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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/10/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 2094/2024 promossa da:
, c.f. ass. Avv. LESCA Parte_1 C.F._1
CO - OL VI, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. CP_1 P.IVA_1
Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 12.3.2024, ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al TFS maturato nel periodo dal 23.11.1994 al
31.8.2020 e la condanna dell' al pagamento delle prime due rate quantificate in CP_1 euro 100.000,00 lordi, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio ha chiesto la reiezione della domanda. CP_1
Rilevato: all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' riconosciuto il diritto di parte ricorrente e CP_2 provveduto al pagamento della prima rata in data 29 agosto 2025, pari all'importo
1 netto di euro 48.758,54, corrispondente ad un importo lordo di euro 54.394,65
(mentre l'importo totale del TFS maturato è di euro 80.301,24); pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (52.000/260.000) attesa l'estrema semplicità delle questioni proposte e trattate e della natura della presente decisione, vanno poste a carico dell' , con la richiesta distrazione di onorari e spese in CP_1 favore del Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare alla CP_1 parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.201,00, oltre spese forfettarie al 15
%, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore degli avv.ti Boldrini e Lesca;
Torino, 9.10.2025
La Giudice
ON AL
2
, c.f. ass. Avv. LESCA Parte_1 C.F._1
CO - OL VI, domiciliata come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , in persona del Presidente pro tempore, ass. CP_1 P.IVA_1
Avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 12.3.2024, ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto al TFS maturato nel periodo dal 23.11.1994 al
31.8.2020 e la condanna dell' al pagamento delle prime due rate quantificate in CP_1 euro 100.000,00 lordi, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio ha chiesto la reiezione della domanda. CP_1
Rilevato: all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' riconosciuto il diritto di parte ricorrente e CP_2 provveduto al pagamento della prima rata in data 29 agosto 2025, pari all'importo
1 netto di euro 48.758,54, corrispondente ad un importo lordo di euro 54.394,65
(mentre l'importo totale del TFS maturato è di euro 80.301,24); pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento (52.000/260.000) attesa l'estrema semplicità delle questioni proposte e trattate e della natura della presente decisione, vanno poste a carico dell' , con la richiesta distrazione di onorari e spese in CP_1 favore del Difensori di parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare alla CP_1 parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.201,00, oltre spese forfettarie al 15
%, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore degli avv.ti Boldrini e Lesca;
Torino, 9.10.2025
La Giudice
ON AL
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