Art. 3.
La importazione temporanea di tessuti di cotone, di lino o misti di cotone e di lino per essere ricamati e imbianchiti, o ricamati e tinti, concessa con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' estesa ai tessuti e confezioni di ogni specie per essere ricamati, per essere rifiniti (orlati, occhiellati, ecc.) oppure per essere ricamati e rifiniti.
La quantita' minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 20 ed in un anno.
La importazione temporanea di tessuti di cotone, di lino o misti di cotone e di lino per essere ricamati e imbianchiti, o ricamati e tinti, concessa con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , e' estesa ai tessuti e confezioni di ogni specie per essere ricamati, per essere rifiniti (orlati, occhiellati, ecc.) oppure per essere ricamati e rifiniti.
La quantita' minima ammessa alla temporanea importazione ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 20 ed in un anno.