Sentenza 23 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2004, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEMA DI RI TO & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato UGO SANTON, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ULSS/12 VENEZIANA, con sede in Mestre (Ve) in persona del direttore generale Antonio Padoan, elettivamente domiciliata in ROMA via PO 24, presso lo studio dell'avvocato AURELIO GENTILI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato UGO TICOZZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 63/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, Sezione 3^ Civile, emessa il 18/12/00 e depositata il 18/01/01 (R.G. 791/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/04 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Venezia dichiarò legittimo il recesso esercitato, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, dalla ULSS n. 12 dal contratto di locazione relativo all'immobile sito in Mestre, di proprietà della Tema s.n.c. L'impugnazione di quest'ultima fu respinta dalla Corte d'appello di Venezia, la quale ritenne che: 1) s'era verificata la risoluzione del rapporto per l'accettazione da parte della locatrice del recesso esercitato dalla ULSS;
2) anche se non si consideri risolta consensualmente la locazione, il recesso esercitato dalla ULSS è da ritenersi giustificato dai gravi motivi di cui alla menzionata disposizione normativa, essendo fatto notorio la riorganizzazione dei servizi sanitari ed amministrativi (indicata nella lettera di recesso del 20 maggio 1997) e, quindi, l'accorpamento di amministrazioni prima diverse, in attuazione di una procedura politica ed amministrativa deliberata dalla Giunta Regionale e pubblicata sul BUR.
La Tema propone ora ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia, svolgendo un unico motivo. Risponde con controricorso la ULSS Veneziana n. 12. Entrambe le parti depositano memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel lamentare la violazione della disposizione dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978, la violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.,
nonché (a carenza e la contraddittorietà della motivazione, la ricorrente sostiene: che il giudice ha esercitato un ruolo di supplenza laddove ha affermato che nella lettera di recesso della conduttrice fosse sottintesa la necessità di dismissione di alcune sedi, mentre la lettera della ULSS faceva unico riferimento all'avviata riorganizzazione di tutti i servizi sanitari ed amministrativi;
che, in realtà, tale processo di riorganizzazione era stato avviato molto prima della decisione di fondere le due ULSS e derivava dalla costruzione in corso di un enorme monoblocco in cui poi furono trasferiti parte degli uffici amministrativi;
che non sono state provate le ragioni cogenti di trasferimento degli uffici, ne' quelle ostative alla permanenza nei precedenti locali;
che nella lettera del febbraio 1998 la locatrice espressamente contestava il recesso esercitato dalla ULSS;
che la sentenza è carente di motivazione dove non prende in considerazione che la Tema, con lettera del 25 settembre 1998, contestò l'esistenza dei presupposti a fondamento del recesso;
che quest'ultimo è stato ritenuto legittimo sulla base di mere congetture.
Il motivo è infondato e va respinto.
È bene ribadire che la sentenza impugnata risulta scandita in due parti, ciascuna contenente una diversa ragione del decidere: la prima (da pag. 4 al penultimo capoverso di pag. 5) dove è affermata l'avvenuta accettatone da parte della locatrice del recesso dal rapporto locativo esercitato dalla ULSS 11, la seconda (dall'ultimo capoverso di pag. 5 a pag. 6) dove è affermato che "in ogni caso, ove anche non si ritenesse risolto consensualmente il rapporto" il recesso della conduttrice è giustificato da gravi motivi. Così ricostruiti i termini della decisione, vanno valutate per prime le doglianze che riguardano l'affermata risoluzione consensuale del rapporto;
considerando, altresì, che, se queste fossero ritenute infondate, sarebbero inammissibili per carenza di interesse le censure relative alla seconda ragione espressa dal giudice. In realtà il ricorso non è ripartito secondo la scansione finora individuata ma punta soprattutto alla dimostrazione dell'inesistenza dei motivi giustificanti il recesso e del ruolo di supplenza svolto dal giudice nell'individuazione di questi, a fronte dell'insoddisfatto onere della parte conduttrice di allegarli e dimostrarli. Nel punto dove è censurata la dichiarazione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, il ricorso (pagg. 11 e 12) si limita ad affermare che con la missiva del 23 febbraio 1998 la locatrice non voleva perseguire la libertà dell'immobile ma mirava a proseguire nella locazione a condizioni più favorevoli. Si tratta, dunque, di una censura per vizio della motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il quale - bisogna ricordarlo - si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono, invece, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. L'art. 360 n. 5 non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (tra le tantissime, cfr. Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222). Nella specie, la sentenza spiega che l'Ente, con la missiva del 20 maggio 1997, dichiarò di voler recedere anticipatamente dal rapporto locativo (il quale, senza contrasti sul punto, andava a scadere 15 febbraio 2003). A quella missiva la locatrice rispose solo nove mesi dopo (con lettera del 23 febbraio 1998), non contestando affatto la legittimità del recesso esercitato dalla controparte, bensì affermando che il rapporto non s'era rinnovato, che si riservava di agire per ottenere la liberazione dell'immobile, che era disposta a rinegoziare le condizioni economiche e che accettava il canone solo quale indennizzo dell'occupazione senza titolo. Di qui l'inutilità del ripensamento espresso dalla locatrice con lettera in data 27 aprile 1998 (con la quale il rapporto veniva considerato ancora in corso ed il recesso era ritenuto ingiustificato), intervenuta quando la risoluzione del contratto di locazione s'era ormai già verificata.
Si tratta della spiegazione congrua e logica dei motivi che hanno indotto il giudice a ritenere consensualmente risolto il contratto, neppure scalfite dalle generiche doglianze del ricorso, semplicemente tendente ad una lettura parziale ed a sè favorevole dei fatti emersi dalla causa.
Il rigetto di questo profilo di ricorso rende (come s'è già detto) inutile l'esame delle censure attinenti all'esistenza dei gravi motivi di recesso di cui all'art. 27 della legge n. 392 del 1978. Il ricorso va, dunque, respinto e la ricorrente, siccome soccombente, va condannata a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di Cassazione, come liquidate nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 4100, di cui Euro 100 per spese, oltre spese generali ed altri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2004