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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/11/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11.11.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1338 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA BIANCHINI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIA CP_1
RUPERTO, resistente
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA PAOLINI, resistente
Le domande delle parti
1. La parte ricorrente domanda di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali meglio dettagliati in ricorso portati dalla intimazione di pagamento n.
09720239025442506000 in relazione all'avviso di addebito n. 39720160031932515000. CP_
2. eccepisce il proprio parziale di legittimazione passiva e chiede dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, e chiede il rigetto della domanda.
3. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede dichiararsi CP_3
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, e chiede il rigetto della domanda.
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente, premesso di aver ricevuto in data 14.3.2023 l'intimazione di pagamento n.
09720239025442506000 per euro 6.354,80, relativa ad omessa contribuzione in riferimento al debito portato dall'avviso di addebito n. 39720160031932515000, ha allegato di non aver mai ricevuto la notifica di tale atto ed ha agito, in via recuperatoria nonché espressamente anche a norma dell'art. 617
c.p.c. avverso i titoli suddetti, chiedendo accertarsi la prescrizione della pretesa contributiva a fronte del decorso del quinquennio dal momento in cui la stessa poteva essere fatta valere e sostenendo comunque il decorso del termine prescrizionale successivamente alla presunta data della notifica stessa. CP_
2. Si è costituito documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in data
9.1.2017, relativo a contributi IVS relativi all'anno 2009, sostenendo la tardività dell'impugnazione quanto alla prescrizione precedente detta notifica e chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni relative alla successiva fase, di competenza dell'agente della riscossione.
3. Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai CP_3 profili inerenti la fase di notifica dell'avviso di addebito, e l'infondatezza della domanda nel merito a fronte della regolarità di detta notifica così come dei successivi atti interruttivi, meglio dettagliati in memoria.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
5.
6. Va premesso che non viene in rilievo, nel caso di specie, l'art. 117 c.p.c., non avendo la parte formulato censure formali in relazione all'atto opposto.
7. Anche in conseguenza di tale profilo, va premesso il difetto di legittimazione passiva di
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito che, nel caso di proposizione di azione CP_3 recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
8. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. CP_
9. Dalla documentazione prodotta da emerge quanto segue. 10. L'avviso di addebito n. 39720160031932515000 risulta formato il 9.12.2016; l'Ente sostiene che lo stesso sarebbe stato notificato in data 9.1.2017 a mezzo posta, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. A sostegno di tale tesi, tuttavia, la parte opposta si limita a produrre una cartolina non compilata quanto all'avviso di ricevimento, che reca esclusivamente la locuzione
“compiuta giacenza” senza tuttavia dare atto delle ragioni dell'impossibilità di consegna del plico.
11. Tale notifica, in mancanza di altre evidenze documentali, non può ritenersi valida.
12. Opera conseguentemente l'effetto recuperatorio dell'opposizione avverso l'avviso di intimazione oggi esperita per far valere vizi sostanziali della pretesa anche precedenti alla notifica dell'avviso di addebito stesso.
13. In particolare, quanto alla prescrizione del credito contributivo, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione
14. Deve quindi procedersi all'individuazione del dies a quo da cui decorrerebbe il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
23397/2016), a far data dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
15. L'art. 2395 c.c. individua il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi come riferito alla possibilità giuridica, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto stesso (ex plurimis, Cass. n. 8720/2004). Laddove il fatto genetico del diritto coincida con un obbligo di natura negativa del debitore, la prescrizione decorre quindi dal momento dell'inadempimento di tale obbligo;
laddove invece fatto genetico è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (per tutte
Cass. n. 2371/1970).
16. Nella materia oggetto del presente giudizio, il dies a quo così individuato coincide con il giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati, come determinato ex lege (art. 18, co. 4, d.lgs.
241/1997, che fa coincidere il termine per il pagamento del saldo dei contributi con quello per la presentazione della dichiarazione reddituale), e non già con la successiva dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento da cui fosse emerso il relativo presupposto, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. L., Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, pronuncia che riconosce astrattamente alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo in quanto atto ricognitivo, valore evidentemente assente nel caso di specie proprio a fronte della mancata compilazione del quadro relativo).
17. Nel caso di specie, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la data di scadenza del saldo per il 2009, da individuarsi nel 16 giugno dell'anno successivo, a norma dell'art. 37, co. 11, D.L. 223/06, così come modificato in sede di conversione, che a decorrere dal 1° maggio 2007 fissava il termine al 16 giugno (come del resto riconfermato successivamente dall'art. 17, co. 2, D.Lgs.
175/14). 18. La domanda è quindi fondata, risalendo il credito all'annualità 2009, sicché, al momento della notifica dell'atto impositivo così come dei successivi atti interruttivi, la pretesa risultava ormai prescritta, essendo decorso il quinquennio dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati in relazione ad entrambe le annualità contributive di riferimento.
19. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di intimazione opposto con riferimento all'avviso di addebito n. 39720160031932515000.
20. Quanto alle conseguenze della soccombenza sulle spese, deve osservarsi che non possono addossarsi ad le conseguenze dell'omessa notifica dell'avviso di addebito, attività CP_3 demandata all'ente impositivo. In ragione di tali considerazioni, sussistono ragioni per la CP_ compensazione integrale delle spese nei confronti di mentre deve essere condannato al CP_3 pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, quantificate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi a fronte del carattere seriale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1338 /2023 r.g.:
- Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con l'atto contestato in relazione all'avviso di addebito n. 39720160031932515000 per mancata notifica dello stesso, e per l'effetto dichiara l'inefficacia di tale atto in parte qua;
- compensa le spese del giudizio tra parte ricorrente e CP_3
CP_
- condanna il resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro
2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 11.11.2025
Il Giudice
IB ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice IB ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 11.11.2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1338 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA BIANCHINI, Parte_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIA CP_1
RUPERTO, resistente
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'Avv. ALESSANDRA PAOLINI, resistente
Le domande delle parti
1. La parte ricorrente domanda di accertare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali meglio dettagliati in ricorso portati dalla intimazione di pagamento n.
09720239025442506000 in relazione all'avviso di addebito n. 39720160031932515000. CP_
2. eccepisce il proprio parziale di legittimazione passiva e chiede dichiararsi l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, e chiede il rigetto della domanda.
3. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva e chiede dichiararsi CP_3
l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, e chiede il rigetto della domanda.
Le ragioni della decisione
1. Il ricorrente, premesso di aver ricevuto in data 14.3.2023 l'intimazione di pagamento n.
09720239025442506000 per euro 6.354,80, relativa ad omessa contribuzione in riferimento al debito portato dall'avviso di addebito n. 39720160031932515000, ha allegato di non aver mai ricevuto la notifica di tale atto ed ha agito, in via recuperatoria nonché espressamente anche a norma dell'art. 617
c.p.c. avverso i titoli suddetti, chiedendo accertarsi la prescrizione della pretesa contributiva a fronte del decorso del quinquennio dal momento in cui la stessa poteva essere fatta valere e sostenendo comunque il decorso del termine prescrizionale successivamente alla presunta data della notifica stessa. CP_
2. Si è costituito documentando l'avvenuta notifica dell'avviso di addebito in data
9.1.2017, relativo a contributi IVS relativi all'anno 2009, sostenendo la tardività dell'impugnazione quanto alla prescrizione precedente detta notifica e chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva per le eccezioni relative alla successiva fase, di competenza dell'agente della riscossione.
3. Si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai CP_3 profili inerenti la fase di notifica dell'avviso di addebito, e l'infondatezza della domanda nel merito a fronte della regolarità di detta notifica così come dei successivi atti interruttivi, meglio dettagliati in memoria.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna.
5.
6. Va premesso che non viene in rilievo, nel caso di specie, l'art. 117 c.p.c., non avendo la parte formulato censure formali in relazione all'atto opposto.
7. Anche in conseguenza di tale profilo, va premesso il difetto di legittimazione passiva di
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai chiarito che, nel caso di proposizione di azione CP_3 recuperatoria volta a far valere l'inesistenza del credito portato in esecuzione per omessa notificazione degli atti impositivi, anche in ragione del maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Conseguentemente, non si configura un litisconsorzio necessario con il concessionario, e laddove la causa sia incardinata esclusivamente nei confronti di quest'ultimo, risultano inapplicabili tanto l'art. 107 che l'art. 102 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo (soggetto meramente autorizzato ex lege all'incasso delle somme e non titolare della posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio, che fa capo esclusivamente all'ente previdenziale ed assicurativo (Cass., SSUU, sentenza 8 marzo 2022, n. 7514).
8. Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre. CP_
9. Dalla documentazione prodotta da emerge quanto segue. 10. L'avviso di addebito n. 39720160031932515000 risulta formato il 9.12.2016; l'Ente sostiene che lo stesso sarebbe stato notificato in data 9.1.2017 a mezzo posta, notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. A sostegno di tale tesi, tuttavia, la parte opposta si limita a produrre una cartolina non compilata quanto all'avviso di ricevimento, che reca esclusivamente la locuzione
“compiuta giacenza” senza tuttavia dare atto delle ragioni dell'impossibilità di consegna del plico.
11. Tale notifica, in mancanza di altre evidenze documentali, non può ritenersi valida.
12. Opera conseguentemente l'effetto recuperatorio dell'opposizione avverso l'avviso di intimazione oggi esperita per far valere vizi sostanziali della pretesa anche precedenti alla notifica dell'avviso di addebito stesso.
13. In particolare, quanto alla prescrizione del credito contributivo, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione
14. Deve quindi procedersi all'individuazione del dies a quo da cui decorrerebbe il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, legge 335/1995 (cfr. Cass., Sezioni Unite n.
23397/2016), a far data dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere.
15. L'art. 2395 c.c. individua il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, da intendersi come riferito alla possibilità giuridica, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto stesso (ex plurimis, Cass. n. 8720/2004). Laddove il fatto genetico del diritto coincida con un obbligo di natura negativa del debitore, la prescrizione decorre quindi dal momento dell'inadempimento di tale obbligo;
laddove invece fatto genetico è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (per tutte
Cass. n. 2371/1970).
16. Nella materia oggetto del presente giudizio, il dies a quo così individuato coincide con il giorno in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati, come determinato ex lege (art. 18, co. 4, d.lgs.
241/1997, che fa coincidere il termine per il pagamento del saldo dei contributi con quello per la presentazione della dichiarazione reddituale), e non già con la successiva dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento da cui fosse emerso il relativo presupposto, in quanto la dichiarazione in questione, quale mera esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass., Sez. L., Sentenza n. 27950 del 31/10/2018, pronuncia che riconosce astrattamente alla dichiarazione dei redditi valore interruttivo in quanto atto ricognitivo, valore evidentemente assente nel caso di specie proprio a fronte della mancata compilazione del quadro relativo).
17. Nel caso di specie, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la data di scadenza del saldo per il 2009, da individuarsi nel 16 giugno dell'anno successivo, a norma dell'art. 37, co. 11, D.L. 223/06, così come modificato in sede di conversione, che a decorrere dal 1° maggio 2007 fissava il termine al 16 giugno (come del resto riconfermato successivamente dall'art. 17, co. 2, D.Lgs.
175/14). 18. La domanda è quindi fondata, risalendo il credito all'annualità 2009, sicché, al momento della notifica dell'atto impositivo così come dei successivi atti interruttivi, la pretesa risultava ormai prescritta, essendo decorso il quinquennio dal momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati in relazione ad entrambe le annualità contributive di riferimento.
19. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di intimazione opposto con riferimento all'avviso di addebito n. 39720160031932515000.
20. Quanto alle conseguenze della soccombenza sulle spese, deve osservarsi che non possono addossarsi ad le conseguenze dell'omessa notifica dell'avviso di addebito, attività CP_3 demandata all'ente impositivo. In ragione di tali considerazioni, sussistono ragioni per la CP_ compensazione integrale delle spese nei confronti di mentre deve essere condannato al CP_3 pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, quantificate come in dispositivo in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi a fronte del carattere seriale della causa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1338 /2023 r.g.:
- Accerta la prescrizione dei crediti contributivi pretesi con l'atto contestato in relazione all'avviso di addebito n. 39720160031932515000 per mancata notifica dello stesso, e per l'effetto dichiara l'inefficacia di tale atto in parte qua;
- compensa le spese del giudizio tra parte ricorrente e CP_3
CP_
- condanna il resistente a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro
2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 11.11.2025
Il Giudice
IB ON