TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9421 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Maria Anna Galioto
E
Controparte_1
Avv. Valerio Orlandi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto il ricorso congiunto delle parti inerente l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento dei figli minori nati dalla loro relazione e le richieste di seguito riportate:
PE
“1. affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
e residenza anagrafica degli stessi presso la casa familiare, sita in Roma, alla Via delle
Azalee, n. 21, che - di proprietà materna - rimarrà pertanto assegnata alla madre.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative - a titolo esemplificativo - all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi costantemente e reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e circa i propri eventuali cambi di residenza e dimora.
Dovranno, in ogni caso, rendersi reperibili - anche tramite utenza cellulare - in presenza dei minori, in modo tale da consentire l'un l'altro di mettersi in contatto con i figli;
ciò
PE compatibilmente con le esigenze di vita di e ed in modo che gli Persona_1
eventuali contatti telefonici non pregiudichino il rapporto tra questi ultimi ed il genitore con il quale i minori si trovano in quel momento;
2. la casa familiare, sita in Roma, alla Via delle Azalee, n. 21 viene assegnata alla madre con quanto in essa contenuto;
3. l'autovettura MERCEDES - CLASSE A, targata DZ297HB, di proprietà della
[...]
rimarrà in uso alla Sig.ra la quale si obbliga a Parte_2 Parte_1
sostenere le spese assicurative, le tasse ed imposte automobilistiche, le spese di mantenimento, riparazione del veicolo e rottamazione, nonché eventuali sanzioni amministrative afferenti allo stesso;
4. il padre potrà vedere i figli, previo accordo che dovrà intercorrere esclusivamente fra i genitori entro le 12 ore precedenti, tutte le volte che vorrà e quando ciò sarà possibile,
compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e le esigenze dei bambini. Inoltre,
PE terrà con sé e , compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con Persona_1
le esigenze scolastiche dei figli e, salvo diverso accordo da intervenire esclusivamente fra i genitori con un preavviso di almeno 12 ore:
§ due pomeriggi a settimana - martedì e giovedì - dall'uscita di scuola (16:00) al mattino del giorno seguente, ove li accompagnerà a scuola. Nei periodi e/o giorni in cui i bambini non andranno a scuola, potrà prenderli dalle ore 10:00 presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni, per poi riportarli alle ore 10:00 del giorno seguente presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni;
§ un week-end al mese (indicativamente il III° week end di ogni mese), dal venerdì all'uscita di scuola (14:00) fino alla domenica alle 20:00, per poi riportarli presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni. Nei periodi e/o giorni in cui i bambini non andranno a scuola, potrà prenderli allo stesso orario presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni. In tale settimana, non prenderà i bambini il martedì ed il giovedì; § durante il periodo di vacanze scolastiche estive, dal lunedì sera
(orientativamente dalle 19:00), ove li prenderà presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni, al giovedì sera (orientativamente alle 19:00), per poi riportarli presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni;
§ durante le Festività Natalizie, ad anni alterni, la cena del 24 o il pranzo del 25
dicembre, alternativamente con la madre;
inoltre, sempre ad anni alterni, il 31
dicembre o il 1° gennaio, alternativamente con la madre;
§ durante le Festività Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con la madre;
§ durante le ferie estive - fermo quanto detto sopra - due settimane, anche non consecutive, da concordarsi esclusivamente tra i genitori in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico. Entrambi i genitori, entro sette giorni prima dell'inizio della vacanza, dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura ove porteranno i figli, nonché la presenza di eventuali persone terze al rapporto strettamente genitoriale;
§ i figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa, nonché
il giorno della Festa della Mamma. Qualora le suindicate ricorrenze coincideranno con i giorni di pertinenza del padre, lo stesso potrà recuperare tali giornate, previo accordo con la madre. Allo stesso modo, i figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso, nonché il giorno della Festa
del Papà. Qualora le suindicate ricorrenze coincideranno con i giorni di pertinenza della madre, la stessa potrà recuperare tale giornata, previo accordo
PE con il padre. e trascorreranno il giorno dei propri Persona_1
compleanni con entrambi i genitori, che si impegnano sin d'ora ad organizzarsi in modo da trascorrere insieme la giornata con i figli.
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento della somma pari ad Euro
1.200,00 mensili (nello specifico, Euro 600,00 per ciascun figlio), da corrispondersi, alla madre, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Spetterà inoltre alla madre, in qualità di genitore collocatario del minore, l'intero importo percepito da entrambi i ricorrenti a titolo di cosiddetto Assegno unico. A tal fine, il padre acconsente affinché la quota parte di sua competenza venga versata da parte dell'Inps
direttamente alla madre;
in mancanza di tale versamento diretto, il padre provvederà a corrispondere alla madre la quota parte di sua competenza entro i termini e le modalità
del predetto mantenimento mensile.
Spetterà al padre il pagamento diretto o il rimborso - scelta da concordarsi fra i genitori -
della mensa scolastica per entrambi i figli. La Sig.ra si impegna, entro il 30 Parte_1
settembre di ogni anno, a presentare la cosiddetta richiesta di riduzione importi mensa scolastica corredata dall'ISEE di entrambi i genitori (ove il Sig. lo consegni alla CP_1
stessa) o dal provvedimento di affido emesso all'esito del presente procedimento, in modo da permettere al Sig. il suindicato pagamento diretto o rimborso. CP_1
In caso di mancata presentazione della cosiddetta richiesta di riduzione da parte della
Sig.ra il Sig. non sarà tenuto ad alcun rimborso. Parte_1 CP_1
Parimenti, in attesa del provvedimento di affido, in caso di mancata consegna dell'ISEE aggiornato da parte del Sig. alla Sig.ra il Sig. sarà tenuto al CP_1 Parte_1 CP_1
pagamento liquidato dal Comune.
Per ciò che concerne le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, spese scolastiche,
mediche, sportive e ludico ricreative) che i genitori si troveranno ad affrontare per il figlio, le stesse saranno divise nella misura del 60% e del 40%, rispettivamente a carico del padre e della madre, secondo i termini, le condizioni e le modalità previste e statuite dal vigente Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma.
Resta inteso che tutte le suddette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori, tranne in caso di estrema necessità ed urgenza e, comunque,
dovranno essere debitamente documentate;
6. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi della reputazione e dell'onore l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Stante la tenera età dei figli, i genitori si impegnano, altresì, nelle giornate di loro competenza a non lasciarli soli, sia in luoghi chiusi che aperti, per la loro sicurezza ed incolumità psico-fisica. I genitori si impegnano a non pubblicare, sui social da loro utilizzati, le foto, i video e/o altri contenuti multi-mediali relativi ai figli.
Ciascun genitore, qualora intraprenda una relazione sentimentale che coinvolga in qualsivoglia modo i minori - anche solo a titolo di eventuale frequentazione - si impegna a comunicarlo all'altro. Resta, infine, inteso che tutte le comunicazioni relative ai minori - comprese quelle riguardanti l'estrinsecazione del diritto di visita - debbano essere condivise e concordate esclusivamente tra i genitori, evitando di coinvolgere i figli in eventuali decisioni alle quali non possano partecipare in ragione dell'età.
7. le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio.”;
ritenuto che le condizioni di concordate fra le parti e di cui al ricorso siano conformi all'interesse dei figli minori e che possano essere in questa sede confermate quanto al contenuto necessario del presente giudizio, dovendosi ritenere le altre clausole condizioni statuite tra le parti di cui il
Tribunale prende atto,
P.Q.M.
conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva quanto al contenuto necessario del presente giudizio, dovendosi ritenere le altre clausole condizioni statuite tra le parti di cui il
Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Cosi deciso in Roma il 31.1.2025
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai seguenti magistrati dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Maria Anna Galioto
E
Controparte_1
Avv. Valerio Orlandi
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto il ricorso congiunto delle parti inerente l'affidamento, il collocamento, il diritto di visita ed il mantenimento dei figli minori nati dalla loro relazione e le richieste di seguito riportate:
PE
“1. affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
e residenza anagrafica degli stessi presso la casa familiare, sita in Roma, alla Via delle
Azalee, n. 21, che - di proprietà materna - rimarrà pertanto assegnata alla madre.
Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative - a titolo esemplificativo - all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi costantemente e reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli e circa i propri eventuali cambi di residenza e dimora.
Dovranno, in ogni caso, rendersi reperibili - anche tramite utenza cellulare - in presenza dei minori, in modo tale da consentire l'un l'altro di mettersi in contatto con i figli;
ciò
PE compatibilmente con le esigenze di vita di e ed in modo che gli Persona_1
eventuali contatti telefonici non pregiudichino il rapporto tra questi ultimi ed il genitore con il quale i minori si trovano in quel momento;
2. la casa familiare, sita in Roma, alla Via delle Azalee, n. 21 viene assegnata alla madre con quanto in essa contenuto;
3. l'autovettura MERCEDES - CLASSE A, targata DZ297HB, di proprietà della
[...]
rimarrà in uso alla Sig.ra la quale si obbliga a Parte_2 Parte_1
sostenere le spese assicurative, le tasse ed imposte automobilistiche, le spese di mantenimento, riparazione del veicolo e rottamazione, nonché eventuali sanzioni amministrative afferenti allo stesso;
4. il padre potrà vedere i figli, previo accordo che dovrà intercorrere esclusivamente fra i genitori entro le 12 ore precedenti, tutte le volte che vorrà e quando ciò sarà possibile,
compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori e le esigenze dei bambini. Inoltre,
PE terrà con sé e , compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con Persona_1
le esigenze scolastiche dei figli e, salvo diverso accordo da intervenire esclusivamente fra i genitori con un preavviso di almeno 12 ore:
§ due pomeriggi a settimana - martedì e giovedì - dall'uscita di scuola (16:00) al mattino del giorno seguente, ove li accompagnerà a scuola. Nei periodi e/o giorni in cui i bambini non andranno a scuola, potrà prenderli dalle ore 10:00 presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni, per poi riportarli alle ore 10:00 del giorno seguente presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni;
§ un week-end al mese (indicativamente il III° week end di ogni mese), dal venerdì all'uscita di scuola (14:00) fino alla domenica alle 20:00, per poi riportarli presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni. Nei periodi e/o giorni in cui i bambini non andranno a scuola, potrà prenderli allo stesso orario presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni. In tale settimana, non prenderà i bambini il martedì ed il giovedì; § durante il periodo di vacanze scolastiche estive, dal lunedì sera
(orientativamente dalle 19:00), ove li prenderà presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni, al giovedì sera (orientativamente alle 19:00), per poi riportarli presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni;
§ durante le Festività Natalizie, ad anni alterni, la cena del 24 o il pranzo del 25
dicembre, alternativamente con la madre;
inoltre, sempre ad anni alterni, il 31
dicembre o il 1° gennaio, alternativamente con la madre;
§ durante le Festività Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, alternativamente con la madre;
§ durante le ferie estive - fermo quanto detto sopra - due settimane, anche non consecutive, da concordarsi esclusivamente tra i genitori in concomitanza con la chiusura dell'anno scolastico. Entrambi i genitori, entro sette giorni prima dell'inizio della vacanza, dovranno comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura ove porteranno i figli, nonché la presenza di eventuali persone terze al rapporto strettamente genitoriale;
§ i figli trascorreranno con la madre il giorno del compleanno della stessa, nonché
il giorno della Festa della Mamma. Qualora le suindicate ricorrenze coincideranno con i giorni di pertinenza del padre, lo stesso potrà recuperare tali giornate, previo accordo con la madre. Allo stesso modo, i figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno dello stesso, nonché il giorno della Festa
del Papà. Qualora le suindicate ricorrenze coincideranno con i giorni di pertinenza della madre, la stessa potrà recuperare tale giornata, previo accordo
PE con il padre. e trascorreranno il giorno dei propri Persona_1
compleanni con entrambi i genitori, che si impegnano sin d'ora ad organizzarsi in modo da trascorrere insieme la giornata con i figli.
5. il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento della somma pari ad Euro
1.200,00 mensili (nello specifico, Euro 600,00 per ciascun figlio), da corrispondersi, alla madre, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Spetterà inoltre alla madre, in qualità di genitore collocatario del minore, l'intero importo percepito da entrambi i ricorrenti a titolo di cosiddetto Assegno unico. A tal fine, il padre acconsente affinché la quota parte di sua competenza venga versata da parte dell'Inps
direttamente alla madre;
in mancanza di tale versamento diretto, il padre provvederà a corrispondere alla madre la quota parte di sua competenza entro i termini e le modalità
del predetto mantenimento mensile.
Spetterà al padre il pagamento diretto o il rimborso - scelta da concordarsi fra i genitori -
della mensa scolastica per entrambi i figli. La Sig.ra si impegna, entro il 30 Parte_1
settembre di ogni anno, a presentare la cosiddetta richiesta di riduzione importi mensa scolastica corredata dall'ISEE di entrambi i genitori (ove il Sig. lo consegni alla CP_1
stessa) o dal provvedimento di affido emesso all'esito del presente procedimento, in modo da permettere al Sig. il suindicato pagamento diretto o rimborso. CP_1
In caso di mancata presentazione della cosiddetta richiesta di riduzione da parte della
Sig.ra il Sig. non sarà tenuto ad alcun rimborso. Parte_1 CP_1
Parimenti, in attesa del provvedimento di affido, in caso di mancata consegna dell'ISEE aggiornato da parte del Sig. alla Sig.ra il Sig. sarà tenuto al CP_1 Parte_1 CP_1
pagamento liquidato dal Comune.
Per ciò che concerne le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, spese scolastiche,
mediche, sportive e ludico ricreative) che i genitori si troveranno ad affrontare per il figlio, le stesse saranno divise nella misura del 60% e del 40%, rispettivamente a carico del padre e della madre, secondo i termini, le condizioni e le modalità previste e statuite dal vigente Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma.
Resta inteso che tutte le suddette spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate fra i genitori, tranne in caso di estrema necessità ed urgenza e, comunque,
dovranno essere debitamente documentate;
6. i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, altresì, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi della reputazione e dell'onore l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Stante la tenera età dei figli, i genitori si impegnano, altresì, nelle giornate di loro competenza a non lasciarli soli, sia in luoghi chiusi che aperti, per la loro sicurezza ed incolumità psico-fisica. I genitori si impegnano a non pubblicare, sui social da loro utilizzati, le foto, i video e/o altri contenuti multi-mediali relativi ai figli.
Ciascun genitore, qualora intraprenda una relazione sentimentale che coinvolga in qualsivoglia modo i minori - anche solo a titolo di eventuale frequentazione - si impegna a comunicarlo all'altro. Resta, infine, inteso che tutte le comunicazioni relative ai minori - comprese quelle riguardanti l'estrinsecazione del diritto di visita - debbano essere condivise e concordate esclusivamente tra i genitori, evitando di coinvolgere i figli in eventuali decisioni alle quali non possano partecipare in ragione dell'età.
7. le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio.”;
ritenuto che le condizioni di concordate fra le parti e di cui al ricorso siano conformi all'interesse dei figli minori e che possano essere in questa sede confermate quanto al contenuto necessario del presente giudizio, dovendosi ritenere le altre clausole condizioni statuite tra le parti di cui il
Tribunale prende atto,
P.Q.M.
conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva quanto al contenuto necessario del presente giudizio, dovendosi ritenere le altre clausole condizioni statuite tra le parti di cui il
Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Cosi deciso in Roma il 31.1.2025
IL GIUDICE REL.
Dott.ssa Francesca Cosentino
Il Presidente
dott.ssa Marta Ienzi