , , e Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, non andate a buon fine, cui le parti convenute si opponevano CP_11 chiedendo l'estinzione del giudizio.
Con ordinanza del 28.09.2023 a scioglimento della riserva assunta in udienza il
Tribunale, considerato l'ingente numero di notifiche poste a carico di parte attrice e la difficoltà di reperire, in corso di causa, tutti i dati dei possibili destinatari dell'atto di citazione, rilevata la diligenza del notificante, respingeva la richiesta formulata dalle parti convenute di estinzione del giudizio, disponeva la rinnovazione della notificazione alle parti suindicate, onerando parte attrice di depositare l'elenco di tutti i condomini legittimati passivi, tratto dai pubblici registri immobiliari o da altro pubblico registro o eventualmente dal Registro Anagrafe condominiale fornito dall'amministratore entro l'udienza così fissata.
Prima di tale data la difesa di parte attrice depositava memoria in cui, dato atto di aver provveduto a rinnovare la citazione ai soggetti indicati nell'ordinanza, rilevava essere pervenuto l'avviso ex art. 140 cpc recante la dicitura “trasferito”, nonostante il certificato di residenza del destinatario dello stesso sig. (all. Controparte_8
n. 5 in atti) attestasse che egli era ancora residente nel luogo di richiesta notifica.
Veniva chiesta, pertanto, autorizzazione alla rinnovazione della citazione con fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
Nelle more la causa veniva riassegnata ad altro magistrato, che ritenendo necessario consentire la rinnovazione della notifica come richiesta, fissava udienza per il 19.9.2024.
In tale occasione veniva dato atto dell'avvenuto deposito delle visure catastali e dell'anagrafe condominiale che dimostrano la legittimazione passiva di tutti i singoli condomini chiamati in giudizio.
A seguito di nuovo provvedimento di riassegnazione, il Giudice designato, visti gli atti ed i verbali di causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
16 07.03.2025 e all'esito tratteneva la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle conclusionali e repliche.
******
Nel presente giudizio la società agisce nei confronti del Parte_7 CP_4
e della per la presenza di infiltrazioni permanenti
[...] Controparte_1 di acqua nei locali di sua proprietà siti al piano primo interrato e al secondo livello sotterraneo del Condominio di Via Priocca n. 6 e ne chiede la condanna in via solidale, concorsuale o alternativa all'esecuzione di tutte le opere necessarie per far cessare le infiltrazioni, nonché al risarcimento dei danni da lucro cessante conseguenti all'impossibilità di utilizzare in modo diretto i locali o di locare a terzi le due unità immobiliari.
Prima di passare al merito occorre preliminarmente esaminare le questioni preliminari sollevate dalle parti.
* * * * *
1. Con riferimento al difetto di giurisdizione
La fonda la propria eccezione di difetto di giurisdizione Controparte_1 sull'argomentazione secondo cui la condotta omissiva addebitata al e CP_4 alla atterrebbe al preteso mancato esercizio di funzioni Controparte_1
e compiti di natura squisitamente pubblicistica.
La convenuta ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo poiché la controversia atterrebbe all'esercizio – o mancato esercizio
– di poteri pubblicistici della P.A..
Viceversa, al giudice ordinario competono, secondo la prospettazione della
Convenuta, le controversie generate in assenza del potere pubblico in capo all'Amministrazione: tali sarebbero quelle in cui la P.A. agisca in posizione paritaria rispetto al privato o quelle in cui la stessa ponga in essere una mera attività di condotta materiale, in assenza di esercizio o di collegamento con poteri pubblicistici.
Ebbene tale eccezione non può trovare accoglimento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo
17 conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. ad eseguire su un bene pubblico” – ancorchè dai contorni indefiniti, indicato nella prospettazione attorea come un generico dovere di controllo del livello di falda di acque - “le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni al proprio bene, atteso che nella relativa controversia non è in gioco una posizione di supremazia della P.A. che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma
è in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del neminem laedere, che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi”. (v. argomentazioni Cass. n. 9318 del 04.04.2019)
Non pare essere di ostacolo “l'art. 34 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (“sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”), che, appunto, devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché,
a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale , tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta” (Cass. Sez. U. n. 5926 del 2011, n. 9318 del 2019).
Si consideri poi che laddove “la natura di manutenzione non sia ordinaria, bensì straordinaria (e quindi il carattere di straordinarietà amplierebbe il c.d. potere discrezionale della P.A. nella scelta delle opere da eseguire), sia pure rilevante per impegno di costi e di opere, ebbene, questa peculiarità non fa, tuttavia, venir meno la funzionalità dell'intervento alla gestione e conservazione del bene appartenente alla pubblica amministrazione, allo scopo di rispettare il precetto del "neminem laedere". La rilevanza ed imponenza della manutenzione, della quale il privato lamenta l'omissione a tutela del proprio diritto, non vale a spostare la fattispecie nell'orbita dell'esercizio del potere autoritativo, posto che è sempre in questione il rispetto del precetto del "neminem laedere". (Cass. n. 25843/2021).
18 Ebbene, nel caso di specie l'addebito mosso agli enti pubblici convenuti non può essere riscontrato nell'emissione/mancata emissione di un provvedimento autoritativo quanto piuttosto in una prospettata (eventuale) cattiva “sistemazione
e (…) manutenzione dei beni pubblici (nella fattispecie di falde acquifere) in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza”.
Occorre tenere presente, inoltre, che la determinazione della giurisdizione, per pacifica giurisprudenza della Corte regolatrice, avviene sulla base di quello che è il petitum sostanziale della domanda. (così ancora Cassazione civile sez. un.,
14/05/2024, , n.13178).
Nel caso in esame la prospettazione attorea è quella di una responsabilità per asserita (ed invero, per quanto oltre considerato, insussistente per difetto dell'oggetto) omesso esercizio di doveri di custodia ex art. 2051 c.c.
2. Con riferimento al difetto di legittimazione di Parte_7
Il convenuto eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione attiva ai sensi CP_4 dell'art. 81 c.p.c. in capo alla società attrice a chiedere la condanna del CP_4
e della all'esecuzione di lavori e interventi laddove Controparte_1 riguardano anche parti comuni dell'edificio condominiale sito in Via Priocca n. 6.
Tale eccezione si fonderebbe sul fatto che la richiesta di condanna promossa da parte attrice implicherebbe l'effettuazione di opere ed interventi involgenti non solo lavorazioni su parti di proprietà esclusiva, ma anche parti comuni dell'immobile.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta risulta infondata e va pertanto rigettata.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ciascun condomino, in qualità di comproprietario delle parti comuni dell'edificio, è titolare di un autonomo potere di agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti
“pro quota” sulle medesime. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 10934 del 2019, nella quale si è chiarito che il singolo partecipante alla comunione condominiale può attivarsi giudizialmente anche in assenza di un'iniziativa da parte dell'amministratore o dell'assemblea condominiale.
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato tale orientamento con
19 l'ordinanza n. 16934 del 14 giugno 2023, evidenziando che il condomino ha facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sulle parti comuni anche nei casi in cui l'amministrazione condominiale rimanga inerte, ai sensi dell'art. 1105 c.c., norma applicabile anche alla materia condominiale in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c.
Nel caso di specie, parte attrice – – è pacificamente condomina e Parte_7 comproprietaria dell'edificio sito in Via Priocca e, in quanto tale, è pienamente legittimata ad agire in giudizio per la tutela delle parti comuni, non occorrendo né una previa delibera assembleare né la partecipazione attiva di tutti gli altri condomini, rispetto ai quali in ogni caso è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per il tramite delle ordinanze del 14.12.2022 e 19.02.2023.
Ammettere il contrario vorrebbe dire subordinare il diritto di azione del singolo comproprietario alla volontà o all'iniziativa degli altri, con conseguente inammissibile compressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, va affermata la legittimazione attiva di alla proposizione della presente azione giudiziale, con Pt_7 conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla controparte.
Parimenti destituita di qualsivoglia fondamento appare l'eccezione di estinzione del giudizio formulata da per “la mancata prova Controparte_6 dell'integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti indicati nell'ordinanza del
19.01.2023”.
La terza chiamata afferma, in sostanza, la carenza di prova della legittimazione passiva dei destinatari delle notifiche effettuate a seguito della richiesta di integrazione del giudice.
Ebbene tale eccezione non è fondata stante il fatto che parte attrice ha provveduto a depositare in atti le visure catastali dei registri immobiliari e l'anagrafe condominiale fornita dall'Amministrazione del condominio in data
27.03.2024 e che, a fronte di tale produzione, le controparti non hanno dedotto
20 contestazioni specifiche che consentano di ritenere sussistente la carenza di legittimazione passiva né l'assenza di taluno dei litisconsorti necessari
3. Con riferimento alla nullità dell'atto introduttivo
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal , per Controparte_4 asserita omessa indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, non merita accoglimento.
Invero, l'atto di citazione, pur nella sua sinteticità, consente di individuare con sufficiente chiarezza le responsabilità asseritamente gravanti sulle convenute, riconducibili – secondo la prospettazione attorea – all'omissione di iniziative necessarie a prevenire o contenere il fenomeno dell'innalzamento della falda acquifera nella porzione di territorio urbano nota come “Bassa Porta Palazzo”.
La prospettazione attorea - benché non formalmente articolata mediante l'enunciazione espressa delle norme giuridiche che imporrebbero al CP_4 obblighi di intervento in materia di controllo del livello di falde acquifere - allude comunque ad un generico obbligo di custodia e controllo asseritamente da esercitarsi da parte delle convenute sulla porzione di territorio interessata e sulla falda sottostante delineando così - quantomeno in via teorica, e salva verifica in concreto - i presupposti di una responsabilità riconducibile all'art. 2051 c.c.
La mancanza di fonti dalle quali promani una posizione di garanzia e quindi un siffatto obbligo di intervento per prevenire o eliminare l'allagamento del secondo piano interrato del condominio di Via Priocca rileva invero – per quel che verrà qui di seguito considerato – in ordine alla fondatezza o meno della pretesa azionata, ed è attinente dunque al merito della controversia e non anche alla sua eccepita improponibilità avanti al giudice ordinario.
Pertanto, l'atto introduttivo del giudizio soddisfa i requisiti minimi richiesti dall'art. 163,
n. 4, c.p.c., consentendo alla parte convenuta di comprendere l'ambito della pretesa e di articolare compiutamente la propria difesa.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
4. Con riferimento all'eccezione di prescrizione
La convenuta e Controparte_1 Controparte_6 eccepiscono anche l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie fatte valere
21 da parte attrice.
La prescrizione, ad avviso delle convenute, sarebbe decorsa in ragione del fatto che le prime infiltrazioni nei locali seminterrati del Condominio di Via Priocca si sarebbero manifestate alla fine del novembre del 1983 con la conseguente emissione di n. 43 ordinanze del Comune di TO nei confronti della proprietà per sollecitare interventi volti a rimediare alla presenza di acqua nei seminterrati per preservare la salubrità e stabilità degli edifici.
In particolare, la precisa che dall'anno 1983 al 2 marzo 2018 Controparte_1 nessuna richiesta era mai stata indirizzata alla provincia di TO prima e alla città metropolitana poi.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Non è infatti contestato quanto affermato dalla difesa attorea in ordine al perdurare dei fenomeni infiltrativi dal 1983 fino ad oggi.
Tale circostanza è stata confermata anche in sede di consulenza tecnica laddove il Collegio Peritale “ha constatato la continua presenza di acqua all'interno del P secondo piano interrato sia della proprietà . sia della proprietà Pt_1
Condominio NA ma anche nell'intercapedine posta anche a servizio del basso fabbricato adibito a box (…)” (cfr. pag. 37 relazione peritale)
E' dunque evidente che tale protrazione nel tempo rende la vicenda riconducibile all'alveo dell'illecito permanente.
L'illecito è, infatti, qualificabile in termini di illecito permanente quando non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata (Cassazione n. 25835 del 5 settembre 2023).
Protraendosi quindi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Cass. ord. n 34377 del 22 novembre
2022).
* * * * *
5. Nel merito: insussistenza di obblighi di custodia del livello delle falde acquifere da parte degli Enti convenuti
22 Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051
c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, quest'ultimo elemento inteso come obbligo in capo ad un soggetto di evitare che la res sia causa del danno lamentato.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della predetta norma, quando il danno è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, Il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
(Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Il secondo presupposto si integra quando - a prescindere dalla situazione giudica soggettiva facente capo al custode - sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, con obbligo di prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Il richiamo alla regola generale del neminem laedere, trattandosi di responsabilità per omissione, richiede sempre che vada individuata la fonte normativa dell'obbligo di attivarsi (Cassazione civile sez. III, 22/10/2014, n. 22344), soprattutto allorchè il soggetto in capo al quale viene invocata l'esistenza di obblighi di custodia sia un Ente pubblico, la cui attività doverosa è improntata a criteri di stretta legalità.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere allegati e provati dal danneggiato.
Orbene.
Circa la fonte dell'asserito obbligo di intervento da parte degli Enti territoriali convenuti – per la regolazione del livello di falde acquifere - le difese svolte da parte attrice, sia nella fase introduttiva che nel corso del giudizio, appaiono del tutto lacunose, pur a fronte di specifica contestazione delle controparti circa l'assenza di qualsivoglia indicazione normativa sulla quale l'azione intrapresa dovrebbe fondarsi.
23 Né, si ritiene, un siffatto obbligo di controllo/custodia è attribuibile ai convenuti in via interpretativa o giurisprudenziale, qualificando – come parrebbe intendere la difesa attorea - le falde acquifere fluenti nel sottosuolo comunale come “bene pubblico”, come tale soggetto al governo da parte dell' . Controparte_12
Al contrario.
In recente pronuncia su vicenda per molti aspetti analoga a quella qui decisa – relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata da un privato nei confronti di un a causa di infiltrazioni d'acqua che avevano interessato un fabbricato CP_4 di sua proprietà, provocate dalla presenza di una falda freatica estesa
(alimentata da movimenti di acque sotterranee che interessavano una più vasta area comunale) - la Corte di Cassazione ha ritenuto che la presenza della vasta falda acquifera sia fattore causale estraneo alla res in custodia (individuata dai giudici limitatamente alla sola rete idrica e fognaria) e che, di conseguenza, non potesse ritenersi provato il nesso causale tra una asserita condotta omissiva del ed il danno subìto dal privato. CP_4
Dalla pronuncia in esame si trae che deve escludersi - contrariamente a quanto prospettato in citazione e ritenuto dai CTU - che sia compito degli Enti territoriali convenuti monitorare e concretamente incidere – ad esempio, con interventi quali quelli tratteggiati nella relazione conclusiva della fase di ATP - sul livello della falda freatica laddove esso sia determinato non già da repentini innalzamenti di volume causati dal cattivo funzionamento del sistema di regimentazione, canalizzazione e smaltimento delle acque meteori in occasione dei momenti di più intense precipitazioni, bensì da movimenti di una superficie acquifera di grande entità che si estenda per porzioni del territorio comunale,
Per i Giudici di legittimità la res custodita è dunque da identificarsi - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente in quel giudizio - non con l'intero territorio comunale" o (come ritenuto dall'attrice nella vicenda in esame) in estese porzioni di esso contigue con l'alveo del fiume Dora (e financo alla “sistemazione del corso interrato del fiume”, così in citazione), ma con la rete idrica e fognaria, posta nella disponibilità e sotto il controllo - questa si soltanto, senza dubbio alcuno
24 - nella custodia del (così ancora Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n. CP_4
11027.
Nella presente controversia – come detto - è incontestato che l'origine ed il motivo del persistente allagamento del secondo piano sotto terra dell'edificio condominiale è correlato ed “essenzialmente causato dall'innalzamento della falda acquifera generale a seguito della fine del pompaggio nei pozzi esistenti nella zona…..che erano a servizio delle attività pregresse esistenti in zona, ormai da alcuni decenni cessate oppure rilocalizzate in altri siti” (relazione dei CTU pagg. 40 e 41).
Quindi cause “naturali”, comunque estranee ad inadeguato funzionamento di condutture idriche sulle quali è configurabile un obbligo di custodia da parte dell'Ente pubblico.
In difetto di una signoria di fatto e di diritto sulle cause che provocano l'allagamento dei piani interrati dell'edificio condominiale, la domanda attore svolta nei confronti degli odierni convenuti si palesa infondata e deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda attorea assorbe ogni questione in relazione agli altri rapporti processuali instaurati a seguito di chiamate in garanzia
6. La decisione sulle spese di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c.
Parte attrice va pertanto condannato a rimborsare ai convenuti Controparte_4
e le spese per l'attività difensiva qui svolta, Controparte_1 nell'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del valore oggetto della domanda, comprensivo del costo di interventi e di risarcimento del danno (compreso tra Euro 520.000 ed Euro 1.000.000) in applicazione del criterio c.d. del disputatum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto dei valori medi della tariffa professionale - viene liquidato come in dispositivo.
La reiezione delle eccezioni in rito e di prescrizione sollevate (anche) dalle compagnie assicurative terze chiamate costituisce motivo per disporre la compensazione delle spese avuto riguardo ai rapporti processuali che ad esse si riferiscono.
25
P.Q.M
il Tribunale di TO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• rigetta le domande attoree;
• condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_7
a rimborsare ai convenuti e Controparte_4 Controparte_1 le spese del presente giudizio per importo che – facendo riferimento ai criteri sopra richiamati - liquida a favore di ciascuno di essi in Euro € 29.193,00 per compenso professionale (di cui Euro 4.607,00 per la fase di studio, Euro
3.039,00 per la fase introduttiva, Euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed Euro
8.013,00), ed Euro 759,00 per esposti, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti
Così deciso in TO, il 23.8.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 11754/2020 promossa da:
TO. (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, dott. con sede legale in TO, Corso Re Umberto n. 65, Parte_2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Michela ed Elisabetta Steffenino e presso il loro studio elettivamente domiciliata, in TO, Via Avogadro n. 19, in forza della procura 11.06.2020 in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
(P.I. ), in persona della Controparte_1 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa giusto decreto sindacale n. 107 del 28.7.2020, dagli avv.ti
Francesca Massacesi e Remo Ghibaudo ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in TO, C.so Inghilterra n. 7, in forza di procura speciale
21.10.2020 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, (P.I. ), con sede in TO, Palazzo di Città, in Controparte_4 P.IVA_3
1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppina
Gianotti e Luisa Varalda e presso il loro studio elettivamente domiciliato in TO,
Avvocatura Comunale, Via Corte d'Appello n. 16, in forza di procura generale alle liti
(Rogito Notaio in data 27/12/2016 rep. 14494 raccolta 6476) Persona_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. con riferimento al rischio Controparte_5 P.IVA_4
assunto con i certificati nn. 1911309, 1916257 e F1800001591, in persona della dott.ssa Procuratore Speciale del Rappresentante per l'Italia di Persona_2
domiciliata per la carica in Milano, Corso Garibaldi Controparte_5
n. 86, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maria Corzino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Camilla Cappato in TO, Via Manfredo Fanti
n. 3, in forza di procura speciale 10.02.2021 in calce alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
E NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede in Bologna, Via Controparte_6 P.IVA_5
Stalingrado n. 45, in persona del procuratore speciale dott. rappresentata CP_7
e difesa dall'Avv. Carlo Facello e presso il suo studio elettivamente domiciliata in
TO, via S. Antonio da Padova n. 12 in forza di procura speciale 25.01.2021 allegata alla comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA
Oggetto: responsabilità per innalzamento falda acquifera e conseguente allagamento di immobili
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
2 previe le più opportune declaratorie e provvidenze del caso e di legge:
In via preliminare, anche istruttoria:
Dato atto dell'acquisizione e l'ammissione nel presente giudizio del fascicolo
d'ufficio relativo ai procedimenti per Atp riuniti e rubricati ai nn. 2149/17 e 2349/17 del ruolo del Tribunale di TO, con particolare riferimento alla relazione peritale ivi depositata dai Ctu nominati.
In via principale:
Accertare, dichiarare tenute e condannare, in via solidale, concorsuale e/o alternativa tra loro, la , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, ed il , in persona del suo Sindaco Controparte_4 pro-tempore:
A. all'esecuzione immediata a loro cura e spese di tutte le opere descritte dai
Ctu nella loro relazione peritale quali opere necessarie ed idonee ad eliminare le infiltrazioni/allagamenti, ovvero e comunque ogni ulteriore intervento che risulterà necessario all'esito del giudizio per la soluzione delle problematiche per cui è causa;
Part B. al risarcimento in favore della della somma di euro 240.000,00, Parte_1 ovvero di altra somma veriore, anche inferiore, a titolo di lucro cessante provocato dal mancato utilizzo diretto, ovvero dalla mancata possibilità di locare l'immobile in oggetto, oltre all'ulteriore somma di euro 1.000,00 mensile dal mese di gennaio 2020 alla definitiva eliminazione delle problematiche per cui è causa, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio, ivi compreso il rimborso forfettario del 15%.
In via istruttoria: al fine di evitare qualsivoglia decadenza si insiste nell'istanza di Ctu proposta nella memoria ex art. 183 n. 2 cpc, sub lettera c), allo stato non ammessa dal Giudice Ill.mo.
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria e con espressa riserva di separato giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla società attrice e relativi ai costi necessari per la rimessione in pristino dei locali di proprietà attorea una volta liberati dall'acqua che da anni li pervade.”
3 CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO Controparte_4
“Voglia Codesto l'Ill.mo Tribunale Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarare inammissibile la produzione attorea sub doc. 8, in quanto irrilevante, superflua ed inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
In via preliminare:
Autorizzare il a chiamare in causa la Società Controparte_4 [...]
- sede legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna, Agenzia di Controparte_6
Via Nizza 262/58 - 10128 TO, fissando nuova udienza ex art. 269, co. 2 c.p.c. allo scopo di consentire la citazione della predetta Società nel rispetto dei termini di legge.
Sempre in via preliminare:
Accertare e dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande attoree.
Nel merito e in via principale:
Respingere le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e diritto.
Nel merito e in via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse affermata una qualche responsabilità della conchiudente, dichiarare in ogni caso tenuta la Società sede legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna, Controparte_6
Agenzia di Via Nizza 262/58 - 10128 TO, a manlevare la da quanto essa CP_1 dovesse essere chiamata a corrispondere. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare testimoni ai sensi dell'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con ogni necessaria conseguenza in punto spese.”
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione
e deduzione:
In via preliminare,
autorizzare, per i motivi di cui in narrativa, la chiamata in causa, ai sensi degli art.
167 e 269 c.p.c., degli Parte_4
(C.F. che hanno sottoscritto le
[...] P.IVA_4
4 Polizze n. 1911309, n. 1916257 e n. F1800001591 prodotte in atti, con sede in Milano,
Corso Garibaldi n. 86, cap. 20121, in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, differire la prima udienza, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
In via pregiudiziale:
‐ accertare e dichiarare, per le motivazioni illustrate, il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario con riguardo alle domande formulata da parte attrice nei confronti della , per essere le relative pretese Controparte_1 riconducibili alla giurisdizione del Giudice Amministrativo;
‐ in subordine accertare e dichiarare, per le motivazioni illustrate, il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle domande Controparte_1 oggetto della presente controversia;
In subordine e in via preliminare per la denegata ipotesi che vengano ritenute la giurisdizione del Giudice adito e legittimazione passiva della Controparte_1 rispetto al presente giudizio, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.
2947 c.c. di qualsivoglia diritto al risarcimento nonché dei danni e delle altre pretese per cui è causa nei confronti dell'Amministrazione medesima, tenuto conto che la prima e unica richiesta danni formulata nei confronti dell'Ente è pervenuta in data
2.3.2018 e che le prime infiltrazioni nell'immobile di Via Priocca 6 in TO datano all'anno 1983;
In via di ulteriore subordine e nel merito:
a) respingere, siccome infondate in fatto e in diritto, tutte le domande proposte dalla nei confronti della , mandando Parte_5 Controparte_1 assolta l'Amministrazione medesima da qualsivoglia pretesa o addebito di oneri e spese;
b) in ogni caso, previo accertamento della sussistenza di operatività della copertura assicurativa delle Polizze n. 1911309, n. 19116257 e n. F1800001591, dichiarare tenuti
e condannare gli Parte_4
(CF , anche nella qualità di successori nella
[...] P.IVA_4 titolarità del contratto, con effetto a decorrere dall'1/1/2021, e dei diritti controversi
a detto contratto riferibili, in conformità al provvedimento della High Court of Justice
5 Business and Property Courts of England and Wales Companies Court (ChD) 25
November 2020 di cui erano titolari gli Assicuratori membri del mercato dei , CP_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare la da qualsivoglia pretesa economica e/o conseguenza Controparte_1 pregiudizievole che possa derivare dall'accoglimento delle domande risarcitorie nei propri confronti formulate da parte attrice Parte_5
Con vittoria delle spese di giudizio.”
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Contrariis Reiectis,
Ogni diritto della qui difesa parte fatto salvo,
preso atto che ogni profilo della domanda attorea è fatto oggetto di integrale contestazione;
preso atto che ogni profilo dell'avversa domanda di manleva è fatto oggetto di integrale contestazione;
preso atto che la documentazione tutta ex adverso prodotta è fatta oggetto di formale ed integrale contestazione;
preso atto che i fotogrammi prodotti da parte attrice sono fatti oggetto di integrale contestazione ex art. 2712 c.c.;
preso atto che ogni profilo delle avverse memorie n. 1, n. 2 e n. 3 ex art 183 c.p.c. è fatto oggetto di integrale contestazione;
preso atto che ci si oppone alla produzione attorea sub doc. 8, in quanto irrilevante ed inconferente al presente giudizio, oltre a rattarsi di sentenza parziale e non definitiva e non passata in giudicato.
In via Preliminare:
• Per mero scrupolo defensionale e senza che ciò valga quale accettazione del contraddittorio o riconoscimento di operatività della polizza, la UnipolSAI Ass.ni
S.p.A. dichiara di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande formulate da parte attrice successivamente al deposito della memoria n. 1 ex art. 183 VI comma c.p.c..
In via Preliminare di Merito:
6 • Accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza azionata dal . Controparte_4
• Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni domanda proposta da parte attrice.
• Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., la mancata e/o tardiva contestazione di parte attrice dei fatti così come prospettati dalla qui difesa parte in sede di comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguenza di legge.
Nel Merito: In via principale
• Rigettare, in quanto infondata in fatto ed in diritto, ogni domanda presentata nei confronti della mandandone, Controparte_6 conseguentemente, la qui difesa parte convenuta integralmente assolta.
In via di subordine:
• Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, contenere
l'indennizzo entro i limiti del giusto e del provato, entro i massimali di polizza previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto e/o escluso.
In ogni caso, con il pieno favore delle spese e degli onorari di lite, oltre I.V.A. e C.P.A.,
e rimborso forfettario nella misura del 15%.”
CONCLUSIONI PER LA TERZA CHIAMATA Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- in via principale: rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque inammissibili e non provate, tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_5 con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. 1911309, 1916257 e
F1800001591;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della conclusione formulata in via principale, mandare esente con riferimento al Controparte_5 rischio assunto con i certificati nn. 1911309, 1916257 e F1800001591, dal pagamento
7 di tutte le somme che, in forza dei menzionati certificati, sono poste e rimangono
(anche a titolo di franchigie o scoperti) a carico della;
Controparte_1
- sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande proposte dall'attrice, accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile ai coobbligati solidali;
- in via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie avversarie e ammettere l'istanza istruttoria formulata nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. del 5.5.2021;
- con rifusione delle spese e dei compensi di causa”.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La società attrice ha evocato in giudizio il e la Controparte_4 Controparte_1
esponendo, in fatto (in sintesi):
[...]
- di essere proprietaria di due unità immobiliari (magazzino con latrina e magazzino di complessivi mq 1.082,64) in TO, Via Priocca n. 6, poste rispettivamente al primo e al secondo piano interrato del Condominio NA di Via Priocca n. 6, int 4/6;
- che, a partire dalla metà degli anni Ottanta, il magazzino sito al secondo piano interrato era interessato da ingenti allagamenti, con costante presenza di circa 1-2 metri di acqua, tali da rendere l'immobile inutilizzabile;
- che, in conseguenza, in data 16.03.1994 la aveva adottato Controparte_1 un'ordinanza di inagibilità del suddetto immobile (docc. 2 e 3);
- che, al fine di individuare la causa di tale allagamento, nel gennaio del 2017, la società esponente e il sig. (proprietario di un alloggio sito nel Parte_6 medesimo stabile in cui si trova l'unità immobiliare per cui è causa) avevano proposto due distinti ricorsi ex art. 696 e 696 bis c.p.c. presso il Tribunale di TO
(R.G. nn. 2149/20147 e 2349/2017 allegati quali docc. 4 e 5);
- che in data 05.12.2017, a seguito dalla riunione dei ricorsi e all'esito delle operazioni peritali esperite dai consulenti incaricati dott. Arch dott. Geologo Persona_3
, veniva deposita relazione con relativi allegati (doc. 6) in cui i periti Persona_4
8 concludevano che la causa della presenza d'acqua nei locali attorei era dovuta all'innalzamento della falda acquifera generale nella zona della c.d. “bassa Porta
Palazzo”, fenomeno verificatosi a seguito della cessazione dell'attività di pompaggio di acqua da pozzi ivi esistenti per esigenze produttive e industriali;
- che, nella relazione, i CTU avevano indicato le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni e per il corretto ripristino dello status quo ante, con relativi tempi e costi, questi ultimi stimanti in circa € 546.000,00, escluse le voci relative ai rifacimenti e ripristini della proprietà attorea.
Ciò posto e secondo quanto sostenuto dall'attrice, i fatti descritti devono ascriversi alla responsabilità in solido della e della Controparte_1 Controparte_1 atteso che tali Enti hanno omesso ogni iniziativa atta a contrastare l'innalzamento della falda acquifera, non ponendo in essere alcuna azione volta a prevenire l'allagamento degli immobili per cui è causa, nonostante fossero a conoscenza della grave situazione che interessa tutta la zona della c.d. “Bassa di Porta Palazzo”. Part In particolare, la ha rilevato, in primo luogo, che il Comune deve ritenersi Parte_1 responsabile in quanto ha rilasciato le autorizzazioni edilizie per la costruzione del secondo piano interrato dell'edificio omettendo la verifica di conformità rispetto ai vincoli idrogeologici presenti nella zona e, in secondo luogo, che l'attività richiesta per la soluzione di tale problematica è di competenza del Comune di TO (come, peraltro, dimostrerebbe l'emissione nel corso del tempo di 43 ordinanze riguardanti lo stabile in questione), in quanto operazioni che implicano interventi molto onerosi e di particolare difficoltà tecnica da attuarsi su una vasta area comunale e su una falda acquifera appartenente al demanio pubblico e dovendo, in ogni caso, il
Comune farsi parte diligente al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini che vivono in tali edifici.
Parimenti, l'attrice ha evidenziato che deve ritenersi responsabile anche la
[...]
in quanto, per un verso, il fenomeno de quo trae origine Controparte_1 dalle falde acquifere di un corso d'acqua, la Dora Riparia, che fluisce nell'ampio territorio compreso nella e, per un altro, poiché tale Controparte_1
Ente ha fra i suoi compiti quello di salvaguardare le risorse ambientali e
9 paesaggistiche del territorio, assicurandone la tutela mediante la pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture ed i servizi idrici.
Pertanto, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo di accertare e condannare in via solidale, concorsuale e/o alternativa le parti convenute all'esecuzione immediata a proprie spese di tutte le opere descritte dai CTU nella relazione peritale resa nell'ambito dei citati procedimenti di ATP riuniti, indicate come necessarie al fine di eliminare i decritti allagamenti, nonché al risarcimento dei danni in conseguenza cagionati dal 2000 al 2019 per una somma pari ad € 240.000,00 ed €
1.000,00 mensili dal mese di gennaio 2020 alla definitiva eliminazione delle problematiche, o altra somma veriore accertanda, a titolo di lucro cessante provocato dal mancato utilizzo diretto dell'immobile interessato dagli allagamenti ovvero dalla mancata possibilità di locare lo stesso, riservandosi di procedere in separato e futuro giudizio per il risarcimento da danno emergente, al momento non determinabile e quantificabile stante le attuali condizioni dell'immobile.
La , costituendosi in giudizio, ha eccepito, in via Controparte_1 pregiudiziale, il difetto di legittimazione passiva attesa la propria totale estraneità rispetto ai fatti di causa in quanto, in primo luogo, ritiene non le facciano capo né competenze pianificatorie in merito alle acque di falda né competenze di intervento sulla regimazione delle stesse, esercitando unicamente funzioni correlate all'istruttoria amministrativa in materia di prelievi (cfr. mail di risposta all'avv.
Monopoli del 02.03.2018 allegata sub. doc. 2); in secondo luogo, poiché ritiene di poter esercitare le proprie funzioni in merito alla gestione e pianificazione ambientale unicamente in area vasta riguardante i 315 Comuni che lo compongono, ambito in cui non è ricompreso il fenomeno de quo, limitato ad una circoscritta area di un singolo Comune.
In via preliminare, la convenuta ha inoltre eccepito la prescrizione ex art. 2947 c.c. della pretesa risarcitoria fatta valere dall'attrice in quanto nessuna richiesta è mai stata indirizzata alla , già Provincia di TO, in relazione Controparte_1 ai fenomeni per cui è causa in epoca antecedente all'invio di richiesta prot. di ricevimento n. 27314 del 02.03.2018 (doc. 2), da parte dell'avv. Monopoli per conto dell'attrice. Sul punto, l'Ente ha inoltre evidenziato che, anche a voler ritenere
10 l'illecito permanente, la prescrizione quinquennale sarebbe comunque maturata in riferimento ai danni verificatisi in data antecedente al quinquennio precedente alla richiesta formulata.
In diritto, l'Ente ha contestato la propria responsabilità in ordine ai fatti per cui è causa in quanto ritiene che le sopracitate competenze non le consentano di effettuare interventi diretti di isolamento delle acque di falda di sotterranei di uno specifico edificio di proprietà privata e che, in conseguenza, spetti al proprietario dell'immobile assicurare la stabilità dell'edificio ed eliminare ogni fonte di pericolo
(come peraltro indicato nelle molteplici ordinanze emesse dal nei CP_4 confronti del Condominio affiche lo stesso realizzasse gli interventi necessari risolvere la situazione). Peralto, la ha evidenziato che il secondo Controparte_1 piano interrato, attualmente interessato dai fenomeni infiltrativi, non era previsto nell'originario progetto architettonico dell'edificio ed è stato autorizzato successivamente nonostante la prevedibilità del rischio infiltrativo da parte di chi ne ha realizzato la progettazione.
Con riferimento alla chiamata in causa in manleva della Controparte_5 parte convenuta ha contestato quanto riferito dalla compagnia
[...] assicurativa in risposta all'invio per conoscenza dell'atto di citazione notificato all'Ente, secondo cui il sinistro de quo, risalente al 01.01.1994, non ricadrebbe nell'ambito di operatività della polizza assicurativa, con decorrenza dal 31.12.2015.
Sul punto, la ha evidenziato, in primo luogo, di non Controparte_1 aver mai ricevuto alcuna richiesta di danni e/o segnalazione delle problematiche oggetto del giudizio prima della richiesta del 02.03.2018 e che, in secondo luogo, si richiede la copertura assicurativa dei soli danni verificatasi successivamente alla stipula del contratto di assicurazione, con decorrenza dal 01.01.2015, e dunque nel periodo di vigenza della polizza azionata.
In definitiva, la ha chiesto, in via pregiudiziale, Controparte_1 dichiararsi il difetto di legittimazione passiva nonché, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. della pretesa risarcitoria vantata dall'attore; nel merito, ha chiesto respingersi tutte le domande proposte o, in caso di accoglimento, dichiararsi tenuta e condannare la terza chiamata Controparte_5
11 a manlevarla da qualsivoglia condanna che possa derivare dall'accoglimento delle domande proposte.
Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la nullità Controparte_4 dell'atto introduttivo del giudizio per mancata esposizione delle ragioni di diritto su cui lo stesso si fonda nonché l'inammissibilità e/o improponibilità dell'azione in quanto l'attrice avrebbe realizzato un secondo piano interrato dell'immobile di sua proprietà nonostante fosse a conoscenza della collocazione dell'edificio in un'area posta sotto il livello del fiume e “notoriamente” soggetta all'innalzamento della falda acquifera.
Nel merito, il ha eccepito l'infondatezza delle domande avversarie, CP_4 nonché il mancato assolvimento da parte dell'attore degli oneri probatori posti a suo carico.
In primo luogo, l'Ente ha evidenziato che, secondo i tradizionali criteri di riparto della giurisdizione ex artt. 7 e 30 c.p.a., il G.O. può condannare la P.A. ad un facere nelle sole ipotesi in cui la domanda non investa scelte o atti autoritativi dell'amministrazione e che siano attività soggette al generale principio del neminem laedere. In secondo luogo, a parere dell'Ente, il pregiudizio che controparte ritiene di aver subito a causa dell'asserito comportamento omissivo dell'amministrazione, è invero imputabile ad una condotta noncurante tenuta dalla stessa parte attrice, la quale non ha eseguito le opere indicate con molteplici ordinanze comunali, ritenute necessarie dall'Ente al fine di garantire la sicurezza dell'immobile (docc. da 2 a 38), sottovalutando colposamente l'impegno richiesto per il ripristino dei locali in questione. A sostegno della propria tesi, il ha CP_4 richiamato alcuni punti della relazione del proprio consulente tecnico (prodotta sub doc. 41), a cui per brevità si rinvia (pagg. 7 e ss della comparsa di costituzione e risposta).
In punto quantum, l'Ente ha evidenziato l'assoluta genericità della richiesta per carenza dei relativi presupposti nonché l'incongruenza dei parametri utilizzati per la valutazione dell'immobile rispetto al valore commerciale degli stessi. Da ultimo, ha invocato il principio di autoresponsabilità sancito dall'art. 1227, comma 2, c.c. il
12 quale preclude di considerare come danno in senso tecnico-giuridico il pregiudizio che il soggetto subisca per fatto proprio.
In conclusione, il ha chiesto, in via preliminare, di accertare e dichiarare CP_4 inammissibili e/o improcedibili le domande attoree;
nel merito ha chiesto di respingere le domande proposte in quanto infondate, e, in subordine, in caso accoglimento delle stesse, dichiararsi tenuta e condannare la terza chiamata a manlevarla e tenerla indenne dalle statuizioni di Controparte_6 condanna eventualmente emesse a suo carico.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata Controparte_5 associandosi in punto an e quantum alle difese della sua assicurata
[...]
e evidenziando, in particolare, l'assenza nell'atto di Controparte_1 citazione di allegazione in ordine all'asserita condotta illecita tenuta dall'Ente, peraltro non supportata da qualsivoglia riferimento normativo riguardante le prospettate competenze in materia, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la richiamata condotta omissiva della convenuta e i danni lamentati.
In ordine alla domanda di manleva proposta dall'assicurata nei suoi confronti, in primo luogo, ha evidenziato che le polizze assicurative invocate non prevedono la copertura relativa a esborsi collegati a obblighi di facere, dovendo pertanto la manleva ritenersi riferita solamente alla pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice in relazione al c.d. lucro cessante.
In secondo luogo, la compagnia assicurativa ha rilevato che l'operatività della polizza è limitata a fatti ed eventi dannosi avvenuti durante il periodo di vigenza della stessa, trattandosi di garanzia assicurativa di tipo loss occurance, la quale prescinde dalla data di richiesta del risarcimento.
Pertanto, considerato che “il fatto” che ha determinato l'allagamento per cui è causa, come prospettato anche dalla stessa , risale a Controparte_1 metà degli anni Ottanta, la domanda di manleva non potrà essere accolta in quanto le polizze invocate dall'Ente assicurato si riferiscono, rispettivamente, ai periodi di copertura decorrenti dal 31.12.2015 sino al 31.12.2016, dal 31.12.2016 sino al 31.12.2017 e dal 31.12.2017 sino al 31.12.2018.
13 In terzo luogo, la compagnia assicurativa ha evidenziato che il fenomeno lamentato nel presente giudizio è espressamente escluso dalla copertura assicurativa, come risulta dall'art. 5 lett. e) delle condizioni generali di assicurazione in cui si specifica che l'assicurazione non copre i danni conseguenti ad “(…) impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere (…)”.
Da ultimo, la ha rilevato che nonostante l'Ente assicurato fosse a CP_5 conoscenza dei fenomeni per cui è causa a partire, quantomeno, dalla notifica dei ricorsi per ATP citati, la compagnia assicurativa non è stata messa nelle condizioni di poter partecipare a tali procedimenti e, conseguentemente, alle operazioni peritali, non essendole pertanto opponibili gli accertamenti svolti in tale sede.
Ciò premesso la ha chiesto il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi CP_5 confronti e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva, di accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile ai coobbligati in solido e di contenere un'eventuale condanna nei limiti di massimale, con deduzione delle franchigie e di ogni importo contrattualmente escluso.
Si è costituita in giudizio la terza chiamata la quale si Controparte_6
è associata in punto an e quantum alle difese della propria assicurata CP_4
(oltre ad associarsi all'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...] [...]
), evidenziando, in particolare, il comportamento omissivo Controparte_1 dell'attrice la quale non avrebbe correttamente adempiuto all'obbligo di salvataggio e di diligenza posto a suo carico dall'art. 1227 c.c. e, più in generale, dal principio di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost..
In ordine alla domanda di manleva, la ha rilevato che la garanzia CP_6 assicurativa invocata dal convenuto non prevede la copertura relativa ad esborsi collegati a obblighi di facere in quanto oggetto della copertura è solamente la responsabilità verso terzi, come emerge dall'art. 23 sub. A) delle Condizioni di
Assicurazione (doc. 1, pag. 12); con riferimento alla richiesta di manleva rispetto alla domanda di risarcimento da lucro cessante proposta dall'attrice, ha altresì evidenziato che nel periodo indicato nell'atto di citazione, il non Controparte_4 era assicurato da tale compagnia.
14 In conclusione, la ha chiesto, in via preliminare, di Controparte_6 accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza azionata dal Controparte_4 nonché l'intervenuta prescrizione delle doglianze prospettate da parte attrice;
nel merito, ha chiesto rigettarsi le domande proposte nei suoi confronti e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, di contenere l'indennizzo entro i limiti di massimale di polizza previa deduzione degli scoperti, delle franchigie e di ogni ulteriore importo contrattualmente previsto e/o escluso.
Alla prima udienza del 08.03.2021, su concorde istanza delle parti, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c..
All'udienza del 19.05.2022, tenutasi in forma “figurata” in ragione di quanto previsto dalla normativa emergenziale volta a contrastare l'epidemia da Covid-19, il giudice istruttore ammetteva la produzione del doc. 8 attoreo (sentenza emessa in altra causa tra soggetti diversi ed avente oggetto il medesimo massivo fenomeno infiltrativo nell'immobile per cui è qui causa), in quanto “documento” sopravvenuto rispetto alla maturazione delle preclusioni istruttorie, impregiudicata la valutazione della sua rilevanza, e tratteneva la causa a decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note scritte autorizzate sostitutive della trattazione orale e in epigrafe trascritte, con concessione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
Con ordinanza del 14.12.2022 il Giudice rilevava la sussistenza di un possibile difetto di integrità del contraddittorio che avrebbe reso la pronuncia, in larga parte, inutiliter data, motivo per il quale decideva di rimettere la causa sul ruolo e disponeva il deposito di note scritte in ordine a tale questione rilevata d'ufficio.
A seguito del deposito delle note scritte, con ordinanza del 19.02.2023, il giudice al tempo assegnatario dott.ssa Ferrero ordinava l'integrazione del contraddittorio “a) nei confronti dei condomini del Condominio di via Priocca 6 int. 4/6, TO
(Condominio NA); b) dei proprietari e/o comproprietari del “basso fabbricato adibito box” soprastante parte dei locali attorei per cui è causa;
c) dei proprietari o comproprietari della centrale termica e del deposito combustibile che hanno trovato collocazione nei locali della centrale termica del Condominio NA
(ovvero dei proprietari o comproprietari dell'autorimessa pubblica confinante con
15 la casa stessa”), per il caso in cui siano diversi dai soggetti di cui alle lettere a) e b)”, fissando poi nuova udienza onde consentire tale integrazione.
In occasione dell'udienza per la verifica dell'integrazione del contraddittorio, parte attrice chiedeva la rimessione in termini per la notificazione dell'atto di citazione nei confronti dei signori , , e Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, non andate a buon fine, cui le parti convenute si opponevano CP_11 chiedendo l'estinzione del giudizio.
Con ordinanza del 28.09.2023 a scioglimento della riserva assunta in udienza il
Tribunale, considerato l'ingente numero di notifiche poste a carico di parte attrice e la difficoltà di reperire, in corso di causa, tutti i dati dei possibili destinatari dell'atto di citazione, rilevata la diligenza del notificante, respingeva la richiesta formulata dalle parti convenute di estinzione del giudizio, disponeva la rinnovazione della notificazione alle parti suindicate, onerando parte attrice di depositare l'elenco di tutti i condomini legittimati passivi, tratto dai pubblici registri immobiliari o da altro pubblico registro o eventualmente dal Registro Anagrafe condominiale fornito dall'amministratore entro l'udienza così fissata.
Prima di tale data la difesa di parte attrice depositava memoria in cui, dato atto di aver provveduto a rinnovare la citazione ai soggetti indicati nell'ordinanza, rilevava essere pervenuto l'avviso ex art. 140 cpc recante la dicitura “trasferito”, nonostante il certificato di residenza del destinatario dello stesso sig. (all. Controparte_8
n. 5 in atti) attestasse che egli era ancora residente nel luogo di richiesta notifica.
Veniva chiesta, pertanto, autorizzazione alla rinnovazione della citazione con fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cpc.
Nelle more la causa veniva riassegnata ad altro magistrato, che ritenendo necessario consentire la rinnovazione della notifica come richiesta, fissava udienza per il 19.9.2024.
In tale occasione veniva dato atto dell'avvenuto deposito delle visure catastali e dell'anagrafe condominiale che dimostrano la legittimazione passiva di tutti i singoli condomini chiamati in giudizio.
A seguito di nuovo provvedimento di riassegnazione, il Giudice designato, visti gli atti ed i verbali di causa, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al
16 07.03.2025 e all'esito tratteneva la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle conclusionali e repliche.
******
Nel presente giudizio la società agisce nei confronti del Parte_7 CP_4
e della per la presenza di infiltrazioni permanenti
[...] Controparte_1 di acqua nei locali di sua proprietà siti al piano primo interrato e al secondo livello sotterraneo del Condominio di Via Priocca n. 6 e ne chiede la condanna in via solidale, concorsuale o alternativa all'esecuzione di tutte le opere necessarie per far cessare le infiltrazioni, nonché al risarcimento dei danni da lucro cessante conseguenti all'impossibilità di utilizzare in modo diretto i locali o di locare a terzi le due unità immobiliari.
Prima di passare al merito occorre preliminarmente esaminare le questioni preliminari sollevate dalle parti.
* * * * *
1. Con riferimento al difetto di giurisdizione
La fonda la propria eccezione di difetto di giurisdizione Controparte_1 sull'argomentazione secondo cui la condotta omissiva addebitata al e CP_4 alla atterrebbe al preteso mancato esercizio di funzioni Controparte_1
e compiti di natura squisitamente pubblicistica.
La convenuta ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo poiché la controversia atterrebbe all'esercizio – o mancato esercizio
– di poteri pubblicistici della P.A..
Viceversa, al giudice ordinario competono, secondo la prospettazione della
Convenuta, le controversie generate in assenza del potere pubblico in capo all'Amministrazione: tali sarebbero quelle in cui la P.A. agisca in posizione paritaria rispetto al privato o quelle in cui la stessa ponga in essere una mera attività di condotta materiale, in assenza di esercizio o di collegamento con poteri pubblicistici.
Ebbene tale eccezione non può trovare accoglimento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo
17 conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. ad eseguire su un bene pubblico” – ancorchè dai contorni indefiniti, indicato nella prospettazione attorea come un generico dovere di controllo del livello di falda di acque - “le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni al proprio bene, atteso che nella relativa controversia non è in gioco una posizione di supremazia della P.A. che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma
è in discussione l'osservanza da parte dell'ente pubblico del generale principio del neminem laedere, che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi”. (v. argomentazioni Cass. n. 9318 del 04.04.2019)
Non pare essere di ostacolo “l'art. 34 del decreto legislativo 31/03/1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (“sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia”), che, appunto, devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia - giacché,
a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale , tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato al perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta” (Cass. Sez. U. n. 5926 del 2011, n. 9318 del 2019).
Si consideri poi che laddove “la natura di manutenzione non sia ordinaria, bensì straordinaria (e quindi il carattere di straordinarietà amplierebbe il c.d. potere discrezionale della P.A. nella scelta delle opere da eseguire), sia pure rilevante per impegno di costi e di opere, ebbene, questa peculiarità non fa, tuttavia, venir meno la funzionalità dell'intervento alla gestione e conservazione del bene appartenente alla pubblica amministrazione, allo scopo di rispettare il precetto del "neminem laedere". La rilevanza ed imponenza della manutenzione, della quale il privato lamenta l'omissione a tutela del proprio diritto, non vale a spostare la fattispecie nell'orbita dell'esercizio del potere autoritativo, posto che è sempre in questione il rispetto del precetto del "neminem laedere". (Cass. n. 25843/2021).
18 Ebbene, nel caso di specie l'addebito mosso agli enti pubblici convenuti non può essere riscontrato nell'emissione/mancata emissione di un provvedimento autoritativo quanto piuttosto in una prospettata (eventuale) cattiva “sistemazione
e (…) manutenzione dei beni pubblici (nella fattispecie di falde acquifere) in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza”.
Occorre tenere presente, inoltre, che la determinazione della giurisdizione, per pacifica giurisprudenza della Corte regolatrice, avviene sulla base di quello che è il petitum sostanziale della domanda. (così ancora Cassazione civile sez. un.,
14/05/2024, , n.13178).
Nel caso in esame la prospettazione attorea è quella di una responsabilità per asserita (ed invero, per quanto oltre considerato, insussistente per difetto dell'oggetto) omesso esercizio di doveri di custodia ex art. 2051 c.c.
2. Con riferimento al difetto di legittimazione di Parte_7
Il convenuto eccepisce, altresì, il difetto di legittimazione attiva ai sensi CP_4 dell'art. 81 c.p.c. in capo alla società attrice a chiedere la condanna del CP_4
e della all'esecuzione di lavori e interventi laddove Controparte_1 riguardano anche parti comuni dell'edificio condominiale sito in Via Priocca n. 6.
Tale eccezione si fonderebbe sul fatto che la richiesta di condanna promossa da parte attrice implicherebbe l'effettuazione di opere ed interventi involgenti non solo lavorazioni su parti di proprietà esclusiva, ma anche parti comuni dell'immobile.
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta risulta infondata e va pertanto rigettata.
Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ciascun condomino, in qualità di comproprietario delle parti comuni dell'edificio, è titolare di un autonomo potere di agire e resistere in giudizio a tutela dei propri diritti
“pro quota” sulle medesime. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 10934 del 2019, nella quale si è chiarito che il singolo partecipante alla comunione condominiale può attivarsi giudizialmente anche in assenza di un'iniziativa da parte dell'amministratore o dell'assemblea condominiale.
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato tale orientamento con
19 l'ordinanza n. 16934 del 14 giugno 2023, evidenziando che il condomino ha facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti sulle parti comuni anche nei casi in cui l'amministrazione condominiale rimanga inerte, ai sensi dell'art. 1105 c.c., norma applicabile anche alla materia condominiale in forza del rinvio contenuto nell'art. 1139 c.c.
Nel caso di specie, parte attrice – – è pacificamente condomina e Parte_7 comproprietaria dell'edificio sito in Via Priocca e, in quanto tale, è pienamente legittimata ad agire in giudizio per la tutela delle parti comuni, non occorrendo né una previa delibera assembleare né la partecipazione attiva di tutti gli altri condomini, rispetto ai quali in ogni caso è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per il tramite delle ordinanze del 14.12.2022 e 19.02.2023.
Ammettere il contrario vorrebbe dire subordinare il diritto di azione del singolo comproprietario alla volontà o all'iniziativa degli altri, con conseguente inammissibile compressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, va affermata la legittimazione attiva di alla proposizione della presente azione giudiziale, con Pt_7 conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla controparte.
Parimenti destituita di qualsivoglia fondamento appare l'eccezione di estinzione del giudizio formulata da per “la mancata prova Controparte_6 dell'integrazione del contraddittorio verso tutti i soggetti indicati nell'ordinanza del
19.01.2023”.
La terza chiamata afferma, in sostanza, la carenza di prova della legittimazione passiva dei destinatari delle notifiche effettuate a seguito della richiesta di integrazione del giudice.
Ebbene tale eccezione non è fondata stante il fatto che parte attrice ha provveduto a depositare in atti le visure catastali dei registri immobiliari e l'anagrafe condominiale fornita dall'Amministrazione del condominio in data
27.03.2024 e che, a fronte di tale produzione, le controparti non hanno dedotto
20 contestazioni specifiche che consentano di ritenere sussistente la carenza di legittimazione passiva né l'assenza di taluno dei litisconsorti necessari
3. Con riferimento alla nullità dell'atto introduttivo
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo sollevata dal , per Controparte_4 asserita omessa indicazione degli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, non merita accoglimento.
Invero, l'atto di citazione, pur nella sua sinteticità, consente di individuare con sufficiente chiarezza le responsabilità asseritamente gravanti sulle convenute, riconducibili – secondo la prospettazione attorea – all'omissione di iniziative necessarie a prevenire o contenere il fenomeno dell'innalzamento della falda acquifera nella porzione di territorio urbano nota come “Bassa Porta Palazzo”.
La prospettazione attorea - benché non formalmente articolata mediante l'enunciazione espressa delle norme giuridiche che imporrebbero al CP_4 obblighi di intervento in materia di controllo del livello di falde acquifere - allude comunque ad un generico obbligo di custodia e controllo asseritamente da esercitarsi da parte delle convenute sulla porzione di territorio interessata e sulla falda sottostante delineando così - quantomeno in via teorica, e salva verifica in concreto - i presupposti di una responsabilità riconducibile all'art. 2051 c.c.
La mancanza di fonti dalle quali promani una posizione di garanzia e quindi un siffatto obbligo di intervento per prevenire o eliminare l'allagamento del secondo piano interrato del condominio di Via Priocca rileva invero – per quel che verrà qui di seguito considerato – in ordine alla fondatezza o meno della pretesa azionata, ed è attinente dunque al merito della controversia e non anche alla sua eccepita improponibilità avanti al giudice ordinario.
Pertanto, l'atto introduttivo del giudizio soddisfa i requisiti minimi richiesti dall'art. 163,
n. 4, c.p.c., consentendo alla parte convenuta di comprendere l'ambito della pretesa e di articolare compiutamente la propria difesa.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione.
4. Con riferimento all'eccezione di prescrizione
La convenuta e Controparte_1 Controparte_6 eccepiscono anche l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie fatte valere
21 da parte attrice.
La prescrizione, ad avviso delle convenute, sarebbe decorsa in ragione del fatto che le prime infiltrazioni nei locali seminterrati del Condominio di Via Priocca si sarebbero manifestate alla fine del novembre del 1983 con la conseguente emissione di n. 43 ordinanze del Comune di TO nei confronti della proprietà per sollecitare interventi volti a rimediare alla presenza di acqua nei seminterrati per preservare la salubrità e stabilità degli edifici.
In particolare, la precisa che dall'anno 1983 al 2 marzo 2018 Controparte_1 nessuna richiesta era mai stata indirizzata alla provincia di TO prima e alla città metropolitana poi.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Non è infatti contestato quanto affermato dalla difesa attorea in ordine al perdurare dei fenomeni infiltrativi dal 1983 fino ad oggi.
Tale circostanza è stata confermata anche in sede di consulenza tecnica laddove il Collegio Peritale “ha constatato la continua presenza di acqua all'interno del P secondo piano interrato sia della proprietà . sia della proprietà Pt_1
Condominio NA ma anche nell'intercapedine posta anche a servizio del basso fabbricato adibito a box (…)” (cfr. pag. 37 relazione peritale)
E' dunque evidente che tale protrazione nel tempo rende la vicenda riconducibile all'alveo dell'illecito permanente.
L'illecito è, infatti, qualificabile in termini di illecito permanente quando non si esaurisce al momento del danno iniziale, ma continua finché la situazione dannosa non viene eliminata (Cassazione n. 25835 del 5 settembre 2023).
Protraendosi quindi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa. (Cass. ord. n 34377 del 22 novembre
2022).
* * * * *
5. Nel merito: insussistenza di obblighi di custodia del livello delle falde acquifere da parte degli Enti convenuti
22 Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051
c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, quest'ultimo elemento inteso come obbligo in capo ad un soggetto di evitare che la res sia causa del danno lamentato.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della predetta norma, quando il danno è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, Il danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
(Cass. 01/02/2018, n. 2480).
Il secondo presupposto si integra quando - a prescindere dalla situazione giudica soggettiva facente capo al custode - sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, con obbligo di prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa.
Il richiamo alla regola generale del neminem laedere, trattandosi di responsabilità per omissione, richiede sempre che vada individuata la fonte normativa dell'obbligo di attivarsi (Cassazione civile sez. III, 22/10/2014, n. 22344), soprattutto allorchè il soggetto in capo al quale viene invocata l'esistenza di obblighi di custodia sia un Ente pubblico, la cui attività doverosa è improntata a criteri di stretta legalità.
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere allegati e provati dal danneggiato.
Orbene.
Circa la fonte dell'asserito obbligo di intervento da parte degli Enti territoriali convenuti – per la regolazione del livello di falde acquifere - le difese svolte da parte attrice, sia nella fase introduttiva che nel corso del giudizio, appaiono del tutto lacunose, pur a fronte di specifica contestazione delle controparti circa l'assenza di qualsivoglia indicazione normativa sulla quale l'azione intrapresa dovrebbe fondarsi.
23 Né, si ritiene, un siffatto obbligo di controllo/custodia è attribuibile ai convenuti in via interpretativa o giurisprudenziale, qualificando – come parrebbe intendere la difesa attorea - le falde acquifere fluenti nel sottosuolo comunale come “bene pubblico”, come tale soggetto al governo da parte dell' . Controparte_12
Al contrario.
In recente pronuncia su vicenda per molti aspetti analoga a quella qui decisa – relativa alla richiesta di risarcimento danni avanzata da un privato nei confronti di un a causa di infiltrazioni d'acqua che avevano interessato un fabbricato CP_4 di sua proprietà, provocate dalla presenza di una falda freatica estesa
(alimentata da movimenti di acque sotterranee che interessavano una più vasta area comunale) - la Corte di Cassazione ha ritenuto che la presenza della vasta falda acquifera sia fattore causale estraneo alla res in custodia (individuata dai giudici limitatamente alla sola rete idrica e fognaria) e che, di conseguenza, non potesse ritenersi provato il nesso causale tra una asserita condotta omissiva del ed il danno subìto dal privato. CP_4
Dalla pronuncia in esame si trae che deve escludersi - contrariamente a quanto prospettato in citazione e ritenuto dai CTU - che sia compito degli Enti territoriali convenuti monitorare e concretamente incidere – ad esempio, con interventi quali quelli tratteggiati nella relazione conclusiva della fase di ATP - sul livello della falda freatica laddove esso sia determinato non già da repentini innalzamenti di volume causati dal cattivo funzionamento del sistema di regimentazione, canalizzazione e smaltimento delle acque meteori in occasione dei momenti di più intense precipitazioni, bensì da movimenti di una superficie acquifera di grande entità che si estenda per porzioni del territorio comunale,
Per i Giudici di legittimità la res custodita è dunque da identificarsi - diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente in quel giudizio - non con l'intero territorio comunale" o (come ritenuto dall'attrice nella vicenda in esame) in estese porzioni di esso contigue con l'alveo del fiume Dora (e financo alla “sistemazione del corso interrato del fiume”, così in citazione), ma con la rete idrica e fognaria, posta nella disponibilità e sotto il controllo - questa si soltanto, senza dubbio alcuno
24 - nella custodia del (così ancora Cassazione civile sez. III, 26/04/2023, n. CP_4
11027.
Nella presente controversia – come detto - è incontestato che l'origine ed il motivo del persistente allagamento del secondo piano sotto terra dell'edificio condominiale è correlato ed “essenzialmente causato dall'innalzamento della falda acquifera generale a seguito della fine del pompaggio nei pozzi esistenti nella zona…..che erano a servizio delle attività pregresse esistenti in zona, ormai da alcuni decenni cessate oppure rilocalizzate in altri siti” (relazione dei CTU pagg. 40 e 41).
Quindi cause “naturali”, comunque estranee ad inadeguato funzionamento di condutture idriche sulle quali è configurabile un obbligo di custodia da parte dell'Ente pubblico.
In difetto di una signoria di fatto e di diritto sulle cause che provocano l'allagamento dei piani interrati dell'edificio condominiale, la domanda attore svolta nei confronti degli odierni convenuti si palesa infondata e deve essere rigettata.
Il rigetto della domanda attorea assorbe ogni questione in relazione agli altri rapporti processuali instaurati a seguito di chiamate in garanzia
6. La decisione sulle spese di lite
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c.
Parte attrice va pertanto condannato a rimborsare ai convenuti Controparte_4
e le spese per l'attività difensiva qui svolta, Controparte_1 nell'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del valore oggetto della domanda, comprensivo del costo di interventi e di risarcimento del danno (compreso tra Euro 520.000 ed Euro 1.000.000) in applicazione del criterio c.d. del disputatum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto dei valori medi della tariffa professionale - viene liquidato come in dispositivo.
La reiezione delle eccezioni in rito e di prescrizione sollevate (anche) dalle compagnie assicurative terze chiamate costituisce motivo per disporre la compensazione delle spese avuto riguardo ai rapporti processuali che ad esse si riferiscono.
25
P.Q.M
il Tribunale di TO, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• rigetta le domande attoree;
• condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_7
a rimborsare ai convenuti e Controparte_4 Controparte_1 le spese del presente giudizio per importo che – facendo riferimento ai criteri sopra richiamati - liquida a favore di ciascuno di essi in Euro € 29.193,00 per compenso professionale (di cui Euro 4.607,00 per la fase di studio, Euro
3.039,00 per la fase introduttiva, Euro 13.534,00 per la fase istruttoria ed Euro
8.013,00), ed Euro 759,00 per esposti, oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge
• compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti
Così deciso in TO, il 23.8.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
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