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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/01/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1567/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 25/09/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato BORDONI MARCO e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in VIA EMILIA N. 3 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
- appellante - contro
(C.F. ) con l'Avvocato CARLI Controparte_1 P.IVA_1
PATRIZIA e con domicilio eletto in VIA SANTO STEFANO 42 40125 BOLOGNA
- appellato – contro
- appellata CP_2 contumace -
- appellato Controparte_3 contumace -
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1764/2022 del 28/06/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1764/2022 del 28/06/2022 il Tribunale di
Bologna, definitivamente pronunciando nella causa n. 6525/2019 promossa da Pt_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_3
, ha rigettato la domanda con condanna di parte attrice al pagamento CP_4
delle spese processuali e di ctu.
agiva invia risarcitoria nei confronti dei convenuti in relazione al Parte_1
sinistro avvenuto in data 19 marzo 2018 alle ore 01,00 circa, in via Emilia nel Comune di
Ozzano.
Assume il convenuto di essere stato investito dall'auto condotta da CP_3
mentre stava attraversando la via sulle strisce pedonali dalla destra verso
[...]
sinistra rispetto alla direzione di marcia dell'auto, riportando lesioni personali.
Si costituiva contestando la domanda sia in punto di an, sia in punto di CP_1
quantum debeatur, in particolare deducendo la mancata prova del fatto storico.
Venivano acquisite prove orali e disposta ctu medico legale.
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e l'accoglimento Parte_1
della domanda proposta in primo grado, sulla base di unico articolato motivo con cui lamenta: a) Erroneità e contraddittorietà della motivazione: omessa e/o errata valutazione delle prove;
b) Omessa e/o errata applicazione della presunzione di cui all'art. 143 c.a.p.;
c) Violazione degli artt. 115, 116, 230, 232, 244 c.p.c. e 2697 c.c.; d) Omessa e/o errata applicazione della presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c..
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25/09/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole della erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie.
In particolare, censura la ritenuta mancanza di rilievo probatorio del CID versato in atti, interamente compilato e sottoscritto, deducendo che, secondo la corretta lettura dell'art. 143 c.a.p., il modulo CAI ha generato, nei confronti dell'assicuratore, la presunzione che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Tale prospettazione, invero, contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, – che, in conformità alla previsione dell'art. 2733, 3° co. c.c., afferma che
«la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti dell'assicuratore della r.c.a.» (Cass. n. 3875/2014; conformi Cass. n. 24187/2014 e Cass. 19327/2017; cfr. anche
Cass. n. 8214/2013 e Cass. n. 10304/2007; da ultimo (Cass. Ord. n. 10687 del
20/04/2023).
Detto questo, considerate le eccezioni sollevate dall'assicuratore circa la verosimiglianza dei fatti come riportati, si deve dare conto di diverse incongruenze tra la descrizione contenute nel CID, e le dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda.
Quanto al modulo CID, se ne deve rilevare la mancata rispondenza ai requisiti di legge, attesa la lacunosa compilazione della sezione relativa al grafico dell'incidente, da cui nulla si evince circa le circostanze e le modalità di verificazione del sinistro, mancando anche l'indicazione della presenza dell'attraversamento pedonale.
Nemmeno la dichiarazione del conducente (“ ad alta velocità in frenata lo investivo”) fornisce utili indicazioni utili alla ricostruzione della dinamica.
Alle considerazioni che precedono devono aggiungersi gli esiti peritali, secondo cui le lesioni riportate dall'attore risultano di carattere “atipico, inconsueto, ovvero anomalo, insomma improbabile” per poter “ ascrivere quelle lesioni alla fase di urto del pedone”, a proposito delle quali non seguono specifiche argomentazioni in sede di impugnazione (cfr ctu).
Dal quadro che ne segue, deve ritenersi il difetto di prova dell'evento come descritto, e quindi dell'elemento costitutivo del diritto fatto valere, con conseguente impossibilità di accoglimento della domanda. L'impugnazione va respinta e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bologna n. 1764/2022, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore