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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 29/09/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2266/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2266/2025 V.G. promossa da
C.F.: , Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Monica
Barbafiera, presso il cui studio in Siena Banchi di Sopra n. 31, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.9.2025, per , l'Avv. Monica Barbafiera ha così concluso: Parte_1 Parte_2
1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20 maggio 2013 presso il Comune di Mantova con rito civile, avanti il competente Ufficiale di Stato Civile, come da estratto del certificato di matrimonio e trascritto nei Registri dello stato civile al n. 24 PARTE
I SERIE- REGISTRO-UFF-ANNO 2013 optando per il regime della separazione dei beni alle 2 / 3
stesse condizioni regolate a seguito di negoziazione assistita in data 23 agosto 2016, ex artt. 2 e
6 d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014 munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il
Tribunale di Siena in data 2 settembre 2016,
2. Le parti avranno libertà di scegliere il domicilio e/o la residenza che più riterranno opportuna
3. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assistenza economica
4. Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione e le parti si impegnano a confermare le stesse in sede di udienza di comparizione innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale o mediante dichiarazione in caso di udienza tenuta a trattazione scritta.
5. Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 21 Luglio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.6.2025, esponevano che Parte_1 Parte_2 avevano contratto matrimonio in data 20.5.2013 in Mantova, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova, all'anno 2013, parte I, atto n.24, e che dal matrimonio non erano nati figli, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che si erano separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 23.8.2016, ex artt. 2 e 6 Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge n. 10 novembre 2014, n.
162 munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Siena in data 2.9.2016; concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.09.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Scioglimento Pt_1 Pt_2 matrimonio.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 3 / 3
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dall'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 23 agosto 2016, ex artt. 2 e 6
d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014 munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il
Tribunale di Siena in data 2 settembre 2016.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiari.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , celebrato in Mantova in data 20/05/2013 e Parte_2 C.F._2 trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova per l'anno 2013, parte I, atto n.24, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2266/2025 V.G. promossa da
C.F.: , Parte_1 C.F._1
e
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Monica
Barbafiera, presso il cui studio in Siena Banchi di Sopra n. 31, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.9.2025, per , l'Avv. Monica Barbafiera ha così concluso: Parte_1 Parte_2
1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20 maggio 2013 presso il Comune di Mantova con rito civile, avanti il competente Ufficiale di Stato Civile, come da estratto del certificato di matrimonio e trascritto nei Registri dello stato civile al n. 24 PARTE
I SERIE- REGISTRO-UFF-ANNO 2013 optando per il regime della separazione dei beni alle 2 / 3
stesse condizioni regolate a seguito di negoziazione assistita in data 23 agosto 2016, ex artt. 2 e
6 d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014 munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il
Tribunale di Siena in data 2 settembre 2016,
2. Le parti avranno libertà di scegliere il domicilio e/o la residenza che più riterranno opportuna
3. Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente ad ogni forma di assistenza economica
4. Le presenti condizioni hanno immediata efficacia tra le parti e sono immediatamente operative dalla loro sottoscrizione e le parti si impegnano a confermare le stesse in sede di udienza di comparizione innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale o mediante dichiarazione in caso di udienza tenuta a trattazione scritta.
5. Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti.
Pubblico Ministero: visto in data 21 Luglio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.6.2025, esponevano che Parte_1 Parte_2 avevano contratto matrimonio in data 20.5.2013 in Mantova, trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova, all'anno 2013, parte I, atto n.24, e che dal matrimonio non erano nati figli, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che si erano separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 23.8.2016, ex artt. 2 e 6 Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in Legge n. 10 novembre 2014, n.
162 munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Siena in data 2.9.2016; concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate indicate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 24.09.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
La procuratrice delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Scioglimento Pt_1 Pt_2 matrimonio.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 3 / 3
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dall'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita in data 23 agosto 2016, ex artt. 2 e 6
d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014 munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il
Tribunale di Siena in data 2 settembre 2016.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiari.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra C.F.: e Parte_1 C.F._1
(C.F.: , celebrato in Mantova in data 20/05/2013 e Parte_2 C.F._2 trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova per l'anno 2013, parte I, atto n.24, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini