Articolo 3 della Legge 28 dicembre 1950, n. 1023
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 dicembre 1950
Art. 3.
La concessione della gratifica di cui al predetto art. 1 e' a carico del proprietario dell'immobile il quale ha facolta', per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggior onere, nei limiti previsti dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1950