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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2327/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2327 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Palma ed Parte_1
giusta procura in atti Parte_2
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Loredana Leto CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2490/2024, pubblicata in data 29/02/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 7.8.2024, ha proposto Parte_1 appello per la parziale riforma della sentenza indicata in oggetto, relativamente al solo capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge.
L' si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 13.10.2023,
adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro Parte_1 chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della L. n. 118/1971, riconosciutogli con il decreto di omologa del 21.5.2023 a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 21.9.2021, oltre accessori. A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva di aver provveduto a inviare telematicamente all' il modello AP-70 attestante i requisiti socio- CP_1 economici richiesti già in data 6.6.2023 e che, decorso inutilmente il termine di 120 giorni prescritto per l'esaurimento della procedura amministrativa,
l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione. Controparte_2
Il Tribunale, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso e CP_1 condannava l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei relativi CP_2 all'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 21.9.2021, oltre accessori, riconoscendo in favore del procuratore antistatario del ricorrente le spese di lite, che liquidava in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CPA.
L'appellante lamenta l'assenza di congrua motivazione sul criterio di liquidazione adottato nonché violazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato e integrato dal D.M. 147/2022, con particolare riferimento ai minimi tariffari indicati nelle rispettive tabelle previste nell'ambito delle cause di tipo previdenziale. In particolare, l'appellante osserva che il valore della causa è compreso nel terzo scaglione, relativo ai giudizi compresi tra € 5.200,01 a € 26.000,00, in riferimento alla Tabella n. 4 3
relativa alle cause di previdenza, con la conseguenza che l'importo minimo da liquidare ammonterebbe a €. 2.886,00, comprensivo della fase introduttiva, istruttoria e decisionale. L'appellante conclude chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
L' si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In relazione alla quantificazione delle spese, si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi dell'Avvocato per le prestazioni professionali rese in ambito giudiziale.
I parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale che muove da valori medi, che possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati sino al 50% avendo riguardo dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Osserva il Collegio che la liquidazione delle spese di lite risulta effettivamente inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
Il compenso deve, quindi, essere liquidato come di seguito indicato, applicando la tabella di riferimento (tabella n. 4, cause di previdenza), secondo il valore compreso tra € 5.000,01 e € 26.000,00, in ossequio ai minimi tariffari, per un totale di complessivi € 1.865,00 di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.011,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria non richiesta e non espletata.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto,
l' deve essere condannato al pagamento delle spese di primo grado nella CP_1 misura indicata. 4
Anche le spese del presente grado devono essere poste a carico dell' soccombente trovando applicazione il principio: “Quando un CP_2 giudizio prosegua nel successivo grado solo per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il 'disputatum' della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del 'decisum', vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (così, Cass. 05/03/2020 n. 6345).
Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad € 665,00 pari alla differenza tra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e la somma di € 1.200,00 liquidata dal Tribunale. La quantificazione delle spese del grado va effettuata in applicazione dei minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche in ragione della particolare semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado che CP_1 liquida in € 1.865,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA DR NT
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2327/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 11/07/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2327 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Palma ed Parte_1
giusta procura in atti Parte_2
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Loredana Leto CP_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2490/2024, pubblicata in data 29/02/2024 2
___________________
Con ricorso depositato in data 7.8.2024, ha proposto Parte_1 appello per la parziale riforma della sentenza indicata in oggetto, relativamente al solo capo sulle spese di lite che assume essere state liquidate in violazione dei minimi di legge.
L' si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Con l'originario ricorso introduttivo, depositato in data 13.10.2023,
adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro Parte_1 chiedendo la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi CP_1 dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della L. n. 118/1971, riconosciutogli con il decreto di omologa del 21.5.2023 a decorrere dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 21.9.2021, oltre accessori. A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva di aver provveduto a inviare telematicamente all' il modello AP-70 attestante i requisiti socio- CP_1 economici richiesti già in data 6.6.2023 e che, decorso inutilmente il termine di 120 giorni prescritto per l'esaurimento della procedura amministrativa,
l' non aveva provveduto a liquidare la prestazione. Controparte_2
Il Tribunale, nella contumacia dell' accoglieva il ricorso e CP_1 condannava l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei relativi CP_2 all'assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 21.9.2021, oltre accessori, riconoscendo in favore del procuratore antistatario del ricorrente le spese di lite, che liquidava in complessivi € 1.200,00 oltre IVA e CPA.
L'appellante lamenta l'assenza di congrua motivazione sul criterio di liquidazione adottato nonché violazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato e integrato dal D.M. 147/2022, con particolare riferimento ai minimi tariffari indicati nelle rispettive tabelle previste nell'ambito delle cause di tipo previdenziale. In particolare, l'appellante osserva che il valore della causa è compreso nel terzo scaglione, relativo ai giudizi compresi tra € 5.200,01 a € 26.000,00, in riferimento alla Tabella n. 4 3
relativa alle cause di previdenza, con la conseguenza che l'importo minimo da liquidare ammonterebbe a €. 2.886,00, comprensivo della fase introduttiva, istruttoria e decisionale. L'appellante conclude chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' al pagamento delle spese del CP_1 doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
L' si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.
In relazione alla quantificazione delle spese, si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi dell'Avvocato per le prestazioni professionali rese in ambito giudiziale.
I parametri indicati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 operano come fattori di concretizzazione del compenso professionale che muove da valori medi, che possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati sino al 50% avendo riguardo dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente e dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Osserva il Collegio che la liquidazione delle spese di lite risulta effettivamente inferiore ai minimi tabellari previsti dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni.
Il compenso deve, quindi, essere liquidato come di seguito indicato, applicando la tabella di riferimento (tabella n. 4, cause di previdenza), secondo il valore compreso tra € 5.000,01 e € 26.000,00, in ossequio ai minimi tariffari, per un totale di complessivi € 1.865,00 di cui: € 465,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.011,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria non richiesta e non espletata.
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto,
l' deve essere condannato al pagamento delle spese di primo grado nella CP_1 misura indicata. 4
Anche le spese del presente grado devono essere poste a carico dell' soccombente trovando applicazione il principio: “Quando un CP_2 giudizio prosegua nel successivo grado solo per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il 'disputatum' della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del 'decisum', vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (così, Cass. 05/03/2020 n. 6345).
Pertanto, il valore del presente grado di giudizio ammonta ad € 665,00 pari alla differenza tra l'importo di € 1.865,00 liquidato da questa Corte e la somma di € 1.200,00 liquidata dal Tribunale. La quantificazione delle spese del grado va effettuata in applicazione dei minimi previsti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche in ragione della particolare semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l' al pagamento delle spese processuali di primo grado che CP_1 liquida in € 1.865,00 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, CP_1 oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 11/07/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA DR NT
( F.to dig.te)