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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 320/2024 R.G. promossa da:
, (C.F..: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Mammola alla Via Dante n. 73, presso lo studio dell'avvocato Chiara CHINDAMO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, pec: Email_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliato nell'agenzia di Reggio Calabria CP_1 CP_1
presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' viale Calabria n. 82., con l'avvocato Patrizia CP_1
SANGUINETI che lo rappresenta e difende in forza di procura generale per atti del notaio in Roma, rep. 37875, pec: t;
Persona_1 Email_2
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992 e della pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71.
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
Pag. 1 a 5 RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 02.02.2024,
[...]
ha chiesto il riconoscimento dello stato di handicap grave di cui all'art. 3 comma 3 Pt_2
l. n. 104/94 e del proprio diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 l. n. 118/71, eccependo l'erroneità delle conclusioni formulate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto, ed in particolare, ha dedotto l'erroneità della valutazione della decorrenza dei benefici invocati, riconosciuta dalla data della visita peritale, ed ha insistito per un eventuale rinnovo delle operazioni peritali.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' Controparte_2
che ha contestato gli assunti di parte ricorrente ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
La domanda è fondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “
1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
In merito, occorre precisare che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n. 104/1992, il riconoscimento dello stato di handicap grave sussiste qualora la minorazione, singola o plurima, riduca l'autonomia personale, correlata all'età , rendendosi necessario un intervento
Pag. 2 a 5 assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione;
e, che, ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118/1971 la concessione della pensione de qua è subordinata all'accertamento di una totale inabilità lavorativa e precisi requisiti di natura socio- economica.
Il CTU in fase di ATPO ha formulato la seguente diagnosi: “Grave limitazione funzionale agli arti inferiori per Paraparesi Spastica, in portatore di sospetta malattia del 1°
Co motoneurone, Cod 7333 – – rep Neurologia Dimissioni del 30.06.2022 CP_4 CP_5
– esame obiettivo (prove funzionali)”.
Da tali complete e consequenziali premesse è giunto alle seguenti conclusioni: “A parere del CTU le predette infermità sussistevano alla data di presentazione della domanda amministrativa, in quanto la documentazione sanitaria disponibile lo attesta. - Le capacità invalidanti derivanti dalla singole patologia individuata dal CTU, viene esposta nella tabella di seguito riportata: PATOLOGIA CODICE MIN % MAX % FISSO % Grave limitazione funzionale agli arti inferiori per Paraparesi Spastica, in portatore di sospetta malattia del 1° motoneurone. 7333 100 (D.M. n°43 del 05/02/1992). - Il periziando si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa dalla data di espletamento della visita medico legale (20.11.2023) Il CTU giunge a tale convincimento , in quanto dalle relazioni mediche redatte dalla figure specialistiche che hanno sottoposto a valutazione il ricorrente ( Istituto C. Besta in Milano , Ospedale Pugliese–Ciaccio in Catanzaro e per ultima la Commissione Invalidi in Reggio Calabria) si riscontra che lo stesso presentava CP_1
capacità motorie residue, ancorché con sostegno, compatibili con un minimo di autonomia .
Lo status attuale, in seguito ad evoluzione in peius delle stesse, e per come riscontrato direttamente dal CTU, lo pone nelle condizioni di essere valutato nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa– E' parere dello scrivente che le condizioni del ricorrente siano tali da riconoscerlo come portatore di handicap in condizioni di gravità, per come previsto dalla legge 104/92 (art 3, comma 3). I benefici derivanti da tale valutazione, potranno decorrere dalla data di espletamento della visita medico legale
(20.11.2023)”.
Parte ricorrente nel presente giudizio ha ribadito le contestazioni all'elaborato peritale, riguardanti la decorrenza indicata, peraltro oggetto anche di osservazioni ex art. 195 c.p.c. in fase di ATPO, alle quali in CTU aveva risposto nei seguenti termini: “…le osservazioni
Pag. 3 a 5 pervenute, non inficiano il convincimento del CTU, il quale ritiene di aver adeguatamente motivato le conclusioni cui è pervenuto. - In merito alla contestata decorrenza di benefici, il
CTU è pervenuto alle sue conclusioni dopo attenta valutazione delle relazioni (Visite specialistiche, cartelle cliniche ed altro) riportate e redatte da figure specialistiche di ben alto profilo professionale. - Nell'escussione del materiale documentale richiamato , cui si rimanda , pur essendo chiaramente specificate la sintomatologia denunciata, le caratteristiche deambulatorie, e le relative limitazioni, arricchite dalla giusta segnalazione della sintomatologia collaterale extra piramidale, non vengono individuate dal CTU prove di una incapacità totale alla deambulazione, alla manualità, ( in considerazione dell'attività di meccanico dichiarata dal ricorrente), al blocco funzionale muscolo-articolare che indicasse un precedente status di incapacità lavorativa totale, rispetto a quanto emerso , e puntualmente riportato, in fase di visita medico legale . - L'individuazione della data di decorrenza indicata dal CTU è da intendersi come un riconoscimento certo, “de visu”, dello stato attuale, che coincide con la possibilità di certificazione “certa” delle condizioni limitanti, e della loro incidenza sulle capacità lavorative del ricorrente”.
In ragione di quanto premesso, il Tribunale ritiene di condividere solo parzialmente le conclusioni rappresentate dal CTU. In particolare, si ritiene di convalidare la sola sussistenza delle condizioni sanitarie per come riscontrate, e di discostarsi dall'elaborato per quanto attiene alla decorrenza indicata.
Dalla lettura della consulenza si apprende che il CTU ha evocato, quale criterio di valutazione, la perdita della capacità di deambulare autonomamente, ed ha incentrato su tale aspetto l'accertamento della assistenza continua. Ebbene, è evidente l'errore logico nel quale pare essere incorso il perito. Ed infatti, tale condizione non è affatto richiamata dall'art. 12 della l.n. 118/1971, rilevando essa diversamente solo quale uno dei due criteri per il riconoscimento dell'accompagno ex art. 1 l.n. 18/1980, non oggetto di domanda attorea. Del resto, tale conclusione è avvalorata dalle medesime conclusioni rappresentate in consulenza, con le quali si dà atto della totale inabilità lavorativa, criterio questo richiesto dalla legge invocata, e ciò a causa della patologia diagnosticata, ovvero la paraparesi spastica con sospetta malattia del primo neurone. La patologia diagnosticata è stata del resto associata, come da tabella ministeriale, al codice n. 7333, che, a differenza di altre patologie, non dà spazio ad
Pag. 4 a 5 una forbice percentuale di invalidità, essendo invece pari al 100%, ovvero alla percentuale massima di invalidità e senza possibilità di oscillamento di valore.
Ne consegue, pertanto, che la sussistenza della patologia in oggetto determina l'accoglimento del ricorso con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Per quanto detto, è accertato in capo a il requisito sanitario Parte_2
dell'invalidità al 100% con conseguente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa e dello stato di cui all'art. 3 comma 3 l.n. 104/1992, con decorrenza dal 1° luglio 2022 e, quindi, il conseguente diritto del ricorrente a percepire i relativi benefici di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, visto il DM 55/2014 così come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto della materia previdenziale trattata e dello scaglione di riferimento, in complessivi €3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzioni di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- accerta in capo a il requisito sanitario dell'invalidità al 100% di cui Parte_2
all'art. 12 della l.n. 118/1971, con conseguente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, e dello stato di cui all'art. 3 comma 3 l.n. 104/1992, con decorrenza dal 1° luglio
2022 e, quindi, il conseguente diritto del ricorrente a percepire i relativi benefici di legge;
2.- condanna l' al pagamento delle spese del presente procedimento che CP_1
liquida in €3.800,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3.- pone a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Locri, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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