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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/09/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 6833/2025 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 6833/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
01/07/2025 da
nato in [...] il [...] cittadino italiano Parte_1 con l'avv. Martina Boato
e
nata in [...] il [...] cittadina rumena con l'avv. Martina CP_1
Boato ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Mestrino (Pd) il 22.11.2014, Parte_1 CP_1 ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di annotare l'emananda sentenza;
2) i figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ma avranno residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3) Ciascun genitore terrà con sé e si occuperà dei figli minori secondo il seguente schema, che tiene conto dei turni lavorativi della madre, che si sviluppano su settimane intere di orario lavorativo di mattina, di pomeriggio e di notte.
SETTIMANA “A”
Turno di mattina della madre (ore 6.00/14.00)
Il lunedì il papà porterà i bambini a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo, e li preleverà da scuola tenendoli con sé fino alle ore 20.00, quando la mamma li andrà a prendere per portarli con sé, e rimarranno con la mamma tutta la settimana, compreso il fine settimana, fino al lunedì che li accompagnerà a scuola.
SETTIMANA “B”
Turno di notte della madre (ore 22.00/6.00)
Il lunedì mattina la mamma accompagnerà i bambini a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo, e li preleverà tenendoli con sé fino alle ore 20.00, quando il papà andrà a prenderli per portarli con sé e rimarranno con lui fino al giovedì mattina che li porterà a scuola. La mamma andrà a prelevarli il giovedì all'uscita di scuola e rimarranno con la mamma fino alle ore 20.00, quando il papà li andrà a prendere per tenerli con sé fino al lunedì mattina.
SETTIMANA “C”
Turno di pomeriggio della madre (ore 14.00/22.00)
Il lunedì mattina il papà porterà a scuola i figli o ai centri estivi nel periodo estivo, andrà
a riprenderli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino alle ore 20.00 quando andrà a prenderli la mamma per tenerli con sé fino al venerdì mattina;
il papà andrà a prelevarli dall'uscita di scuola o ai centri estivi nel periodo estivo nella giornata del venerdì e rimarranno con lui fino alle ore 20.00 quando andrà la mamma a prenderli e rimarranno con quest'ultima il fine settimana fino al lunedì mattina.
SETTIMANA “D”
Turno di mattina della madre (ore 6.00/14.00)
Il lunedì mattina la mamma porterà a scuola i bambini o ai centri estivi nel periodo estivo e rimarranno con lei fino al venerdì mattina che li porterà a scuola;
il padre andrà a prelevarli all'uscita di scuola o dei centri estivi nel periodo estivo, del venerdì e rimarranno con lui tutto il fine settimana fino al lunedì mattina.
SETTIMANA “E”
Turno di notte della madre (ore 22.00/6.00)
Il lunedì mattina il papà porterà i piccoli a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo, e rimarranno con lui fino al venerdì mattina che li accompagnerà a scuola;
La mamma andrà
a prelevarli da scuola il venerdì pomeriggio e rimarranno con lei fino alle ore 20.00, quando il papà verrà a prenderli per trascorrere la notte. Il sabato mattina la mamma preleverà i figli dal papà entro le ore 10.00 e li terrà con sé fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
SETTIMANA “F”
Turno di pomeriggio della madre (ore 14.00/22.00) Il lunedì mattina la mamma porterà i bambini a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo;
il papà andrà a prenderli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino alle ore 20.00, quando la mamma andrà a prenderli e li terrà con sé fino al giovedì mattina che li accompagnerà
a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo;
Il papà andrà a prendere i figli all'uscita di scuola o dei centri estivi e rimarranno con lui fino alle ore 20.00, quando la mamma andrà
a prenderli affinché trascorrano la notte con lei;
Il papà andrà a prelevarli da scuola nel pomeriggio del venerdì e rimarranno con lui tutto il fine settimana fino al lunedì mattina.
IN OGNI CASO i bambini trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale/ Santo Stefano, Capodanno /Epifania; una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;
due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive.
Restano salvi i diversi accordi che di volta in volta i genitori vorranno assumere congiuntamente.
4) la sig.ra entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, si CP_1 obbliga ad acquistare la quota del 50%
- della casa coniugale sita in Padova, via A. Cantele n. 42, catastalmente censita al Catasto
Fabbricati di Padova al foglio 31 – particella 323 sub 24 via Cantele Antonio n. 42, p. T-
3, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, superficie catastale mq 88 – RCE 866,36;
- del garage catastalmente censito al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 31 – particella
323 sub 40 via Cantele Antonio n. 42, p. T. z.c. 2, cat. C/6, cl. 4 metri quadrati 19 – RCE
53,97 mediante esclusivo accollo integrale del mutuo ancora residuo che grava sugli stessi beni e senza il versamento di alcun corrispettivo.
Nell'eventualità in cui la banca non dovesse concedere e acconsentire all'accollo integrale del mutuo con la corrispondente liberazione del marito da ogni obbligazione verso la banca mutuante, i coniugi si obbligano a porre in vendita l'abitazione coniugale a terzi e il ricavato, detratte le somme occorrenti per l'estinzione del mutuo, saranno ripartite tra i coniugi per l'esatta metà.
Il trasferimento di proprietà dovrà essere effettuato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Fino a quel momento la casa coniugale resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi e i corredi ed ella rimarrà dentro la casa, accollandosi per intero le rate del mutuo e così pure la rata dell'assicurazione della casa e le spese condominiali;
La presente cessione rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e pertanto la sig.ra CP_1 beneficerà dell'esenzione di ogni imposta, bollo e registro e di ogni altra tassa di
[...] cui all'art. 19 L. 74/1987.
5) In ragione della disparità economica reddituale anche se la collocazione dei figli minori tra genitori è quasi paritetica, il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro Pt_1 il giorno 20 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile complessiva di € 200,00 per entrambi i figli, somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026.
Ciascun genitore dovrà dotarsi di un autonomo guardaroba per i figli.
6) Tutte le rimanenti spese ordinarie da sostenere per i figli minori verranno ripartite tra i genitori per la quota del 50% ciascuno e quelle straordinarie che di seguito si riportano verranno sostenute al 50% tra gli stessi:
SPESE MEDICHE:
a. Che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
b. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di €
500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE
a) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
b) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzattura;
b. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
I genitori acconsentono sin da ora che i figli frequentino i centri estivi - che essi individueranno concordemente - durante i periodi di vacanze scolastiche estive e il relativo costo sarà suddiviso tra i genitori al 50%.
Con riguardo alle spese da concordare, la proposta dovrà essere comunicata dal genitore che ne assume l'iniziativa sempre per e-mail, whatsapp o altro mezzo, e dovrà essere approvata entro i successivi dieci giorni dall'invio della proposta (salvo il minor termine indicato nella richiesta imposto dallo stato di urgenza), termine entro il quale l'altro genitore potrà comunicare al proponente con le stesse modalità il suo eventuale motivato dissenso, in mancanza la spesa si riterrà approvata.
Tutte le spese straordinarie devono essere necessariamente documentate dal genitore che chiede l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro. Il genitore che anticipa le spese
è tenuto ad inviare all'altro genitore il resoconto con i relativi giustificativi entro l'ultimo giorno del mese in cui sono state sostenute, il quale ultimo dovrà procedere al rimborso entro il giorno cinque del mese immediatamente successivo.
7) L'Assegno Unico Universale per i figli minori sarà percepito integralmente dalla madre.
8) Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente dall'uno a favore dell'altra;
9) Il sig. si obbliga a trasferire la proprietà dell'autovettura Fiat Tipo targata Pt_1
GC535BR alla moglie, la quale assumerà integralmente il pagamento delle rate del finanziamento dal mese di luglio 2025 fino alla naturale scadenza di ottobre 2026. Le spese del passaggio di proprietà della vettura alla moglie saranno a carico di quest'ultima.
10) Il finanziamento contratto dalla signora per esigenze personali verrà onorato CP_1 dalla stessa.
10) spese legali compensate tra i coniugi”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 22.11.2014 in Mestrino, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Mestrino al n. 14, Parte II, Serie A dell'anno 2014.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate in data 11.09.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 523/2024 pubblicata il 19.09.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte CP_1
è cittadina rumena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda
[...] proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in
Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 01.07.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995
n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie i creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli
(nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi minorenni CP_2 Per_1
e non economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 4), 7), 9) e 10) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , matrimonio trascritto nei registri degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del comune di Mestrino al n. 14, Parte II, Serie A dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai signori
Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 6833/2025 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data
01/07/2025 da
nato in [...] il [...] cittadino italiano Parte_1 con l'avv. Martina Boato
e
nata in [...] il [...] cittadina rumena con l'avv. Martina CP_1
Boato ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio per i ricorrenti: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in Mestrino (Pd) il 22.11.2014, Parte_1 CP_1 ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di annotare l'emananda sentenza;
2) i figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ma avranno residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3) Ciascun genitore terrà con sé e si occuperà dei figli minori secondo il seguente schema, che tiene conto dei turni lavorativi della madre, che si sviluppano su settimane intere di orario lavorativo di mattina, di pomeriggio e di notte.
SETTIMANA “A”
Turno di mattina della madre (ore 6.00/14.00)
Il lunedì il papà porterà i bambini a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo, e li preleverà da scuola tenendoli con sé fino alle ore 20.00, quando la mamma li andrà a prendere per portarli con sé, e rimarranno con la mamma tutta la settimana, compreso il fine settimana, fino al lunedì che li accompagnerà a scuola.
SETTIMANA “B”
Turno di notte della madre (ore 22.00/6.00)
Il lunedì mattina la mamma accompagnerà i bambini a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo, e li preleverà tenendoli con sé fino alle ore 20.00, quando il papà andrà a prenderli per portarli con sé e rimarranno con lui fino al giovedì mattina che li porterà a scuola. La mamma andrà a prelevarli il giovedì all'uscita di scuola e rimarranno con la mamma fino alle ore 20.00, quando il papà li andrà a prendere per tenerli con sé fino al lunedì mattina.
SETTIMANA “C”
Turno di pomeriggio della madre (ore 14.00/22.00)
Il lunedì mattina il papà porterà a scuola i figli o ai centri estivi nel periodo estivo, andrà
a riprenderli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino alle ore 20.00 quando andrà a prenderli la mamma per tenerli con sé fino al venerdì mattina;
il papà andrà a prelevarli dall'uscita di scuola o ai centri estivi nel periodo estivo nella giornata del venerdì e rimarranno con lui fino alle ore 20.00 quando andrà la mamma a prenderli e rimarranno con quest'ultima il fine settimana fino al lunedì mattina.
SETTIMANA “D”
Turno di mattina della madre (ore 6.00/14.00)
Il lunedì mattina la mamma porterà a scuola i bambini o ai centri estivi nel periodo estivo e rimarranno con lei fino al venerdì mattina che li porterà a scuola;
il padre andrà a prelevarli all'uscita di scuola o dei centri estivi nel periodo estivo, del venerdì e rimarranno con lui tutto il fine settimana fino al lunedì mattina.
SETTIMANA “E”
Turno di notte della madre (ore 22.00/6.00)
Il lunedì mattina il papà porterà i piccoli a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo, e rimarranno con lui fino al venerdì mattina che li accompagnerà a scuola;
La mamma andrà
a prelevarli da scuola il venerdì pomeriggio e rimarranno con lei fino alle ore 20.00, quando il papà verrà a prenderli per trascorrere la notte. Il sabato mattina la mamma preleverà i figli dal papà entro le ore 10.00 e li terrà con sé fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola.
SETTIMANA “F”
Turno di pomeriggio della madre (ore 14.00/22.00) Il lunedì mattina la mamma porterà i bambini a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo;
il papà andrà a prenderli all'uscita di scuola e li terrà con sé fino alle ore 20.00, quando la mamma andrà a prenderli e li terrà con sé fino al giovedì mattina che li accompagnerà
a scuola o ai centri estivi nel periodo estivo;
Il papà andrà a prendere i figli all'uscita di scuola o dei centri estivi e rimarranno con lui fino alle ore 20.00, quando la mamma andrà
a prenderli affinché trascorrano la notte con lei;
Il papà andrà a prelevarli da scuola nel pomeriggio del venerdì e rimarranno con lui tutto il fine settimana fino al lunedì mattina.
IN OGNI CASO i bambini trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale/ Santo Stefano, Capodanno /Epifania; una settimana durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali;
due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive.
Restano salvi i diversi accordi che di volta in volta i genitori vorranno assumere congiuntamente.
4) la sig.ra entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, si CP_1 obbliga ad acquistare la quota del 50%
- della casa coniugale sita in Padova, via A. Cantele n. 42, catastalmente censita al Catasto
Fabbricati di Padova al foglio 31 – particella 323 sub 24 via Cantele Antonio n. 42, p. T-
3, z.c. 2, Cat. A/2, cl. 3, vani 5,5, superficie catastale mq 88 – RCE 866,36;
- del garage catastalmente censito al Catasto Fabbricati di Padova al foglio 31 – particella
323 sub 40 via Cantele Antonio n. 42, p. T. z.c. 2, cat. C/6, cl. 4 metri quadrati 19 – RCE
53,97 mediante esclusivo accollo integrale del mutuo ancora residuo che grava sugli stessi beni e senza il versamento di alcun corrispettivo.
Nell'eventualità in cui la banca non dovesse concedere e acconsentire all'accollo integrale del mutuo con la corrispondente liberazione del marito da ogni obbligazione verso la banca mutuante, i coniugi si obbligano a porre in vendita l'abitazione coniugale a terzi e il ricavato, detratte le somme occorrenti per l'estinzione del mutuo, saranno ripartite tra i coniugi per l'esatta metà.
Il trasferimento di proprietà dovrà essere effettuato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Fino a quel momento la casa coniugale resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi e i corredi ed ella rimarrà dentro la casa, accollandosi per intero le rate del mutuo e così pure la rata dell'assicurazione della casa e le spese condominiali;
La presente cessione rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e pertanto la sig.ra CP_1 beneficerà dell'esenzione di ogni imposta, bollo e registro e di ogni altra tassa di
[...] cui all'art. 19 L. 74/1987.
5) In ragione della disparità economica reddituale anche se la collocazione dei figli minori tra genitori è quasi paritetica, il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro Pt_1 il giorno 20 di ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma mensile complessiva di € 200,00 per entrambi i figli, somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT a partire dal mese di giugno 2026.
Ciascun genitore dovrà dotarsi di un autonomo guardaroba per i figli.
6) Tutte le rimanenti spese ordinarie da sostenere per i figli minori verranno ripartite tra i genitori per la quota del 50% ciascuno e quelle straordinarie che di seguito si riportano verranno sostenute al 50% tra gli stessi:
SPESE MEDICHE:
a. Che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
d) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
b. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di €
500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
SPESE SCOLASTICHE
a) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
b) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzattura;
b. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby sitter.
I genitori acconsentono sin da ora che i figli frequentino i centri estivi - che essi individueranno concordemente - durante i periodi di vacanze scolastiche estive e il relativo costo sarà suddiviso tra i genitori al 50%.
Con riguardo alle spese da concordare, la proposta dovrà essere comunicata dal genitore che ne assume l'iniziativa sempre per e-mail, whatsapp o altro mezzo, e dovrà essere approvata entro i successivi dieci giorni dall'invio della proposta (salvo il minor termine indicato nella richiesta imposto dallo stato di urgenza), termine entro il quale l'altro genitore potrà comunicare al proponente con le stesse modalità il suo eventuale motivato dissenso, in mancanza la spesa si riterrà approvata.
Tutte le spese straordinarie devono essere necessariamente documentate dal genitore che chiede l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro. Il genitore che anticipa le spese
è tenuto ad inviare all'altro genitore il resoconto con i relativi giustificativi entro l'ultimo giorno del mese in cui sono state sostenute, il quale ultimo dovrà procedere al rimborso entro il giorno cinque del mese immediatamente successivo.
7) L'Assegno Unico Universale per i figli minori sarà percepito integralmente dalla madre.
8) Essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, nessun assegno di mantenimento è dovuto reciprocamente dall'uno a favore dell'altra;
9) Il sig. si obbliga a trasferire la proprietà dell'autovettura Fiat Tipo targata Pt_1
GC535BR alla moglie, la quale assumerà integralmente il pagamento delle rate del finanziamento dal mese di luglio 2025 fino alla naturale scadenza di ottobre 2026. Le spese del passaggio di proprietà della vettura alla moglie saranno a carico di quest'ultima.
10) Il finanziamento contratto dalla signora per esigenze personali verrà onorato CP_1 dalla stessa.
10) spese legali compensate tra i coniugi”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in data 22.11.2014 in Mestrino, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Mestrino al n. 14, Parte II, Serie A dell'anno 2014.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di Padova mediante note scritte depositate in data 11.09.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 523/2024 pubblicata il 19.09.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte CP_1
è cittadina rumena), appare quindi necessario verificare per ogni domanda
[...] proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di divorzio, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in
Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 01.07.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l.
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del Regolamento (CE) n.
1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda.
Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia, pertanto sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995
n. 218, il quale rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in modo stabile in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento dei figli della coppia, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009
“relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditori sono i figli, i quali risiedono stabilmente in Italia;
inoltre l'art. 3, lett. d), del suddetto regolamento prevede che sia competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri “l'autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un'azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione”, e nel caso di specie pacifica è l'accessorietà della domanda esaminata rispetto a quella riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli stessi. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l'art. 15 del Regolamento CE n.
4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore”
e nel caso di specie i creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si applica la legge italiana.
Ciò premesso, poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli
(nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi minorenni CP_2 Per_1
e non economicamente indipendenti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto ai punti 4), 7), 9) e 10) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , matrimonio trascritto nei registri degli Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del comune di Mestrino al n. 14, Parte II, Serie A dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale di Stato civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità alle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari