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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 569/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 569.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Cairone;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Capone;
Controparte_1
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “a) nel merito, accogliere l'opposizione proposta
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della sig.ra Controparte_1
a procedere ad esecuzione per la somma di € 12.368,00 portata dall'atto di precetto
[...] opposto, dichiarare parzialmente illegittimo, invalido, nullo e/o inefficace e/o inesistente l'atto di precetto intimato;
con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio da liquidarsi con maggiorazione 15% e rimborso forfetario, come per legge all'avvocato dichiaratosi antistatario.”. Per il convenuto: “Per la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione; - Per il rigetto dell'opposizione, o, in via subordinata l'accoglimento nei limiti delle somme da questa difesa indicate. Per la rideterminazione delle somme, tenuto conto degli importi dovuti a titolo di spese straordinarie. In ogni caso condanna alle spese di lite aggravata a carico dell'opponente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli, con il quale la sig.ra gli aveva Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di € 12.368,00, di cui euro 11.930,00 a titolo di mantenimento per i figli minori dovuto da maggio 2018 a settembre 2019 e la residua parte per le spese dell'atto di precetto, agendo sulla scorta del titolo costituito dall'ordinanza presidenziale del 2.11.2017, resa in esito all'udienza di comparizione coniugi del Tribunale di
Nocera Inferiore, rilasciata in formula esecutiva in data 01.12.2017, la quale prevedeva, tra l'altro, il versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nella misura di € 750,00 mensili, € 250,00 per ciascun figlio, oltre il pagamento degli assegni familiari, nonché la riduzione dell'importo di 2/3 nel periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre, e l'ordinanza del G.I. del 08.06.2019, rilasciata in formula esecutiva in data 26.07.2020, la quale disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli minori da € 750,00 ad €
525,00.
A sostegno della domanda assumeva di essere debitore nei confronti dei figli di un importo inferiore a quello intimato, eccependo che la somma richiesta da controparte con l'atto di precetto non teneva conto del tempo che i minori avevano trascorso presso di sè e, pertanto, della riduzione prevista dei 2/3 per il periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre e/o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore. Parte opponente dichiarava che i figli erano stati a casa sua il mese di giugno, luglio, agosto nell'anno 2018 (mesi 3), mentre nell'anno 2019 dal mese di giugno al mese di settembre. Da un mero calcolo matematico, ad avviso dell'opponente, la somma da detrarre a quella pagina 2 di 6 intimata era pari ad € 2.730,00, senza contare la somma maggiore in riferimento a quanto stabilito dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Con comparsa depositata in data 7.6.2021 si costituiva l'opposta che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto la citazione risultava notificata in data
28.1.2021, mentre in data 18.1.2021 era già stato notificato atto di pignoramento mobiliare, iscritto a ruolo il 28/01/2021 e contrassegnato con RGE 115/2021 Tribunale di Nocera
Inferiore, con udienza fissata (di ufficio) al 26/10/2021. Pertanto, riteneva inammissibile l'opposizione a precetto notificata quando già l'atto di pignoramento era stato notificato al debitore ed iscritto a ruolo. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo che i minori avevano trascorso con il padre solo 21 giorni ad agosto 2018 e 21 giorni ad agosto
2019, pertanto, a tutto voler concedere, gli importi richiesti dovevano essere ridotti in proporzione al numero dei giorni trascorsi con il padre, ovvero ad € 333,33 per il 2018 ed euro 244,60 per il 2019, così per un totale di € 577,93 rispetto all'importo precettato di €
11.930,00. Inoltre, sosteneva che l'ex marito non aveva mai versato il 50% delle spese straordinarie poste a suo carico, come documentato.
Deve ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione; l'art. 615 comma 2 c.p.c così statuisce: “quando è iniziata l'esecuzione,
l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”, stabilendo, quindi, che il giudizio di opposizione deve essere instaurato dinanzi al giudice dell'esecuzione individuato.
Tuttavia, nel caso in esame, la citazione in opposizione veniva notificata lo stesso giorno dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, ovvero in data 28.1.2021 e, di conseguenza,
l'opposizione è stata correttamente incardinata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c, in quanto, solo dopo l'iscrizione a ruolo del giudizio viene individuato il G.E. e fissata la data dell'udienza. Pertanto, al momento della notifica dell'odierna opposizione, non era stato ancora individuato il G.E. competente dinanzi al quale, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.,
l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione.
Nel merito, l'opposizione va parzialmente accolta.
In relazione alle risultanze istruttorie, l'art. 116 c.p.c. così statuisce: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
pagina 3 di 6 Per “prudente apprezzamento”, si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può, poi, anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio. E' ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21187 del 8 agosto 2019).
Bel caso in esame le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente sono tra loro convergenti, essendo state, tra l'altro smentite dalla deposizione testimoniale resa dal teste di parte opposta, sig. , figlio , il quale rendeva dichiarazioni Testimone_1 Parte_2
puntuali e scevre da contraddizioni.
Invero, entrambi i testi di parte opponente, e , rispettivamente zia Tes_2 Testimone_3
e zio del ricorrente, dichiaravano che per tutto il periodo scolastico il padre aveva tenuto con sé i bambini e sostenevano di aver personalmente accompagnato i figli del sig. a Pt_1
scuola durante tale periodo. Pertanto, i minori avrebbero avuto due accompagnatori a scuola senza che l'uno sapesse dell'altro. Occorre, tra l'altro, precisare che il periodo scolastico su cui riferiscono i testi, non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il quale con la presente opposizione chiedeva unicamente la riduzione dell'importo precettato in quanto parte opposta non avrebbe tenuto conto della riduzione prevista dei 2/3 per periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre, così come statuito dal Giudice con ordinanza presidenziale del 2.11.2017 (“Che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore”).
D'altra parte, quanto dichiarato dai testi di parte opponente risulta smentito dalle dichiarazioni rese dal teste , figlio dell'opponente, il quale testualmente riferiva: “dichiaro: Testimone_1 nell'anno 2018 io vivevo con mia madre e stavo con mio padre nei giorni stabiliti in sede di separazione, andavo a scuola a Baronissi e mi accompagnava mia madre o prendevo i mezzi pubblici, non mi hanno mai accompagnato gli zii di mio padre, ho trascorso con mio padre
pagina 4 di 6 solo i 20 giorni in estate previsti in sede di separazione e stavo presso i miei nonni. Nell'anno
2019 frequentavo la scuola a Salerno, nel periodo scolastico ero sempre presso mia madre e stavo con mio padre i giorni previsti in sede di separazione, mi recavo a scuola con i mezzi pubblici e non sono stato mai accompagnato dagli zii di mio padre, sono stato con mio padre per i 20 gg di agosto previsti nella separazione presso la casa dei miei nonni. Preciso che quanto dichiarato in precedenza vale anche per i due miei fratelli. Preciso che per il 2018 mia madre quando poteva accompagnava i miei fratelli a scuola per un tratto o direttamente a scuola”.
Pertanto, il figlio, pur sconfessando quanto dichiarato dagli altri due testi di parte opponente, ovvero di aver vissuto con il padre durante il periodo scolastico e di essere stato accompagnato a scuola dagli zii del padre, riconosceva di aver trascorso con il padre insieme ai suoi fratelli solo 21 giorni nei mesi di Agosto 2018 e Agosto 2019.
Dalla valutazione complessiva del materiale probatorio, deriva la sostanziale inattendibilità dei testi di parte opponente.
Tuttavia, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste di parte opposta, l'importo precettato va rideterminato e ridotto in proporzione al numero dei giorni trascorsi con il padre, ovvero ad €
333,33 per il 2018 ed euro 244,60 per il 2019, così per un totale di € 577,93 rispetto all'importo precettato di € 12.368,00 (di cui € 11.930,00 a titolo del contributo di mantenimento per i figli minori dovuta da maggio 2018 a settembre 2019, la residua parte per le spese dell'atto di precetto), così per un totale di € 11.790,07.
A tal proposito, si evidenzia (cfr. Cass. n. 27032/2014 e Cass. n. 5515/2008) che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Relativamente alle spese straordinarie richieste da parte opposta, le stesse sono state allegate con il deposito della comparsa di costituzione e richieste con l'atto di precetto;
tra l'altro, con una sentenza, la n. 40992 del 21 dicembre 2021 , la Cassazione ha stabilito che per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell'interesse dei figli non è più necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l'atto di precetto, allegando la documentazione di spesa, così, implicitamente, confermando che le stesse vanno richieste con il precetto.
pagina 5 di 6 In ragione di tanto va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alle somme eccedenti richieste a titolo di mantenimento per il mese di agosto 2018 (21 giorni) e il mese di agosto 2019 (21 giorni), mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
In considerazione dell'oggetto del giudizio e del parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto, precetto che resta valido ed efficace per la differenza pari ad € 11.790,07
(undicimilasettecentonovanta/09) dovuta alla data di notifica del medesimo;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
25.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 569.2021 del ruolo generale, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariano Cairone;
Parte_1
ATTORE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Capone;
Controparte_1
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: “a) nel merito, accogliere l'opposizione proposta
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della sig.ra Controparte_1
a procedere ad esecuzione per la somma di € 12.368,00 portata dall'atto di precetto
[...] opposto, dichiarare parzialmente illegittimo, invalido, nullo e/o inefficace e/o inesistente l'atto di precetto intimato;
con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio da liquidarsi con maggiorazione 15% e rimborso forfetario, come per legge all'avvocato dichiaratosi antistatario.”. Per il convenuto: “Per la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione; - Per il rigetto dell'opposizione, o, in via subordinata l'accoglimento nei limiti delle somme da questa difesa indicate. Per la rideterminazione delle somme, tenuto conto degli importi dovuti a titolo di spese straordinarie. In ogni caso condanna alle spese di lite aggravata a carico dell'opponente”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli, con il quale la sig.ra gli aveva Controparte_1 intimato il pagamento della complessiva somma di € 12.368,00, di cui euro 11.930,00 a titolo di mantenimento per i figli minori dovuto da maggio 2018 a settembre 2019 e la residua parte per le spese dell'atto di precetto, agendo sulla scorta del titolo costituito dall'ordinanza presidenziale del 2.11.2017, resa in esito all'udienza di comparizione coniugi del Tribunale di
Nocera Inferiore, rilasciata in formula esecutiva in data 01.12.2017, la quale prevedeva, tra l'altro, il versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli nella misura di € 750,00 mensili, € 250,00 per ciascun figlio, oltre il pagamento degli assegni familiari, nonché la riduzione dell'importo di 2/3 nel periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre, e l'ordinanza del G.I. del 08.06.2019, rilasciata in formula esecutiva in data 26.07.2020, la quale disponeva la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore dei figli minori da € 750,00 ad €
525,00.
A sostegno della domanda assumeva di essere debitore nei confronti dei figli di un importo inferiore a quello intimato, eccependo che la somma richiesta da controparte con l'atto di precetto non teneva conto del tempo che i minori avevano trascorso presso di sè e, pertanto, della riduzione prevista dei 2/3 per il periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre e/o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore. Parte opponente dichiarava che i figli erano stati a casa sua il mese di giugno, luglio, agosto nell'anno 2018 (mesi 3), mentre nell'anno 2019 dal mese di giugno al mese di settembre. Da un mero calcolo matematico, ad avviso dell'opponente, la somma da detrarre a quella pagina 2 di 6 intimata era pari ad € 2.730,00, senza contare la somma maggiore in riferimento a quanto stabilito dal Tribunale di Nocera Inferiore.
Con comparsa depositata in data 7.6.2021 si costituiva l'opposta che, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione in quanto la citazione risultava notificata in data
28.1.2021, mentre in data 18.1.2021 era già stato notificato atto di pignoramento mobiliare, iscritto a ruolo il 28/01/2021 e contrassegnato con RGE 115/2021 Tribunale di Nocera
Inferiore, con udienza fissata (di ufficio) al 26/10/2021. Pertanto, riteneva inammissibile l'opposizione a precetto notificata quando già l'atto di pignoramento era stato notificato al debitore ed iscritto a ruolo. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo che i minori avevano trascorso con il padre solo 21 giorni ad agosto 2018 e 21 giorni ad agosto
2019, pertanto, a tutto voler concedere, gli importi richiesti dovevano essere ridotti in proporzione al numero dei giorni trascorsi con il padre, ovvero ad € 333,33 per il 2018 ed euro 244,60 per il 2019, così per un totale di € 577,93 rispetto all'importo precettato di €
11.930,00. Inoltre, sosteneva che l'ex marito non aveva mai versato il 50% delle spese straordinarie poste a suo carico, come documentato.
Deve ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione; l'art. 615 comma 2 c.p.c così statuisce: “quando è iniziata l'esecuzione,
l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa”, stabilendo, quindi, che il giudizio di opposizione deve essere instaurato dinanzi al giudice dell'esecuzione individuato.
Tuttavia, nel caso in esame, la citazione in opposizione veniva notificata lo stesso giorno dell'iscrizione a ruolo del pignoramento, ovvero in data 28.1.2021 e, di conseguenza,
l'opposizione è stata correttamente incardinata ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c, in quanto, solo dopo l'iscrizione a ruolo del giudizio viene individuato il G.E. e fissata la data dell'udienza. Pertanto, al momento della notifica dell'odierna opposizione, non era stato ancora individuato il G.E. competente dinanzi al quale, ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.,
l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione all'esecuzione.
Nel merito, l'opposizione va parzialmente accolta.
In relazione alle risultanze istruttorie, l'art. 116 c.p.c. così statuisce: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.
pagina 3 di 6 Per “prudente apprezzamento”, si intende il compito del giudice tenuto a valutare la attendibilità di ogni circostanza posta alla sua attenzione, ma non necessariamente ad utilizzarla e che può, poi, anche considerare tutti gli elementi con efficacia probatoria emersi nel corso del giudizio. E' ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 21187 del 8 agosto 2019).
Bel caso in esame le dichiarazioni rese dai testi di parte opponente sono tra loro convergenti, essendo state, tra l'altro smentite dalla deposizione testimoniale resa dal teste di parte opposta, sig. , figlio , il quale rendeva dichiarazioni Testimone_1 Parte_2
puntuali e scevre da contraddizioni.
Invero, entrambi i testi di parte opponente, e , rispettivamente zia Tes_2 Testimone_3
e zio del ricorrente, dichiaravano che per tutto il periodo scolastico il padre aveva tenuto con sé i bambini e sostenevano di aver personalmente accompagnato i figli del sig. a Pt_1
scuola durante tale periodo. Pertanto, i minori avrebbero avuto due accompagnatori a scuola senza che l'uno sapesse dell'altro. Occorre, tra l'altro, precisare che il periodo scolastico su cui riferiscono i testi, non è oggetto di contestazione da parte dell'opponente, il quale con la presente opposizione chiedeva unicamente la riduzione dell'importo precettato in quanto parte opposta non avrebbe tenuto conto della riduzione prevista dei 2/3 per periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre, così come statuito dal Giudice con ordinanza presidenziale del 2.11.2017 (“Che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza dei figli presso il padre o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore o minore”).
D'altra parte, quanto dichiarato dai testi di parte opponente risulta smentito dalle dichiarazioni rese dal teste , figlio dell'opponente, il quale testualmente riferiva: “dichiaro: Testimone_1 nell'anno 2018 io vivevo con mia madre e stavo con mio padre nei giorni stabiliti in sede di separazione, andavo a scuola a Baronissi e mi accompagnava mia madre o prendevo i mezzi pubblici, non mi hanno mai accompagnato gli zii di mio padre, ho trascorso con mio padre
pagina 4 di 6 solo i 20 giorni in estate previsti in sede di separazione e stavo presso i miei nonni. Nell'anno
2019 frequentavo la scuola a Salerno, nel periodo scolastico ero sempre presso mia madre e stavo con mio padre i giorni previsti in sede di separazione, mi recavo a scuola con i mezzi pubblici e non sono stato mai accompagnato dagli zii di mio padre, sono stato con mio padre per i 20 gg di agosto previsti nella separazione presso la casa dei miei nonni. Preciso che quanto dichiarato in precedenza vale anche per i due miei fratelli. Preciso che per il 2018 mia madre quando poteva accompagnava i miei fratelli a scuola per un tratto o direttamente a scuola”.
Pertanto, il figlio, pur sconfessando quanto dichiarato dagli altri due testi di parte opponente, ovvero di aver vissuto con il padre durante il periodo scolastico e di essere stato accompagnato a scuola dagli zii del padre, riconosceva di aver trascorso con il padre insieme ai suoi fratelli solo 21 giorni nei mesi di Agosto 2018 e Agosto 2019.
Dalla valutazione complessiva del materiale probatorio, deriva la sostanziale inattendibilità dei testi di parte opponente.
Tuttavia, sulla base delle dichiarazioni rese dal teste di parte opposta, l'importo precettato va rideterminato e ridotto in proporzione al numero dei giorni trascorsi con il padre, ovvero ad €
333,33 per il 2018 ed euro 244,60 per il 2019, così per un totale di € 577,93 rispetto all'importo precettato di € 12.368,00 (di cui € 11.930,00 a titolo del contributo di mantenimento per i figli minori dovuta da maggio 2018 a settembre 2019, la residua parte per le spese dell'atto di precetto), così per un totale di € 11.790,07.
A tal proposito, si evidenzia (cfr. Cass. n. 27032/2014 e Cass. n. 5515/2008) che il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito.
Relativamente alle spese straordinarie richieste da parte opposta, le stesse sono state allegate con il deposito della comparsa di costituzione e richieste con l'atto di precetto;
tra l'altro, con una sentenza, la n. 40992 del 21 dicembre 2021 , la Cassazione ha stabilito che per il recupero delle spese straordinarie anticipate da uno dei genitori nell'interesse dei figli non è più necessario richiedere un decreto ingiuntivo, ma si può procedere direttamente con l'atto di precetto, allegando la documentazione di spesa, così, implicitamente, confermando che le stesse vanno richieste con il precetto.
pagina 5 di 6 In ragione di tanto va dichiarata la nullità parziale del precetto, relativamente alle somme eccedenti richieste a titolo di mantenimento per il mese di agosto 2018 (21 giorni) e il mese di agosto 2019 (21 giorni), mentre lo stesso resta valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo.
In considerazione dell'oggetto del giudizio e del parziale accoglimento dell'opposizione, appaiono sussistere giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M
.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e dichiara la nullità parziale del precetto, precetto che resta valido ed efficace per la differenza pari ad € 11.790,07
(undicimilasettecentonovanta/09) dovuta alla data di notifica del medesimo;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
25.02.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6