CASS
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 39422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39422 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/07/2025 del Tribunale di Salerno udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FA UL, che conclude per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Giuliana Lombardi, in sostituzione dell'avv. Angelo Raucci, per l’imputato, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39422 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BR NC Data Udienza: 20/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/07/2025, il Tribunale di Salerno, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 15/05/2025, con cui era stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a GE CH, applicava al predetto la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni della provincia di Caserta e di Salerno, prescrivendo al medesimo di allontanarsi da tali luoghi e di non farvi rientro senza l’autorizzazione del giudice che procede. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno propongono ricorso i difensori di fiducia, avv. Angelo Raucci e avv. Salvatore D’Antonio, nell’interesse del CH, articolando vari motivi. 2.1. Con primo motivo, relativo ai capi 1) e 2), si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento alla integrazione “dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art 640-bis cod. pen., in relazione all’art. 640, comma 1 e 1 cod. pen.” e carenza e illogicità della motivazione in relazione all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, lamenta il ricorrente come la motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia mancante, apparente e carente di valutazione degli elementi favorevoli all’indagato, tra cui le dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia in data 12 maggio 2025. Deduce vieppiù “travisata valutazione motivazionale dei principi di funzionamento ed operatività dell’O.P., AL GE” (pag. 4 ricorso): in particolare, si duole il ricorrente di come il Tribunale utilizzi impropriamente i termini ‘conferimento’ e ‘trasferimento’ dei prodotti ortofrutticoli come se avessero il medesimo significato, omettendo di considerare che, come chiarito dal CH in sede di interrogatorio, il prodotto ortofrutticolo veniva conferito da parte delle ditte individuali del CH (socie della società cooperativa) alla AL GE, ma di fatto non veniva trasportato nei magazzini della cooperativa per salvaguardare il prodotto alimentare, soggetto a facile deperimento, trovandosi i terreni delle imprese agricole dislocati in provincia di Caserta;
inoltre, tale pratica era attuata da molti altri soci della AL GE e ritenuta metodica operativa consentita. Dopo avere ripercorso gli elementi emersi in sede di indagine, costituiti anche dalle dichiarazioni rese dagli impiegati presso la società Sviluppo Agricolo CH RL e dagli esiti della perquisizione effettuata presso la sede operativa della suddetta società (all’interno della quale venivano rinvenuti documentazione e strumenti di pagamento riferibili a soggetti della famiglia CH collegati alle ditte individuali oggetto di indagine), il ricorrente censura poi la valutazione da essi tratta dal Tribunale del riesame, deducendo come “se per un lato risulta pacifico che fosse il CH GE ‘impropriamente’ ad intrattenere i rapporti intercorrenti 3 con l’O.p., AL GE, per conto delle ditte individuali CH, anche in ambito di ‘stipula di contratti di fornitura ortofrutticoli’, per altro versante emerge chiaramente che fosse sussistente una effettiva rapportabilità tra le ditte individuali ‘CH’ e l’AL GE nell’ambito del processo commerciale del prodotto ortofrutticolo, e che pertanto l’O.P. (pur in assenza di un trasferimento dei prodotti presso i di lei magazzini) rivestiva comunque quella centralità in tema di strategia di produzione e commercializzazione efficace di cui all’art. 39 del T.F.U.E.” (vds. pagg.
8-9 del ricorso). Osserva vieppiù il ricorrente che, sebbene il d.lgs 102/2005 abbia previsto che le O.P. nazionali svolgano attività di commercializzazione dei prodotti, dal tenore letterale delle norme di settore emerge come la commercializzazione diretta rimanga facoltativa, essendo invece elemento imprescindibile il ruolo di intermediazione che deve essere svolto dalle OO.PP. A parere del ricorrente, dunque, risulta carente ed illogica, oltre che affetta da “travisamento della fonte probatoria”, la motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove, pur riconoscendo alla AL GE lo svolgimento di attività lecita mediante la definizione di piani operativi, partecipazione ad eventi fieristici ed altro, la circoscrive ai soli casi in cui i prodotti agricoli venivano materialmente trasportati nei suoi magazzini. Deduce infine, in punto di elemento soggettivo, come l’indagato non abbia avuto né la consapevolezza né la volontà di interagire con gli associati, né che possa ritenersi integrato il dolo di cui all’art. 640-bis cod. pen., essendo emerso che la metodica della “triangolazione” era utilizzata dalla molteplicità dei soci della AL GE e ritenuta lecita e consentita. 2.2. Con secondo motivo, relativo ai capi 1) e 2), si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen., rispettivamente, carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 292 lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla l. 16 aprile 2015 n. 47, in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardo, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, oltre che la illogicità e la contraddittorietà della stessa, nella parte in cui il Tribunale è incorso in evidenti errori di valutazione derivanti da una fallace rappresentazione di dati storici e fattuali: fa riferimento in particolare il ricorrente, oltre che al contenuto dell’interrogatorio di garanzia, al sopravvenuto recesso da AL GE di tutte le ditte individuali del gruppo CH, come documentato dalla difesa alla udienza camerale del 24 luglio 2025, in cui veniva prodotto il verbale della assemblea dei soci della AL GE del 4 giugno 2025, da cui risultavano essere pervenute - ed approvate dai soci presenti all’unanimità, con efficacia dall’11 maggio 2025 - le dimissioni a mezzo p.e.c. dei soci produttori (La ES Armando, CH DR, CH Iolanda, Migliore Rosa, Tenute CH), mentre la ditta individuale Casetta Rossa di CH NC risultava cessata. Inoltre, dal medesimo verbale del 4 giugno 2025, congruente con la visura camerale e con l’estratto del libro soci prodotti anche innanzi al Tribunale del riesame, risultava che i sei 4 consiglieri del C.d.A della AL GE, destinatari del provvedimento cautelare, avevano notificato le loro irrevocabili dimissioni dalla carica. Vieppiù rileva il ricorrente come il Tribunale del riesame, con riferimento alla posizione di altri co-indagati, quali UR EN, avesse escluso la ricorrenza di residue esigenze cautelari, proprio prendendo atto del contenuto del verbale di assemblea dei soci di AL GE del 4 giugno 2025. Il vizio della motivazione si rinverrebbe dunque, a parere del ricorrente, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ancora attive ed operative le imprese agricole del CH sulla base di elementi evidenziati nella informativa di p.g. che sono antecedenti il recesso da socie, nel maggio 2025, da AL GE, di tutte le ditte individuali del gruppo, senza dare evidenza di contatti o cointeressenze tra l’indagato ed i componenti l’attuale rinnovato C.d.A. di AL GE. Con riferimento, poi, alla prospettata rappresentazione secondo cui la Sviluppo Agricolo CH RL sarebbe ancora cliente finale di AL GE e ben potrebbe dunque, ricorrendo ad altre ditte fittiziamente intestate, proseguire nel meccanismo criminoso, si tratterebbe, a parere del ricorrente, di congettura basata su variabili astratte, non essendo mai stata la società Sviluppo Agricolo CH RL socia di AL GE e non risultando elementi da cui inferire che il CH si possa servire di atre ditte agricole fittiziamente intestate. La motivazione così strutturata viola, dunque, a parere del ricorrente, i requisiti di concretezza ed attualità della valutazione in punto di pericolo di recidivanza, che deve invece fondarsi su elementi concreti e non congetturali (a tal fine menziona Sez. 6, n. 8211 dell’11/02/2016, Rv 266511 e Sez. 5, n. 12618/2017) e carente altresì nella parte in cui non tiene conto delle dichiarazioni confessorie rese dall’indagato in sede di interrogatorio. Astratte e congetturali vengono poi ritenute anche le considerazioni aggiuntive fondate sulla considerazione che la società Sviluppo Agricolo CH RL risulta già coinvolta in altra indagine penale, senza illustrare gli elementi di connessione al fine del giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione dei reati, di contro evidenziando il ricorrente trattarsi di indagine avente ad oggetto il reato di sfruttamento lavorativo, senza alcuna connessione, dunque, con i fatti di cui si discute. Insiste pertanto per l’annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile siccome fondato su motivi aspecifici, generici o comunque non consentiti. 2. Quanto al primo motivo, relativo al quadro indiziario, esso risulta meramente reiterativo, a fronte peraltro di doppia motivazione conforme sul punto e della formazione del 5 giudicato cautelare in punto di gravità indiziaria, rispetto a cui non vengono dedotti elementi nuovi. 2.1. Invero, lo stesso Giudice per le indagini preliminari, nella ordinanza con cui ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari, ha ritenuto immutato il quadro della gravità indiziaria, ritenendo venute meno le sole esigenze cautelari, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dall’indagato in interrogatorio di garanzia ed all’intervenuto recesso delle aziende della famiglia CH da soci della AL GE. 2.2. Ad ogni modo, il motivo si pone come generico, siccome oppone una mera diversa lettura del materiale indiziario, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la ordinanza impugnata. Di contro, dopo avere richiamato il quadro normativo e le valutazioni operate sul punto anche nell’ordinanza genetica, il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione puntuale, compiuta e logica, come, sebbene la attività di commercializzazione diretta del prodotto da parte della O.P. sia facoltativa ed imprescindibile invece quella della effettiva intermediazione, nella specie AL GE si sia di fatto limitata a svolgere attività accessorie e marginali (quali la partecipazione ad eventi fieristici, la registrazione di marchi e loghi), lasciando una quasi totale autonomia gestionale ai propri aderenti, dissimulata dalla predisposizione di documentazione contabile ed extracontabile attestante una realtà difforme ed omettendo attività e funzioni di controllo prescritte dalla normativa di settore (vds. pagg. 7- 9 dell’ordinanza impugnata). Il Tribunale ha poi preso in esame specificamente anche la pratica della cd. triangolazione ovvero il mancato trasferimento materiale dei prodotti agricoli alla O.P., per rilevare come, sebbene potesse trattarsi di pratica dettata dalla natura deperibile dei prodotti, ciò non avrebbe comunque esentato la AL GE (che nella specie si limitava alla fatturazione) dallo svolgere il suo ruolo centrale di gestione e coordinamento dell’operazione, che costituisce requisito per accedere e mantenere il contributo economico comunitario (vds. pag. 13 e pagg. 16-18 della ordinanza, in cui fa richiamo a pagg. 180 e ss. ordinanza genetica e alle conclusioni dell’ausiliario dott. Quadri, nonché ai fini istituzionali e statutari dell’O.P., a cui accedono compiti di indirizzo, vigilanza e controllo). Il Tribunale, nella puntuale ricostruzione operata, ha altresì evidenziato il meccanismo operativo della associazione che, per quel che qui interessa, vedeva lo Sviluppo Agricolo CH RL essere l’unico cliente a cui le ditte individuali della famiglia CH vendevano i loro prodotti per il tramite dell’O.P. Il Tribunale ha quindi illustrato il meccanismo fraudolento attraverso cui la AL GE riusciva, proprio con la fattiva e perdurante messa a disposizione delle ditte della famiglia CH, tutte di fatto gestite dall’indagato, a perseguire la illecita finalità di innalzare il Valore di produzione Commercializzata (necessario e valutato per accedere ai contributi) mediante la produzione di falsa documentazione contabile e di trasporto, da cui risultavano false operazioni di vendita del prodotto (vds. pag. 34 ordinanza cit.): invero, era lo Sviluppo Agricolo CH RL, acquirente del prodotto agricolo, a 6 prelevarlo direttamente dai terreni delle ditte venditrici, con propri mezzi e uomini, ad occuparsi dei rapporti delle ditte venditrici con AL GE, dei contratti di fornitura e degli strumenti di pagamento delle ditte, tanto che tutta la documentazione relativa ad essi veniva rinvenuta nella sede della Sviluppo Agricolo, mentre nelle sedi delle singole ditte, stabilite in appartamenti, non si rinveniva traccia di documentazione contabile o extracontabile riferibile alla attività di impresa (pag. 31 ordinanza). Anche con riferimento all’elemento soggettivo, questo è stato inferito con motivazione logica e compiuta, aderente agli elementi indiziari raccolti ed esente da vizi scrutinabili in questa sede (vds. pagg. 22 e 32 della ordinanza impugnata). Con motivazione altrettanto coerente e logica, e non contradditoria, poi, sono state illustrate le ragioni per cui il ruolo della AL GE è stato ritenuto invece effettivo per quelle imprese non indagate o per la parte della produzione di quelle indagate per cui è stata effettivamente svolta attività di verifica del prodotto e contrattazione col cliente finale (vds. pag. 33 della ordinanza). Si tratta di motivazione compiuta, logica e coerente, nonché aderente alle risultanze del compendio indiziario, e assunta valutando anche le emergenze dalle dichiarazioni rese in interrogatorio dall’indagato, e come tale non censurabile in questa sede. 3. Quanto al secondo motivo esso risulta generico ed aspecifico, poiché non si confronta in modo critico con la motivazione del provvedimento impugnato, né porta censure in grado di disarticolare il ragionamento operato dal Tribunale. 3.1. Deve anzitutto precisarsi come, con riferimento alle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non sia equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richieda, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 – 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767 – 01). 3.2. Orbene, ciò premesso, quanto alla permanenza, attualità e concretezza delle esigenze di cautela, il Tribunale ha articolato l’impianto motivazionale confrontandosi con la decisione del primo giudice e dotando di maggior forza persuasiva il proprio provvedimento, attraverso il richiamo puntuale ad elementi, di ordine logico e fattuale, non considerati nella ordinanza di revoca della misura cautelare. 7 In particolare, il Tribunale ha rilevato che le ditte individuali della famiglia CH sono ancora attive e lo Sviluppo Agricolo CH RL è ancora cliente della AL GE (che anche per il 2024 e sino al 4 giugno 2025 ha chiesto ed ottenuto contributi agricoli). Inoltre, nel provvedimento impugnato si è fatto puntuale richiamo di tutte le univoche emergenze da cui è risultata la permanente operatività del sodalizio, pur a fronte di formali dismissione dei ruoli ricoperti nella O.P. AL GE: così è stato rilevato che RI TE, ossia il capo del sodalizio criminoso e colui che ha firmato tutta la documentazione cartolarmente falsa, si è dimesso solo formalmente da AL GE a luglio 2024, ossia nel pieno delle indagini, continuando tuttavia a gestirla di fatto (vds. verbale del 30 luglio 2024 richiamato in ordinanza, da cui risulta che il TE è stato cooptato fino alla scadenza dell’incarico che si attesta al 2025; inoltre la Guardia di Finanza, nella nota del 23 maggio 2025, ha attestato la partecipazione del TE ad un evento fieristico tenutosi a maggio 2025 a Milano insieme ai dipendenti di AL GE ed accertato che il suo soggiorno nell’occasione è stato finanziato proprio da AL GE, che gli ha fornito anche l’accredito per l’accesso alla Fiera e che l’Ente Fiera ha interloquito con TE quale interlocutore di AL GE). Il Tribunale ha poi dato atto che il TE ancora nel 2025 è stato controllato a bordo di auto intestata ad AL GE ed aveva in uso, anche al momento dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’utenza telefonica intestata ad AL GE;
ed ancora, ha evidenziato come il capitale della società Cento RL, costituita dal TE nel 2017, è stato interamente versato da ALs GE. Sulla base delle circostanze fattuali illustrate, ed in ragione di un meccanismo criminoso organizzato dallo stesso CH e portato avanti con sistematicità per anni, nonché del perdurante afflusso di contributi (distribuiti tra i soci, tra cui le ditte riconducibili al CH, anche a giugno 2025), il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, tenendo conto, da un lato, che le ditte individuali della famiglia CH sono ancora attive e che Sviluppo Agricolo CH RL risulta ancora cliente finale di AL GE e ben potrebbe, ricorrendo ad altre ditte fittiziamente intestate, proseguire nel meccanismo criminoso (vds. pag. 34 della ordinanza impugnata). Il Tribunale ha quindi ritenuto che i formali recessi da soci delle ditte individuali, intestate a membri della famiglia dell’indagato ma da lui di fatto tutte gestite, non scongiurino il pericolo di reiterazione criminosa, così come le formali dimissioni del TE da Presidente del C.d.A. della AL GE non hanno impedito al medesimo di continuare di fatto ad occuparsi della gestione della O.P. A tal fine il Tribunale ha esplicitato le sue conclusioni facendo riferimento al ruolo rivestito dal CH nella costituzione del sodalizio - nell’ambito del quale è contestato al ricorrente il ruolo di ‘organizzatore’ (capo 1 della rubrica) -, alle condotte poste in essere dal medesimo, consistite nella perpetuazione del meccanismo fraudolento di indebita percezione dei contributi, ed evidenziato altresì i variegati ambiti di cointeressenza tra costui e la AL GE;
ha inoltre rilevato come la richiesta di contributi sia stata portata avanti anche nel 2024 e sino al giugno 8 2025, quindi ben dopo la conoscenza dell’esistenza di indagini che coinvolgevano l’attività della O.P. (vds. pag. 14 ordinanza cit.). D’altro canto, il riferimento al coinvolgimento del CH in altro procedimento penale è stato operato, nella ordinanza impugnata, per orientare la scelta della misura in concreto idonea a contenere le ritenute esigenze di cautela, mettendo in risalto la gestione anche in quel caso unitaria, riconducibile all’indagato, sia della Sviluppo Agricolo CH RL che delle singole ditte individuali formalmente intestate a familiari: si tratta pertanto di dato che, a prescindere dall’oggetto dell’indagine, è assunto dal Tribunale a premessa del ragionamento logico per cui il CH «deve essere allontanato dalle società attraverso la quale ha perpetrato l’illecito per anni ossia: le imprese agricole di famiglia intestate a congiunti […] che gestisce di fatto, la società PP GR NO srl di cui è stato amministratore e di cui è tutt’ora socio;
la stessa MA EG attraverso la quale ha posto in essere il meccanismo della cd triangolazione». 3.3. Il Tribunale ha dunque ottemperato all’obbligo di adottare una motivazione rigorosa, che si è confrontata in modo specifico con quella del primo giudice in punto di esigenze cautelari, giungendo a superarla con argomentazioni dotate di particolare forza persuasiva, siccome agganciate a specifici elementi di ordine fattuale e logico che danno conto, nel giudizio prognostico, del grado di coinvolgimento e della cointeressenza del CH nella vita del sodalizio, capace di mantenere l’operatività nonostante l’avanzare delle indagini e le scelte formalmente palesate dagli indagati. Con tutti questi profili e con una motivazione compiuta, priva di aporie logiche e puntuale il ricorrente non si confronta, se non meramente opponendo una rilettura delle circostanze dedotte. Né può invocarsi il rilievo dato alle dimissioni da soci con riguardo ad altri coindagati, stante la non assimilabilità delle posizioni: invero, nel caso del coindagato EN diverso risulta il ruolo (di partecipe) ritenuto assunto da costui nella associazione e differenti sono quindi le valutazioni che sono state operate con riferimento al rapporto con AL GE;
di contro, risulta, come detto, ben evidenziata dal Tribunale, nella ordinanza impugnata, la peculiare incidenza ed il ruolo del CH, sia nella organizzazione della associazione che nel suo funzionamento, attraverso un meccanismo illecito che si giovava di schermature nella titolarità delle ditte, facenti capo all’indagato, che hanno consentito il perpetuarsi delle condotte fraudolente. 4. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così stimata in ragione delle cause di inammissibilità del ricorso, in favore della Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC BR ANGELO CAPUTO
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FA UL, che conclude per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Giuliana Lombardi, in sostituzione dell'avv. Angelo Raucci, per l’imputato, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39422 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BR NC Data Udienza: 20/11/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24/07/2025, il Tribunale di Salerno, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno in data 15/05/2025, con cui era stata revocata la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a GE CH, applicava al predetto la misura cautelare del divieto di dimora nei comuni della provincia di Caserta e di Salerno, prescrivendo al medesimo di allontanarsi da tali luoghi e di non farvi rientro senza l’autorizzazione del giudice che procede. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno propongono ricorso i difensori di fiducia, avv. Angelo Raucci e avv. Salvatore D’Antonio, nell’interesse del CH, articolando vari motivi. 2.1. Con primo motivo, relativo ai capi 1) e 2), si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale con specifico riferimento alla integrazione “dell’elemento soggettivo della fattispecie di cui all’art 640-bis cod. pen., in relazione all’art. 640, comma 1 e 1 cod. pen.” e carenza e illogicità della motivazione in relazione all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, lamenta il ricorrente come la motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia mancante, apparente e carente di valutazione degli elementi favorevoli all’indagato, tra cui le dichiarazioni rese dall’indagato nel corso dell’interrogatorio di garanzia in data 12 maggio 2025. Deduce vieppiù “travisata valutazione motivazionale dei principi di funzionamento ed operatività dell’O.P., AL GE” (pag. 4 ricorso): in particolare, si duole il ricorrente di come il Tribunale utilizzi impropriamente i termini ‘conferimento’ e ‘trasferimento’ dei prodotti ortofrutticoli come se avessero il medesimo significato, omettendo di considerare che, come chiarito dal CH in sede di interrogatorio, il prodotto ortofrutticolo veniva conferito da parte delle ditte individuali del CH (socie della società cooperativa) alla AL GE, ma di fatto non veniva trasportato nei magazzini della cooperativa per salvaguardare il prodotto alimentare, soggetto a facile deperimento, trovandosi i terreni delle imprese agricole dislocati in provincia di Caserta;
inoltre, tale pratica era attuata da molti altri soci della AL GE e ritenuta metodica operativa consentita. Dopo avere ripercorso gli elementi emersi in sede di indagine, costituiti anche dalle dichiarazioni rese dagli impiegati presso la società Sviluppo Agricolo CH RL e dagli esiti della perquisizione effettuata presso la sede operativa della suddetta società (all’interno della quale venivano rinvenuti documentazione e strumenti di pagamento riferibili a soggetti della famiglia CH collegati alle ditte individuali oggetto di indagine), il ricorrente censura poi la valutazione da essi tratta dal Tribunale del riesame, deducendo come “se per un lato risulta pacifico che fosse il CH GE ‘impropriamente’ ad intrattenere i rapporti intercorrenti 3 con l’O.p., AL GE, per conto delle ditte individuali CH, anche in ambito di ‘stipula di contratti di fornitura ortofrutticoli’, per altro versante emerge chiaramente che fosse sussistente una effettiva rapportabilità tra le ditte individuali ‘CH’ e l’AL GE nell’ambito del processo commerciale del prodotto ortofrutticolo, e che pertanto l’O.P. (pur in assenza di un trasferimento dei prodotti presso i di lei magazzini) rivestiva comunque quella centralità in tema di strategia di produzione e commercializzazione efficace di cui all’art. 39 del T.F.U.E.” (vds. pagg.
8-9 del ricorso). Osserva vieppiù il ricorrente che, sebbene il d.lgs 102/2005 abbia previsto che le O.P. nazionali svolgano attività di commercializzazione dei prodotti, dal tenore letterale delle norme di settore emerge come la commercializzazione diretta rimanga facoltativa, essendo invece elemento imprescindibile il ruolo di intermediazione che deve essere svolto dalle OO.PP. A parere del ricorrente, dunque, risulta carente ed illogica, oltre che affetta da “travisamento della fonte probatoria”, la motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove, pur riconoscendo alla AL GE lo svolgimento di attività lecita mediante la definizione di piani operativi, partecipazione ad eventi fieristici ed altro, la circoscrive ai soli casi in cui i prodotti agricoli venivano materialmente trasportati nei suoi magazzini. Deduce infine, in punto di elemento soggettivo, come l’indagato non abbia avuto né la consapevolezza né la volontà di interagire con gli associati, né che possa ritenersi integrato il dolo di cui all’art. 640-bis cod. pen., essendo emerso che la metodica della “triangolazione” era utilizzata dalla molteplicità dei soci della AL GE e ritenuta lecita e consentita. 2.2. Con secondo motivo, relativo ai capi 1) e 2), si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) e b), cod. proc. pen., rispettivamente, carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c), 292 lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla l. 16 aprile 2015 n. 47, in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Al riguardo, il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, oltre che la illogicità e la contraddittorietà della stessa, nella parte in cui il Tribunale è incorso in evidenti errori di valutazione derivanti da una fallace rappresentazione di dati storici e fattuali: fa riferimento in particolare il ricorrente, oltre che al contenuto dell’interrogatorio di garanzia, al sopravvenuto recesso da AL GE di tutte le ditte individuali del gruppo CH, come documentato dalla difesa alla udienza camerale del 24 luglio 2025, in cui veniva prodotto il verbale della assemblea dei soci della AL GE del 4 giugno 2025, da cui risultavano essere pervenute - ed approvate dai soci presenti all’unanimità, con efficacia dall’11 maggio 2025 - le dimissioni a mezzo p.e.c. dei soci produttori (La ES Armando, CH DR, CH Iolanda, Migliore Rosa, Tenute CH), mentre la ditta individuale Casetta Rossa di CH NC risultava cessata. Inoltre, dal medesimo verbale del 4 giugno 2025, congruente con la visura camerale e con l’estratto del libro soci prodotti anche innanzi al Tribunale del riesame, risultava che i sei 4 consiglieri del C.d.A della AL GE, destinatari del provvedimento cautelare, avevano notificato le loro irrevocabili dimissioni dalla carica. Vieppiù rileva il ricorrente come il Tribunale del riesame, con riferimento alla posizione di altri co-indagati, quali UR EN, avesse escluso la ricorrenza di residue esigenze cautelari, proprio prendendo atto del contenuto del verbale di assemblea dei soci di AL GE del 4 giugno 2025. Il vizio della motivazione si rinverrebbe dunque, a parere del ricorrente, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ancora attive ed operative le imprese agricole del CH sulla base di elementi evidenziati nella informativa di p.g. che sono antecedenti il recesso da socie, nel maggio 2025, da AL GE, di tutte le ditte individuali del gruppo, senza dare evidenza di contatti o cointeressenze tra l’indagato ed i componenti l’attuale rinnovato C.d.A. di AL GE. Con riferimento, poi, alla prospettata rappresentazione secondo cui la Sviluppo Agricolo CH RL sarebbe ancora cliente finale di AL GE e ben potrebbe dunque, ricorrendo ad altre ditte fittiziamente intestate, proseguire nel meccanismo criminoso, si tratterebbe, a parere del ricorrente, di congettura basata su variabili astratte, non essendo mai stata la società Sviluppo Agricolo CH RL socia di AL GE e non risultando elementi da cui inferire che il CH si possa servire di atre ditte agricole fittiziamente intestate. La motivazione così strutturata viola, dunque, a parere del ricorrente, i requisiti di concretezza ed attualità della valutazione in punto di pericolo di recidivanza, che deve invece fondarsi su elementi concreti e non congetturali (a tal fine menziona Sez. 6, n. 8211 dell’11/02/2016, Rv 266511 e Sez. 5, n. 12618/2017) e carente altresì nella parte in cui non tiene conto delle dichiarazioni confessorie rese dall’indagato in sede di interrogatorio. Astratte e congetturali vengono poi ritenute anche le considerazioni aggiuntive fondate sulla considerazione che la società Sviluppo Agricolo CH RL risulta già coinvolta in altra indagine penale, senza illustrare gli elementi di connessione al fine del giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione dei reati, di contro evidenziando il ricorrente trattarsi di indagine avente ad oggetto il reato di sfruttamento lavorativo, senza alcuna connessione, dunque, con i fatti di cui si discute. Insiste pertanto per l’annullamento della ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile siccome fondato su motivi aspecifici, generici o comunque non consentiti. 2. Quanto al primo motivo, relativo al quadro indiziario, esso risulta meramente reiterativo, a fronte peraltro di doppia motivazione conforme sul punto e della formazione del 5 giudicato cautelare in punto di gravità indiziaria, rispetto a cui non vengono dedotti elementi nuovi. 2.1. Invero, lo stesso Giudice per le indagini preliminari, nella ordinanza con cui ha disposto la revoca della misura degli arresti domiciliari, ha ritenuto immutato il quadro della gravità indiziaria, ritenendo venute meno le sole esigenze cautelari, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dall’indagato in interrogatorio di garanzia ed all’intervenuto recesso delle aziende della famiglia CH da soci della AL GE. 2.2. Ad ogni modo, il motivo si pone come generico, siccome oppone una mera diversa lettura del materiale indiziario, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la ordinanza impugnata. Di contro, dopo avere richiamato il quadro normativo e le valutazioni operate sul punto anche nell’ordinanza genetica, il Tribunale del riesame ha evidenziato, con motivazione puntuale, compiuta e logica, come, sebbene la attività di commercializzazione diretta del prodotto da parte della O.P. sia facoltativa ed imprescindibile invece quella della effettiva intermediazione, nella specie AL GE si sia di fatto limitata a svolgere attività accessorie e marginali (quali la partecipazione ad eventi fieristici, la registrazione di marchi e loghi), lasciando una quasi totale autonomia gestionale ai propri aderenti, dissimulata dalla predisposizione di documentazione contabile ed extracontabile attestante una realtà difforme ed omettendo attività e funzioni di controllo prescritte dalla normativa di settore (vds. pagg. 7- 9 dell’ordinanza impugnata). Il Tribunale ha poi preso in esame specificamente anche la pratica della cd. triangolazione ovvero il mancato trasferimento materiale dei prodotti agricoli alla O.P., per rilevare come, sebbene potesse trattarsi di pratica dettata dalla natura deperibile dei prodotti, ciò non avrebbe comunque esentato la AL GE (che nella specie si limitava alla fatturazione) dallo svolgere il suo ruolo centrale di gestione e coordinamento dell’operazione, che costituisce requisito per accedere e mantenere il contributo economico comunitario (vds. pag. 13 e pagg. 16-18 della ordinanza, in cui fa richiamo a pagg. 180 e ss. ordinanza genetica e alle conclusioni dell’ausiliario dott. Quadri, nonché ai fini istituzionali e statutari dell’O.P., a cui accedono compiti di indirizzo, vigilanza e controllo). Il Tribunale, nella puntuale ricostruzione operata, ha altresì evidenziato il meccanismo operativo della associazione che, per quel che qui interessa, vedeva lo Sviluppo Agricolo CH RL essere l’unico cliente a cui le ditte individuali della famiglia CH vendevano i loro prodotti per il tramite dell’O.P. Il Tribunale ha quindi illustrato il meccanismo fraudolento attraverso cui la AL GE riusciva, proprio con la fattiva e perdurante messa a disposizione delle ditte della famiglia CH, tutte di fatto gestite dall’indagato, a perseguire la illecita finalità di innalzare il Valore di produzione Commercializzata (necessario e valutato per accedere ai contributi) mediante la produzione di falsa documentazione contabile e di trasporto, da cui risultavano false operazioni di vendita del prodotto (vds. pag. 34 ordinanza cit.): invero, era lo Sviluppo Agricolo CH RL, acquirente del prodotto agricolo, a 6 prelevarlo direttamente dai terreni delle ditte venditrici, con propri mezzi e uomini, ad occuparsi dei rapporti delle ditte venditrici con AL GE, dei contratti di fornitura e degli strumenti di pagamento delle ditte, tanto che tutta la documentazione relativa ad essi veniva rinvenuta nella sede della Sviluppo Agricolo, mentre nelle sedi delle singole ditte, stabilite in appartamenti, non si rinveniva traccia di documentazione contabile o extracontabile riferibile alla attività di impresa (pag. 31 ordinanza). Anche con riferimento all’elemento soggettivo, questo è stato inferito con motivazione logica e compiuta, aderente agli elementi indiziari raccolti ed esente da vizi scrutinabili in questa sede (vds. pagg. 22 e 32 della ordinanza impugnata). Con motivazione altrettanto coerente e logica, e non contradditoria, poi, sono state illustrate le ragioni per cui il ruolo della AL GE è stato ritenuto invece effettivo per quelle imprese non indagate o per la parte della produzione di quelle indagate per cui è stata effettivamente svolta attività di verifica del prodotto e contrattazione col cliente finale (vds. pag. 33 della ordinanza). Si tratta di motivazione compiuta, logica e coerente, nonché aderente alle risultanze del compendio indiziario, e assunta valutando anche le emergenze dalle dichiarazioni rese in interrogatorio dall’indagato, e come tale non censurabile in questa sede. 3. Quanto al secondo motivo esso risulta generico ed aspecifico, poiché non si confronta in modo critico con la motivazione del provvedimento impugnato, né porta censure in grado di disarticolare il ragionamento operato dal Tribunale. 3.1. Deve anzitutto precisarsi come, con riferimento alle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non sia equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richieda, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, non essendo, invece, richiesta l'individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025, Fabbrocino, Rv. 288197 – 01; Sez. 1, n. 26618 del 11/07/2025, D’Eugenio, Rv. 288476 – 01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 – 01; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Munciguerra, Rv. 282767 – 01). 3.2. Orbene, ciò premesso, quanto alla permanenza, attualità e concretezza delle esigenze di cautela, il Tribunale ha articolato l’impianto motivazionale confrontandosi con la decisione del primo giudice e dotando di maggior forza persuasiva il proprio provvedimento, attraverso il richiamo puntuale ad elementi, di ordine logico e fattuale, non considerati nella ordinanza di revoca della misura cautelare. 7 In particolare, il Tribunale ha rilevato che le ditte individuali della famiglia CH sono ancora attive e lo Sviluppo Agricolo CH RL è ancora cliente della AL GE (che anche per il 2024 e sino al 4 giugno 2025 ha chiesto ed ottenuto contributi agricoli). Inoltre, nel provvedimento impugnato si è fatto puntuale richiamo di tutte le univoche emergenze da cui è risultata la permanente operatività del sodalizio, pur a fronte di formali dismissione dei ruoli ricoperti nella O.P. AL GE: così è stato rilevato che RI TE, ossia il capo del sodalizio criminoso e colui che ha firmato tutta la documentazione cartolarmente falsa, si è dimesso solo formalmente da AL GE a luglio 2024, ossia nel pieno delle indagini, continuando tuttavia a gestirla di fatto (vds. verbale del 30 luglio 2024 richiamato in ordinanza, da cui risulta che il TE è stato cooptato fino alla scadenza dell’incarico che si attesta al 2025; inoltre la Guardia di Finanza, nella nota del 23 maggio 2025, ha attestato la partecipazione del TE ad un evento fieristico tenutosi a maggio 2025 a Milano insieme ai dipendenti di AL GE ed accertato che il suo soggiorno nell’occasione è stato finanziato proprio da AL GE, che gli ha fornito anche l’accredito per l’accesso alla Fiera e che l’Ente Fiera ha interloquito con TE quale interlocutore di AL GE). Il Tribunale ha poi dato atto che il TE ancora nel 2025 è stato controllato a bordo di auto intestata ad AL GE ed aveva in uso, anche al momento dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’utenza telefonica intestata ad AL GE;
ed ancora, ha evidenziato come il capitale della società Cento RL, costituita dal TE nel 2017, è stato interamente versato da ALs GE. Sulla base delle circostanze fattuali illustrate, ed in ragione di un meccanismo criminoso organizzato dallo stesso CH e portato avanti con sistematicità per anni, nonché del perdurante afflusso di contributi (distribuiti tra i soci, tra cui le ditte riconducibili al CH, anche a giugno 2025), il Tribunale ha ritenuto ancora sussistente il pericolo di reiterazione dei reati, tenendo conto, da un lato, che le ditte individuali della famiglia CH sono ancora attive e che Sviluppo Agricolo CH RL risulta ancora cliente finale di AL GE e ben potrebbe, ricorrendo ad altre ditte fittiziamente intestate, proseguire nel meccanismo criminoso (vds. pag. 34 della ordinanza impugnata). Il Tribunale ha quindi ritenuto che i formali recessi da soci delle ditte individuali, intestate a membri della famiglia dell’indagato ma da lui di fatto tutte gestite, non scongiurino il pericolo di reiterazione criminosa, così come le formali dimissioni del TE da Presidente del C.d.A. della AL GE non hanno impedito al medesimo di continuare di fatto ad occuparsi della gestione della O.P. A tal fine il Tribunale ha esplicitato le sue conclusioni facendo riferimento al ruolo rivestito dal CH nella costituzione del sodalizio - nell’ambito del quale è contestato al ricorrente il ruolo di ‘organizzatore’ (capo 1 della rubrica) -, alle condotte poste in essere dal medesimo, consistite nella perpetuazione del meccanismo fraudolento di indebita percezione dei contributi, ed evidenziato altresì i variegati ambiti di cointeressenza tra costui e la AL GE;
ha inoltre rilevato come la richiesta di contributi sia stata portata avanti anche nel 2024 e sino al giugno 8 2025, quindi ben dopo la conoscenza dell’esistenza di indagini che coinvolgevano l’attività della O.P. (vds. pag. 14 ordinanza cit.). D’altro canto, il riferimento al coinvolgimento del CH in altro procedimento penale è stato operato, nella ordinanza impugnata, per orientare la scelta della misura in concreto idonea a contenere le ritenute esigenze di cautela, mettendo in risalto la gestione anche in quel caso unitaria, riconducibile all’indagato, sia della Sviluppo Agricolo CH RL che delle singole ditte individuali formalmente intestate a familiari: si tratta pertanto di dato che, a prescindere dall’oggetto dell’indagine, è assunto dal Tribunale a premessa del ragionamento logico per cui il CH «deve essere allontanato dalle società attraverso la quale ha perpetrato l’illecito per anni ossia: le imprese agricole di famiglia intestate a congiunti […] che gestisce di fatto, la società PP GR NO srl di cui è stato amministratore e di cui è tutt’ora socio;
la stessa MA EG attraverso la quale ha posto in essere il meccanismo della cd triangolazione». 3.3. Il Tribunale ha dunque ottemperato all’obbligo di adottare una motivazione rigorosa, che si è confrontata in modo specifico con quella del primo giudice in punto di esigenze cautelari, giungendo a superarla con argomentazioni dotate di particolare forza persuasiva, siccome agganciate a specifici elementi di ordine fattuale e logico che danno conto, nel giudizio prognostico, del grado di coinvolgimento e della cointeressenza del CH nella vita del sodalizio, capace di mantenere l’operatività nonostante l’avanzare delle indagini e le scelte formalmente palesate dagli indagati. Con tutti questi profili e con una motivazione compiuta, priva di aporie logiche e puntuale il ricorrente non si confronta, se non meramente opponendo una rilettura delle circostanze dedotte. Né può invocarsi il rilievo dato alle dimissioni da soci con riguardo ad altri coindagati, stante la non assimilabilità delle posizioni: invero, nel caso del coindagato EN diverso risulta il ruolo (di partecipe) ritenuto assunto da costui nella associazione e differenti sono quindi le valutazioni che sono state operate con riferimento al rapporto con AL GE;
di contro, risulta, come detto, ben evidenziata dal Tribunale, nella ordinanza impugnata, la peculiare incidenza ed il ruolo del CH, sia nella organizzazione della associazione che nel suo funzionamento, attraverso un meccanismo illecito che si giovava di schermature nella titolarità delle ditte, facenti capo all’indagato, che hanno consentito il perpetuarsi delle condotte fraudolente. 4. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così stimata in ragione delle cause di inammissibilità del ricorso, in favore della Cassa delle ammende. 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NC BR ANGELO CAPUTO